Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 8/2017

Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogior

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di presentazione della comunicazione per fruire del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone colpite dal sisma nel 2021?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 8/2017 definisce le procedure per accedere al credito d'imposta destinato a chi ha effettuato investimenti nel 2021 nelle aree danneggiate dal terremoto del 24 agosto 2016. La misura si applica a imprese e soggetti che hanno realizzato investimenti in queste zone durante l'anno 2021 e intendono beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. Per accedere al credito, i beneficiari devono presentare una comunicazione specifica all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello ufficiale aggiornato, disponibile dal 14 luglio 2022. La trasmissione della comunicazione avviene esclusivamente per via telematica attraverso il software gratuito "Creditoinvestimentisud" (CIM17) messo a disposizione dall'Agenzia. Il credito d'imposta così riconosciuto può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione.

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Riferimento normativo

Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogior

Testo normativo

Prot. n. 253453/2022 Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 1.1 I soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per gli investimenti realizzati nell’anno 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito “credito d’imposta sisma”) presentano all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione, avvalendosi del modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il 2 provvedimento del 6 giugno 2022, che a tal fine è aggiornato e sostituito con il modello allegato al presente provvedimento. 1.2 Il credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework), ed è stato autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022. 1.3 Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata che fa parte integrante del presente provvedimento, è reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e sostituisce il precedente modello a partire dal 14 luglio 2022. 1.4 La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma è effettuata utilizzando il software, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet. 2. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022 2.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, sono apportate le modifiche necessarie per consentire la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma a decorrere dalla data di cui al punto 1.3. 2.2 Le modifiche di cui al punto 2.1 sono contenute nel modello e nelle relative istruzioni facenti parte integrante del presente provvedimento. 2.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 3. Definizione delle modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta sisma 3 3.1 Il credito d’imposta sisma è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Motivazioni L’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha modificato il comma 3 dell’articolo 18- quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework). La misura agevolativa è stata autorizzata con decisione della Commissione europea C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022. Atteso il richiamo operato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, anche per accedere al credito d’imposta sisma per gli investimenti realizzati nel 2021 è necessario presentare all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione. Per consentire, pertanto, ai destinatari della misura de qua di fruire del credito d’imposta, con il presente provvedimento è stabilito che la comunicazione va presentata utilizzando il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, che a tal fine viene ulteriormente modificato. 4 La comunicazione così aggiornata può essere presentata a partire dal 14 luglio 2022. Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento Legge 28 dicembre 2015, n. 208; Legge 27 dicembre 2017, n. 205; Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45; Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022; 5 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 30 giugno 2022 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini Firmato digitalmente

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Il credito d'imposta sisma rientra nelle agevolazioni per investimenti in aree svantaggiate e si coordina con la disciplina del Temporary Framework europeo. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare i limiti di aiuto di Stato, la documentazione degli investimenti e le modalità di compensazione del credito secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997.

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