Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1316/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1316 della Commissione, del 2 luglio 2025, relativo a misure temporanee per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins e Jones, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

Pubblicato: 02/07/2025 In vigore dal: 02/07/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1316 della Commissione, del 2 luglio 2025, relativo a misure temporanee per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins e Jones, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1316 of 2 July 2025 on temporary measures to prevent the introduction into, establishment and spread within the Union territory of Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones, and amending Implementing Regulation (EU) 2019/2072

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1316 3.7.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1316 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2025 relativo a misure temporanee per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins e Jones, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettera g), l’articolo 41, paragrafo 3, primo comma, e l’articolo 72, paragrafo 1, secondo comma, lettera e); considerando quanto segue: (1) L’organismo nocivo Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins e Jones («organismo nocivo specificato») è elencato nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ( 2 ) come organismo nocivo di cui non è nota la presenza nel territorio dell’Unione. (2) Nel 2024 l’organismo nocivo specificato è stato rilevato su sementi importate di Phaseolus vulgaris L. (3) Negli ultimi anni sono stati inoltre segnalati focolai dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione, in campi in cui erano coltivati Phaseolus vulgaris L. e Vicia faba L. (4) Le piante da impianto di Glycine max L. Merr., Phaseolus coccineus L., Phaseolus lunatus L., Phaseolus vulgaris L., Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H.Ohashi, Vigna mungo (L.) Hepper, Vigna radiata (L.) R.Wilczek, Vigna unguiculata (L.) Walp. e Vicia faba L. («piante specificate») dovrebbero essere soggette a determinate misure. Questo perché, conformemente a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, tali piante sono i principali ospiti dell’organismo nocivo specificato ( 3 ) , oltre a essere anche le piante sulle quali l’organismo nocivo specificato è stato rilevato durante i controlli all’importazione o in focolai nel territorio dell’Unione. (5) Gli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato, utilizzando un approccio basato sul rischio, al fine di garantire l’individuazione precoce dell’organismo nocivo specificato e chiarirne lo stato di presenza nel territorio dell’Unione. Tali indagini dovrebbero consistere di esami visivi e, se necessario, di prove sulle piante specificate per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato. (6) Inoltre, al fine di proteggere il territorio dell’Unione dal rischio fitosanitario dell’organismo nocivo specificato, è opportuno stabilire nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 prescrizioni particolari per l’introduzione nell’Unione delle piante specificate da tutti i paesi terzi. (7) Tali prescrizioni dovrebbero prevedere diverse opzioni, ossia: l’obbligo che le piante provengano da paesi o zone indenni dall’organismo nocivo specificato; l’obbligo che le piante provengano da siti di produzione soggetti a condizioni specifiche; e l’obbligo di sottoporre le piante a campionamento e prove conformemente a determinate norme. Ciascuna di queste opzioni è sufficiente a ridurre il rispettivo rischio fitosanitario a un livello accettabile. (8) Data la crescente domanda nell’Unione di sementi di piante ospiti dell’organismo nocivo specificato, è necessario adottare prescrizioni per l’introduzione di tali sementi nel territorio dell’Unione. (9) Inoltre le sementi di Phaseolus lunatus L., Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi, Vigna mungo (L.) Hepper, Vigna radiata (L.) R.Wilczek e Vigna unguiculata (L.) Walp. dovrebbero essere elencate nell’allegato XI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. (11) Dato che lo stato di presenza di tale organismo nocivo nel territorio dell’Unione è ancora incerto, l’obbligo di effettuare indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato dovrebbe applicarsi per un periodo di tempo limitato, durante il quale la Commissione rivaluterà la necessità di proseguire le indagini annuali sulla base delle conoscenze sulla presenza dell’organismo nocivo specificato acquisite dalle autorità competenti nel corso delle indagini annuali. (12) Le prescrizioni relative all’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante specificate dovrebbero applicarsi a decorrere dal 23 aprile 2026. Ciò è necessario per concedere alle autorità competenti dei paesi terzi il tempo sufficiente per adeguarsi a tali prescrizioni. (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce misure volte a prevenire l’introduzione nel territorio dell’Unione, nonché l’insediamento e la diffusione in tale territorio, di Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins e Jones. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «organismo nocivo specificato»: Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins e Jones; (2) «piante specificate»: piante da impianto di Glycine max L. Merr., Phaseolus coccineus L., Phaseolus lunatus L., Phaseolus vulgaris L., Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H.Ohashi, Vigna mungo (L.) Hepper, Vigna radiata (L.) R.Wilczek, Vigna unguiculata (L.) Walp. e Vicia faba L. Articolo 3 Indagini sul territorio dell’Unione 1.   Le autorità competenti effettuano indagini annuali basate sul rischio per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante specificate, in periodi dell’anno opportuni per individuare l’organismo nocivo specificato. Tali indagini sono effettuate mediante ispezione delle piante specificate e, nel caso in cui si sospetti la presenza dell’organismo nocivo specificato, mediante campionamento e prove per rilevare tale presenza utilizzando metodi appropriati con identificazione molecolare. 2.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate a norma del paragrafo 1 durante l’anno civile precedente. Articolo 4 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 5 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . L’articolo 3 si applica fino al 30 aprile 2029. L’articolo 4 si applica a decorrere dal 23 aprile 2026. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ( GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj ). ( 3 ) Parere scientifico sulla classificazione di Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens quale organismo nocivo. EFSA Journal 2018;16(5):5299, 22 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5299 . ALLEGATO Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 Gli allegati VII e XI sono così modificati: 1) nell’allegato VII, fra i punti 74 e 75 è inserito il punto seguente: «74.1 Piante da impianto di Glycine max L. Merr., Phaseolus coccineus L., Phaseolus lunatus L., Phaseolus vulgaris L., Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H.Ohashi, Vigna mungo (L.) Hepper, Vigna radiata (L.) R.Wilczek, Vigna unguiculata (L.) Walp. e Vicia faba L. ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0713 31 00 ex 0713 32 00 0713 33 10 ex 0713 35 00 ex 0713 39 00 ex 0713 50 00 ex 0713 90 00 1201 10 00 Paesi terzi Dichiarazione ufficiale che: a) le piante da impianto sono originarie di un paese riconosciuto indenne da Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins e Jones conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) le piante da impianto sono originarie di una zona che l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins e Jones conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 ( *1 ) ; la zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) le piante da impianto provengono da un sito di produzione che soddisfa le condizioni seguenti: i) è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; ii) l’ispezione ufficiale del sito di produzione e delle sue immediate vicinanze è stata effettuata prima della raccolta e non è stata individuata la presenza di Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins e Jones; iii) prima dell’esportazione, un campione rappresentativo delle piante da impianto è stato sottoposto a prove utilizzando metodi appropriati con identificazione molecolare ed è risultato esente da Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins e Jones, oppure d) per le piante da impianto sotto forma di sementi, prima della loro esportazione, un campione di ciascun lotto è stato sottoposto a prove utilizzando metodi appropriati con identificazione molecolare ed è risultato esente da Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins e Jones. Nel caso della lettera d), le dimensioni del campione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infezione dello 0,5 % con un grado di affidabilità del 99 %. Tuttavia, in caso di lotti di dimensioni inferiori a 8 000 sementi, un campione rappresentativo pari al 10 % del lotto è stato sottoposto a prove durante le quali è risultato esente da Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins e Jones. 2) l’allegato XI è così modificato: i) nella parte A, al punto «8. Sementi di:», è aggiunta la voce seguente: « Phaseolus lunatus L., Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H.Ohashi, Vigna mungo (L.) Hepper, e Vigna radiata (L.) R.Wilczek, Vigna unguiculata (L.) Walp. Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek, Vigna unguiculata (L.) Walp. da semina: ex 0713 31 00 ex 0713 35 00 Fagioli Adzuki ( Vigna angularis ) da semina: ex 0713 32 00 Fagioli ( Phaseolus lunatus, Phaseolus coccineus ) da semina: – – altri ex 0713 39 00 Paesi terzi, esclusa la Svizzera.»; ii) nella parte B, seconda colonna, la voce «Legumi da granella, secchi, sgranati, non decorticati né spezzati, da semina:...» è sostituita dalla seguente: «Legumi da granella secchi, sgranati, non decorticati né spezzati, da semina: ex 0713 20 00 ex 0713 34 00 ex 0713 39 00 ex 0713 40 00 ex 0713 60 00 ex 0713 90 00 (diversi da Phaseolus lunatus e Phaseolus coccineus ).». ( *1 ) ISPM 4, “Requirements for the establishment of pest free areas” »; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1316/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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