Credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Definizione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
Credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Definizione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 - pdf
Testo normativo
Protocollo n. 2012/132876
Credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all’articolo
2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio
2011, n. 106. Definizione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d’imposta, ai
sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Il credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge
12 luglio 2011, n. 106, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la fruizione del credito, con successiva
risoluzione dell’Agenzia delle entrate saranno istituiti uno o più codici da indicare nel modello
di versamento F24.
2. Il credito d’imposta di cui al punto 1 è utilizzabile, nei limiti degli importi comunicati
dalle Regioni ai sensi delle disposizioni contenute nel seguito del presente provvedimento,
esclusivamente presentando il modello F24 all’agente della riscossione presso il quale il
beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto ministeriale 28
dicembre 1993 n. 567.
3. Ai fini di cui al precedente punto 2, ciascuna Regione, dopo aver formulato la graduatoria
definitiva di cui all’articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
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coesione territoriale, 24 maggio 2012, prima di comunicare ai beneficiari l’accoglimento delle
istanze, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito
d’imposta, con i relativi importi concessi, attraverso apposito flusso informativo da inviare
tramite il sistema SIATELv2.0-PUNTOFISCO, secondo le specifiche tecniche allegate al
presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante. La mancata conformità dei dati
trasmessi alle citate specifiche tecniche comporterà lo scarto dei dati medesimi.
4. Il credito è utilizzabile a partire dalla data della comunicazione di accoglimento
dell’istanza prevista dall’articolo 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la coesione
territoriale, 24 maggio 2012.
5. Le revoche dei benefici concessi dovranno essere comunicate, dalle Regioni all’Agenzia
delle entrate, con le stesse modalità di cui al precedente punto 3.
Motivazioni
L’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, istituisce un credito d’imposta per
nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno a favore dei datori di lavoro che nei ventiquattro mesi
successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge aumentano il numero dei
lavoratori a tempo indeterminato, assumendo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto
svantaggiati” dal Regolamento (CE) n. 800/2008.
In particolare, il comma 8 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011 rinvia a
un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro per la coesione territoriale, la individuazione dei limiti
di finanziamento per ciascuna delle Regioni interessate nonché delle modalità applicative
dell’agevolazione, mentre il successivo comma 8-bis demanda ad un provvedimento
dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini di fruizione del credito
d’imposta.
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In attuazione delle disposizioni sopra riportate, è stato emanato il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012, che, nel disciplinare le modalità di accesso al
beneficio, all’articolo 5, comma 1, prevede l’obbligo della presentazione da parte dei soggetti
interessati di un’apposita istanza alla Regione, compresa tra quelle indicate nel più volte citato
articolo 2, nel cui territorio è svolta l’attività per la quale si è verificato l’incremento
occupazionale. Inoltre, il comma 4 del menzionato dell’articolo 5 stabilisce che la
comunicazione dell’accoglimento dell’istanza costituisce presupposto per fruire del credito
d’imposta secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle
entrate.
Con il presente provvedimento sono, pertanto, definite le modalità di utilizzo del credito
d’imposta previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.
In particolare, allo scopo di evitare utilizzi impropri del credito d’imposta in esame, il
presente provvedimento stabilisce che il modello F24, attraverso il quale detto credito è
utilizzato in compensazione, possa essere presentato esclusivamente all’agente della
riscossione presso il quale il beneficiario è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto
ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567.
