Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0289/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/289 della Commissione, del 6 febbraio 2025, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 708/2013 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 06/02/2024 In vigore dal: 06/02/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/289 della Commissione, del 6 febbraio 2025, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 708/2013 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/289 of 6 February 2025 repealing Implementing Regulation (EU) No 708/2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/289 11.2.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/289 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2025 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 708/2013 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 708/2013 della Commissione ( 2 ) , un articolo (denominato «striscia LED o LED strip») comprendente diodi emettitori di luce (LED), transistor, resistenze e diodi di protezione, destinato ad essere utilizzato, ad esempio, nei mobili come un apparecchio per l’illuminazione, era stato classificato nel codice NC 9405 40 99 fra gli altri apparecchi per l’illuminazione. (2) Poiché l’apparecchio consisteva di un circuito stampato, non rispondeva né alla definizione dei dispositivi a semiconduttore né a quella di LED discreti ai sensi della voce 8541 , mentre presentava tutte le caratteristiche oggettive di un apparecchio per l’illuminazione della voce 9405 . Di conseguenza, è stata esclusa la classificazione alle voci 8541 e 8543 . Date le sue caratteristiche oggettive, l’articolo presentava il carattere essenziale di un apparecchio per l’illuminazione completo della voce 9405 in quanto per funzionare deve solo essere collegato a una fonte di alimentazione. (3) In settembre 2022, in occasione della 70 a sessione, il comitato del sistema armonizzato (CSA) dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) ha approvato il parere di classificazione 8539.51/1 che classifica un prodotto denominato «nastro LED o tape lights», una striscia LED flessibile per interni, 24 V, 1,3 W, bianco freddo. Si tratta di sezioni collegabili di apparecchi modulari per l’illuminazione che consistono in 18 LED allineati nel senso della lunghezza di ciascuna sezione e che hanno LED connessi a un circuito stampato. Sono utilizzate per esempio come illuminazione funzionale e d’accento nei mobili da cucina, come retroilluminazione e in zone di accesso difficile. Sono state classificate nella sottovoce SA 8539.51 in applicazione delle RGI 1 (nota 11 a) del capitolo 85 e nota 1 f) del capitolo 94) e 6 e, secondo le loro caratteristiche oggettive, corrispondono al codice NC 8539 51 00 , in quanto moduli di diodi emettitori di luce (LED). (4) Date le caratteristiche del prodotto, identiche o molto simili a quelle del prodotto descritto nel regolamento (UE) n. 708/2013, la classificazione tariffaria del prodotto figurante nell’allegato di detto regolamento non è conforme al parere di classificazione 8539.51/1. (5) In virtù della decisione 87/369/CEE del Consiglio ( 3 ) , l’Unione è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, elaborata dal Consiglio di cooperazione doganale dell’OMD. I pareri di classificazione emessi dal CSA costituiscono strumenti di orientamento per le misure tariffarie dell’Unione. (6) Con l’intento di garantire uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione del sistema armonizzato a livello internazionale e considerando che la decisione del CSA è conforme alla formulazione della sottovoce 8539.51 del SA, l’Unione dovrebbe applicare il parere di classificazione 8539.51/1. (7) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 708/2013 dovrebbe essere pertanto abrogato. (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 708/2013 è abrogato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2025 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 708/2013 della Commissione, del 23 luglio 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ( GU L 200 del 25.7.2013, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/708/oj ). ( 3 ) Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento ( GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/369/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/289/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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