Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 70/2011

Credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Definizione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Definizione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 - pdf

Testo normativo

Protocollo n. 2012/132876 Credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Definizione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Il credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la fruizione del credito, con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate saranno istituiti uno o più codici da indicare nel modello di versamento F24. 2. Il credito d’imposta di cui al punto 1 è utilizzabile, nei limiti degli importi comunicati dalle Regioni ai sensi delle disposizioni contenute nel seguito del presente provvedimento, esclusivamente presentando il modello F24 all’agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567. 3. Ai fini di cui al precedente punto 2, ciascuna Regione, dopo aver formulato la graduatoria definitiva di cui all’articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la 2 coesione territoriale, 24 maggio 2012, prima di comunicare ai beneficiari l’accoglimento delle istanze, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta, con i relativi importi concessi, attraverso apposito flusso informativo da inviare tramite il sistema SIATELv2.0-PUNTOFISCO, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante. La mancata conformità dei dati trasmessi alle citate specifiche tecniche comporterà lo scarto dei dati medesimi. 4. Il credito è utilizzabile a partire dalla data della comunicazione di accoglimento dell’istanza prevista dall’articolo 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la coesione territoriale, 24 maggio 2012. 5. Le revoche dei benefici concessi dovranno essere comunicate, dalle Regioni all’Agenzia delle entrate, con le stesse modalità di cui al precedente punto 3. Motivazioni L’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, istituisce un credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno a favore dei datori di lavoro che nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge aumentano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato, assumendo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati” dal Regolamento (CE) n. 800/2008. In particolare, il comma 8 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011 rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la coesione territoriale, la individuazione dei limiti di finanziamento per ciascuna delle Regioni interessate nonché delle modalità applicative dell’agevolazione, mentre il successivo comma 8-bis demanda ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d’imposta. 3 In attuazione delle disposizioni sopra riportate, è stato emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012, che, nel disciplinare le modalità di accesso al beneficio, all’articolo 5, comma 1, prevede l’obbligo della presentazione da parte dei soggetti interessati di un’apposita istanza alla Regione, compresa tra quelle indicate nel più volte citato articolo 2, nel cui territorio è svolta l’attività per la quale si è verificato l’incremento occupazionale. Inoltre, il comma 4 del menzionato dell’articolo 5 stabilisce che la comunicazione dell’accoglimento dell’istanza costituisce presupposto per fruire del credito d’imposta secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Con il presente provvedimento sono, pertanto, definite le modalità di utilizzo del credito d’imposta previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. In particolare, allo scopo di evitare utilizzi impropri del credito d’imposta in esame, il presente provvedimento stabilisce che il modello F24, attraverso il quale detto credito è utilizzato in compensazione, possa essere presentato esclusivamente all’agente della riscossione presso il quale il beneficiario è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567. Pertanto, è previsto che le Regioni inviano all’Agenzia, attraverso apposito flusso informativo tramite il sistema SIATELv2.0-PUNTOFISCO, i dati concernenti i contribuenti beneficiari dei crediti d’imposta concessi, nonché le eventuali revoche; l’Agenzia, al fine di consentire agli agenti della riscossione di controllare la correttezza delle compensazioni effettuate, invierà agli agenti stessi le informazioni ricevute dalle Regioni. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); 4 Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (art. 2), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106: “Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia”; Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (art. 59), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”; Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (art. 3, comma 16-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”; Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la coesione territoriale, 24 maggio 2012, recante disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; Decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1993, n. 567: “Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale”. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 14 settembre 2012 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Attilio Befera Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93 5 ALLEGATO FLUSSO DI COLLOQUIO TRA LE REGIONI E L’AGENZIA DELLE ENTRATE CONTENENTE I DATI RELAVI AL CREDITO D’IMPOSTA CONCESSO PER LA CREAZIONE DI NUOVO LAVORO STABILE NEL MEZZOGIORNO, DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE TRAMITE MODELLO F24 6 INDICE GENERALITÀ 7 STRUTTURA DEL FLUSSO INFORMATIVO 8 FLUSSO INFORMATIVO: TIPI RECORD 9 TRACCIATO DI FORNITURA 10 TIPO RECORD ‘A’ – INIZIO FORNITURA 10 RECORD CONTABILI DELLA FORNITURA 11 TIPO RECORD ‘C’ – DETTAGLIO CREDITO CONCESSO 11 TIPO RECORD ‘R’ – REVOCA CREDITO 13 TIPO RECORD ‘Z’ – FINE FORNITURA 14 7 GENERALITÀ Il presente documento illustra le specifiche tecniche di fornitura del flusso informativo contenente i dati relativi al credito d’imposta concesso per la creazione di nuovo lavoro stabile nel mezzogiorno, di cui al D.M. 24 maggio 2012, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, che le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna inviano all’Agenzia delle Entrate tramite il sistema SIATELv2.0-PUNTOFISCO. In particolare, il flusso contiene l’elenco dei soggetti ammessi dalle Regioni a fruire del credito d’imposta, con i relativi importi concessi e la data a partire dalla quale il credito medesimo può essere utilizzato in compensazione. Tale data dovrà essere maggiore di almeno cinque giorni lavorativi rispetto alla data di invio del flusso informativo. Le Regioni dovranno attribuire a ciascun credito concesso un codice univoco identificativo, da comunicare all’Agenzia tramite il presente flusso, nel formato “RRAANNNNNN”, dove: • RR = codice regione; • AA = anno di accoglimento dell’istanza; • NNNNNN = numero cronologico attribuito univocamente da ciascuna regione nell’ambito dell’anno di accoglimento delle istanze. Nel caso in cui debba essere revocato il credito concesso ad un determinato soggetto, già trasmesso all’Agenzia, la Regione interessata dovrà inviare all’Agenzia, attraverso il record tipo “R” del presente flusso, l’informazione della revoca stessa, indicando il codice univoco identificativo dell’agevolazione, descritto in precedenza. Nel caso in cui la revoca fosse parziale, la Regione dovrà comunque inviare una revoca totale e successivamente trasmettere un flusso contenente l’informazione del beneficio residuo effettivo spettante al soggetto. Il credito concesso dovrà essere utilizzato dal beneficiario esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 all’Agente della Riscossione presso cui il beneficiario stesso è intestatario del conto fiscale. A seguito della trasmissione di ciascun flusso, l’Agenzia metterà a disposizione delle Regioni, tramite il sistema SIATELv2.0-PUNTOFISCO, un file contenente i dati ricevuti, l’esito dei controlli di congruenza del flusso inviato rispetto alle specifiche tecniche descritte nel presente documento, nonché, in caso di esito positivo dei controlli, le informazioni relative al conto fiscale del beneficiario del credito. La mancata conformità dei dati trasmessi alle specifiche tecniche comporterà lo scarto delle sole posizioni alle quali i dati errati si riferiscono, con la conseguente necessità di trasmettere nuovamente le sole posizioni scartate. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto da ciascuna Regione i dati dei soggetti ammessi al beneficio e l’importo massimo del credito spettante ad ognuno di essi, nonché le eventuali revoche, comunica tali informazioni agli agenti della riscossione, in modo che gli agenti possano verificare che ciascun soggetto utilizzi il credito d’imposta entro il limite massimo dell’importo concesso. 8 STRUTTURA DEL FLUSSO INFORMATIVO I dati sono registrati su diversi tipi record organizzati in blocchi logici ordinati per tipo record. Ciascun record della fornitura ha una lunghezza fissa pari a 100 caratteri. Ciascun file non può contenere più di 10.000 record. Il flusso informativo è composto dai seguenti tipi record: - ‘A’ record di inizio fornitura; - ‘C’ record credito concesso; - ‘R’ record revoca credito; - ‘Z’ record di fine fornitura. . All’interno di ciascun file (delimitato dal record di testa ‘A’ e dal record di coda ‘Z’) la sequenza dei record è la seguente: - record di tipo ‘C’ (se presente); - record di tipo ‘R’ (se presente); ordinati per codice identificativo credito. 9 Flusso informativo: tipi record Tipo record Contenuto Frequenza ‘A’ inizio fornitura Dati identificativi della 1 record per ciascuna fornitura fornitura ‘C’ dettaglio credito Dati analitici del 1 record per ciascun credito concesso credito concesso a concesso ciascun contribuente ‘R’ dettaglio revoca Dati analitici 1 record per ciascuna revoca contenenti dichiarata l’informativa di revoca totale applicata su una singola concessione ‘Z’ fine fornitura Dati riepilogativi della 1 record riepilogativo di fornitura ciascuna fornitura Valgono inoltre le seguenti regole generali: - i campi numerici (N) sono allineati a destra e riempiti a zero, i campi alfanumerici (AN) sono allineati a sinistra e riempiti a spazi; - tutti gli importi presenti nel flusso sono espressi in centesimi di euro (100,00 (cid:1) 10000). 