Pertanto, è previsto che le Regioni inviano all’Agenzia, attraverso apposito flusso
informativo tramite il sistema SIATELv2.0-PUNTOFISCO, i dati concernenti i contribuenti
beneficiari dei crediti d’imposta concessi, nonché le eventuali revoche; l’Agenzia, al fine di
consentire agli agenti della riscossione di controllare la correttezza delle compensazioni
effettuate, invierà agli agenti stessi le informazioni ricevute dalle Regioni.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
4
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (art. 2), convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106: “Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia”;
Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (art. 59), convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (art. 3, comma 16-ter), convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie,
di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: “Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro per la coesione territoriale, 24 maggio 2012, recante
disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
Decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1993, n. 567: “Regolamento di attuazione
dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione
del conto fiscale”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 14 settembre 2012
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93
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ALLEGATO
FLUSSO DI COLLOQUIO TRA LE REGIONI E L’AGENZIA DELLE ENTRATE
CONTENENTE I DATI RELAVI AL CREDITO D’IMPOSTA CONCESSO PER
LA CREAZIONE DI NUOVO LAVORO STABILE NEL MEZZOGIORNO, DA
UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE TRAMITE MODELLO F24
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INDICE
GENERALITÀ 7
STRUTTURA DEL FLUSSO INFORMATIVO 8
FLUSSO INFORMATIVO: TIPI RECORD 9
TRACCIATO DI FORNITURA 10
TIPO RECORD ‘A’ – INIZIO FORNITURA 10
RECORD CONTABILI DELLA FORNITURA 11
TIPO RECORD ‘C’ – DETTAGLIO CREDITO CONCESSO 11
TIPO RECORD ‘R’ – REVOCA CREDITO 13
TIPO RECORD ‘Z’ – FINE FORNITURA 14
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GENERALITÀ
Il presente documento illustra le specifiche tecniche di fornitura del flusso informativo contenente i dati
relativi al credito d’imposta concesso per la creazione di nuovo lavoro stabile nel mezzogiorno, di cui
al D.M. 24 maggio 2012, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, che le Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna inviano all’Agenzia delle Entrate
tramite il sistema SIATELv2.0-PUNTOFISCO.
In particolare, il flusso contiene l’elenco dei soggetti ammessi dalle Regioni a fruire del credito
d’imposta, con i relativi importi concessi e la data a partire dalla quale il credito medesimo può essere
utilizzato in compensazione. Tale data dovrà essere maggiore di almeno cinque giorni lavorativi
rispetto alla data di invio del flusso informativo.
Le Regioni dovranno attribuire a ciascun credito concesso un codice univoco identificativo, da
comunicare all’Agenzia tramite il presente flusso, nel formato “RRAANNNNNN”, dove:
• RR = codice regione;
• AA = anno di accoglimento dell’istanza;
• NNNNNN = numero cronologico attribuito univocamente da ciascuna regione nell’ambito
dell’anno di accoglimento delle istanze.
Nel caso in cui debba essere revocato il credito concesso ad un determinato soggetto, già trasmesso
all’Agenzia, la Regione interessata dovrà inviare all’Agenzia, attraverso il record tipo “R” del presente
flusso, l’informazione della revoca stessa, indicando il codice univoco identificativo dell’agevolazione,
descritto in precedenza. Nel caso in cui la revoca fosse parziale, la Regione dovrà comunque inviare
una revoca totale e successivamente trasmettere un flusso contenente l’informazione del beneficio
residuo effettivo spettante al soggetto.
Il credito concesso dovrà essere utilizzato dal beneficiario esclusivamente in compensazione,
presentando il modello F24 all’Agente della Riscossione presso cui il beneficiario stesso è intestatario
del conto fiscale.
A seguito della trasmissione di ciascun flusso, l’Agenzia metterà a disposizione delle Regioni, tramite
il sistema SIATELv2.0-PUNTOFISCO, un file contenente i dati ricevuti, l’esito dei controlli di
congruenza del flusso inviato rispetto alle specifiche tecniche descritte nel presente documento,
nonché, in caso di esito positivo dei controlli, le informazioni relative al conto fiscale del beneficiario
del credito.
La mancata conformità dei dati trasmessi alle specifiche tecniche comporterà lo scarto delle sole
posizioni alle quali i dati errati si riferiscono, con la conseguente necessità di trasmettere nuovamente le
sole posizioni scartate.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto da ciascuna Regione i dati dei soggetti ammessi al
beneficio e l’importo massimo del credito spettante ad ognuno di essi, nonché le eventuali revoche,
comunica tali informazioni agli agenti della riscossione, in modo che gli agenti possano verificare che
ciascun soggetto utilizzi il credito d’imposta entro il limite massimo dell’importo concesso.
