Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 633/2025

Definizione delle modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Definizione delle modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Testo normativo

Prot. n. 186368/2025 Definizione delle modalità operative per l’attestazione dei requisiti soggettivi e la prestazione della garanzia ai fini dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Soggetti obbligati 1.1 I soggetti che intendono assumere o che già operano con il ruolo di rappresentante fiscale sono tenuti a presentare apposita dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, a prestare un’idonea garanzia ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. Modalità di presentazione della dichiarazione di attestazione dei requisiti soggettivi 2.1 I soggetti di cui al punto 1.1 presentano una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano di: a) non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi 1 dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari; b) non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria; d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. 2.2 La dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati identificativi del rappresentante fiscale. 2.3 La dichiarazione deve essere presentata presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale. 2.4 Nel caso di rappresentante fiscale diverso da persona fisica, la dichiarazione deve essere resa da tutti i legali rappresentanti, persone fisiche, dallo stesso indicati nel modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA. 2.5 Nel caso di sostituzione o nuova nomina di uno o più legali rappresentanti del rappresentante fiscale di cui al punto precedente, la dichiarazione deve essere resa dagli stessi contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA. In assenza di presentazione della dichiarazione la partita IVA del rappresentato viene cessata d’ufficio. 3. Modalità di prestazione della garanzia per l’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale 3.1 I soggetti di cui al punto 1.1 prestano un’idonea garanzia contestualmente alla presentazione del modello di dichiarazione di inizio attività o variazione dati ai fini IVA con il quale vengono comunicati i dati del rappresentante fiscale. 3.2 La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria 2 rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni. 3.3 Il valore massimale minimo della garanzia, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, è così determinato: a) 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti; b) 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti; c) 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti; d) 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti; e) 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti. 3.4 I soggetti che intendono assumere la rappresentanza di un solo soggetto non sono tenuti a prestare la garanzia, ma devono comunque presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2. 3.5 La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale e consegnata personalmente alla medesima Direzione Provinciale. 3.6 La garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, come meglio specificato con fac-simile allegato al presente provvedimento, contiene le seguenti informazioni: - dati identificativi del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale; - dati identificativi del soggetto presso cui è costituito il deposito vincolato; - dati identificativi dell’eventuale soggetto terzo intestatario dei titoli; - Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia; - delimitazione, durata e importo della garanzia; 3 - composizione del deposito; - obbligazioni delle parti contraenti; - forma delle comunicazioni; - foro competente. 3.7 La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, come meglio specificato con fac-simile allegato al presente provvedimento, contiene le seguenti informazioni: - dati identificativi del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale; - dati identificativi del soggetto che si costituisce fideiussore del contraente; - Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia; - delimitazione, durata e importo della garanzia; - inadempimento del contraente e obbligazioni delle parti contraenti; - rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione; - forma delle comunicazioni; - foro competente. 3.8 In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati, con conseguente passaggio da una fascia inferiore ad una fascia superiore, il rappresentante fiscale presta una nuova garanzia con il nuovo valore massimale minimo indicato nel punto 3.3. 3.9 La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a quarantotto mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente. 3.10 La Direzione Provinciale competente verifica la conformità della garanzia ai requisiti normativamente previsti e ne comunica l’esito al soggetto che l’ha prestata. 3.11 Dalla data della comunicazione di cui al punto 3.10, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 2, il soggetto è abilitato ad operare come rappresentante fiscale per un numero di soggetti pari alla soglia di appartenenza della garanzia. 4 3.12 Nel caso di prestazione di nuova garanzia per passaggio alla fascia superiore, dalla data della comunicazione di esito positivo di cui al punto 3.10 il rappresentante fiscale può richiedere la liberazione della garanzia prestata precedentemente. 4. Soggetti già operanti come rappresentanti fiscali 4.1 I soggetti di cui al punto 1.1 che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, già operano come rappresentanti fiscali, presentano, entro sessanta giorni dalla medesima data, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e, ove richiesto, prestano la garanzia con le modalità definite ai paragrafi precedenti. 