Regolamento (UE) 2025/1292 del Consiglio, del 23 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Regolamento (UE) 2025/1292 del Consiglio, del 23 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
EN: Council Regulation (EU) 2025/1292 of 23 June 2025 amending Regulation (EU) 2021/2283 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1292
30.6.2025
REGOLAMENTO (UE) 2025/1292 DEL CONSIGLIO
del 23 giugno 2025
che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Per garantire un approvvigionamento sufficiente di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio
(
1
)
ha aperto contingenti tariffari autonomi dell’Unione («contingenti»). I prodotti compresi in detti contingenti possono essere importati nell’Unione ad aliquota ridotta o nulla.
(2)
Poiché è nell’interesse dell’Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all’interno dell’Unione, è necessario aprire nuovi contingenti recanti i numeri d’ordine 09.2010, 09.2017, 09.2024, 09.2025, 09.2027, 09.2029 e 09.2031 a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti dal 1
o
luglio 2025.
(3)
Poiché l’ambito di applicazione dei contingenti recanti il numero d’ordine 09.2585 non è più adeguato per soddisfare le esigenze degli operatori economici all’interno dell’Unione, è opportuno aggiungere a tale contingente i codici TARIC 3907 61 00 20 e 3907 69 00 20 a decorrere dal 1
o
luglio 2025.
(4)
Poiché non è più nell’interesse dell’Unione mantenere i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.2563, 09.2808 e 09.2925, è opportuno che tali contingenti siano chiusi a decorrere dal 1
o
luglio 2025.
(5)
In risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e al costante coinvolgimento della Repubblica di Bielorussia in azioni che compromettono la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, l’Unione ha adottato misure restrittive volte a limitare i benefici commerciali concessi alla Russia e alla Bielorussia. Il regolamento (UE) 2022/2563 del Consiglio
(
2
)
ha introdotto un’eccezione all’applicazione dei dazi doganali nell’ambito di contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti originari della Russia e della Bielorussia, in particolare per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.2600, 09.2742, 09.2698 e 09.2835, classificati rispettivamente con i codici TARIC ex 2712 90 39 10, ex 2926 10 00 10, ex 3204 17 00 30 ed ex 7604 29 10 30. Data la persistente situazione geopolitica e la necessità di rafforzare l’efficacia della risposta dell’Unione, è opportuno sopprimere tale eccezione e ripristinare l’applicazione dei dazi doganali sulle importazioni originarie della Russia e della Bielorussia nell’ambito di tali contingenti. Tale misura garantisce la coerenza con la politica commerciale restrittiva dell’Unione e impedisce che siano conferiti vantaggi economici a entità che intraprendono o sostengono azioni contrarie al diritto internazionale.
(6)
Tenuto conto delle modifiche da apportare e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l’allegato del regolamento (UE) 2021/2283.
(7)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2283.
(8)
Al fine di evitare interruzioni nell’applicazione del regime contingentale e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti dei prodotti interessati dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1
o
luglio 2025. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2021/2283 è così modificato:
1)
all’articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La sospensione di cui al paragrafo 2 non si applica ai prodotti originari della Bielorussia e della Russia, inclusi i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.2600, 09.2742, 09.2698 e 09.2835. Di conseguenza, le importazioni di tali prodotti originari della Russia e della Bielorussia sono soggette ai dazi della tariffa doganale comune a decorrere dal 1
o
luglio 2025.»
;
2)
l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
luglio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2025
Per il Consiglio
Il presidente
C. SIEKIERSKI
(
1
)
Regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013 (
GU L 458 del 22.12.2021, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2283/oj
).
(
2
)
Regolamento (UE) 2022/2563 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (
GU L 330 del 23.12.2022, pag. 109
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2563/oj
).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Numero d’ordine
Codice NC
TARIC
Designazione delle merci
Periodo contingentale
Volume contingentale
Dazio contingentale (%)
09.2849
ex 0710 80 69
10
Funghi della specie
Auricularia polytricha
, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati
(
1
)
(
2
)
1.1.-31.12.
700 tonnellate
0 %
09.2913
ex 2401 10 35
ex 2401 10 70
ex 2401 10 95
ex 2401 10 95
ex 2401 10 95
ex 2401 20 35
ex 2401 20 70
ex 2401 20 95
ex 2401 20 95
ex 2401 20 95
91
10
11
21
91
91
10
11
21
91
Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00
(
1
)
1.1.-31.12.
3 000 tonnellate
0 %
09.2828
2712 20 90
Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio
1.1.-31.12.
180 000 tonnellate
0 %
09.2600
ex 2712 90 39
10
Paraffina molle (CAS RN 64742-61-6)
1.1.-31.12.
100 000 tonnellate
0 %
09.2578
ex 2811 19 80
50
Acido solfammidico (CAS RN 5329-14-6) avente purezza, in peso, pari ad almeno il 95 %, anche con aggiunta di non più di 5 % di antiagglomerante diossido di silicio (CAS RN 112926-00-8)
1.1.-31.12.
