Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1128 della Commissione, del 9 agosto 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1128 della Commissione, del 9 agosto 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1128 of 9 August 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 1354/2011 opening annual Union tariff quotas for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat
Testo normativo
14.8.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 205/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1128 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2018
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 187, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione
(
2
)
stabilisce l'apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine, compresi quelli originari dell'Islanda.
(2)
L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 stabilisce che i contingenti tariffari aperti dallo stesso regolamento siano gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
3
)
.
(3)
Il 23 marzo 2017 l'Unione europea e l'Islanda hanno firmato un accordo in forma di scambio di lettere (di seguito «l'accordo») relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli. La firma dell'accordo a nome dell'Unione è stata autorizzata dalla decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio
(
4
)
e la sua conclusione dalla decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio
(
5
)
.
(4)
Ai sensi dell'allegato V dell'accordo, l'Unione ha modificato il regolamento (UE) n. 1354/2011 mediante il regolamento (UE) 2018/562
(
6
)
. Tale modifica ha aumentato i quantitativi dei contingenti esenti da dazi preesistenti di cui beneficiava l'Islanda per le carni ovine e caprine di cui alle voci tariffarie 0204 e 0210 e ha, inoltre, aperto un contingente tariffario annuo dell'Unione esente da dazi per le carni ovine trasformate classificate nella sottovoce 1602 90.
(5)
I quantitativi di contingenti di carni ovine e caprine gestiti conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 sono espressi in equivalente peso carcassa, mentre l'accordo stabilisce che i quantitativi sono espressi in tonnellate di prodotti. È quindi opportuno prevedere che i contingenti tariffari dell'Unione fissati dall'accordo siano gestiti nel quadro di un regolamento distinto da adottare, al fine di garantire la corretta gestione dei contingenti conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
7
)
. Di conseguenza, è opportuno sopprimere contestualmente tali contingenti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011, sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(6)
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011.
(7)
Il nuovo regolamento recante apertura dei contingenti tariffari di importazione per le carni ovine e caprine e per le carni ovine trasformate originarie dell'Islanda adottato a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicherà a decorrere dal 1
o
settembre 2018. Di conseguenza, è opportuno che le modifiche corrispondenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 si applichino a decorrere dalla stessa data.
(8)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è così modificato:
(1)
all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa;
(2)
l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
settembre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Günther OETTINGER
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (
GU L 338 del 21.12.2011, pag. 36
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
).
(
4
)
Decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio, del 14 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (
GU L 324 del 30.11.2016, pag. 1
).
(
5
)
Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (
GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/562 della Commissione, del 9 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (
GU L 94 del 12.4.2018, pag. 4
).
(
7
)
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
).
ALLEGATO
«ALLEGATO
CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE PER LE CARNI OVINE E CAPRINE [in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa]
Codici NC
Dazi ad valorem
(%)
Dazi specifici
EUR/100 kg
Numero d'ordine in base al principio “primo arrivato, primo servito”
Origine
Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa
Animali vivi
(coefficiente = 0,47)
Carni disossate di agnelli
(
1
)
(coefficiente = 1,67)
Carni disossate di montone e pecora
(
2
)
(Coefficiente = 1,81)
Carni non disossate e carcasse
(coefficiente = 1,00)
0204
Zero
Zero
—
09,2101
09,2102
09,2011
Argentina
23 000
—
09,2105
09,2106
09,2012
Australia
19 186
—
09,2109
09,2110
09,2013
Nuova Zelanda
228 254
—
09,2111
09,2112
09,2014
Uruguay
5 800
—
09,2115
09,2116
09,1922
Cile
(
3
)
8 000
—
09,2121
09,2122
09,0781
Norvegia
300
—
09,2125
09,2126
09,0693
Groenlandia
100
—
09,2129
09,2130
09,0690
Isole Færøer
20
—
09,2131
09,2132
09,0227
Turchia
200
—
09,2171
09,2175
09,2015
Altri
(
4
)
200
—
09,2178
09,2179
09,2016
Erga omnes
(
5
)
200
0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90
10
Zero
09,2181
—
—
09,2019
Erga omnes
(
5
)
92
»
(
1
)
E di capretto.
(
2
)
E di capra, escluso il capretto.
(
3
)
Il contingente tariffario per il Cile aumenta di 200 t/anno.
(
4
)
Per “altri” si intendono tutti i paesi membri dell'OMC, con l'esclusione dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda, dell'Uruguay, del Cile, della Groenlandia e dell'Islanda.
(
5
)
Per “Erga omnes” si intendono tutti i paesi di origine, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.
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