Regolamento UE In vigore Internazionale

Regolamento UE 0864/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/864 della Commissione del 28 maggio 2021 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Maro

Pubblicato: 28/05/2021 In vigore dal: 28/05/2021 Documento ufficiale

Quali sono i presupposti e le procedure per l'apertura di un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping secondo il Regolamento UE 2021/864?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/864 della Commissione europea apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping relative ai prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Cina e dell'Egitto. L'inchiesta riguarda specificamente le importazioni di questi stessi prodotti spediti dal Marocco, indipendentemente dalla loro dichiarazione di origine, sospettando che vengano utilizzati come canale per aggirare i dazi antidumping già in vigore. La normativa si applica agli importatori, ai produttori esportatori della Cina, dell'Egitto e del Marocco, nonché all'industria dell'Unione europea interessata.

In pratica, la Commissione ha ritenuto sufficienti gli elementi di prova forniti da TECH-FAB Europe e.V. per dimostrare che operazioni di assemblaggio in Marocco, iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping originaria, costituiscono elusione. Ciò accade quando il valore dei componenti originari dalla Cina e dall'Egitto rappresenta il 60% o più del valore totale del prodotto assemblato e il valore aggiunto in Marocco è inferiore al 25% del costo di produzione.

Le parti interessate devono manifestarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del regolamento e presentare osservazioni, questionari compilati e richieste di esenzione entro 37 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono sottoposte a registrazione obbligatoria presso le autorità doganali degli Stati membri per garantire la riscossione di dazi adeguati qualora l'inchiesta confermi l'elusione. L'inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/864 della Commissione del 28 maggio 2021 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che dispone la registrazione di tali importazioni EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/864 of 28 May 2021 initiating an investigation concerning possible circumvention of the anti-dumping measures imposed by Implementing Regulation (EU) 2020/492 on imports of certain woven and/or stitched glass fibre fabrics originating in People’s Republic of China and Egypt by imports of certain woven and/or stitched glass fibre fabrics consigned from Morocco, whether declared as originatin

Testo normativo

31.5.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 190/82 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/864 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2021 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto mediante importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco, e che dispone la registrazione di tali importazioni LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5, informati gli Stati membri, considerando quanto segue: A. DOMANDA (1) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e di disporre la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco. (2) La domanda è stata presentata il 19 maggio 2021 da TECH-FAB Europe e.V. B. PRODOTTO (3) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m 2 , classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione ( 2 ) con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080), originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore. (4) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00, ma è spedito dal Marocco, a prescindere che sia dichiarato o no originario del Marocco (codici TARIC 7019390081, 7019400081, 7019590081 e 7019900081) («il prodotto oggetto dell’inchiesta»). C. MISURE IN VIGORE (5) Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto («le misure in vigore»). D. MOTIVAZIONE (6) La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. (7) Gli elementi di prova contenuti nella domanda dimostrano quanto segue. (8) Si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dall’Egitto e dal Marocco nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure sul prodotto in esame. (9) Questa modificazione appare dovuta alla spedizione del prodotto in esame attraverso il Marocco nell’Unione, successivamente all’effettuazione di operazioni di assemblaggio in Marocco. Gli elementi di prova dimostrano che tali operazioni di assemblaggio costituiscono un’elusione in quanto sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente. Inoltre la domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che il valore dei pezzi originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto è uguale o superiore al 60 % del valore complessivo del prodotto assemblato e il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento è inferiore al 25 % del costo di produzione. (10) Gli elementi di prova tendono inoltre a dimostrare che le pratiche summenzionate indeboliscono gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame in termini sia di quantitativi sia di prezzi. Sembra che volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta siano entrati nel mercato dell’UE. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengano a prezzi pregiudizievoli. (11) Infine gli elementi di prova tendono a dimostrare che il prodotto oggetto dell’inchiesta è esportato a prezzi di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame. (12) Qualora l’inchiesta individui pratiche di elusione di cui all’articolo 13 del regolamento di base diverse da quelle menzionate sopra, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche. E. PROCEDURA (13) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. (14) Ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per la presente inchiesta, tutte le parti interessate dovrebbero contattare la Commissione immediatamente e non oltre il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. All’occorrenza possono essere richieste informazioni anche all’industria dell’Unione. (15) Le autorità del Marocco, della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto saranno informate dell’apertura dell’inchiesta. a) Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza (16) Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa. (17) Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura « Sensitive » («Sensibile») ( 3 ) . Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato. (18) Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura « For inspection by interested parties » («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. (19) Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette. (20) Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. (21) Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l’uso di TRON.tdi sono disponibili all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf. (22) Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. (23) Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate. Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza: Commissione europea Direzione generale del Commercio Direzione G Ufficio: CHAR 04/039 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi E-mail: TRADE-GFF-AC@ec.europa.eu b) Raccolta di informazioni e audizioni (24) Tutte le parti interessate, compresi l’industria dell’Unione, gli importatori e qualsiasi associazione pertinente, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni pervengano entro il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 2. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. c) Richieste di esenzioni (25) A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalle misure se l’importazione non costituisce un’elusione. (26) Dato che la possibile elusione ha luogo al di fuori dell’Unione, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta del Marocco che dimostrino di non essere coinvolti in pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. Gli eventuali produttori che intendono beneficiare di un’esenzione dovrebbero manifestarsi entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Copie del questionario per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, del questionario per i produttori esportatori del Marocco che chiedono l’esenzione e del questionario per gli importatori sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2527. I questionari devono essere presentati entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. F. REGISTRAZIONE (27) In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell’inchiesta confermino l’elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato, non superiore al dazio residuo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni. G. TERMINI (28) Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali: — le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, trasmettere i questionari, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare eventuali altre informazioni da prendere in considerazione nell’inchiesta; — i produttori del Marocco possono chiedere l’esenzione dalle misure; — le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione. (29) Si ricorda che le parti potranno pertanto esercitare i diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base unicamente se si manifestano entro i termini indicati all’articolo 3 del presente regolamento. H. OMESSA COLLABORAZIONE (30) Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base. (31) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base. (32) Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato. I. CALENDARIO DELL’INCHIESTA (33) A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (34) Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . (35) Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/. K. CONSIGLIERE-AUDITORE (36) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento. (37) Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione. (38) Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta. (39) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Un’inchiesta è aperta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di determinare se le importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m 2 , attualmente classificati con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00, spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco (codici TARIC 7019390081, 7019400081, 7019590081 e 7019900081), eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492. Articolo 2 1.   Le autorità doganali degli Stati membri adottano, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento. 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 3 1.   Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario, le richieste di esenzione o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 3.   Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le domande di audizione devono essere motivate e presentate per iscritto. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1 o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto ( GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1 ). ( 3 ) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ).

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Il Regolamento UE 2021/864 rappresenta lo strumento principale per contrastare l'elusione delle misure antidumping, disciplinando le pratiche di circumvention attraverso operazioni di assemblaggio in paesi terzi. Importatori, esportatori e produttori devono comprendere i criteri di elusione (valore dei componenti originari, valore aggiunto minimo), la registrazione doganale obbligatoria e i termini procedurali per esercitare i diritti di difesa. Consulenti commerciali e uffici doganali consultano questa normativa per valutare il rischio di dazi antidumping residui e le possibilità di esenzione per i produttori marocchini che dimostrino assenza di coinvolgimento in pratiche elusive.

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