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STRUTTURA DEL FLUSSO INFORMATIVO
I dati sono registrati su diversi tipi record organizzati in blocchi logici ordinati per tipo record.
Ciascun record della fornitura ha una lunghezza fissa pari a 100 caratteri.
Ciascun file non può contenere più di 10.000 record.
Il flusso informativo è composto dai seguenti tipi record:
- ‘A’ record di inizio fornitura;
- ‘C’ record credito concesso;
- ‘R’ record revoca credito;
- ‘Z’ record di fine fornitura.
.
All’interno di ciascun file (delimitato dal record di testa ‘A’ e dal record di coda ‘Z’) la sequenza dei
record è la seguente:
- record di tipo ‘C’ (se presente);
- record di tipo ‘R’ (se presente);
ordinati per codice identificativo credito.
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Flusso informativo: tipi record
Tipo record Contenuto Frequenza
‘A’ inizio fornitura Dati identificativi della 1 record per ciascuna
fornitura fornitura
‘C’ dettaglio credito Dati analitici del 1 record per ciascun credito
concesso credito concesso a concesso
ciascun contribuente
‘R’ dettaglio revoca Dati analitici 1 record per ciascuna revoca
contenenti dichiarata
l’informativa di revoca
totale applicata su una
singola concessione
‘Z’ fine fornitura Dati riepilogativi della 1 record riepilogativo di
fornitura ciascuna fornitura
Valgono inoltre le seguenti regole generali:
- i campi numerici (N) sono allineati a destra e riempiti a zero, i campi alfanumerici
(AN) sono allineati a sinistra e riempiti a spazi;
- tutti gli importi presenti nel flusso sono espressi in centesimi di euro (100,00 (cid:1)
10000).
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Tracciato di fornitura
Tipo record ‘A’ – inizio fornitura
Lunghezza
Nome campo Posizione Descrizione
Formato
Tipo record 001 AN 1 Identificativo del record.
Assume valore fisso ‘A‘.
Codice regione 002 N 2 Codice della Regione che ha concesso il
credito e sta trasmettendo il flusso. Può
assumere i valori:
ABRUZZO = 01
MOLISE = 12
BASILICATA = 02
PUGLIA = 14
CALABRIA = 04
SARDEGNA = 15
CAMPANIA = 05
SICILIA = 16
Codice catalogo 005 AN 4 Codice identificativo del flusso censito
nel catalogo Siatelv2.0-PuntoFisco
Assume valore fisso ‘CO841‘.
Data di fornitura 008 N 09 Data di creazione della fornitura
Non deve essere superiore alla data di
spedizione del flusso.
Espressa nel formato aaaammgg.
Progressivo 006 N 17 Progressivo fornitura
fornitura Vale ‘000001’ per il primo flusso riferito
ad una determinata data di creazione e si
incrementa di un’unità per gli eventuali
flussi successivi della medesima data
Filler 077 AN 23 Spazio non utilizzato
Campo ad uso 001 AN 100 Assume valore fisso ‘A‘.
interno
11
Record contabili della fornitura
Tipo record ‘C’ – Dettaglio Credito Concesso
Il tipo record ‘A’ riporta le informazioni del credito concesso a ciascun contribuente titolare di conto
fiscale
Lunghezza
Nome campo Posizione Descrizione
Formato
Tipo record 001 N 1 Identificativo del record.
Assume valore fisso ‘C‘.
Estremi 010 AN 2 Estremi identificativi del credito concesso
identificativi del (univoco all’interno dell’anno di
credito concessione)
Nel formato RRAANNNNNN
RR = codice regione; deve coincidere con
il codice riportato sul record di testa
AA = anno di accoglimento dell’istanza,
che deve coincidere con le ultime due
cifre dell’anno indicato nella data di
accoglimento dell’istanza.
