Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0066/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/66 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2024 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407

Pubblicato: 13/01/2025 In vigore dal: 13/01/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/66 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2024 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/66 of 13 January 2025 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2024 on account of overfishing of other stocks in the previous years and amending Implementing Regulation (EU) 2024/2407

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/66 16.1.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/66 DELLA COMMISSIONE del 13 gennaio 2025 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2024 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( 1 ) , in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, considerando quanto segue: (1) I contingenti di pesca per il 2023 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2022/2090 ( 2 ) , (UE) 2023/194 ( 3 ) e (UE) 2023/195 ( 4 ) del Consiglio. (2) I contingenti di pesca per il 2024 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2023/194, (UE) 2023/2638 ( 5 ) , (UE) 2024/257 ( 6 ) e (UE) 2024/259 ( 7 ) del Consiglio. (3) A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se constata che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 della Commissione ( 8 ) ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2024 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti. (5) Per alcuni Stati membri, in particolare la Danimarca, la Spagna, i Paesi Bassi, la Polonia e il Portogallo, non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407, alcune detrazioni dai contingenti di pesca assegnati per gli stock oggetto di superamento poiché nel 2024 tali Stati membri non disponevano di contingenti per detti stock. (6) A norma dell’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile procedere a detrazioni dallo stock oggetto di superamento nell’anno successivo al superamento stesso poiché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente di pesca per tale stock, è possibile, previa consultazione dello Stato membro interessato, operare detrazioni da altri stock nella stessa zona geografica o dello stesso valore commerciale. (7) Conformemente al punto 4 della comunicazione 2022/C 369/03 della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 ( 9 ) (di seguito, «orientamenti»), tali detrazioni dovrebbero essere effettuate preferibilmente su contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente. (8) Gli Stati membri interessati sono stati consultati in merito ad alcune detrazioni da operare su contingenti di pesca assegnati per stock diversi da quelli che sono stati oggetto del superamento. È pertanto opportuno applicare detrazioni da tali contingenti di pesca alternativi assegnati a detti Stati membri nel 2024. (9) In alcuni casi è stato possibile applicare detrazioni totali o parziali dagli stessi stock nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 grazie a scambi di possibilità di pesca effettuati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) . (10) Alcune detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 superano inoltre i contingenti adattati disponibili nel 2024 e di conseguenza non possono essere interamente applicate in tale anno. In questi casi, conformemente al punto 2 degli orientamenti, le detrazioni sono state effettuate sulla totalità del contingente disponibile e i quantitativi restanti dovrebbero essere detratti dal contingente adattato disponibile negli anni successivi, fino alla restituzione del quantitativo complessivo oggetto di sovrasfruttamento. (11) Nel 2023 la Germania ha superato di 1,320 tonnellate il contingente ad essa assegnato per altre specie nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 (OTH/1N2AB.). Per la Germania, tra l’altro, è ancora in sospeso una detrazione di 19,997 tonnellate a seguito del superamento del contingente OTH/1N2AB. nel 2022, conformemente al punto 2 degli orientamenti. Con messaggio di posta elettronica del 1 o luglio 2024, la Germania ha chiesto di ripartire su tre anni l’intera detrazione dovuta, pari a 21,317 tonnellate. Considerando che, conformemente al punto 3, lettera b), degli orientamenti, in situazioni eccezionali è possibile effettuare la restituzione in un lasso di tempo maggiore se le catture dello stock in questione avvengono nell’ambito di attività di pesca multispecifica e se una riduzione consistente del contingente impedirebbe lo sfruttamento delle specie associate nell’ambito di tali catture multispecifiche, la richiesta può essere accolta. Pertanto, le detrazioni annuali applicabili al contingente tedesco OTH/1N2AB. ammontano a 7,106 tonnellate nel 2024 e nel 2025 e a 7,105 tonnellate nel 2026, fatto salvo un ulteriore adeguamento del contingente. (12) A seguito delle modifiche alla definizione