Regolamento di esecuzione (UE) 2020/21 della Commissione, del 14 gennaio 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto
Cosa prevede il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/21 in materia di IVA sui regimi speciali?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/21 della Commissione, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, modifica le modalità di applicazione delle norme sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA. In particolare, estende l'obbligo per gli Stati membri di pubblicare, tramite un portale web messo a disposizione dalla Commissione, le aliquote d'imposta applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi conformemente ai regimi speciali previsti dal Titolo XII, Capo 6, della Direttiva 2006/112/CE. Questa modifica riflette l'ampliamento dei regimi speciali IVA introdotto dalla Direttiva (UE) 2017/2455, che ha esteso l'applicazione a prestazioni di servizi verso non soggetti passivi e alle vendite a distanza di beni. La norma riguarda principalmente gli Stati membri e i soggetti passivi IVA che operano nei settori interessati dai regimi speciali, garantendo trasparenza e uniformità informativa a livello europeo. Per i commercialisti e le aziende, ciò significa che le aliquote IVA applicabili ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, servizi elettronici e altre prestazioni speciali devono essere pubblicate e consultabili attraverso il portale della Commissione, facilitando la corretta applicazione della normativa IVA transfrontaliera.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/21 della Commissione, del 14 gennaio 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/21 of 14 January 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 79/2012 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Council Regulation (EU) No 904/2010 concerning administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax
Testo normativo
15.1.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 11/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/21 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2020
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto
(
1
)
, in particolare l’articolo 47
terdecies
, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012
(
2
)
, all’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), dispone che la Commissione mette un portale web a disposizione degli Stati membri che scelgano di pubblicare fra l’altro l’aliquota d’imposta applicabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi prestati per via elettronica di cui all’articolo 47, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010.
(2)
Il titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio
(
3
)
disciplina i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano taluni servizi. Tale capo è stato modificato dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio
(
4
)
e il suo ambito di applicazione è stato esteso alle prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti non passivi e alle vendite a distanza di beni.
(3)
Al fine di tener conto dell’estensione dell’ambito di applicazione dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE, il regolamento (UE) n. 904/2010 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/2454
(
5
)
con l’inserimento dell’articolo 47
octies
.
(4)
È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 al fine di riflettere tale modifica del regolamento (UE) n. 904/2010.
(5)
Affinché tale regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data delle disposizioni modificate del titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e dell’articolo 47
octies
del regolamento (UE) n. 904/2010, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1
o
gennaio 2021.
(6)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
a decorrere dal 1
o
gennaio 2021 le aliquote d’imposta applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi conformemente ai regimi speciali del titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE di cui all’articolo 47
octies
, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 29 dell’1.2.2012, pag. 13
).
(
3
)
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1
).
(
4
)
Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (
GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 348 del 29.12.2017, pag. 1
).
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 0021/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Regolamento 2020/21 è il riferimento normativo per chi opera con i regimi speciali IVA, in particolare per servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici secondo l'articolo 47octies del Regolamento (UE) 904/2010. Commercialisti e aziende lo consultano per comprendere gli obblighi di pubblicazione delle aliquote IVA, la cooperazione amministrativa tra Stati membri e l'applicazione della Direttiva 2006/112/CE sui regimi speciali per soggetti passivi.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.