Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1207/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1207 della Commissione, del 27 agosto 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 27/08/2018 In vigore dal: 27/08/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1207 della Commissione, del 27 agosto 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1207 of 27 August 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

30.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 220/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1207 DELLA COMMISSIONE del 27 agosto 2018 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2018 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivi (1) (2) (3) Articolo di acciaio non legato laminato a caldo con rivestimento in lega di argento e nichel. Ha la forma di un tappo rotondo, del diametro di 2,7 cm, con la parte centrale leggermente concava, ripiegata a formare un foro e contenente piccole intercapedini d'aria. Il tappo è collegato a un gambo filettato cavo del diametro di 0,5 cm. La lunghezza totale dell'articolo è di 2,5 cm. L'articolo è destinato ad essere utilizzato come elemento di regolazione in uno specifico filtro passa banda (il filtro passa banda è utilizzato nelle stazioni di base delle reti cellulari per trasmettere segnali di determinate frequenze) che filtra le frequenze superiori e inferiori ed è avvitato nel telaio del filtro. Si tratta di un elemento essenziale del processo di regolazione, durante il quale il tappo rotondo funge da risonatore. Eventuali danni alla superficie di questo tappo rotondo comportano una distorsione delle onde di radiofrequenza. Cfr. immagine ( *1 ) . 8517 70 00 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 b) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8517 e 8517 70 00 . Dato che la funzione dell'articolo non è assemblare o fissare merci, esso non può essere classificato come vite o bullone. Pertanto, non può essere considerato come parte e fornitura di impiego generale di cui alla nota 2 della sezione XV. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 7318 . L'articolo fa parte delle stazioni di base delle reti cellulari ai sensi della nota 2 b) della sezione XVI, in quanto è essenziale per il funzionamento di tali stazioni, in virtù della sua progettazione e delle sue dimensioni specifiche, e non può essere utilizzato per altri scopi (cfr. causa C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, punto 29). L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8517 70 00 come parte di un apparecchio per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati in una rete senza fili. ( *1 ) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.

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