della zona dello stock di cui al regolamento (UE) 2024/257, la detrazione applicabile alla Danimarca per la pesca eccessiva dell’eglefino nelle acque dell’Unione della zona 3a (HAD/*03 A-C) nel 2023 andrebbe ora applicata al contingente di eglefino nella zona 3a (HAD/* 03 A.) per il 2024. (13) Il punto 1 degli orientamenti stabilisce che, ove applicabile, il calendario delle detrazioni previste in caso di superamento di un contingente relativo a stock gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca debba essere adeguato a quello stabilito per tali detrazioni dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca interessate. La raccomandazione 22-03 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) riguardante la conservazione del pesce spada dell’Atlantico settentrionale ( 11 ) stabilisce che qualsiasi superamento, nel 2023, del contingente annuale adattato vada detratto dal contingente/limite di cattura per il 2025. Su tale base, le detrazioni (comprese quelle risultanti dall’applicazione dei fattori moltiplicatori) dovute al superamento, nel 2023, del contingente relativo allo stock di pesce spada nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N), gestito dall’ICCAT dovrebbero essere applicate nel 2025. Pertanto, a motivo del superamento nel 2023, da parte del Portogallo, del suo contingente SWO/AN05N, è opportuno procedere alla detrazione stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 dal rispettivo contingente per il 2025. È altrettanto opportuno applicare al contingente assegnato alla Francia per il 2025 la detrazione dovuta a motivo del superamento nel 2023, da parte di tale paese, del contingente assegnato ad «altri Stati membri» (inclusa la Francia) esclusivamente per le catture accessorie di pesce spada nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N_AMS). (14) Analogamente, la raccomandazione 19-05 dell’ICCAT che istituisce un programma di ricostituzione del marlin azzurro ( 12 ) prevede che qualsiasi superamento dei limiti annuali di sbarco fissati per il 2023 sia detratto dai limiti di sbarco per il 2025. Pertanto, a motivo del superamento nel 2023, da parte della Spagna, del suo contingente per lo stock di marlin azzurro nell’Oceano Atlantico (BUM/ATLANT), è opportuno applicare la detrazione stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 al rispettivo contingente per il 2025. (15) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 contiene un errore tipografico riguardante il quantitativo della detrazione applicabile a motivo del superamento, da parte della Polonia, del suo contingente di sgombro nelle acque dell’Unione delle zone 3a, 3b, 3c e 3d, nelle acque del Regno Unito della zona 2a, nelle acque dell’Unione e nelle acque del Regno Unito della zona 4 e nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/2A34-N). Il quantitativo da detrarre dovrebbe essere pari a 636,225 anziché 636,275 tonnellate. (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407. (17) Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio in corso o per quelli precedenti, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I contingenti di pesca fissati per il 2024 dai regolamenti (UE) 2023/194, (UE) 2023/2638, (UE) 2024/257 e (UE) 2024/259 di cui all’allegato I del presente regolamento sono ridotti mediante applicazione delle detrazioni su altri stock stabilite in detto allegato. Articolo 2 L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2022/2090 del Consiglio, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L 281 del 31.10.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2090/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde ( GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/194/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero ( GU L 28 del 31.1.2023, pag. 220 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/195/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2023/2638 del Consiglio, del 20 novembre 2023, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2024 e modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L, 2023/2638, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2638/oj ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 ( GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici ( GU L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj ). ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 della Commissione, del 13 settembre 2024, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2024 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti ( GU L, 2024/2407, 16.