Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1201 della Commissione, del 22 agosto 2018, che registra una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite «Kiełbasa krakowska sucha staropolska» (STG)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1201 della Commissione, del 22 agosto 2018, che registra una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Kiełbasa krakowska sucha staropolska» (STG)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1201 of 22 August 2018 entering a name in the register of traditional specialities guaranteed ‘Kiełbasa krakowska sucha staropolska’ (TSG)
Testo normativo
27.8.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 217/5
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1201 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2018
che registra una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Kiełbasa krakowska sucha staropolska» (STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Kiełbasa krakowska sucha staropolska» presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Kiełbasa krakowska sucha staropolska» deve essere registrata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Kiełbasa krakowska sucha staropolska» (STG) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Pierre MOSCOVICI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 53 del 13.2.2018, pag. 11
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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