Regolamento di esecuzione (UE) 2025/66 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2024 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/66 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2024 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/66 of 13 January 2025 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2024 on account of overfishing of other stocks in the previous years and amending Implementing Regulation (EU) 2024/2407
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/66
16.1.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/66 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2025
che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2024 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
(
1
)
, in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,
considerando quanto segue:
(1)
I contingenti di pesca per il 2023 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2022/2090
(
2
)
, (UE) 2023/194
(
3
)
e (UE) 2023/195
(
4
)
del Consiglio.
(2)
I contingenti di pesca per il 2024 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2023/194, (UE) 2023/2638
(
5
)
, (UE) 2024/257
(
6
)
e (UE) 2024/259
(
7
)
del Consiglio.
(3)
A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se constata che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
(4)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 della Commissione
(
8
)
ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2024 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti.
(5)
Per alcuni Stati membri, in particolare la Danimarca, la Spagna, i Paesi Bassi, la Polonia e il Portogallo, non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407, alcune detrazioni dai contingenti di pesca assegnati per gli stock oggetto di superamento poiché nel 2024 tali Stati membri non disponevano di contingenti per detti stock.
(6)
A norma dell’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile procedere a detrazioni dallo stock oggetto di superamento nell’anno successivo al superamento stesso poiché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente di pesca per tale stock, è possibile, previa consultazione dello Stato membro interessato, operare detrazioni da altri stock nella stessa zona geografica o dello stesso valore commerciale.
(7)
Conformemente al punto 4 della comunicazione 2022/C 369/03 della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009
(
9
)
(di seguito, «orientamenti»), tali detrazioni dovrebbero essere effettuate preferibilmente su contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente.
(8)
Gli Stati membri interessati sono stati consultati in merito ad alcune detrazioni da operare su contingenti di pesca assegnati per stock diversi da quelli che sono stati oggetto del superamento. È pertanto opportuno applicare detrazioni da tali contingenti di pesca alternativi assegnati a detti Stati membri nel 2024.
(9)
In alcuni casi è stato possibile applicare detrazioni totali o parziali dagli stessi stock nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 grazie a scambi di possibilità di pesca effettuati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
10
)
.
(10)
Alcune detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 superano inoltre i contingenti adattati disponibili nel 2024 e di conseguenza non possono essere interamente applicate in tale anno. In questi casi, conformemente al punto 2 degli orientamenti, le detrazioni sono state effettuate sulla totalità del contingente disponibile e i quantitativi restanti dovrebbero essere detratti dal contingente adattato disponibile negli anni successivi, fino alla restituzione del quantitativo complessivo oggetto di sovrasfruttamento.
(11)
Nel 2023 la Germania ha superato di 1,320 tonnellate il contingente ad essa assegnato per altre specie nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 (OTH/1N2AB.). Per la Germania, tra l’altro, è ancora in sospeso una detrazione di 19,997 tonnellate a seguito del superamento del contingente OTH/1N2AB. nel 2022, conformemente al punto 2 degli orientamenti. Con messaggio di posta elettronica del 1
o
luglio 2024, la Germania ha chiesto di ripartire su tre anni l’intera detrazione dovuta, pari a 21,317 tonnellate. Considerando che, conformemente al punto 3, lettera b), degli orientamenti, in situazioni eccezionali è possibile effettuare la restituzione in un lasso di tempo maggiore se le catture dello stock in questione avvengono nell’ambito di attività di pesca multispecifica e se una riduzione consistente del contingente impedirebbe lo sfruttamento delle specie associate nell’ambito di tali catture multispecifiche, la richiesta può essere accolta. Pertanto, le detrazioni annuali applicabili al contingente tedesco OTH/1N2AB. ammontano a 7,106 tonnellate nel 2024 e nel 2025 e a 7,105 tonnellate nel 2026, fatto salvo un ulteriore adeguamento del contingente.
(12)
A seguito delle modifiche alla definizione della zona dello stock di cui al regolamento (UE) 2024/257, la detrazione applicabile alla Danimarca per la pesca eccessiva dell’eglefino nelle acque dell’Unione della zona 3a (HAD/*03 A-C) nel 2023 andrebbe ora applicata al contingente di eglefino nella zona 3a (HAD/* 03 A.) per il 2024.