27 000 tonnellate
0 %
09.2928
ex 2811 22 00
40
Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %
1.1.-31.12.
1 700 tonnellate
0 %
09.2806
ex 2825 90 40
30
Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8)
1.1.-31.12.
12 000 tonnellate
0 %
09.2819
ex 2833 25 00
30
Idrossido solfato di rame (Cu4(OH)6(SO4)), idrato (CAS RN 12527-76-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %
1.1.-31.12.
240 000 kg
0 %
09.2872
ex 2833 29 80
40
Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio
1.1.-31.12.
400 tonnellate
0 %
09.2567
ex 2903 22 00
10
Tricoloroetilene (CAS RN 79-01-6) con purezza pari o superiore al 99 % inpeso
1.1.-31.12.
11 885 000 kg
0 %
09.2837
ex 2903 79 30
20
Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)
1.1.-31.12.
600 tonnellate
0 %
09.2933
ex 2903 99 80
30
1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)
1.1.-31.12.
2 600 tonnellate
0 %
09.2700
ex 2905 12 00
10
Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8)
1.1.-31.12.
15 000 tonnellate
0 %
09.2551
ex 2905 29 90
40
Prop-2-in-1-olo (CAS RN 107-19-7) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %
1.1.-31.12.
150 tonnellate
0 %
09.2830
ex 2906 19 00
40
Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8)
1.1.-31.12.
20 tonnellate
0 %
09.2851
ex 2907 12 00
10
O-cresolo (CAS RN 95-48-7) di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %
1.1.-31.12.
20 000 tonnellate
0 %
09.2704
ex 2909 49 80
20
2,2,2’,2’-tetrakis(idrossimetil)-3,3’-ossidipropan-1-olo (CAS RN 126-58-9)
1.1.-31.12.
500 tonnellate
0 %
09.2010
ex 2912 29 00
75
Cicloes-3-ene-1-carbaldeide (CAS RN 100-50-5) con purezza, in peso, pari o superiore al 98 %
1.7.-31.12.
77 500 kg
0 %
09.2565
ex 2914 19 90
70
Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) con purezza, in peso, pari o superiore al 95 %
1.1.-31.12.
400 tonnellate
0 %
09.2852
ex 2914 29 00
60
Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5)
1.1.-31.12.
300 tonnellate
0 %
09.2638
ex 2915 21 00
10
Acido acetico (CAS RN 64-19-7) di purezza, in peso, del 99 % o più
1.1.-31.12.
1 000 000 tonnellate
0 %
09.2679
2915 32 00
Acetato di vinile (CAS RN 108-05-4)
1.1.-31.12.
370 000 tonnellate
0 %
09.2728
ex 2915 90 70
85
Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1)
1.1.-31.12.
400 tonnellate
0 %
09.2665
ex 2916 19 95
30
(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)
1.1.-31.12.
8 250 tonnellate
0 %
09.2684
ex 2916 39 90
28
Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)
1.1.-31.12.
700 tonnellate
0 %
09.2599
ex 2917 11 00
40
Ossalato di dietile (CAS RN 95-92-1)
1.1.-31.12.
500 tonnellate
0 %
09.2769
ex 2917 13 90
10
Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)
1.1.-31.12.
1 000 tonnellate
0 %
09.2634
ex 2917 19 80
40
Acido dodecandioico (CAS RN 693-23-2), di purezza, in peso, di più di 98,5 %
1.1.-31.12.
8 000 tonnellate
0 %
09.2540
ex 2917 37 00
10
Dimetil tereftalato (CAS RN 120-61-6) con purezza, in peso, pari o superiore al 95 %
1.1.-31.12.
57 500 tonnellate
0 %
09.2017
ex 2918 11 00
20
Acido L-(+)-lattico (CAS RN 79-33-4) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %, per uso nella produzione di:
—
esteri e altri derivati (ad es. prodotti ottenuti da una reazione chimica con la formazione di nuovi legami intramolecolari), oppure
—
soluzioni prodotte secondo le condizioni delle GMP (
Good Manufacturing Practice
, “Buone prassi di fabbricazione”) da fornire all’industria farmaceutica
1.7.-31.12.
27 500 tonnellate
0 %
09.2646
ex 2918 29 00
75
3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile (CAS RN 2082-79-3) con:
—
frazione passante al setaccio a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso e
—
punto di fusione tra 49
o
C e 54
o
C,
destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli)
(
1
)
1.1.-31.12.
380 tonnellate
0 %
09.2647
ex 2918 29 00
80
Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) con
—
frazione passante al setaccio a maglie di 250 μm superiore al 75 % in peso e a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso e
—
punto di fusione tra 110
o
C e 125
o
C,
destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli)
(
1
)
1.1.-31.12.