10 Tracciato di fornitura Tipo record ‘A’ – inizio fornitura Lunghezza Nome campo Posizione Descrizione Formato Tipo record 001 AN 1 Identificativo del record. Assume valore fisso ‘A‘. Codice regione 002 N 2 Codice della Regione che ha concesso il credito e sta trasmettendo il flusso. Può assumere i valori: ABRUZZO = 01 MOLISE = 12 BASILICATA = 02 PUGLIA = 14 CALABRIA = 04 SARDEGNA = 15 CAMPANIA = 05 SICILIA = 16 Codice catalogo 005 AN 4 Codice identificativo del flusso censito nel catalogo Siatelv2.0-PuntoFisco Assume valore fisso ‘CO841‘. Data di fornitura 008 N 09 Data di creazione della fornitura Non deve essere superiore alla data di spedizione del flusso. Espressa nel formato aaaammgg. Progressivo 006 N 17 Progressivo fornitura fornitura Vale ‘000001’ per il primo flusso riferito ad una determinata data di creazione e si incrementa di un’unità per gli eventuali flussi successivi della medesima data Filler 077 AN 23 Spazio non utilizzato Campo ad uso 001 AN 100 Assume valore fisso ‘A‘. interno 11 Record contabili della fornitura Tipo record ‘C’ – Dettaglio Credito Concesso Il tipo record ‘A’ riporta le informazioni del credito concesso a ciascun contribuente titolare di conto fiscale Lunghezza Nome campo Posizione Descrizione Formato Tipo record 001 N 1 Identificativo del record. Assume valore fisso ‘C‘. Estremi 010 AN 2 Estremi identificativi del credito concesso identificativi del (univoco all’interno dell’anno di credito concessione) Nel formato RRAANNNNNN RR = codice regione; deve coincidere con il codice riportato sul record di testa AA = anno di accoglimento dell’istanza, che deve coincidere con le ultime due cifre dell’anno indicato nella data di accoglimento dell’istanza. NNNNNN = cronologico attribuito univocamente da ciascuna regione nell’ambito dell’anno di accoglimento delle istanze Codice fiscale 016 AN 12 Codice fiscale del beneficiario, formalmente valido ed esistente in Anagrafe Tributaria; nel caso di codice fiscale numerico, è allineato a sinistra con spazi a destra Data 008 N 28 Data in cui il soggetto ha presentato presentazione l’istanza alla Regione competente istanza Deve essere inferiore alla data di fornitura Espressa nel formato aaaammgg 12 Lunghezza Nome campo Posizione Descrizione Formato Data accoglimento 008 N 36 Data di accoglimento dell’istanza da istanza parte della Regione Deve essere inferiore alla data di fornitura Deve essere superiore alla data di presentazione dell’istanza Espressa nel formato aaaammgg. Importo concesso 012 N 44 Importo del credito concesso dalla regione competente Data validità 008 N 56 Data a partire dalla quale il credito può essere utilizzato in compensazione presentando modello F24 presso il competente agente della riscossione Deve essere superiore alla data di accoglimento dell’istanza Deve essere superiore di almeno cinque giorni lavorativi rispetto alla data di trasmissione del flusso Espressa nel formato aaaammgg. Filler 036 AN 64 Spazio non utilizzato Campo ad uso 001 AN 100 Assume valore fisso ‘A‘. interno 13 Tipo record ‘R’ – Revoca Credito Il tipo record R riporta le informazioni della revoca del diritto al credito di imposta. Lunghezza Nome campo Posizione Descrizione Formato Tipo record 001 N 1 Identificativo del record. Assume valore fisso ‘R‘. Estremi 010 AN 2 Estremi identificativi del credito concesso identificativi del (univoco all’interno dell’anno di concessione) credito Nel formato RRAANNNNNN RR = codice regione; deve coincidere con il codice riportato sul record di testa AA = anno di accoglimento dell’istanza, che deve coincidere con le ultime due cifre dell’anno indicato nella data di accoglimento dell’istanza. NNNNNN = cronologico attribuito univocamente da ciascuna regione nell’ambito dell’anno di accoglimento delle istanze Codice fiscale 016 AN 12 Codice fiscale del beneficiario, formalmente valido ed esistente in Anagrafe Tributaria; nel caso di codice fiscale numerico, è allineato a sinistra con spazi a destra Data 008 N 28 Data in cui il soggetto ha presentato l’istanza alla presentazione Regione competente istanza Deve essere inferiore alla data di fornitura Espressa nel formato aaaammgg Data revoca 008 N 36 Data della revoca del credito di imposta Deve essere successiva alla data di accoglimento comunicata nel relativo record ‘A’ precedentemente trasmesso Espressa nel formato aaaammgg. Filler 056 AN 44 Spazio non utilizzato Campo ad uso 001 AN 100 Assume valore fisso ‘A‘. interno 14 Tipo record ‘Z’ – Fine fornitura Lunghezza Nome campo Posizione Descrizione Formato Tipo record 001 AN 1 Identificativo del record. Assume valore fisso ‘Z‘. Codice regione 002 N 2 Codice della Regione Deve coincidere con quanto indicato nel record ‘A’ Codice catalogo 005 AN 4 Codice identificativo del flusso censito nel catalogo Siatelv2.0- PuntoFisco Deve coincidere con quanto indicato nel record ‘A’ Data di fornitura 008 N 09 Data di creazione della fornitura Deve coincidere con quanto indicato nel record ‘A’ Progressivo 006 N 17 Progressivo fornitura fornitura Deve coincidere con quanto indicato nel record ‘A’ Numero record 006 N 23 Numero totale record di record totali presenti nella fornitura compresi record di inizio e record di fine fornitura Numero record C 006 N 29 Numero totale record di tipo C (crediti concessi) presenti nella fornitura. Numero record R 006 N 35 Numero totale record di tipo R (revoche) presenti nella fornitura. Filler 059 AN 41 Spazio non utilizzato Campo ad uso 001 AN 100 Assume valore fisso ‘A‘. interno

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