(13)
Il punto 1 degli orientamenti stabilisce che, ove applicabile, il calendario delle detrazioni previste in caso di superamento di un contingente relativo a stock gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca debba essere adeguato a quello stabilito per tali detrazioni dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca interessate. La raccomandazione 22-03 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) riguardante la conservazione del pesce spada dell’Atlantico settentrionale
(
11
)
stabilisce che qualsiasi superamento, nel 2023, del contingente annuale adattato vada detratto dal contingente/limite di cattura per il 2025. Su tale base, le detrazioni (comprese quelle risultanti dall’applicazione dei fattori moltiplicatori) dovute al superamento, nel 2023, del contingente relativo allo stock di pesce spada nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N), gestito dall’ICCAT dovrebbero essere applicate nel 2025. Pertanto, a motivo del superamento nel 2023, da parte del Portogallo, del suo contingente SWO/AN05N, è opportuno procedere alla detrazione stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 dal rispettivo contingente per il 2025. È altrettanto opportuno applicare al contingente assegnato alla Francia per il 2025 la detrazione dovuta a motivo del superamento nel 2023, da parte di tale paese, del contingente assegnato ad «altri Stati membri» (inclusa la Francia) esclusivamente per le catture accessorie di pesce spada nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N_AMS).
(14)
Analogamente, la raccomandazione 19-05 dell’ICCAT che istituisce un programma di ricostituzione del marlin azzurro
(
12
)
prevede che qualsiasi superamento dei limiti annuali di sbarco fissati per il 2023 sia detratto dai limiti di sbarco per il 2025. Pertanto, a motivo del superamento nel 2023, da parte della Spagna, del suo contingente per lo stock di marlin azzurro nell’Oceano Atlantico (BUM/ATLANT), è opportuno applicare la detrazione stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 al rispettivo contingente per il 2025.
(15)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 contiene un errore tipografico riguardante il quantitativo della detrazione applicabile a motivo del superamento, da parte della Polonia, del suo contingente di sgombro nelle acque dell’Unione delle zone 3a, 3b, 3c e 3d, nelle acque del Regno Unito della zona 2a, nelle acque dell’Unione e nelle acque del Regno Unito della zona 4 e nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/2A34-N). Il quantitativo da detrarre dovrebbe essere pari a 636,225 anziché 636,275 tonnellate.
(16)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407.
(17)
Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio in corso o per quelli precedenti, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti di pesca fissati per il 2024 dai regolamenti (UE) 2023/194, (UE) 2023/2638, (UE) 2024/257 e (UE) 2024/259 di cui all’allegato I del presente regolamento sono ridotti mediante applicazione delle detrazioni su altri stock stabilite in detto allegato.
Articolo 2
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2022/2090 del Consiglio, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (
GU L 281 del 31.10.2022, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2090/oj
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (
GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/194/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (
GU L 28 del 31.1.2023, pag. 220
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/195/oj
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2023/2638 del Consiglio, del 20 novembre 2023, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2024 e modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (
GU L, 2023/2638, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2638/oj
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (
GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj
).
(
7
)
Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (
GU L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj
).
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 della Commissione, del 13 settembre 2024, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2024 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (
GU L, 2024/2407, 16.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2407/oj
).
(
9
)
Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che sostituisce la comunicazione 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) (
GU C 369 del 27.9.2022, pag. 3
).
(
10
)
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj
).
(
11
)
Raccomandazione 22-03 dell’ICCAT che sostituisce la raccomandazione supplementare 21-02 che proroga e modifica la raccomandazione 17-02 per la conservazione del pesce spada dell’Atlantico settentrionale.
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2022-03-e.pdf
.
(
12
)
Raccomandazione 19-05 dell’ICCAT intesa a istituire un programma di ricostituzione per il marlin azzurro e il marlin bianco/aguglia imperiale
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2019-05-e.pdf
.
ALLEGATO I
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2024 DA APPLICARE AD ALTRI STOCK
STOCK OGGETTO DI SUPERAMENTO
ALTRI STOCK
Stato membro
Codice della specie
Codice della zona
Nome della specie
Nome della zona
Quantitativo che non può essere detratto dal contingente di pesca per il 2024 per lo stock oggetto di superamento (in tonnellate)
Stato membro
Codice della specie
Codice della zona
Nome della specie
Nome della zona
Quantitativo da detrarre dal contingente di pesca per il 2024 per gli altri stock (in tonnellate)
DNK
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
4,288
DNK
HER
1/2-
Aringa
Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2
4,288
ESP
HAD
1N2AB.
Eglefino
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
125,133
ESP
HER
1/2-
Aringa
Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2
12,131
RED
N3O.
Scorfani
Zona NAFO 3O
129,887
ESP
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
117,194
ESP
RED
N3O.
Scorfani
Zona NAFO 3O
100,947
ESP
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
14,306
ESP
HER
1/2-
Aringa
Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2
14,306
ESP
SOL
7HJK.
