Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1199 della Commissione del 13 agosto 2020 che modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per vietare temporaneamente l’introduzione nell’Unione di taluni frutti originari dell’Argentina al fine di impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1199 della Commissione del 13 agosto 2020 che modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per vietare temporaneamente l’introduzione nell’Unione di taluni frutti originari dell’Argentina al fine di impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1199 of 13 August 2020 amending Annex VI to Implementing Regulation (EU) 2019/2072 to temporarily prohibit the introduction into the Union of certain fruits originating in Argentina to prevent the introduction into and the spread within the Union of Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
Testo normativo
14.8.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 267/3
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1199 DELLA COMMISSIONE
del 13 agosto 2020
che modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per vietare temporaneamente l’introduzione nell’Unione di taluni frutti originari dell’Argentina al fine di impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di
Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 40, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione
(
2
)
, in combinato disposto con l’allegato VI di tale regolamento, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione nel territorio dell’Unione, unitamente ai paesi terzi, ai gruppi di paesi terzi o alle zone specifiche dei paesi terzi cui si applica il divieto, di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.
(2)
La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione
(
3
)
stabilisce misure per quanto concerne i frutti di
Citrus
L.,
Fortunella
Swingle,
Poncirus
Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di
Citrus aurantium
L. e
Citrus latifolia
Tanaka, originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa o dell’Uruguay, per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di
Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa («l’organismo nocivo specificato»).
(3)
A maggio, giugno, luglio e nella prima settimana di agosto 2020, a seguito di ispezioni delle importazioni, gli Stati membri hanno più volte notificato alla Commissione intercettazioni dell’organismo nocivo specificato sui frutti di
Citrus limon
(L.) N. Burm.f. e
Citrus sinensis
(L.) Osbeck originari dell’Argentina («i frutti specificati»).
(4)
Tali intercettazioni ricorrenti dimostrano che le garanzie fitosanitarie attualmente in vigore in Argentina non sono sufficienti a impedire l’introduzione dell’organismo nocivo specificato nell’Unione. Sussiste pertanto un rischio fitosanitario inaccettabile dovuto alla presenza dell’organismo nocivo specificato sui frutti specificati e tale rischio non può essere ridotto a un livello accettabile attraverso le misure di cui all’allegato II, sezione 1, punti 2) e 3), del regolamento (UE) 2016/2031.
(5)
Di conseguenza, l’introduzione nell’Unione dei frutti specificati dovrebbe essere temporaneamente vietata, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo.
(6)
Tale divieto temporaneo dovrebbe applicarsi fino al 30 aprile 2021 per affrontare l’attuale rischio di introduzione e diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo, per consentire all’Argentina di aggiornare il proprio sistema di certificazione e per far sì che esso sia sottoposto ad audit da parte della Commissione. Tale data dovrebbe essere rivista, ove necessario, sulla base dei risultati dell’audit.
(7)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, mentre la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 dovrebbe continuare ad applicarsi a tutti gli altri frutti e paesi terzi interessati.
(8)
Data l’urgente necessità di affrontare il rischio fitosanitario provocato dall’organismo nocivo specificato e dai frutti specificati, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il secondo giorno successivo alla sua pubblicazione.
(9)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica dell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
All’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è aggiunta la riga seguente:
«21.
Citrus limon
(L.) N. Burm.f. e
Citrus sinensis
(L.) Osbeck (fino al 30 aprile 2021)
ex 0805 50 10
0805 10 22
0805 10 24
0805 10 28
ex 0805 10 80
Argentina»
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4
).
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (
GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1
).
(
3
)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo
Phyllosticta citricarpa
(McAlpine) Van der Aa (
GU L 125 del 13.5.2016, pag. 16
).
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 1199/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.