Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1220/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1220 della Commissione, del 16 giugno 2025, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 16/06/2025 In vigore dal: 16/06/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1220 della Commissione, del 16 giugno 2025, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1220 of 16 June 2025 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1220 19.6.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1220 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2025 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2025 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Il prodotto è una miscela in polvere costituita in peso dagli elementi seguenti: — 60-80 % saccarosio (zucchero); — 20-40 % gomma di gellano (polimero naturale). Il saccarosio uniforma le proprietà addensanti e stabilizzanti della gomma di gellano fungendo anche da agente antiagglomerante e prevenendo la formazione di grumi durante l’applicazione. Il prodotto è destinato ad essere utilizzato in quantità pari a circa 0,1 % in peso come stabilizzante e addensante nelle bevande a base di soia. 2106 90 98 La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, della nota 1 b) del capitolo 38, nonché del testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 98 . L’aggiunta significativa di saccarosio va oltre la mera standardizzazione delle proprietà della gomma di gellano e serve ad agevolare l’uso del prodotto nelle bevande a base di soia. Di conseguenza il prodotto è particolarmente adatto a un uso specifico nei prodotti alimentari piuttosto che all’uso generale. La classificazione del prodotto nella voce 3913 è pertanto esclusa [cfr. la nota esplicativa del sistema armonizzato relativa alla voce 3913 , punto 1), penultimo paragrafo]. Il prodotto è prevalentemente a base di saccarosio, una sostanza avente valore nutritivo, ed è del tipo utilizzato per la preparazione di alimenti per il consumo umano. Il prodotto è pertanto escluso dal capitolo 38 in virtù della nota 1 b) di tale capitolo. Di conseguenza il prodotto deve essere classificato nel codice NC 2106 90 98 come altra preparazione alimentare, non nominata né compresa altrove. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1220/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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