Sogliola
7 h, 7 j e 7k
18,682
ESP
SRX
67AKXD
Razze
Acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k
18,682
NLD
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
13,060
NLD
HER
1/2-
Aringa
Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2
13,060
POL
MAC
2A34-N.
Sgombro
Acque dell’Unione delle zone 3a, 3b, 3c e 3d; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell’Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a
636,225
POL
HER
3D-R30
Aringa
Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32
636,225
PRT
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
64,738
PRT
RED
N3O.
Scorfani
Zona NAFO 3O
59,529
PRT
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
18,012
PRT
RED
N3O.
Scorfani
Zona NAFO 3O
25,391
ALLEGATO II
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 è sostituito dal seguente:
«
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2024 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO
Stato mem-bro
Codice della specie
Codice della zona
Nome della specie
Nome della zona
Contingente iniziale 2023 (in tonnellate)
Sbarchi consentiti 2023 (quantitativo totale adattato in tonnellate)
(
1
)
Totale catture 2023 (quantitativo in tonnellate)
Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti 2023
Superamento rispetto agli sbarchi consentiti 2023 (quantitativo in tonnellate)
Fattore moltipli-catore
(
2
)
Fattore moltipli-catore addizio-nale
(
3
)
,
(
4
)
Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti
(
5
)
(quantitativo in tonnellate)
Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2024
(
6
)
e gli anni successivi (quantitativo in tonnellate)
Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2024 per gli stock che hanno formato oggetto di superamento
(
7
)
(quantitativo in tonnellate)
Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2024 per altri stock (quantitativo in tonnellate)
Da detrarre dai contingenti di pesca per il 2025 e l’anno o gli anni successivi (quantitativo in tonnellate)
DE
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
89,000
89,000
90,320
101,48 %
1,320
/
/
19,997
21,317
7,106
/
14,211
(
8
)
DK
HAD
*03 A-C
(
9
)
Eglefino
Acque dell’Unione della zona 3a
(
9
)
(condizione speciale per HAD/2AC4.)
249,500
271,800
325,598
119,79 %
53,798
1,00
C
/
80,697
80,697
/
/
DK
HAD
03 A.
Eglefino
3a
2 892,000
2 682,402
2 732,065
101,85 %
49,663
/
C
(
10
)
/
49,663
49,663
/
/
DK
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
4,288
N/D
4,288
1,00
/
/
4,288
/
4,288
/
DK
WHB
1X14
Melù
Acque del Regno Unito, acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14
61 646,000
77 238,647
82 097,607
106,29 %
4 858,960
/
/
/
4 858,960
4 858,960
/
/
ES
ALB
MED
Tonno bianco del Mediterraneo
Mar Mediterraneo
103,030
133,030
135,312
101,72 %
2,282
/
/
/
2,282
2,282
/
/
ES
BUM
ATLANT
Marlin azzurro
Oceano Atlantico
22,770
49,770
55,108
110,72 %
5,338
(
11
)
1,00
/
/
N/D
(
11
)
N/D
(
11
)
/
5,338
ES
COD
1N2AB.
Merluzzo bianco
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
2 321,000
2 562,590
2 562,586
100,00 %
–0,004
(
12
)
/
/
60,063
60,063
60,063
/
/
ES
GHL
N3LMNO
Ippoglosso nero
NAFO 3LMNO
4 162,000
4 607,124
4 666,576
101,29 %
59,452
/
/
/
59,452
59,452
/
/
ES
HAD
1N2AB.
Eglefino
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
2,636
86,058
3 264,72 %
83,422
1,00
A
/
125,133
/
Equivalente di 125,133
/
ES
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
78,129
N/D
78,129
1,00
A
/
117,194
/
Equivalente di 117,194
/
ES
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
14,306
N/D
14,306
1,00
/
/
14,306
/
14,306
/
ES
RJU
8-C.
Razza ondulata
Acque dell’Unione della zona 8
10,000
10,000
12,138
121,38 %
2,138
1,00
/
/
2,138
0,032
/
2,106
ES
RJU
9-C.
Razza ondulata
Acque dell’Unione della zona 9
15,000
20,000
24,008
120,04 %
4,008
1,00
/
1,348
5,356
5,356
/
/
ES
SOL
7HJK.
Sogliola
7 h, 7 j e 7k
/
2,500
15,458
618,32 %
12,958
1,00
C
/
19,437
0,755
18,682
/
ES
SOL
8AB.
Sogliola
8a e 8b
6,000
7,000
19,988
285,54 %
12,988
1,00
C
/
19,482
0
/
19,482
FR
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
16,600
20,889
125,84 %
4,289
1,00
/
/
4,289
4,289
/
/
FR
HAD
1N2AB.
