Modifiche delle specifiche tecniche dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793, e del 28 ottobre 2016, numero 182070. Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
Modifiche delle specifiche tecniche dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793, e del 28 ottobre 2016, numero 182070. Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
Testo normativo
Prot. n. 29190/2018
Modifiche delle specifiche tecniche dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 27 marzo 2017, numero 58793, e del 28 ottobre 2016, numero 182070.
Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione
dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Informazioni da trasmettere e regole tecniche per la comunicazione dei dati delle
fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni
1.1 Per le fatture di importo inferiore ad euro 300 registrate cumulativamente ai
sensi dell’articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9
dicembre 1996, n. 695 è possibile comunicare – in luogo delle informazioni
stabilite al punto 1.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 27 marzo 2017, numero 58793 – i dati relativi al singolo documento
riepilogativo.
Per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse, i dati da comunicare
sono:
il numero e la data del documento;
la partita IVA del cedente/prestatore;
la base imponibile;
l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti
l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
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Per ogni documento riepilogativo delle fatture ricevute, i dati da comunicare
sono:
il numero e la data di registrazione del documento;
la partita IVA del cessionario/committente;
la base imponibile;
l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti
l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
1.2 Le regole di compilazione della comunicazione con cui trasmettere i dati sono
quelle riportate nell’allegato al presente provvedimento “Specifiche tecniche e
regole per la compilazione dei dati delle fatture”.
1.3 Le disposizioni dei precedenti punti 1.1 e 1.2 valgono anche per la
comunicazione opzionale dei dati delle fatture disciplinata dal provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070,
nonché per l’integrazione delle comunicazioni relative al primo semestre 2017,
ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
1.4 Le specifiche tecniche di cui al punto 1.2 sono altresì utilizzabili per le facoltà
previste dal citato articolo 1 ter del decreto-legge n. 148 del 2017, come
riportato nella motivazione del presente atto.
1.5 Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono
fissati al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del presente
provvedimento i termini:
- per gli adempimenti delle comunicazioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, per il secondo semestre 2017;
- per gli adempimenti delle comunicazioni opzionali dei dati delle fatture
disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28
ottobre 2016, numero 182070;
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- per le integrazioni delle predette comunicazioni relative al primo semestre
2017, al fine di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo
1 ter del decreto-legge n. 148 del 2017.
1.6 Al punto 4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28
ottobre 2016, n. 182070 “Termini per la trasmissione telematica dei dati”, il
punto 4.2 è sostituito dal seguente: “4.2 E’ in facoltà dei contribuenti
trasmettere i dati con cadenza semestrale”.
MOTIVAZIONI
L’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto l’obbligo di comunicazione dei dati di tutte
le fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazioni.
L’articolo 1-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha introdotto disposizioni
finalizzate a semplificare il predetto adempimento comunicativo, prevedendo – in
particolare – la facoltà, per il contribuente, di trasmettere i dati delle fatture emesse, di
quelle ricevute e registrate, e delle relative variazioni:
˗ sia con cadenza trimestrale che con cadenza semestrale;
˗ limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al
codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e
professioni, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota
applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini dell’IVA nel caso
in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
La medesima disposizione normativa ha previsto che, in luogo dei dati delle fatture
emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente
ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 6, del Regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i
seguenti dati del documento riepilogativo: la partita IVA del cedente o del prestatore
per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o
committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del
documento riepilogativo nonché l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare
dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata.
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Con il presente provvedimento vengono modificate le specifiche tecniche – ed i relativi
allegati – pubblicati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
27 marzo 2017, numero 58793 e valide anche per il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070, al fine di consentire la
predisposizione e l’invio della comunicazione dei dati fattura nel rispetto delle predette
nuove disposizioni normative.
Vengono inoltre allineati i termini di effettuazione della comunicazione opzionale
disciplinata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre
2016, numero 182070 con quelli della comunicazione obbligatoria disciplinata dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero
58793.
Al fine di supportare i contribuenti e gli intermediari nella fase di predisposizione e
trasmissione della comunicazione, con il presente provvedimento sono anche messi a
disposizione – sul sito internet dell’Agenzia delle entrate – un pacchetto software per il
controllo della comunicazione dei dati delle fatture e un pacchetto software per la
compilazione della predetta comunicazione. Allo stesso fine è aggiornata la piattaforma
digitale Desktop Telematico con le funzionalità di controllo anche della comunicazione
dei dati delle fatture.
Restano in vigore tutte le ulteriori disposizioni regolamentari stabilite dai citati
provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero
58793 e del 28 ottobre 2016, numero 182070.
Ai sensi dello Statuto del contribuente, i termini per gli adempimenti disciplinati dal
presente provvedimento sono fissati al sessantesimo giorno dalla data di adozione dello
stesso.
RIFERIMENTI NORMATIVI
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
˗ Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
˗ Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Normativa di riferimento:
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˗ Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
˗ Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
˗ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
˗ Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
˗ Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
˗ Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193;
˗ Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 5 febbraio 2018
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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