140 tonnellate
0 %
09.2975
ex 2918 30 00
10
Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)
1.1.-31.12.
1 000 tonnellate
0 %
09.2598
ex 2921 19 99
75
Ottadecilammina (CAS RN 124-30-1)
1.1.-31.12.
400 tonnellate
0 %
09.2649
ex 2921 29 00
60
Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5)
1.1.-31.12.
1 700 tonnellate
0 %
09.2617
ex 2921 42 00
89
4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzeneammina (CAS RN 70441-63-3)
1.1.-31.12.
500 tonnellate
0 %
09.2602
ex 2921 51 19
10
o-fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)
1.1.-31.12.
1 800 tonnellate
0 %
09.2921
ex 2922 19 00
22
2-(dimetilammino)etil acrilato (N. CAS 2439-35-2) avente purezza in peso di 99 % o più
1.1.-31.12.
14 000 tonnellate
0 %
09.2545
ex 2922 29 00
63
Aclonifene (ISO) (CAS RN 74070-46-5) avente una purezza, in peso, pari o superiore al 97 %
1.1.-31.12.
4 000 tonnellate
0 %
09.2575
ex 2923 90 00
87
Cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil) trimetilammonio (CAS RN 3327-22-8), sotto forma di soluzione acquosa contenente, in peso, almeno il 65 %, ma non più del 71 %, di cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio
1.1.-31.12.
9 500 tonnellate
0 %
09.2922
ex 2923 90 00
88
Soluzione acquosa contenente, in peso, fra 78 % e 82 % di cloruro di [2-(acriloilossi)etill]trimetilammonio (N. CAS 44992-01-0)
1.1.-31.12.
10 000 tonnellate
0 %
09.2854
ex 2924 19 00
85
3-iodoprop-2-in-1-il butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6)
1.1.-31.12.
450 tonnellate
0 %
09.2874
ex 2924 29 70
87
Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2)
1.1.-31.12.
20 000 tonnellate
0 %
09.2742
ex 2926 10 00
10
Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci del capitolo 55 e della voce 6815
(
1
)
1.1.-31.12.
30 000 tonnellate
0 %
09.2583
ex 2926 10 00
30
Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci delle voci 2921 , 2924 , 3903 , 3906 , 3908 , 3911 e 4002
(
1
)
1.1.-31.12.
20 000 tonnellate
0 %
09.2550
ex 2926 90 70
31
Lambda-cialotrina (ISO) (CAS RN 91465-08-6) con purezza, in peso, pari o superiore al 97 %
1.1.-31.12.
2 200 tonnellate
0 %
09.2856
ex 2926 90 70
84
2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)
1.1.-31.12.
900 tonnellate
0 %
09.2685
ex 2929 90 90
30
Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7)
1.1.-31.12.
6 500 tonnellate
0 %
09.2597
ex 2930 90 95
94
Bis[3-(trietossisilil)propil]disolfuro (CAS RN 56706-10-6)
1.1.-31.12.
6 000 tonnellate
0 %
09.2596
ex 2930 90 95
96
Acido 2-Cloro-4-(metilsolfonil)-3-((2,2,2-trifluoroetossi)metil) benzoico (CAS RN 120100-77-8)
1.1.-31.12.
300 tonnellate
0 %
09.2580
ex 2931 90 00
75
Esadeciltrimetossilano (CAS RN 16415-12-6), di purezza, in peso di almeno, il 95 %, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di polietilene
(
1
)
1.1.-31.12.
165 tonnellate
0 %
09.2842
2932 12 00
2-Furaldeide (furfurale)
1.1.-31.12.
10 000 tonnellate
0 %
09.2024
ex 2932 19 00
85
2-Metiltetraidrofurano (CAS RN 96-47-9) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %
1.7.-31.12.
750 tonnellate
0 %
09.2696
ex 2932 20 90
25
Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2)
1.1.-31.12.
6 000 kg
0 %
09.2697
ex 2932 20 90
30
Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1)
1.1.-31.12.
6 000 kg
0 %
09.2812
ex 2932 20 90
77
Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)
1.1.-31.12.
4 000 tonnellate
0 %
09.2858
2932 93 00
Piperonale (CAS RN 120-57-0)
1.1.-31.12.
220 tonnellate
0 %
09.2541
ex 2933 19 90
73
2,4-Diidro-2,5-dimetil-3H-pirazol-3-one (CAS RN 2749-59-9) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %
1.1.-31.12.
150 tonnellate
0 %
09.2839
ex 2933 39 99
09
2-(2-piridil)etanolo (CAS RN 103-74-2) con purezza, in peso, di 99 % o più
1.1.-31.12.
700 tonnellate
0 %
09.2543
ex 2933 39 99
13
Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9) con purezza, in peso, pari o superiore al 95 %
1.1.-31.12.
300 tonnellate
0 %
09.2546
ex 2933 39 99
46
Fluopicolide (ISO) (CAS RN 239110-15-7) contenente, in peso, 97 % o più di fluopicolide
1.1.-31.12.
