Regolamento UE In vigore Iva

Regolamento UE 1218/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1218 della Commissione del 26 luglio 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione per quanto riguarda l’archiviazione e l’accesso automatizzato alle informazioni relative alle importazioni esenti dall’IVA nell’ambito del «regime di importazione»

Pubblicato: 26/07/2021 In vigore dal: 26/07/2021 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento UE 2021/1218 in materia di archiviazione e accesso alle informazioni sulle importazioni esenti da IVA?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2021/1218 modifica le regole tecniche per la gestione delle informazioni relative alle importazioni esenti da IVA nel cosiddetto "regime di importazione". Si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea e riguarda le autorità doganali e fiscali nazionali. In pratica, il regolamento stabilisce che l'archiviazione e l'accesso automatizzato ai dati sulle importazioni esenti da IVA devono avvenire attraverso un unico sistema elettronico (quello previsto dall'articolo 56 del Regolamento di esecuzione UE 2015/2447), anziché attraverso canali separati. Questo consente agli Stati membri di accedere automaticamente alle informazioni raccolte da altri Stati membri per identificare discrepanze nelle dichiarazioni IVA e potenziali frodi. Per le aziende e i commercialisti, è rilevante perché semplifica i controlli incrociati sulle importazioni e aumenta la trasparenza nei flussi commerciali intra-UE, facilitando anche l'identificazione di anomalie nelle operazioni doganali.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1218 della Commissione del 26 luglio 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione per quanto riguarda l’archiviazione e l’accesso automatizzato alle informazioni relative alle importazioni esenti dall’IVA nell’ambito del «regime di importazione» EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1218 of 26 July 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 79/2012 as regards the storage of and automated access to the information on the VAT exempted importations under the ‘import scheme’

Testo normativo

27.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 267/12 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1218 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione per quanto riguarda l’archiviazione e l’accesso automatizzato alle informazioni relative alle importazioni esenti dall’IVA nell’ambito del «regime di importazione» LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 904/2010, aggiunto dal regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio ( 2 ) , è stato introdotto allo scopo di consentire la condivisione di informazioni tra Stati membri per quanto riguarda il regime di importazione di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 3 ) , che si applica a decorrere dal 1 o luglio 2021. (2) L’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 impongono agli Stati membri di archiviare le informazioni relative alle importazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) da essi raccolte ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis ), della direttiva 2006/112/CE e di concedere agli altri Stati membri l’accesso automatizzato a tali informazioni, al fine di aiutare gli Stati membri a identificare discrepanze nelle dichiarazioni IVA e potenziali frodi all’IVA. (3) Le informazioni relative a tali importazioni esenti dall’IVA sono raccolte dalle autorità doganali nazionali a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e trasmesse alla Commissione per mezzo del sistema elettronico di cui all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 5 ) . Ai fini dell’efficienza è opportuno che l’archiviazione e l’accesso automatizzato alle informazioni relative alle importazioni esenti dall’IVA richiesti dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), e dall’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 avvengano per mezzo dello stesso sistema elettronico. (4) Le modalità tecniche della ricerca automatizzata delle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 904/2010 sono stabilite all’articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 consente alle autorità fiscali nazionali di accedere ai dati in forma aggregata nel sistema elettronico di cui all’articolo 56, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione. (5) L’articolo 5 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione ( 6 ) precisa le modalità tecniche dell’archiviazione e dell’accesso automatizzato alle informazioni relative alle importazioni esenti dall’IVA richiesti dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010. È pertanto opportuno modificare l’articolo 5 bis , paragrafo 1, del suddetto regolamento di esecuzione al fine di precisare le modalità tecniche della ricerca automatizzata delle informazioni di cui alla seconda parte dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 904/2010. (6) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1 o luglio 2021 affinché la sua data di applicazione coincida con quella del regolamento (UE) 2017/2454, che ha introdotto l’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 904/2010. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’articolo 5 bis , paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 è sostituito dal seguente: «1.   L’archiviazione e l’accesso automatizzato alle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 904/2010 da parte delle autorità competenti si effettuano per mezzo del sistema elettronico di cui all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( *1 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2021. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 348 del 29.12.2017, pag. 1 ). ( 3 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto ( GU L 29 dell’1.2.2012, pag. 13 ).

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Il Regolamento UE 2021/1218 è il riferimento normativo per chi opera nel settore doganale e IVA in materia di regime di importazione, archiviazione dati e cooperazione amministrativa tra Stati membri. Commercialisti, consulenti fiscali e operatori doganali lo consultano per comprendere le modalità di accesso automatizzato alle informazioni sulle importazioni esenti da IVA, la lotta alla frode IVA e gli obblighi di trasmissione dati alle autorità competenti secondo il Codice doganale dell'Unione.

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