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2407/oj ). ( 9 ) Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che sostituisce la comunicazione 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) ( GU C 369 del 27.9.2022, pag. 3 ). ( 10 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj ). ( 11 ) Raccomandazione 22-03 dell’ICCAT che sostituisce la raccomandazione supplementare 21-02 che proroga e modifica la raccomandazione 17-02 per la conservazione del pesce spada dell’Atlantico settentrionale. https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2022-03-e.pdf . ( 12 ) Raccomandazione 19-05 dell’ICCAT intesa a istituire un programma di ricostituzione per il marlin azzurro e il marlin bianco/aguglia imperiale https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2019-05-e.pdf . ALLEGATO I DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2024 DA APPLICARE AD ALTRI STOCK STOCK OGGETTO DI SUPERAMENTO ALTRI STOCK Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Quantitativo che non può essere detratto dal contingente di pesca per il 2024 per lo stock oggetto di superamento (in tonnellate) Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Quantitativo da detrarre dal contingente di pesca per il 2024 per gli altri stock (in tonnellate) DNK POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 4,288 DNK HER 1/2- Aringa Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 4,288 ESP HAD 1N2AB. Eglefino Acque norvegesi delle zone 1 e 2 125,133 ESP HER 1/2- Aringa Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 12,131 RED N3O. Scorfani Zona NAFO 3O 129,887 ESP OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 117,194 ESP RED N3O. Scorfani Zona NAFO 3O 100,947 ESP POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 14,306 ESP HER 1/2- Aringa Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 14,306 ESP SOL 7HJK. Sogliola 7 h, 7 j e 7k 18,682 ESP SRX 67AKXD Razze Acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k 18,682 NLD POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 13,060 NLD HER 1/2- Aringa Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 13,060 POL MAC 2A34-N. Sgombro Acque dell’Unione delle zone 3a, 3b, 3c e 3d; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell’Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a 636,225 POL HER 3D-R30 Aringa Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 636,225 PRT GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 64,738 PRT RED N3O. Scorfani Zona NAFO 3O 59,529 PRT OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 18,012 PRT RED N3O. Scorfani Zona NAFO 3O 25,391 ALLEGATO II L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 è sostituito dal seguente: « DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2024 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO Stato mem-bro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Contingente iniziale 2023 (in tonnellate) Sbarchi consentiti 2023 (quantitativo totale adattato in tonnellate) ( 1 ) Totale catture 2023 (quantitativo in tonnellate) Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti 2023 Superamento rispetto agli sbarchi consentiti 2023 (quantitativo in tonnellate) Fattore moltipli-catore ( 2 ) Fattore moltipli-catore addizio-nale ( 3 ) , ( 4 ) Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti ( 5 ) (quantitativo in tonnellate) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2024 ( 6 ) e gli anni successivi (quantitativo in tonnellate) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2024 per gli stock che hanno formato oggetto di superamento ( 7 ) (quantitativo in tonnellate) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2024 per altri stock (quantitativo in tonnellate) Da detrarre dai contingenti di pesca per il 2025 e l’anno o gli anni successivi (quantitativo in tonnellate) DE OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 89,000 89,000 90,320 101,48  % 1,320 / / 19,997 21,317 7,106 / 14,211 ( 8 ) DK HAD *03 A-C ( 9 ) Eglefino Acque dell’Unione della zona 3a ( 9 ) (condizione speciale per HAD/2AC4.) 249,500 271,800 325,598 119,79  % 53,798 1,00 C / 80,697 80,697 / / DK HAD 03 A. Eglefino 3a 2 892,000 2 682,402 2 732,065 101,85  % 49,663 / C ( 10 ) / 49,663 49,663 / / DK POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / / 4,288 N/D 4,288 1,00 / / 4,288 / 4,288 / DK WHB 1X14 Melù Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 61 646,000 77 238,647 82 097,607 106,29  % 4 858,960 / / / 4 858,960 4 858,960 / / ES ALB MED Tonno bianco del Mediterraneo Mar Mediterraneo 103,030 133,030 135,312 101,72  % 2,282 / / / 2,282 2,282 / / ES BUM ATLANT Marlin azzurro Oceano Atlantico 22,770 49,770 55,108 110,72  % 5,338 ( 11 ) 1,00 / / N/D ( 11 ) N/D ( 11 ) / 5,338 ES COD 1N2AB. Merluzzo bianco Acque norvegesi delle zone 1 e 2 2 321,000 2 562,590 2 562,586 100,00  % –0,004 ( 12 ) / / 60,063 60,063 60,063 / / ES GHL N3LMNO Ippoglosso nero NAFO 3LMNO 4 162,000 4 607,124 4 666,576 101,29  % 59,452 / / / 59,452 59,452 / / ES HAD 1N2AB. Eglefino Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 2,636 86,058 3 264,72  % 83,422 1,00 A / 125,133 / Equivalente di 125,133 / ES OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / / 78,129 N/D 78,129 1,00 A / 117,194 / Equivalente di 117,194 / ES POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / / 14,306 N/D 14,306 1,00 / / 14,306 / 14,306 / ES RJU 8-C. Razza ondulata Acque dell’Unione della zona 8 10,000 