Regolamento di esecuzione (UE) 2020/958 della Commissione del 26 giugno 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/958 della Commissione del 26 giugno 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/958 of 26 June 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
3.7.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 211/7
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/958 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2020
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2020
Per la Commissione
A nome della presidente
Philip KERMODE
Direttore generale f.f.
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Designazione delle merci
Classificazione (codice NC)
Motivazioni
1)
2)
3)
Articolo, cosiddetta scatola di presentazione, avente dimensioni approssimative di 21 cm x 21 cm x 8 cm, di cartone rivestito di carta decorativa, usato a fini espositivi. L’articolo è munito di un inserto di plastica sottile modellato per tenere fermi diversi prodotti cosmetici. L’articolo ha un coperchio munito di una finestra di plastica trasparente che mostra i prodotti cosmetici.
Cfr. immagine
(
*1
)
..
4819 50 00
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 4819 e 4819 50 00 .
La classificazione nel codice NC 4202 99 00 come contenitore simile ad astuccio per boccette o gioielli è esclusa, in quanto la concezione dell’articolo (in particolare la sua robustezza) non lo rende idoneo per l’uso a lungo termine (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 4202, settimo paragrafo, che descrive le caratteristiche oggettive dei contenitori con coperchio simili ad astucci per gioielli). L’inserto di plastica perde la sua forma e si spezza e/o si rompe dopo aver estratto e riposto ripetutamente i prodotti cosmetici.
L’articolo è destinato all’imballaggio, al trasporto e alla vendita di prodotti cosmetici e ha inoltre un valore decorativo ai sensi della nota esplicativa del SA relativa alla voce 4819, A), primo comma. L’inserto tiene fermi i prodotti cosmetici durante il trasporto e la finestra trasparente sul coperchio del contenitore mostra i prodotti cosmetici a fini di vendita.
È il contenitore di cartone a conferire all’articolo il suo carattere essenziale e non l’inserto di plastica, la cui unica funzione è tenere fermi i prodotti cosmetici.
L’articolo va pertanto classificato nella voce 4819 50 00 della NC come «altri imballaggi».
(
*1
)
L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.
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