250 tonnellate
0 %
09.2025
ex 2933 59 95
82
Ametoctradina (ISO) (CAS RN 865318-97-4) con purezza, in peso, pari o superiore al 98 %
1.7.-31.12.
353 500 kg
0 %
09.2547
ex 2933 69 80
13
Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) avente purezza, in peso, pari o superiore al 93 %
1.1.-31.12.
225 tonnellate
0 %
09.2860
ex 2933 69 80
30
1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5)
1.1.-31.12.
600 tonnellate
0 %
09.2566
ex 2933 99 80
05
1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (CAS RN 294-90-6) con purezza, in peso, pari o superiore al 96 %
1.1.-31.12.
60 tonnellate
0 %
09.2544
ex 2933 99 80
23
Tebuconazolo (ISO) (CAS RN 107534-96-3) avente purezza in peso pari o superiore al 95 %
1.1.-31.12.
150 tonnellate
0 %
09.2658
ex 2933 99 80
73
5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)
1.1.-31.12.
400 tonnellate
0 %
09.2549
ex 2934 99 90
16
Difenoconazolo (ISO) (CAS RN 119446-68-3)
1.1.-31.12.
1 000 tonnellate
0 %
09.2548
ex 2934 99 90
24
Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) avente purezza in peso pari o superiore al 95 %
1.1.-31.12.
900 tonnellate
0 %
09.2593
ex 2934 99 90
67
5-clorotiofene-2-acido carbossilico (CAS RN 24065-33-6)
1.1.-31.12.
45 000 kg
0 %
09.2675
ex 2935 90 90
79
4-[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (CAS RN 816431-72-8)
1.1.-31.12.
1 000 tonnellate
0 %
09.2945
ex 2940 00 00
20
D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)
1.1.-31.12.
400 tonnellate
0 %
09.2686
ex 3204 11 00
75
Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54
1.1.-31.12.
250 tonnellate
0 %
09.2676
ex 3204 17 00
14
Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l’85 % di tale colorante
1.1.-31.12.
50 tonnellate
0 %
09.2698
ex 3204 17 00
30
Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4
1.1.-31.12.
150 tonnellate
0 %
09.2659
ex 3802 90 00
19
Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda
1.1.-31.12.
35 000 tonnellate
0 %
09.2908
ex 3804 00 00
10
Lignosolfonato di sodio (CAS RN 8061-51-6)
1.1.-31.12.
40 000 tonnellate
0 %
09.2889
3805 10 90
Essenza di cellulosa al solfato
1.1.-31.12.
25 000 tonnellate
0 %
09.2935
ex 3806 10 00
10
Colofonie ed acidi resinici di gemma
1.1.-31.12.
280 000 tonnellate
0 %
09.2832
ex 3808 92 90
40
Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa
1.1.-31.12.
500 tonnellate
0 %
09.2923
ex 3808 94 20
40
Soluzione acquosa contenente in peso:
—
10,0 % o più, ma non più di 11,3 %, di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one,
—
3,0 % o più, ma non più di 4,1 %, di 2-metil-2H-isotiazol-3-one,
—
una concentrazione combinata di isotiazoloni (N. CAS 55965-84-9) compresa fra 13,0 % e 15,4 %,
—
18 % o più, ma non più di 22 %, di nitrati, calcolati come nitrato di sodio, e
—
5 % o più ma non più di 8 % di cloruri, calcolati come cloruro di sodio
1.1.-31.12.
3 000 tonnellate
0 %
09.2876
ex 3811 29 00
57
Additivi costituiti da prodotti di reazione di difenilammina e noneni ramificati contenenti:
—
in peso, più del 20 % ma al massimo il 50 % di 4-monononildifenilammina, e
—
in peso, più del 50 % ma al massimo l’80 % di 4,4’-dinonildifenilammina
—
in peso, una percentuale totale di 2,4-dinonildifenilammina e di 2,4’-dinonildifenilammina non superiore al 15 %,
destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti
(
1
)
1.1.-31.12.
900 tonnellate
0 %
09.2927
ex 3811 29 00
83
Additivi contenenti:
—
il 70 % o più, in peso, di 2,5-bis(tert-nonilditio)-[1,3,4]-tiadiazolo (CAS RN 89347-09-1), e
—
il 10 % o più, in peso, di 5-(tert-nonilditio)-1,3,4-tiadiazolo-2(3H)-tione (CAS RN 97503-12-3),
destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di miscele di additivi per oli lubrificanti
(
1
)
1.1.-31.12.
500 tonnellate
0 %
09.2027
ex 3815 19 90
82
Catalizzatore costituito da composti organo–metallici di boro, titanio ed alluminio, fissati su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di polvere
1.7.-31.12.
7 800 kg
0 %
09.2814
ex 3815 90 90
76
Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno
1.1.-31.12.