Eglefino
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
150,000
171,060
179,080
104,69 %
8,020
/
/
/
8,020
8,020
/
/
FR
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
36,000
36,000
44,547
123,74 %
8,547
1,00
/
/
8,547
8,547
/
/
FR
RJE
7FG.
Razza dagli occhi piccoli
7f e 7 g
24,000
10,701
23,296
217,70 %
12,595
1,00
/
/
12,595
12,595
/
/
FR
SWO
AN05N_AMS
Pesce spada
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
129,840
(
13
)
129,840
(
13
)
161,053
124,03 %
31,213
(
11
)
1,00
/
/
N/D
(
11
)
N/D
(
11
)
/
31,213
IT
ARA
GF19-21
Gambero viola
GSA 19-20-21 (Mar Ionio)
250,000
250,000
259,823
103,93 %
9,823
/
/
/
9,823
9,823
/
/
NL
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
21,593
34,653
160,48 %
13,060
1,00
/
/
13,060
/
13,060
/
PL
MAC
2A34-N
Sgombro
Acque dell’Unione delle zone 3a, 3b, 3c e 3d; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell’Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a
/
/
254,490
N/D
254,490
2,00
A
/
636,225
/
636,225
/
PT
BET
ATLANT
Tonno obeso
Oceano Atlantico
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
184,048
(
14
)
184,048
(
14
)
184,048
(
14
)
/
/
PT
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
64,738
N/D
64,738
1,00
/
/
64,738
/
Equivalente di 64,738
/
PT
JAX
08C.
Suri/ sugarelli
8c
188,000
100,000
101,605
101,60 %
1,605
/
/
/
1,605
0
/
1,605
PT
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
18,012
N/D
18,012
1,00
/
/
18,012
/
Equivalente di 18,012
/
PT
SWO
AN05N
Pesce spada
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
50,792
(
15
)
50,792
(
15
)
50,792
(
15
)
/
/
PT
SWO
AN05N
Pesce spada
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
1 155,830
1 930,090
1 966,680
101,90 %
36,590
(
11
)
/
/
/
N/D
(
11
)
N/D
(
11
)
/
36,590
PT
SRX
89-C.
Razze
Acque dell’Unione delle zone 8 e 9
1 696,000
1 551,000
1 573,265
101,44 %
22,265
/
/
/
22,265
22,265
/
/
(
1
)
Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi di possibilità di pesca in conformità dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, dei trasferimenti di contingenti dal 2022 al 2023 in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (
GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj
) o dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca conformemente agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(
2
)
Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
(
3
)
Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.
(
4
)
La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2021, 2022 e 2023. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock è oggetto di un piano pluriennale.
(
5
)
Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti.
(
6
)
Detrazioni da effettuare nel 2024.
(
7
)
Detrazioni da effettuare nel 2024 che potrebbero essere effettivamente applicate tenuto conto del contingente disponibile al 23 settembre 2024.
(
8
)
Da ripartire negli anni 2025 (7,106 tonnellate) e 2026 (7,105 tonnellate) a seguito della richiesta della Germania di ripartire equamente la detrazione di 21,317 tonnellate dovuta nel 2024 su un periodo di tre anni (2024, 2025 e 2026).
(
9
)
Da detrarre dal contingente di eglefino nella zona 3a (HAD/* 03 A.) a seguito di una modifica del codice dello stock e della definizione della zona.
(
10
)
Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.
(
11
)
Da detrarre nel 2025 in linea con la raccomandazione ICCAT pertinente.
(
12
)
Poiché l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile a questo stock, il quantitativo non utilizzato non può essere destinato a ridurre la detrazione dovuta nel 2024.
(
13
)
Contingente di catture accessorie a disposizione di «altri Stati membri», tra cui la Francia.
(
14
)
A causa del sovrasfruttamento nel 2022 e conformemente al calendario delle detrazioni previsto dalla raccomandazione 22-01 dell’ICCAT che stabilisce che il quantitativo corrispondente al superamento, nel 2022, del limite di cattura annuale per il tonno obeso debba essere detratto dal limite di cattura annuale per il 2024.
(
15
)
A causa del sovrasfruttamento nel 2022 e conformemente al calendario delle detrazioni previsto dalla raccomandazione 22-03 dell’ICCAT che stabilisce che qualsiasi quantitativo corrispondente al superamento, nel 2022, del contingente annuale adattato debba essere detratto dal rispettivo contingente/limite di cattura per il 2024.»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/66/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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