Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1128/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1128 della Commissione, del 9 agosto 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

Pubblicato: 09/08/2018 In vigore dal: 09/08/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1128 della Commissione, del 9 agosto 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1128 of 9 August 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 1354/2011 opening annual Union tariff quotas for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat

Testo normativo

14.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 205/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1128 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 187, lettere a) e b), considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione ( 2 ) stabilisce l'apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine, compresi quelli originari dell'Islanda. (2) L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 stabilisce che i contingenti tariffari aperti dallo stesso regolamento siano gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 3 ) . (3) Il 23 marzo 2017 l'Unione europea e l'Islanda hanno firmato un accordo in forma di scambio di lettere (di seguito «l'accordo») relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli. La firma dell'accordo a nome dell'Unione è stata autorizzata dalla decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio ( 4 ) e la sua conclusione dalla decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio ( 5 ) . (4) Ai sensi dell'allegato V dell'accordo, l'Unione ha modificato il regolamento (UE) n. 1354/2011 mediante il regolamento (UE) 2018/562 ( 6 ) . Tale modifica ha aumentato i quantitativi dei contingenti esenti da dazi preesistenti di cui beneficiava l'Islanda per le carni ovine e caprine di cui alle voci tariffarie 0204 e 0210 e ha, inoltre, aperto un contingente tariffario annuo dell'Unione esente da dazi per le carni ovine trasformate classificate nella sottovoce 1602 90. (5) I quantitativi di contingenti di carni ovine e caprine gestiti conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 sono espressi in equivalente peso carcassa, mentre l'accordo stabilisce che i quantitativi sono espressi in tonnellate di prodotti. È quindi opportuno prevedere che i contingenti tariffari dell'Unione fissati dall'accordo siano gestiti nel quadro di un regolamento distinto da adottare, al fine di garantire la corretta gestione dei contingenti conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) . Di conseguenza, è opportuno sopprimere contestualmente tali contingenti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011, sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013. (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011. (7) Il nuovo regolamento recante apertura dei contingenti tariffari di importazione per le carni ovine e caprine e per le carni ovine trasformate originarie dell'Islanda adottato a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicherà a decorrere dal 1 o settembre 2018. Di conseguenza, è opportuno che le modifiche corrispondenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 si applichino a decorrere dalla stessa data. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è così modificato: (1) all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa; (2) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o settembre 2018. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2018 Per la Commissione, a nome del presidente Günther OETTINGER Membro della Commissione ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine ( GU L 338 del 21.12.2011, pag. 36 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 ). ( 4 ) Decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio, del 14 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli ( GU L 324 del 30.11.2016, pag. 1 ). ( 5 ) Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli ( GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57 ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/562 della Commissione, del 9 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine ( GU L 94 del 12.4.2018, pag. 4 ). ( 7 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 ). ALLEGATO «ALLEGATO CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE PER LE CARNI OVINE E CAPRINE [in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa] Codici NC Dazi ad valorem (%) Dazi specifici EUR/100 kg Numero d'ordine in base al principio “primo arrivato, primo servito” Origine Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa Animali vivi (coefficiente = 0,47) Carni disossate di agnelli ( 1 ) (coefficiente = 1,67) Carni disossate di montone e pecora ( 2 ) (Coefficiente = 1,81) Carni non disossate e carcasse (coefficiente = 1,00) 0204 Zero Zero — 09,2101 09,2102 09,2011 Argentina 23 000 — 09,2105 09,2106 09,2012 Australia 19 186 — 09,2109 09,2110 09,2013 Nuova Zelanda 228 254 — 09,2111 09,2112 09,2014 Uruguay 5 800 — 09,2115 09,2116 09,1922 Cile ( 3 ) 8 000 — 09,2121 09,2122 09,0781 Norvegia 300 — 09,2125 09,2126 09,0693 Groenlandia 100 — 09,2129 09,2130 09,0690 Isole Færøer 20 — 09,2131 09,2132 09,0227 Turchia 200 — 09,2171 09,2175 09,2015 Altri ( 4 ) 200 — 09,2178 09,2179 09,2016 Erga omnes ( 5 ) 200 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 10 Zero 09,2181 — — 09,2019 Erga omnes ( 5 ) 92 » ( 1 ) E di capretto. ( 2 ) E di capra, escluso il capretto. ( 3 ) Il contingente tariffario per il Cile aumenta di 200 t/anno. ( 4 ) Per “altri” si intendono tutti i paesi membri dell'OMC, con l'esclusione dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda, dell'Uruguay, del Cile, della Groenlandia e dell'Islanda. ( 5 ) Per “Erga omnes” si intendono tutti i paesi di origine, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.

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