3 000 tonnellate
0 %
09.2644
ex 3824 99 92
77
Preparazione contenente en peso:
—
il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile (CAS RN 1119-40-0)
—
il 10 %, ma non più del 30 % di adipato di dimetile (CAS RN 627-93-0) e
—
non più del 35 % di succinato di dimetile (CAS RN 106-65-0)
1.1.-31.12.
10 000 tonnellate
0 %
09.2542
ex 3824 99 92
97
Miscela contenente bis[3(trietossisilil)propil]polisolfuri (CAS RN 211519-85-6) con purezza, in peso, pari o superiore all’84 %
1.1.-31.12.
2 000 tonnellate
0 %
09.2907
ex 3824 99 93
67
Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:
—
75 % o più di steroli,
—
non più del 25 % di stanoli,
destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli
(
1
)
1.1.-31.12.
2 500 tonnellate
0 %
09.2568
ex 3824 99 96
91
Miscela, in forma di pellet, contenente, in peso:
—
Tra il 49 % e il 50 % di bis[3(trietossisilil)propil] polisolfuri (CAS RN 211519-85-6) e
—
Tra il 50 % e il 51 % di nerofumo (CAS RN 1333-86-4),
di cui il 75 % o più, in peso, passano attraverso un setaccio a maglie di 0,60 mm ma non più del 10 % attraverso un setaccio a maglie di 0,25 mm (secondo il metodo ASTM D1511)
1.1.-31.12.
2 100 tonnellate
0 %
09.2820
ex 3827 90 00
10
Miscele contenenti, in peso:
—
tra il 60 % e il 90 % di 2-cloropropene (CAS RN 557-98-2),
—
tra l’8 % e il 14 % di (Z)-1-cloropropene (CAS RN 16136 84-8),
—
tra il 5 % e il 23 % di 2-cloropropano (CAS RN 75-29-6),
—
non più del 6 % di 3-cloropropene (CAS RN 107-05-1), e
—
non più dell’1 % di cloruro di etile (CAS RN 75-00-3)
1.1.-31.12.
6 000 tonnellate
0 %
09.2671
ex 3905 99 90
81
Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2):
—
contenente in peso dal 17,5 al 20 % di gruppi idrossili e
—
con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm
1.1.-31.12.
12 500 tonnellate
0 %
09.2846
ex 3907 40 00
25
Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all’ 88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d’onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)
1.1.-31.12.
2 000 tonnellate
0 %
(
*1
)
09.2585
ex 3907 61 00
ex 3907 69 00
ex 3907 99 80
20
20
70
Copolimero di poli(etilene tereftalato) e di cicloesandimetanolo contenente più del 10 %, in peso, di icloesandimetanolo
1.1.-31.12.
60 000 tonnellate
2 %
09.2855
ex 3910 00 00
10
Poli(metilidrosilossano) liquido con gruppi terminali di trimetilsilile (CAS RN 63148-57-2) con purezza, in peso, di 99 % o più
1.1.-31.12.
1 000 tonnellate
0 %
09.2931
ex 3911 90 11
10
Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropilidene-1,4-fenilene) (N. CAS 25135-51-7 e N. CAS 25154-01-2), in una delle forme menzionate nella nota 6(b) del presente capitolo, contenente in peso non più di 20 % di additivi
1.1.-31.12.
6 300 tonnellate
0 %
09.2723
ex 3911 90 19
35
Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4’-bifenilene) (N. CAS 25608-64-4 e 25839-81-0) contenente in peso non più di 20 % di additivi
1.1.-31.12.
5 000 tonnellate
0 %
09.2816
ex 3912 11 00
20
Fiocchi di acetato di cellulosa
1.1.-31.12.
75 000 tonnellate
0 %
09.2561
ex 3912 39 85
60
Ipromellosa (INN) (CAS RN 9004-65-3) destinata a essere utilizzata per la fabbricazione di integratori alimentari o per la produzione di medicinali
(
1
)
1.1.-31.12.
2 750 tonnellate
0 %
09.2573
ex 3913 10 00
20
Alginato di sodio estratto da alghe brune (CAS RN 9005-38-3) con
—
una perdita all’essiccazione non superiore al 15 % in peso (4 ore a 105
o
C),
—
una frazione insolubile in acqua non superiore al 2 % in peso, calcolata sul prodotto secco
1.1.-31.12.
2 000 tonnellate
0 %
09.2641
ex 3913 90 00
87
Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:
—
peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000
—
livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg
—
un tenore di etanolo non superiore all’1 % in peso
—
un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso
1.1.-31.12.
300 kg
0 %
09.2661
ex 3920 51 00
50
Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:
—
EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592A, oppure
—
EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592A
1.1.-31.12.
100 tonnellate
0 %
09.2645
ex 3921 14 00
20
Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)
1.1.-31.12.