10,000 12,138 121,38  % 2,138 1,00 / / 2,138 0,032 / 2,106 ES RJU 9-C. Razza ondulata Acque dell’Unione della zona 9 15,000 20,000 24,008 120,04  % 4,008 1,00 / 1,348 5,356 5,356 / / ES SOL 7HJK. Sogliola 7 h, 7 j e 7k / 2,500 15,458 618,32  % 12,958 1,00 C / 19,437 0,755 18,682 / ES SOL 8AB. Sogliola 8a e 8b 6,000 7,000 19,988 285,54  % 12,988 1,00 C / 19,482 0 / 19,482 FR GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 16,600 20,889 125,84  % 4,289 1,00 / / 4,289 4,289 / / FR HAD 1N2AB. Eglefino Acque norvegesi delle zone 1 e 2 150,000 171,060 179,080 104,69  % 8,020 / / / 8,020 8,020 / / FR OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 36,000 36,000 44,547 123,74  % 8,547 1,00 / / 8,547 8,547 / / FR RJE 7FG. Razza dagli occhi piccoli 7f e 7 g 24,000 10,701 23,296 217,70  % 12,595 1,00 / / 12,595 12,595 / / FR SWO AN05N_AMS Pesce spada Oceano Atlantico, a nord di 5° N 129,840 ( 13 ) 129,840 ( 13 ) 161,053 124,03  % 31,213 ( 11 ) 1,00 / / N/D ( 11 ) N/D ( 11 ) / 31,213 IT ARA GF19-21 Gambero viola GSA 19-20-21 (Mar Ionio) 250,000 250,000 259,823 103,93  % 9,823 / / / 9,823 9,823 / / NL POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 21,593 34,653 160,48  % 13,060 1,00 / / 13,060 / 13,060 / PL MAC 2A34-N Sgombro Acque dell’Unione delle zone 3a, 3b, 3c e 3d; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell’Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a / / 254,490 N/D 254,490 2,00 A / 636,225 / 636,225 / PT BET ATLANT Tonno obeso Oceano Atlantico N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 184,048 ( 14 ) 184,048 ( 14 ) 184,048 ( 14 ) / / PT GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / / 64,738 N/D 64,738 1,00 / / 64,738 / Equivalente di 64,738 / PT JAX 08C. Suri/ sugarelli 8c 188,000 100,000 101,605 101,60  % 1,605 / / / 1,605 0 / 1,605 PT OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / / 18,012 N/D 18,012 1,00 / / 18,012 / Equivalente di 18,012 / PT SWO AN05N Pesce spada Oceano Atlantico, a nord di 5° N N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 50,792 ( 15 ) 50,792 ( 15 ) 50,792 ( 15 ) / / PT SWO AN05N Pesce spada Oceano Atlantico, a nord di 5° N 1 155,830 1 930,090 1 966,680 101,90  % 36,590 ( 11 ) / / / N/D ( 11 ) N/D ( 11 ) / 36,590 PT SRX 89-C. Razze Acque dell’Unione delle zone 8 e 9 1 696,000 1 551,000 1 573,265 101,44  % 22,265 / / / 22,265 22,265 / / ( 1 ) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi di possibilità di pesca in conformità dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei trasferimenti di contingenti dal 2022 al 2023 in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ( GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj ) o dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca conformemente agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. ( 2 ) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00. ( 3 ) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %. ( 4 ) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2021, 2022 e 2023. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock è oggetto di un piano pluriennale. ( 5 ) Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti. ( 6 ) Detrazioni da effettuare nel 2024. ( 7 ) Detrazioni da effettuare nel 2024 che potrebbero essere effettivamente applicate tenuto conto del contingente disponibile al 23 settembre 2024. ( 8 ) Da ripartire negli anni 2025 (7,106 tonnellate) e 2026 (7,105 tonnellate) a seguito della richiesta della Germania di ripartire equamente la detrazione di 21,317 tonnellate dovuta nel 2024 su un periodo di tre anni (2024, 2025 e 2026). ( 9 ) Da detrarre dal contingente di eglefino nella zona 3a (HAD/* 03 A.) a seguito di una modifica del codice dello stock e della definizione della zona. ( 10 ) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti. ( 11 ) Da detrarre nel 2025 in linea con la raccomandazione ICCAT pertinente. ( 12 ) Poiché l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile a questo stock, il quantitativo non utilizzato non può essere destinato a ridurre la detrazione dovuta nel 2024. ( 13 ) Contingente di catture accessorie a disposizione di «altri Stati membri», tra cui la Francia. ( 14 ) A causa del sovrasfruttamento nel 2022 e conformemente al calendario delle detrazioni previsto dalla raccomandazione 22-01 dell’ICCAT che stabilisce che il quantitativo corrispondente al superamento, nel 2022, del limite di cattura annuale per il tonno obeso debba essere detratto dal limite di cattura annuale per il 2024. ( 15 ) A causa del sovrasfruttamento nel 2022 e conformemente al calendario delle detrazioni previsto dalla raccomandazione 22-03 dell’ICCAT che stabilisce che qualsiasi quantitativo corrispondente al superamento, nel 2022, del contingente annuale adattato debba essere detratto dal rispettivo contingente/limite di cattura per il 2024.» ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/66/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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