Regolamento (UE) 2018/1259 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 873/2012 recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo di transizione di cui all'articolo 4 riguardo all'aroma «concentrato di aroma grigliato (vegetale)» (n. FL 21.002) (Testo rilevante ai fini del
Regolamento (UE) 2018/1259 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 873/2012 recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo di transizione di cui all'articolo 4 riguardo all'aroma «concentrato di aroma grigliato (vegetale)» (n. FL 21.002) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Commission Regulation (EU) 2018/1259 of 20 September 2018 amending Regulation (EU) No 873/2012 on transitional measures concerning the Union list of flavourings and source materials set out in Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the extension of the transition period of Article 4 concerning the flavouring ‘grill flavour concentrate (vegetable)’ FL No 21.002 (Text with EEA relevance.)
Testo normativo
21.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 238/28
REGOLAMENTO (UE) 2018/1259 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 873/2012 recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo di transizione di cui all'articolo 4 riguardo all'aroma «concentrato di aroma grigliato (vegetale)» (n. FL 21.002)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE
(
1
)
, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari
(
2
)
, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione di aromi e materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e le condizioni per il loro uso.
(2)
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione
(
3
)
ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
(3)
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 ha introdotto anche nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 le parti B («Preparati aromatizzanti»), C («Aromi ottenuti mediante trattamento termico»), D («Precursori degli aromi»), E («Altre sostanze aromatizzanti») ed F («Materiali di partenza»). Le parti da B a F di detto allegato corrispondono alle categorie di aromi e materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008. Le parti da B a F non contengono voci.
(4)
Il regolamento (UE) n. 873/2012
(
4
)
della Commissione ha fissato una serie di misure transitorie quando ha stabilito l'elenco dell'Unione degli aromi per la prima volta.
(5)
Il regolamento (UE) n. 873/2012 ha indicato il termine del 22 ottobre 2015 per la presentazione delle domande per gli aromi e i materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n.1334/2008, conformemente al regolamento (CE) n. 1331/2008. Ha inoltre previsto un periodo transitorio per gli alimenti ai quali sono stati aggiunti tali aromi, in attesa della valutazione delle domande presentate da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
(6)
A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 873/2012, il 20 ottobre 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'aroma «concentrato di aroma grigliato (vegetale)» (n. FL 21.002) appartenente alla categoria di cui all'articolo 9, lettera e), «altri aromi».
(7)
Il 5 ottobre 2017 l'Autorità ha chiesto al richiedente di presentare ulteriori informazioni scientifiche e studi tossicologici entro il 5 agosto 2018. Il richiedente ha comunicato alla Commissione e all'Autorità che gli studi richiesti sono in corso al fine di trasmettere le informazioni richieste entro il termine stabilito.
(8)
Per motivi di certezza del diritto, in assenza di una comunicazione delle informazioni richieste entro il termine fissato, dovrebbe essere applicato l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1331/2008 allo scopo di porre fine alla procedura uniforme che porta all'aggiornamento dell'elenco comunitario.
(9)
Conformemente agli obiettivi del regolamento (CE) n. 1334/2008, al fine di garantire la certezza giuridica per quanto riguarda gli alimenti ai quali è stato aggiunto l'aroma «concentrato di aroma grigliato (vegetale)» (n. FL 21.002) fino al completamento della valutazione da parte dell'Autorità, per questa domanda è opportuno prorogare temporaneamente il periodo transitorio stabilito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 873/2012.
(10)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. All'articolo 4 del regolamento (UE) n. 873/2012 è aggiunto un nuovo paragrafo 2:
«2. Gli alimenti contenenti l'aroma “concentrato di aroma grigliato (vegetale)” (n. FL 21.002), appartenente alla categoria “altri aromi”, che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 aprile 2020 possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Se le informazioni richieste dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare non sono fornite entro il 5 agosto 2018, viene posta fine alla procedura di domanda in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1331/2008.»
2. Il comma originale dell'articolo 4 è numerato come paragrafo 1.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 23 aprile 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34
.
(
2
)
GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1
o
ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (
GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1
o
ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 267 del 2.10.2012, pag. 162
).
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