1 700 tonnellate
0 %
09.2572
ex 5205 26 00
ex 5205 27 00
10
10
Filati di cotone semplici, greggi, bianchi
—
di fibre pettinate,
—
con lunghezza media della fibra uguale o superiore a 36,5 mm,
—
prodotti mediante il procedimento di filatura ad anello compatta con compressione pneumatica,
—
con resistenza allo strappo uguale o superiore a 26,5 cN/tex (secondo la norma ISO 2062:2009, a una velocità di 5 000 mm/min)
1.1.-31.12.
50 000 tonnellate
0 %
09.2848
ex 5505 10 10
10
Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66)
1.1.-31.12.
10 000 tonnellate
0 %
09.2721
ex 5906 99 90
20
Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche:
—
tre strati,
—
uno strato esterno di tessuto acrilico,
—
uno strato esterno di tessuto di poliestere,
—
lo strato intermedio di gomma di clorobutile,
—
lo strato intermedio ha un peso non inferiore a 452 g/m2 e non superiore a 569 g/m2,
—
il tessuto ha un peso totale non inferiore a 952 g/m2 e non superiore a 1 159 g/m2, e
—
il tessuto ha uno spessore totale non inferiore a 0,8 mm e non superiore a 4 mm,
usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore
(
1
)
1.1.-31.12.
375 000 m
2
0 %
09.2628
ex 7019 66 00
10
Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m
2
(± 10 g/m
2
), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso
1.1.-31.12.
3 000 000 m
2
0 %
09.2652
ex 7410 11 00
50
Fogli e nastri di rame raffinato fabbricati elettroliticamente, di spessore pari o superiore a 0,015 mm ma non superiore a 0,150 mm, utilizzati per la fabbricazione di laminati per schede a circuiti stampati e di schede a circuiti stampati nell’industria delle schede a circuiti stampati
(
1
)
1.1.-31.12.
1 020 tonnellate
0 %
09.2662
ex 7410 21 00
55
Lastre:
—
costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica,
—
ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm,
—
con permittività elettrica (DK) inferiore a 5,4 a 1 MHz, misurata con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,
—
con fattore di perdita inferiore a 0,035 a 1 MHz, misurato con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,
—
con resistenza alle correnti striscianti (CTI) pari o superiore a 600
1.1.-31.12.
108 000 m
2
0 %
09.2795
7601 20 30
7601 20 40
Placche e billette di leghe di alluminio greggio
1.1.-31.12.
573 000 tonnellate
4 %
09.2835
ex 7604 29 10
30
Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm
1.1.-31.12.
1 000 tonnellate
0 %
09.2736
ex 7607 11 90
ex 7607 11 90
ex 7607 11 90
ex 7607 11 90
75
77
78
79
Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:
—
in una lega conforme alle norme 5182-H19 o 5052-H19,
—
in rotoli di diametro esterno di almeno 1 250 mm ma non più di 1 350 mm,
—
di spessore (tolleranza -0,006 mm) di 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm o 0,20 mm,
—
di larghezza (tolleranza ±0,3 mm) di 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm o 356 mm,
—
con una tolleranza di centinatura non superiore a 0,4 mm/750 mm,
—
di misurazione di planarità: ± 4 unità I,
—
con resistenza alla trazione superiore a (5182-H19) 365 MPa o (5052-H19) 320 MPa, e
—
di un allungamento A50 superiore a (5182-H19) 3 % o a (5052-H19) 2,5 %
destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle
(
1
)
1.1.-31.12.
600 tonnellate
0 %
09.2722
8104 11 00
Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio
1.1.-31.12.
120 000 tonnellate
0 %
09.2840
ex 8104 30 00
20
Polvere di magnesio:
—
di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, ma non superiore al 99,5 %; e
—
con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm
1.1.-31.12.
2 000 tonnellate
0 %
09.2629
ex 8302 49 00
91
Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie
(
1
)
1.1.-31.12.
1 500 000 pezzi
0 %
09.2029
ex 8409 91 00
15
Forma di testata per motore a 4 cilindri con 10 anime, di lega di alluminio EN AC-45500, con:
—
nessun altro componente,
—
durezza pari o superiore a 52 HRB,
—
dimensione dei difetti di colata non superiore a 0,4 mm con non oltre 10 difetti per cm
2
,
—
spaziatura del braccio dendrite in camera di combustione non superiore a 25 μm,
—
progettazione a due piani della camicia d’acqua,
—
peso pari o superiore a14 kg ma non superiore a 19 kg,
—
lunghezza pari o superiore a 506 mm ma non superiore a 510 mm,
—
altezza pari o superiore a 282 mm ma non superiore a 286 mm, e
—
larghezza pari o superiore a 143,7 mm ma non superiore a 144,3 mm
1.7.-31.12.