4.2 In caso di inadempimento, decorso il termine di cui al punto precedente, l’Agenzia delle entrate comunica allo stesso rappresentante fiscale, mediante Posta Elettronica Certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno A/R, l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati. 4.3 A partire dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto 4.2 decorre l’ulteriore termine di sessanta giorni entro il quale il rappresentante fiscale ha la possibilità di presentare la dichiarazione e, ove richiesto, di prestare la garanzia prevista per il mantenimento del ruolo di rappresentante fiscale. 4.4 Alla scadenza dell’ulteriore termine di cui al punto precedente, in assenza di presentazione della documentazione prevista, viene effettuata la cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati. 5. Consultazione dei riferimenti dei rappresentanti fiscali 5.1. Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la disponibilità del servizio per la consultazione dei riferimenti dei rappresentanti fiscali che hanno presentato la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi e, ove previsto, hanno prestato la garanzia. 6. Trattamento dei dati personali 6.1 Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, 5 lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”). La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha aggiunto all’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, un ulteriore periodo che stabilisce che il soggetto che ricopre il ruolo di rappresentante fiscale deve essere in possesso di determinati requisiti soggettivi e che l’assunzione di tale ruolo è subordinata al rilascio di un’idonea garanzia. Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2024, sono individuati i criteri di accesso al ruolo di rappresentante fiscale, nonché le modalità di rilascio della garanzia. L’articolo 5 del citato decreto ministeriale affida all’Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto. 6.2 Per le finalità di cui al presente provvedimento, titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle entrate che si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento. 6.3 I dati personali oggetto di trattamento riguardano i dati anagrafici del soggetto che presenta la garanzia o di un suo rappresentato, nonché gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti. 6.4 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione del servizio. 6.5 Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il 6 tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. 6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, il dato è trattato in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti. 6.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento. 6.8 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. 6.9 Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento. Motivazioni Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, con l’articolo 4, comma 1, lettera a), ha introdotto nell’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, un ulteriore periodo il quale stabilisce che, al fine dell’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, è necessario possedere i requisiti soggettivi previsti dall’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e, in relazione al numero dei rappresentati, prestare un’idonea garanzia. Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2024, sono stati individuati i criteri per l’accesso al ruolo di rappresentante fiscale e le modalità di rilascio della garanzia. Il presente provvedimento, in attuazione dell’articolo 5 del citato decreto ministeriale, definisce le modalità operative per la presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi, necessari ad assumere il ruolo di 7 rappresentante fiscale, e per la prestazione della garanzia a favore del Direttore pro- tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il predetto ruolo. L’importo del massimale minimo oggetto della garanzia è determinato in base al numero dei soggetti che si intende rappresentare. Nel caso di un solo soggetto rappresentato è sufficiente presentare la sola dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi. Dalla data di comunicazione, da parte della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, dell’esito positivo del controllo sulla garanzia e verificata la presenza della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi, il soggetto è abilitato ad operare come rappresentante fiscale per un numero di soggetti compresi nella fascia corrispondente al valore massimale della garanzia prestata. Ai soggetti che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano già operare come rappresentanti fiscali è concesso, a partire da tale data, un termine di sessanta giorni per presentare la dichiarazione e prestare la garanzia, decorso il quale viene comunicata allo stesso rappresentante fiscale l’avvio del procedimento di cessazione delle partite IVA dei soggetti rappresentati. Se la mancata presentazione della documentazione si protrae anche per i successivi sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, le partite IVA associate ai soggetti rappresentati saranno cessate d’ufficio. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a; articolo 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1); 8 Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”; Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 1999; Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e successive modifiche e integrazioni”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 75295 del 3 giugno 2015, recante “Approvazione del modello AA9/12 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle persone fisiche, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Approvazione delle istruzioni e delle specifiche tecniche per la compilazione del modello AA7/10, da utilizzare per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche”; Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE; 9 Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”; Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”; Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2024. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 17 aprile 2025 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Vincenzo Carbone Firmato digitalmente 10

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