Regolamento UE In vigore Internazionale

Regolamento UE 0622/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/622 della Commissione, del 22 febbraio 2024, relativo all'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE de Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2023

Pubblicato: 22/02/2024 In vigore dal: 22/02/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/622 della Commissione, del 22 febbraio 2024, relativo all'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE de Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2023 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/622 of 22 February 2024 on the list of States which are considered to be applying CORSIA for the purposes of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council for emissions in 2023

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/622 23.2.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/622 DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 2024 relativo all'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE de Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2023 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 25 bis, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Le attività di trasporto aereo sono incluse nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione (EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE. (2) La direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) ha modificato la direttiva 2003/87/CE al fine di attuare adeguatamente il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO). (3) A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione deve adottare l'elenco degli Stati diversi dai paesi del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino CORSIA ai fini di tale direttiva, con l'anno 2019 come base di riferimento per il periodo dal 2021 al 2023. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno escluso dall'elenco i paesi del SEE, la Svizzera e il Regno Unito in quanto le rotte tra tali paesi rientrano nell'ambito di applicazione dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni. (4) Per il 2023, l'inclusione nell'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE si basa sulla notifica al segretariato dell'ICAO, da parte di uno Stato, dell'intenzione di applicare CORSIA per le emissioni di quell'anno. Il segretariato dell'ICAO pubblica un elenco annuale degli Stati che hanno inviato la notifica. Per tenere conto delle modifiche di questo elenco annuale, ogni anno la Commissione deve adottare l'elenco degli Stati diversi dai paesi del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE. (5) L'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA pubblicato dal segretariato dell'ICAO per il 2023 comprende San Marino e Monaco; questi due Stati non dovrebbero tuttavia figurare nell'allegato del presente regolamento perché non hanno aeroporti e nel 2023 non sono stati effettuati voli su tratte cui si applica CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE. (6) L'elenco degli Stati che figura nell'allegato deve essere usato dagli operatori aerei per comunicare le emissioni del 2023. Al fine di garantire l'applicazione tempestiva dell'elenco prima del termine per la comunicazione delle emissioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2023 figura nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj. ( 2 ) Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato ( GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/958/oj). ALLEGATO Elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2023 1. Afghanistan 2. Albania 3. Armenia 4. Australia 5. Azerbaigian 6. Bahamas 7. Barbados 8. Belize 9. Benin 10. Bosnia-Erzegovina 11. Botswana 12. Burkina Faso 13. Cambogia 14. Camerun 15. Canada 16. Isole Cook 17. Costa Rica 18. Costa d'Avorio 19. Cuba 20. Repubblica democratica del Congo 21. Repubblica dominicana 22. El Salvador 23. Guinea equatoriale 24. Gabon 25. Georgia 26. Ghana 27. Grenada 28. Guatemala 29. Guyana 30. Honduras 31. Indonesia 32. Iraq 33. Israele 34. Giamaica 35. Giappone 36. Kazakhstan 37. Kenya 38. Kiribati 39. Madagascar 40. Malaysia 41. Maldive 42. Mali 43. Isole Marshall 44. Messico 45. Micronesia 46. Moldova 47. Montenegro 48. Namibia 49. Nauru 50. Nuova Zelanda 51. Nigeria 52. Macedonia del Nord 53. Oman 54. Palau 55. Papua Nuova Guinea 56. Filippine 57. Qatar 58. Ruanda 59. Saint Kitts e Nevis 60. Saint Vincent e Grenadine 61. Arabia Saudita 62. Serbia 63. Singapore 64. Corea del Sud 65. Sud Sudan 66. Suriname 67. Tanzania 68. Thailandia 69. Gambia 70. Timor Leste 71. Tonga 72. Trinidad e Tobago 73. Turchia 74. Tuvalu 75. Uganda 76. Ucraina 77. Emirati arabi uniti 78. Stati Uniti 79. Uruguay 80. Vanuatu 81. Zambia 82. Zimbabwe ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/622/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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