100 000 pezzi
0 %
09.2031
ex 8411 99 00
45
Segmenti di anelli di turbina, pale di guida e pale del rotore come parti di turbina a gas stazionaria per la produzione di energia o come azionamento meccanico
—
in superleghe a base di nickel,
—
per una temperatura di funzionamento superiore a 600 K ma non superiore a 1 600 K,
—
di lunghezza non superiore a 500 mm,
—
di larghezza non superiore a 900 mm,
—
di altezza non superiore a 1 300 mm
1.7.-31.12.
615 000 kg
0 %
09.2720
ex 8413 91 00
50
Testata per pompa ad alta pressione a due cilindri di acciaio fucinato avente:
—
raccordi filettati a fresa di un diametro di 10 mm o più ma non più di 36,8 mm, e
—
canali per il carburante forati di diametro di 3,5 mm o più ma non più di 10 mm
del tipo utilizzato nei sistemi a iniezione diesel
1.1.-31.12.
65 000 pezzi
0 %
09.2569
ex 8414 90 00
80
Alloggiamento per ruota di turbocompressore in lega di alluminio o ghisa:
—
con una resistenza al calore fino a 400
o
C,
—
con un foro pari o superiore a 30 mm o ù ma non superiore a 300 mm per l’inserimento della ruota del compressore,
destinato ad essere utilizzato nell’industria automobilistica
(
1
)
1.1.-31.12.
4 000 000 pezzi
0 %
09.2570
ex 8482 91 90
10
Rulli con profilo logaritmico e diametro pari o superiore a 25 mm ma non superiore a 70 mm o sfere di diametro compreso tra 30 mm e 100 mm,
—
in acciaio 100Cr6 o acciaio 100CrMnSi6-4 (ISO 3290),
—
con una deviazione uguale o inferiore a 0,5 mm determinata con il metodo FBH,
destinati ad essere utilizzati nell’industria delle turbine eoliche
(
1
)
1.1.-31.12.
600 000 pezzi
0 %
09.2562
ex 8482 99 00
30
Gabbie d’ottone aventi le caratteristiche seguenti:
—
colate con il sistema continuo o centrifugo,
—
tornite,
—
contenenti, in peso, il 35 % o più ma non più del 38 % di zinco,
—
contenenti, in peso, lo 0,75 % o più ma non più dell’1,25 % di piombo,
—
contenenti, in peso, l’1,0 % o più ma non più dell’1,4 % di alluminio, e
—
con una resistenza alla trazione pari o superiore a 415 Pa,
del tipo usato per la fabbricazione dei cuscinetti a sfere
1.1.-31.12.
550 000 pezzi
0 %
09.2557
ex 8482 99 00
60
Anelli interni ed esterni di acciaio, non induriti o non smerigliati, anello esterno con corridoio interno, anello interno con corridoio esterno, di diametro esterno compreso:
—
tra 14 mm e 77 mm per l’anello interno,
—
tra 26 mm e 101 mm per l’anello esterno,
destinati alla fabbricazione di cuscinetti
(
1
)
1.1.-31.12.
2 000 pezzi
0 %
09.2552
ex 8482 99 00
70
Parti maschio e femmina di gabbie,
—
in acciaio laminato piatto,
—
con diametro pari o superiore a 14,5 mm ma non superiore a 420 mm
—
la parte maschio comprendente i rivetti,
—
la parte femmina comprendente i fori,
utilizzate per la fabbricazione di cuscinetti a sfere a gola profonda
(
1
)
1.1.-31.12.
1 221 tonnellate
0 %
09.2553
ex 8482 99 00
80
Gabbie perforate di vari diametri,
—
in acciaio laminato piatto,
—
con resistenza alla trazione pari o superiore a 270 MPa,
per la produzione di cuscinetti a rulli conici
(
1
)
1.1.-31.12.
8 000 000 pezzi
0 %
09.2560
ex 8501 31 00
85
Dispositivo di trasmissione di potenza per il controllo dell’uscita dei turbocompressori a gas di scarico, costituito da:
—
un motore a corrente continua di potenza inferiore o uguale a 600 W,
—
per un uso con una tensione di alimentazione pari o superiore a 8 V ma non superiore a 48 V,
—
con connessione al motore (connessione plug-in),
—
con o senza sensore di posizione,
—
con o senza elettronica di controllo e di potenza integrata,
—
con o senza meccanismo a molla per reimpostare la leva,
—
incorporato in un alloggiamento con riduttore e leva collegati all’albero di trasmissione del motore, o
—
incorporato in un alloggiamento con fili integrati nel rotore del motore per il movimento lineare della barra di comando integrata
1.1.-31.12.
650 000 pezzi
0 %
09.2559
ex 8501 40 20
ex 8501 40 80
70
70
Motore elettrico a corrente alterna, monofase, con o senza commutatore
—
con una potenza nominale pari o superiore a 180 W,
—
con una potenza di ingresso pari o superiore a 150 W, ma non superiore a 2 700 W,
—
con un diametro esterno superiore a 44,8 mm ma non superiore a 135,2 mm,
—
con una velocità nominale superiore a 10 000 giri/min ma non superiore a 50 000 giri/min,
—
dotato o meno di un ventilatore a induzione,
—
con o senza dispositivo meccanico (pignone, viti, connessione ad ingranaggi ecc.) sull’albero,
per l’utilizzo nella fabbricazione di apparecchi elettrodomestici
(
1
)
1.1.-31.12.
