Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1243/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1243 della Commissione, del 13 settembre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 13/09/2018 In vigore dal: 13/09/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1243 della Commissione, del 13 settembre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1243 of 13 September 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

17.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 232/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1243 DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 2018 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 ( 2 ) del Consiglio, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2018 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Un estratto acquoso di colore marrone scuro, avente la seguente composizione (% in peso): 2309 90 96 La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2309 , 2309 90 e 2309 90 96 . Il prodotto non può essere classificato alla voce 1703 come melassi, in quanto non contiene una quantità di zucchero rilevante (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 1703 , primo paragrafo, penultima frase). Il prodotto non può essere classificato alla voce 2303 come altri cascami della fabbricazione dello zucchero a causa della produzione intenzionale a partire da melassi e della destinazione ad alimento premiscelato [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2303 , lettera D)]. Un alimento premiscelato che migliora la digestione degli animali è una preparazione del tipo utilizzato per l'alimentazione degli animali di cui alla voce 2309 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2309 , parte II) C), punto 1)]. Il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 2309 90 96 come preparazione del tipo utilizzato per l'alimentazione degli animali. betaina 40, acqua 40, saccarosio 2,2, cenere 3, altre sostanze organiche (quali amminoacidi e acidi organici). Il prodotto è ottenuto a partire da melassi di barbabietole da zucchero per filtrazione, purificazione cromatografica e successiva concentrazione della betaina. In tal modo il tenore di zucchero è ridotto dal 60 % al 2 % circa e il tenore di betaina è aumentato dal 5 % al 40 %. Il prodotto è utilizzato unicamente come alimento premiscelato per animali per facilitare la digestione e mantenere la stabilità intestinale. Il prodotto è confezionato in contenitori da 1 000 kg o importato alla rinfusa.

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