Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1232/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1232 della Commissione, dell'11 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine originarie della Norvegia e della Nuova Zelanda

Pubblicato: 11/09/2018 In vigore dal: 11/09/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1232 della Commissione, dell'11 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine originarie della Norvegia e della Nuova Zelanda EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1232 of 11 September 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 1354/2011 as regards Union tariff quotas for sheepmeat and goatmeat originating in Norway and in New Zealand

Testo normativo

14.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 231/13 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1232 DELLA COMMISSIONE dell'11 settembre 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine originarie della Norvegia e della Nuova Zelanda LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 187, lettere a) e b), considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione ( 2 ) stabilisce l'apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine, compresi quelli originari della Norvegia e della Nuova Zelanda. (2) L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 stabilisce che i contingenti tariffari aperti dallo stesso regolamento siano gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 3 ) . (3) Il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio ( 4 ) stabilisce l'apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione per determinati prodotti agricoli originari della Norvegia. L'articolo 3 del suddetto regolamento stabilisce che i contingenti tariffari aperti dallo stesso regolamento siano gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. (4) L'Unione europea e la Norvegia hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (di seguito, «l'accordo con la Norvegia»). L'accordo con la Norvegia è stato approvato a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2018/760 del Consiglio ( 5 ) . (5) L'entrata in vigore dell'accordo con la Norvegia è fissata al primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione. L'ultimo strumento di approvazione è stato depositato il 16 luglio 2018. L'accordo con la Norvegia deve pertanto entrare in vigore il 1 o ottobre 2018. L'allegato IV dell'accordo con la Norvegia prevede il consolidamento in un unico contingente tariffario di due contingenti di prodotti di cui ai codici NC 0210 e 0204, stabiliti rispettivamente dal regolamento (CE) n. 992/95 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011. (6) A fini di chiarezza e di certezza del diritto, tale contingente tariffario unico dovrebbe essere aperto e gestito a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) . Di conseguenza, il contingente tariffario per i prodotti originari della Norvegia di cui al codice NC 0204 dovrebbe essere contestualmente soppresso dal regolamento (UE) n. 1354/2011, sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013. (7) Il nuovo regolamento recante apertura del contingente tariffario unico di importazione di prodotti originari della Norvegia, da adottare a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, si applicherà a decorrere dal 1 o ottobre 2018. Di conseguenza, è opportuno che le modifiche corrispondenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 si applichino a decorrere dalla stessa data. (8) Con l'adesione della Repubblica di Croazia, il territorio doganale dell'Unione è stato ampliato. Di conseguenza, conformemente alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione ha avviato negoziati con i paesi membri dell'OMC detentori di diritti di negoziato con lo Stato membro aderente allo scopo di convenire adeguamenti compensativi. (9) Il 18 maggio 2017 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea («l'accordo con la Nuova Zelanda»). La decisione (UE) 2017/1363 del Consiglio ( 7 ) ne ha autorizzato la firma e la decisione (UE) 2018/1030 del Consiglio ( 8 ) ha concluso l'accordo. L'accordo con la Nuova Zelanda prevede l'aggiunta al contingente tariffario annuo assegnato alla Nuova Zelanda di un quantitativo di 135 tonnellate (equivalente peso carcassa) di cui al codice NC 0204. (10) Ai fini di una gestione corretta del contingente tariffario previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011, il quantitativo supplementare dovrebbe essere messo a disposizione il 1 o ottobre 2018. (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011. È opportuno che le modifiche si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi con la Norvegia e con la Nuova Zelanda. (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2018. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2018 Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine ( GU L 338 del 21.12.2011, pag. 36 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia ( GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1 ). ( 5 ) Decisione (UE) 2018/760 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli ( GU L 129 del 25.5.2018, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 ). ( 7 ) Decisione (UE) 2017/1363 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea ( GU L 191 del 22.7.2017, pag. 1 ). ( 8 ) Decisione (UE) 2018/1030 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea ( GU L 185 del 23.7.2018, pag. 1 ). ALLEGATO «ALLEGATO CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE PER LE CARNI OVINE E CAPRINE [IN TONNELLATE (T) DI EQUIVALENTE PESO CARCASSA] Codici NC Dazi ad valorem (%) Dazi specifici EUR/100 kg Numero d'ordine in base al principio “primo arrivato, primo servito” Origine Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa Animali vivi (coefficiente = 0,47) Carni disossate di agnelli ( 1 ) (coefficiente = 1,67) Carni disossate di montone e pecora ( 2 ) (coefficiente = 1,81) Carni non disossate e carcasse (coefficiente = 1,00) 0204 Zero Zero — 09.2101 09.2102 09.2011 Argentina 23 000 — 09.2105 09.2106 09.2012 Australia 19 186 — 09.2109 09.2110 09.2013 Nuova Zelanda 228 389 — 09.2111 09.2112 09.2014 Uruguay 5 800 — 09.2115 09.2116 09.1922 Cile ( 3 ) 8 000 — 09.2125 09.2126 09.0693 Groenlandia 100 — 09.2129 09.2130 09.0690 Isole Færøer 20 — 09.2131 09.2132 09.0227 Turchia 200 — 09.2171 09.2175 09.2015 Altri ( 4 ) 200 — 09.2178 09.2179 09.2016 Erga omnes ( 5 ) 200 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 10 % Zero 09.2181 — — 09.2019 Erga omnes ( 5 ) 92 » ( 1 ) E di capretto. ( 2 ) E di capra, escluso il capretto. ( 3 ) Il contingente tariffario per il Cile aumenta di 200 t/anno. ( 4 ) Per “altri” si intendono tutti i paesi membri dell'OMC, con l'esclusione dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda, dell'Uruguay, del Cile, della Groenlandia e dell'Islanda. ( 5 ) Per Erga omnes si intendono tutti i paesi di origine, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1232/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…

Altre normative del 2018

Applicazione del regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili  co… Interpello AdE 145 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’… Risoluzione AdE 145 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, c… Provvedimento AdE 296845 Cambio valute del mese di ottobre 2018 Provvedimento AdE 296500 Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter… Provvedimento AdE 471