Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0411/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/411 della Commissione, del 3 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda l’aggiunta della Georgia all’elenco dei paesi figuranti negli impegni del garante ai fini del transito

Pubblicato: 03/03/2025 In vigore dal: 03/03/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/411 della Commissione, del 3 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda l’aggiunta della Georgia all’elenco dei paesi figuranti negli impegni del garante ai fini del transito EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/411 of 3 March 2025 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2447 as regards adding Georgia to the list of countries in the guarantor’s undertakings for transit

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/411 6.3.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/411 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2025 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda l’aggiunta della Georgia all’elenco dei paesi figuranti negli impegni del garante ai fini del transito (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 100, paragrafo 1, lettera b), considerando quanto segue: (1) A seguito delle decisioni n. 2/2024 e n. 1/2024 dei comitati congiunti UE-PTC sul transito comune e sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ( 2 ) , rispettivamente, per quanto riguarda gli inviti alla Georgia ad aderire alla convenzione relativa ad un regime comune di transito ( 3 ) e alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ( 4 ) . (2) È necessario allineare gli allegati 32-01, 32-02 e 32-03 nonché l’allegato 72-04, parte II, capi VI e VII, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 5 ) alla convenzione relativa ad un regime comune di transito, al fine di tenere conto dell’adesione della Georgia alla convenzione, a norma della decisione n. 3/2024 dei comitati congiunti UE-PTC ( 6 ) . Tuttavia, al fine di esaurire la scorta esistente di formulari relativi agli impegni del garante, i modelli di formulari di cui agli allegati 32-01, 32-02 e 32-03, validi fino al giorno prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbero continuare a essere di applicazione fino al 30 giugno 2026, subordinatamente ai necessari adattamenti geografici di cui al punto 1 dei predetti allegati e alla menzione del nome e del domicilio eletto del mandatario autorizzato in Georgia al punto 4 di tali allegati. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. (4) Poiché la Georgia ha aderito alla convenzione relativa ad un regime comune di transito e alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci il 1 o febbraio 2025, anche il presente regolamento di esecuzione dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato: 1) all’allegato 32-01, parte I (Impegno del garante), punto 1, il termine «della Georgia,» è inserito prima del testo «della Repubblica d’Islanda,»; 2) all’allegato 32-02, parte I (Impegno del garante), punto 1, il termine «della Georgia,» è inserito prima del testo «della Repubblica d’Islanda,»; 3) all’allegato 32-03, parte I (Impegno del garante), punto 1, il termine «della Georgia,» è inserito prima del testo «della Repubblica d’Islanda,»; 4) all’allegato 72-04, parte II, capo VI (Certificato di garanzia globale) (TC 31 Certificato di garanzia globale) (Recto), punto 7, il termine «Georgia» è inserito prima del termine «Islanda»; 5) all’allegato 72-04, parte II, capo VII (Certificato di esonero dalla garanzia) (TC 33 Certificato di esonero dalla garanzia) (Recto), punto 6, il termine «Georgia» è inserito prima del termine «Islanda». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o febbraio 2025. I formulari basati sui modelli di cui all’allegato 32-01, all’allegato 32-02, all’allegato 32-03 e all’allegato 72-04, parte II, capo VI e capo VII, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nella versione applicabile il giorno prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere utilizzati, subordinatamente ai necessari adattamenti geografici e alla menzione del nome e del domicilio eletto del mandatario autorizzato, fino al 30 giugno 2026. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Decisione n. 2/2024 del comitato congiunto UE-paesi di transito comune istituito dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito, del 21 ottobre 2024, con riguardo all’invito alla Georgia ad aderire a tale convenzione [2025/197] ( GU L, 2025/197, 30.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/197/oj ) e Decisione n. 1/2024 del comitato congiunto UE-PTC, del 18 ottobre 2024, relativa alla modifica delle appendici I e III bis della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito [2025/137] ( GU L, 2025/137, 30.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/137/oj ). ( 3 ) Decisione 87/415/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1987, relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito ( GU L 226 del 13.8.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/415/oj ). ( 4 ) Convenzione fra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci ( GU L 134 del 22.5.1987, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1987/267/oj ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj ). ( 6 ) Decisione n. 3/2024 del comitato congiunto UE-PTC sul transito comune, del 5 novembre 2024, riguardo alla modifica delle appendici III e III bis della convenzione relativa ad un regime comune di transito concernente l’adesione della Georgia [2025/174] ( GU L, 2025/174, 27.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/174/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/411/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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