Regolamento di esecuzione (UE) 2024/622 della Commissione, del 22 febbraio 2024, relativo all'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE de Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2023
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/622 della Commissione, del 22 febbraio 2024, relativo all'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE de Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2023
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/622 of 22 February 2024 on the list of States which are considered to be applying CORSIA for the purposes of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council for emissions in 2023
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/622
23.2.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/622 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2024
relativo all'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE de Parlamento europeo e del Consiglio per le emissioni del 2023
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 25 bis, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
Le attività di trasporto aereo sono incluse nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione (EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE.
(2)
La direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
ha modificato la direttiva 2003/87/CE al fine di attuare adeguatamente il regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).
(3)
A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione deve adottare l'elenco degli Stati diversi dai paesi del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino CORSIA ai fini di tale direttiva, con l'anno 2019 come base di riferimento per il periodo dal 2021 al 2023. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno escluso dall'elenco i paesi del SEE, la Svizzera e il Regno Unito in quanto le rotte tra tali paesi rientrano nell'ambito di applicazione dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni.
(4)
Per il 2023, l'inclusione nell'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE si basa sulla notifica al segretariato dell'ICAO, da parte di uno Stato, dell'intenzione di applicare CORSIA per le emissioni di quell'anno. Il segretariato dell'ICAO pubblica un elenco annuale degli Stati che hanno inviato la notifica. Per tenere conto delle modifiche di questo elenco annuale, ogni anno la Commissione deve adottare l'elenco degli Stati diversi dai paesi del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE.
(5)
L'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA pubblicato dal segretariato dell'ICAO per il 2023 comprende San Marino e Monaco; questi due Stati non dovrebbero tuttavia figurare nell'allegato del presente regolamento perché non hanno aeroporti e nel 2023 non sono stati effettuati voli su tratte cui si applica CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE.
(6)
L'elenco degli Stati che figura nell'allegato deve essere usato dagli operatori aerei per comunicare le emissioni del 2023. Al fine di garantire l'applicazione tempestiva dell'elenco prima del termine per la comunicazione delle emissioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
(7)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2023 figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
(
2
)
Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (
GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115
, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/958/oj).
ALLEGATO
Elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE per le emissioni del 2023
1.
Afghanistan
2.
Albania
3.
Armenia
4.
Australia
5.
Azerbaigian
6.
Bahamas
7.
Barbados
8.
Belize
9.
Benin
10.
Bosnia-Erzegovina
11.
Botswana
12.
Burkina Faso
13.
Cambogia
14.
Camerun
15.
Canada
16.
Isole Cook
17.
Costa Rica
18.
Costa d'Avorio
19.
Cuba
20.
Repubblica democratica del Congo
21.
Repubblica dominicana
22.
El Salvador
23.
Guinea equatoriale
24.
Gabon
25.
Georgia
26.
Ghana
27.
Grenada
28.
Guatemala
29.
Guyana
30.
Honduras
31.
Indonesia
32.
Iraq
33.
Israele
34.
Giamaica
35.
Giappone
36.
Kazakhstan
37.
Kenya
38.
Kiribati
39.
Madagascar
40.
Malaysia
41.
Maldive
42.
Mali
43.
Isole Marshall
44.
Messico
45.
Micronesia
46.
Moldova
47.
Montenegro
48.
Namibia
49.
Nauru
50.
Nuova Zelanda
51.
Nigeria
52.
Macedonia del Nord
53.
Oman
54.
Palau
55.
Papua Nuova Guinea
56.
Filippine
57.
Qatar
58.
Ruanda
59.
Saint Kitts e Nevis
60.
Saint Vincent e Grenadine
61.
Arabia Saudita
62.
Serbia
63.
Singapore
64.
Corea del Sud
65.
Sud Sudan
66.
Suriname
67.
Tanzania
68.
Thailandia
69.
Gambia
70.
Timor Leste
71.
Tonga
72.
Trinidad e Tobago
73.
Turchia
74.
Tuvalu
75.
Uganda
76.
Ucraina
77.
Emirati arabi uniti
78.
Stati Uniti
79.
Uruguay
80.
Vanuatu
81.
Zambia
82.
Zimbabwe
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/622/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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