Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 0838/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/838 della Commissione, del 31 maggio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 31/05/2018 In vigore dal: 31/05/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/838 della Commissione, del 31 maggio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/838 of 31 May 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

7.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/838 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2018 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Articolo che consiste in un rivestimento monouso, destinato a essere utilizzato con un vasino per bambini, formato da una sacca di plastica sul cui fondo è fissata una compressa assorbente multistrato composta da carta e da un polimero di poliacrilato superassorbente in granuli. Tali granuli di poliacrilato superassorbente sono trasformati in gel a contatto con l'urina. 3924 90 00 La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 3924 e 3924 90 00 . La classificazione alla voce 4818 è esclusa in quanto il carattere essenziale del prodotto non è conferito dai componenti cartacei bensì dal polimero di poliacrilato superassorbente. La classificazione alla voce 9619 è esclusa in quanto il prodotto non è sagomato per adattarsi al corpo umano (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 9619 ). Il prodotto è una combinazione di plastica e altri materiali. Un prodotto nel quale siano combinati materie plastiche e altri materiali è classificato nel capitolo 39, a condizione di conservare il carattere essenziale di articolo di plastica (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative al capitolo 39, considerazioni generali). Il carattere essenziale del prodotto è conferito dal polimero superassorbente; si considera che la carta svolga una mera funzione di supporto o di imballaggio. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3924 90 00 come altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche.

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