Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0713/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/713 della Commissione, del 14 aprile 2025, che applica detrazioni dallo sforzo di pesca a disposizione dell’Italia nel 2024 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente

Pubblicato: 14/04/2025 In vigore dal: 14/04/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/713 della Commissione, del 14 aprile 2025, che applica detrazioni dallo sforzo di pesca a disposizione dell’Italia nel 2024 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/713 of 14 April 2025 operating deductions from fishing effort available to Italy in 2024 on account of overfishing in the previous year

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/713 15.4.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/713 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2025 che applica detrazioni dallo sforzo di pesca a disposizione dell’Italia nel 2024 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( 1 ) , in particolare l’articolo 106, paragrafi 1, 2 e 3, considerando quanto segue: (1) Le possibilità relative allo sforzo di pesca per il 2023 sono state stabilite dal regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio ( 2 ) . (2) Le possibilità relative allo sforzo di pesca per il 2024 sono state stabilite dal regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio ( 3 ) . (3) A norma dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, se constata che uno Stato membro ha superato lo sforzo di pesca ad esso assegnato, la Commissione procede a detrazioni dallo sforzo di pesca futuro di tale Stato membro. (4) L’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati nello stesso paragrafo. (5) L’Italia ha superato lo sforzo di pesca massimo consentito ad essa assegnato per il 2023 per i pescherecci a strascico di lunghezza di tipo 10 (T-10) adibiti alla pesca del nasello nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (EFF4/MED4_OTB2) e per i pescherecci con palangari demersali adibiti alla pesca del nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM (EFF1/MED2_LL3). (6) È pertanto opportuno procedere a detrazioni dallo sforzo di pesca assegnato all’Italia per il 2024 tenuto conto del superamento di tale sforzo nelle zone e nelle attività di pesca interessate. (7) Per i pescherecci a strascico di lunghezza di tipo 10 (T-10) adibiti alla pesca del nasello nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM (EFF4/MED4_OTB2), tuttavia, l’Italia non dispone per il 2024 di uno sforzo di pesca sufficiente affinché la Commissione possa procedere alla debita detrazione dallo sforzo di pesca nella stessa zona e nella stessa attività di pesca interessate. (8) A norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile procedere a una detrazione dallo sforzo di pesca che è stato superato in quanto lo Stato membro interessato non dispone o dispone in misura insufficiente di tale sforzo di pesca, la Commissione, nell’anno o negli anni successivi, può operare detrazioni dallo sforzo di pesca di cui tale Stato membro dispone nella stessa zona geografica. (9) È pertanto opportuno operare la detrazione dallo sforzo di pesca assegnato all’Italia per i pescherecci a strascico di lunghezza di tipo 11 (T-11) adibiti alla pesca del nasello nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM (EFF4/MED4_OTB3). (10) L’Italia è stata informata e consultata in merito all’intenzione della Commissione di procedere alla detrazione dal suddetto sforzo di pesca alternativo ad essa assegnato per il 2024 nella stessa zona geografica. (11) Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero ancora aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio di detrazione in corso o per quelli precedenti, di errori, omissioni o inesattezze nei dati dichiarati dall’Italia a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 riguardanti lo sforzo di pesca messo in atto, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le possibilità relative allo sforzo di pesca stabilite per il 2024 dal regolamento (UE) 2024/259 sono ridotte come indicato negli allegati del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero ( GU L 28 del 31.1.2023, pag. 220 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/195/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici ( GU L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj ). ALLEGATO I DETRAZIONE DALLO SFORZO DI PESCA RELATIVO AL 2024 PER LO STOCK OGGETTO DEL SUPERAMENTO Stato membro Codice del gruppo di sforzo di pesca Gruppo di stock Lunghezza dei pescherecci Tipo di pescherecci Giorni di sforzo di pesca inizialmente assegnati per il 2023 Adeguamento del numero di giorni di sforzo di pesca per il 2023 ( 1 ) Numero totale di giorni di sforzo di pesca utilizzati nel 2023 Giorni di sforzo di pesca reali nel 2023 (in %) Superamento rispetto allo sforzo di pesca adeguato nel 2023 (in giorni) Fattore moltiplicatore ( 2 ) Detrazione da applicare sullo sforzo di pesca assegnato per il 2024 (in giorni) ITA EFF1/MED2_LL3 Nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM ≥ 18 m e < 24 m Pescherecci con palangari demersali 26 26 46 176,92 20 2,0 40 ( 1 ) Sforzo di cui dispone uno Stato membro a norma del regolamento sulle possibilità di pesca pertinente, tenuto conto dell’eventuale trasferimento di giorni di pesca, degli scambi di possibilità di pesca conformemente all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj ), e della detrazione dalle possibilità di pesca conformemente all’articolo 106 del regolamento (CE) n. 1224/2009. ( 2 ) Come previsto all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. ALLEGATO II DETRAZIONE DALLO SFORZO DI PESCA RELATIVO AL 2024 DA APPLICARE A UN ALTRO STOCK Stato membro Codice del gruppo di sforzo di pesca Gruppo di stock Lunghezza dei pescherecci Tipo di pescherecci Giorni di sforzo di pesca inizialmente assegnati per il 2023 Adeguamento del numero di giorni di sforzo di pesca per il 2023 ( 1 ) Numero totale di giorni di sforzo di pesca utilizzati nel 2023 Giorni di sforzo di pesca reali nel 2023 (in %) Superamento rispetto allo sforzo di pesca adeguato nel 2023 (in giorni) Fattore moltiplicatore ( 2 ) Detrazione da applicare sullo sforzo di pesca assegnato per un altro stock per il 2024 (in giorni) ITA EFF4/MED4_OTB2 Nasello nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM T-10 Pescherecci a strascico 188 188 364 193,62 176 2,0 352 Detrazione da applicare sul gruppo di stock seguente: ITA EFF4/MED4_OTB3 Nasello nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM T-11 Pescherecci a strascico / / / / / / 352 ( 1 ) Sforzo di cui dispone uno Stato membro a norma del regolamento sulle possibilità di pesca pertinente, tenuto conto dell’eventuale trasferimento di giorni di pesca, degli scambi di possibilità di pesca conformemente all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e della detrazione dalle possibilità di pesca conformemente all’articolo 106 del regolamento (CE) n. 1224/2009. ( 2 ) Come previsto all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/713/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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