2 000 000 pezzi
0 %
09.2554
ex 8505 11 10
ex 8505 11 90
ex 8505 19 90
74
74
74
Articoli in forma di barre piatte, barre arcuate, quarti di manica o trapezoidi, arcuati o meno, angoli arrotondati o lati obliqui, in ferrite, cobalto, samario o altri metalli delle terre rare, o loro leghe,
—
se/non sovrastampati con polimeri,
—
se/non rivestiti o passivati con un trattamento superficiale,
aventi:
—
una lunghezza pari o superiore a 5 mm ma non superiore 60 mm,
—
una larghezza pari o superiore a 5 mm ma non superiore a 40 mm,
—
uno spessore pari o superiore a 3 mm ma non superiore a 15 mm,
destinati a diventare magneti permanenti dopo la magnetizzazione
1.1.-31.12.
460 tonnellate
0 %
09.2555
ex 8505 11 10
76
Articoli in una lega di neodimio o in una lega di samario,
—
se/non rivestiti o passivati con un trattamento superficiale,
—
ricoperti o meno di zinco,
—
di forma rettangolare,
aventi:
—
una lunghezza pari o superiore a 13,8 mm ma non superiore a 45,2 mm,
—
una larghezza pari o superiore a 7,8 mm ma non superiore a 25,2 mm,
—
un’altezza pari o superiore a 1,3 mm ma non superiore a 4,7 mm,
destinati a diventare magneti permanenti dopo la magnetizzazione
1.1.-31.12.
350 tonnellate
0 %
09.2556
ex 8505 11 10
77
Articoli in una lega di neodimio, in forma di rettangoli arcuati, se/non rivestiti o passivati con un trattamento superficiale, aventi:
—
una larghezza pari o superiore a 9,1 mm ma non superiore a 10,5 mm,
—
una lunghezza pari o superiore a 20 mm ma non superiore a 30,1 mm,
destinati a diventare magneti permanenti dopo la magnetizzazione
1.1.-31.12.
50 tonnellate
0 %
09.2574
ex 8537 10 91
73
Dispositivo multifunzionale (cluster di strumenti) dotato di
—
schermo curvo TFT-LCD (raggio 750 mm) con superfici sensibili al contatto,
—
microprocessori e chip di memoria,
—
modulo acustico e altoparlante,
—
connettori per CAN, 3 x LIN bus, LVDS ed Ethernet,
—
per l’attivazione di diverse funzioni (ad esempio telaio, luce) e
—
per la visualizzazione dei dati relativi al veicolo e alla navigazione in funzione della situazione (ad esempio velocità, contachilometri, livello di carica della batteria),
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autovetture alimentate esclusivamente da un motore elettrico di cui alla sottovoce SA 8703 80
(
1
)
1.1.-31.12.
66 900 pezzi
0 %
09.2558
ex 8543 70 90
87
Generatore elettronico di suoni, che crea un segnale analogico per un dispositivo che produce il suono di un motore, contenente:
—
un circuito stampato con un microprocessore e un apparecchio di amplificazione del suono,
—
un connettore,
—
un alloggiamento in plastica,
—
con o senza supporto metallico di fissazione,
destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87
(
1
)
1.1.-31.12.
30 000 pezzi
0 %
09.2910
ex 8708 99 97
75
Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87
(
1
)
1.1.-31.12.
200 000 pezzi
0 %
09.2668
ex 8714 91 10
ex 8714 91 10
ex 8714 91 10
21
31
75
Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
(
1
)
1.1.-31.12.
600 000 pezzi
0 %
09.2564
ex 8714 91 10
ex 8714 91 10
ex 8714 91 10
25
35
77
Telaio, in alluminio o alluminio, fibra di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
(
1
)
1.1.-31.12.
9 600 000 pezzi
0 %
09.2579
ex 9029 20 31
ex 9029 90 00
40
40
Cruscotto combinato con:
—
motori passo a passo,
—
indicatori e quadranti analogici,
—
o senza pannello microcontrollore,
—
o senza indicatori LED o schermo LCD
—
che indica almeno:
—
velocità,
—
regime del motore,
—
temperatura del motore,
—
livello del carburante,
—
che comunica via protocolli CAN-BUS e/o K-LINE,
utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87
(
1
)
1.1.-31.12.
160 000 pezzi
0 %
(
1
)
La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell’uso finale a norma dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
(
2
)
La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
(
*1
)
I codici TARIC ex 3907610020 ed ex 3907690020 si applicano a decorrere dal 1
o
luglio 2025.»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1292/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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