Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1232 della Commissione, dell'11 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine originarie della Norvegia e della Nuova Zelanda
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1232 della Commissione, dell'11 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine originarie della Norvegia e della Nuova Zelanda
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1232 of 11 September 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 1354/2011 as regards Union tariff quotas for sheepmeat and goatmeat originating in Norway and in New Zealand
Testo normativo
14.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 231/13
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1232 DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2018
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine originarie della Norvegia e della Nuova Zelanda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 187, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione
(
2
)
stabilisce l'apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine, compresi quelli originari della Norvegia e della Nuova Zelanda.
(2)
L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 stabilisce che i contingenti tariffari aperti dallo stesso regolamento siano gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
3
)
.
(3)
Il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio
(
4
)
stabilisce l'apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione per determinati prodotti agricoli originari della Norvegia. L'articolo 3 del suddetto regolamento stabilisce che i contingenti tariffari aperti dallo stesso regolamento siano gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
(4)
L'Unione europea e la Norvegia hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (di seguito, «l'accordo con la Norvegia»). L'accordo con la Norvegia è stato approvato a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2018/760 del Consiglio
(
5
)
.
(5)
L'entrata in vigore dell'accordo con la Norvegia è fissata al primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione. L'ultimo strumento di approvazione è stato depositato il 16 luglio 2018. L'accordo con la Norvegia deve pertanto entrare in vigore il 1
o
ottobre 2018. L'allegato IV dell'accordo con la Norvegia prevede il consolidamento in un unico contingente tariffario di due contingenti di prodotti di cui ai codici NC 0210 e 0204, stabiliti rispettivamente dal regolamento (CE) n. 992/95 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011.
(6)
A fini di chiarezza e di certezza del diritto, tale contingente tariffario unico dovrebbe essere aperto e gestito a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
. Di conseguenza, il contingente tariffario per i prodotti originari della Norvegia di cui al codice NC 0204 dovrebbe essere contestualmente soppresso dal regolamento (UE) n. 1354/2011, sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(7)
Il nuovo regolamento recante apertura del contingente tariffario unico di importazione di prodotti originari della Norvegia, da adottare a norma del regolamento (UE) n. 952/2013, si applicherà a decorrere dal 1
o
ottobre 2018. Di conseguenza, è opportuno che le modifiche corrispondenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 si applichino a decorrere dalla stessa data.
(8)
Con l'adesione della Repubblica di Croazia, il territorio doganale dell'Unione è stato ampliato. Di conseguenza, conformemente alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione ha avviato negoziati con i paesi membri dell'OMC detentori di diritti di negoziato con lo Stato membro aderente allo scopo di convenire adeguamenti compensativi.
(9)
Il 18 maggio 2017 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea («l'accordo con la Nuova Zelanda»). La decisione (UE) 2017/1363 del Consiglio
(
7
)
ne ha autorizzato la firma e la decisione (UE) 2018/1030 del Consiglio
(
8
)
ha concluso l'accordo. L'accordo con la Nuova Zelanda prevede l'aggiunta al contingente tariffario annuo assegnato alla Nuova Zelanda di un quantitativo di 135 tonnellate (equivalente peso carcassa) di cui al codice NC 0204.
(10)
Ai fini di una gestione corretta del contingente tariffario previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011, il quantitativo supplementare dovrebbe essere messo a disposizione il 1
o
ottobre 2018.
(11)
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011. È opportuno che le modifiche si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore degli accordi con la Norvegia e con la Nuova Zelanda.
(12)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
ottobre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (
GU L 338 del 21.12.2011, pag. 36
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
).
(
4
)
Regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia (
GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1
).
(
5
)
Decisione (UE) 2018/760 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (
GU L 129 del 25.5.2018, pag. 1
).
(
6
)
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
).
(
7
)
Decisione (UE) 2017/1363 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (
GU L 191 del 22.7.2017, pag. 1
).
(
8
)
Decisione (UE) 2018/1030 del Consiglio, del 13 luglio 2018, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (
GU L 185 del 23.7.2018, pag. 1
).
ALLEGATO
«ALLEGATO
CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE PER LE CARNI OVINE E CAPRINE [IN TONNELLATE (T) DI EQUIVALENTE PESO CARCASSA]
Codici NC
Dazi ad valorem
(%)
Dazi specifici
EUR/100 kg
Numero d'ordine in base al principio “primo arrivato, primo servito”
Origine
Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa
Animali vivi (coefficiente = 0,47)
Carni disossate di agnelli
(
1
)
(coefficiente = 1,67)
Carni disossate di montone e pecora
(
2
)
(coefficiente = 1,81)
Carni non disossate e carcasse (coefficiente = 1,00)
0204
Zero
Zero
—
09.2101
09.2102
09.2011
Argentina
23 000
—
09.2105
09.2106
09.2012
Australia
19 186
—
09.2109
09.2110
09.2013
Nuova Zelanda
228 389
—
09.2111
09.2112
09.2014
Uruguay
5 800
—
09.2115
09.2116
09.1922
Cile
(
3
)
8 000
—
09.2125
09.2126
09.0693
Groenlandia
100
—
09.2129
09.2130
09.0690
Isole Færøer
20
—
09.2131
09.2132
09.0227
Turchia
200
—
09.2171
09.2175
09.2015
Altri
(
4
)
200
—
09.2178
09.2179
09.2016
Erga omnes
(
5
)
200
0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90
10 %
Zero
09.2181
—
—
09.2019
Erga omnes
(
5
)
92
»
(
1
)
E di capretto.
(
2
)
E di capra, escluso il capretto.
(
3
)
Il contingente tariffario per il Cile aumenta di 200 t/anno.
(
4
)
Per “altri” si intendono tutti i paesi membri dell'OMC, con l'esclusione dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda, dell'Uruguay, del Cile, della Groenlandia e dell'Islanda.
(
5
)
Per
Erga omnes
si intendono tutti i paesi di origine, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.
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