NNNNNN = cronologico attribuito
univocamente da ciascuna regione
nell’ambito dell’anno di accoglimento
delle istanze
Codice fiscale 016 AN 12 Codice fiscale del beneficiario,
formalmente valido ed esistente in
Anagrafe Tributaria; nel caso di codice
fiscale numerico, è allineato a sinistra con
spazi a destra
Data 008 N 28 Data in cui il soggetto ha presentato
presentazione l’istanza alla Regione competente
istanza Deve essere inferiore alla data di fornitura
Espressa nel formato aaaammgg
12
Lunghezza
Nome campo Posizione Descrizione
Formato
Data accoglimento 008 N 36 Data di accoglimento dell’istanza da
istanza parte della Regione
Deve essere inferiore alla data di
fornitura
Deve essere superiore alla data di
presentazione dell’istanza
Espressa nel formato aaaammgg.
Importo concesso 012 N 44 Importo del credito concesso dalla
regione competente
Data validità 008 N 56 Data a partire dalla quale il credito può
essere utilizzato in compensazione
presentando modello F24 presso il
competente agente della riscossione
Deve essere superiore alla data di
accoglimento dell’istanza
Deve essere superiore di almeno cinque
giorni lavorativi rispetto alla data di
trasmissione del flusso
Espressa nel formato aaaammgg.
Filler 036 AN 64 Spazio non utilizzato
Campo ad uso 001 AN 100 Assume valore fisso ‘A‘.
interno
13
Tipo record ‘R’ – Revoca Credito
Il tipo record R riporta le informazioni della revoca del diritto al credito di imposta.
Lunghezza
Nome campo Posizione Descrizione
Formato
Tipo record 001 N 1 Identificativo del record.
Assume valore fisso ‘R‘.
Estremi 010 AN 2 Estremi identificativi del credito concesso
identificativi del (univoco all’interno dell’anno di concessione)
credito
Nel formato RRAANNNNNN
RR = codice regione; deve coincidere con il
codice riportato sul record di testa
AA = anno di accoglimento dell’istanza, che deve
coincidere con le ultime due cifre dell’anno
indicato nella data di accoglimento dell’istanza.
NNNNNN = cronologico attribuito univocamente
da ciascuna regione nell’ambito dell’anno di
accoglimento delle istanze
Codice fiscale 016 AN 12 Codice fiscale del beneficiario, formalmente
valido ed esistente in Anagrafe Tributaria; nel
caso di codice fiscale numerico, è allineato a
sinistra con spazi a destra
Data 008 N 28 Data in cui il soggetto ha presentato l’istanza alla
presentazione Regione competente
istanza Deve essere inferiore alla data di fornitura
Espressa nel formato aaaammgg
Data revoca 008 N 36 Data della revoca del credito di imposta
Deve essere successiva alla data di accoglimento
comunicata nel relativo record ‘A’
precedentemente trasmesso
Espressa nel formato aaaammgg.
Filler 056 AN 44 Spazio non utilizzato
Campo ad uso 001 AN 100 Assume valore fisso ‘A‘.
interno
14
Tipo record ‘Z’ – Fine fornitura
Lunghezza
Nome campo Posizione Descrizione
Formato
Tipo record 001 AN 1 Identificativo del record.
Assume valore fisso ‘Z‘.
Codice regione 002 N 2 Codice della Regione
Deve coincidere con quanto indicato
nel record ‘A’
Codice catalogo 005 AN 4 Codice identificativo del flusso
censito nel catalogo Siatelv2.0-
PuntoFisco
Deve coincidere con quanto indicato
nel record ‘A’
Data di fornitura 008 N 09 Data di creazione della fornitura
Deve coincidere con quanto indicato
nel record ‘A’
Progressivo 006 N 17 Progressivo fornitura
fornitura Deve coincidere con quanto indicato
nel record ‘A’
Numero record 006 N 23 Numero totale record di record
totali presenti nella fornitura compresi
record di inizio e record di fine
fornitura
Numero record C 006 N 29 Numero totale record di tipo C
(crediti concessi) presenti nella
fornitura.
Numero record R 006 N 35 Numero totale record di tipo R
(revoche) presenti nella fornitura.
Filler 059 AN 41 Spazio non utilizzato
Campo ad uso 001 AN 100 Assume valore fisso ‘A‘.
interno
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