Regolamento delegato (UE) 2025/1455 della Commissione, del 23 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la fissazione di requisiti tecnici e procedure di prova relativamente alla protezione dei veicoli della categoria L dagli attacchi informatici
Regolamento delegato (UE) 2025/1455 della Commissione, del 23 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la fissazione di requisiti tecnici e procedure di prova relativamente alla protezione dei veicoli della categoria L dagli attacchi informatici
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2025/1455 of 23 July 2025 amending Delegated Regulation (EU) No 44/2014 as regards laying down technical requirements and testing procedures regarding the protection of L-category vehicles against cyberattacks
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1455
29.10.2025
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1455 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2025
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la fissazione di requisiti tecnici e procedure di prova relativamente alla protezione dei veicoli della categoria L dagli attacchi informatici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli
(
1
)
, in particolare l’articolo 18, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
L’ambito di applicazione del regolamento ONU n. 155
(
2
)
sulla cibersicurezza e sui sistemi di gestione della cibersicurezza è stato esteso per includere le norme in materia di cibersicurezza per i veicoli della categoria L (veicoli a due e tre ruote e quadricicli). Affinché il regolamento ONU n. 155 sia applicabile ai veicoli della categoria L all’interno dell’Unione, è necessario inserire un riferimento nel regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione
(
3
)
.
(2)
I veicoli della categoria L1e progettati per pedalare, di cui all’articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013, e i cicli a pedali a pedalata assistita, esentati dall’applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013 a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), non sono tecnicamente diversi dal punto di vista della cibersicurezza. Questi ultimi cicli, che rappresentano la stragrande maggioranza (in media il 97 %) dell’offerta di prodotti della maggior parte dei fabbricanti di biciclette, sarebbero soggetti ai requisiti di cibersicurezza di cui al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
, mentre i veicoli della categoria L1e progettati per pedalare, che rappresentano solo una minoranza (in media il 3 %) dell’offerta di prodotti della maggior parte dei fabbricanti di biciclette, sarebbero soggetti ai requisiti di cibersicurezza di cui al regolamento ONU n. 155. I fabbricanti di biciclette che producono biciclette elettriche a pedalata assistita con elementi digitali spesso producono sia i cicli a pedali a pedalata assistita quali definiti nella clausola di eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 168/2013 sia i veicoli della categoria L1e progettati per pedalare di cui all’articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013. L’osservanza di una serie diversa di requisiti di cibersicurezza, valida solo per un segmento minoritario della produzione totale, creerebbe un onere amministrativo sproporzionato per i fabbricanti di biciclette. Per tali motivi è opportuno escludere i veicoli della categoria L1e progettati per pedalare di cui all’articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013 dall’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda i requisiti in materia di cibersicurezza ivi stabiliti.
(3)
Poiché i veicoli della categoria L1e progettati per pedalare di cui all’articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013 sono soggetti ai requisiti del regolamento (UE) 2024/2847 a norma del regolamento delegato (UE) 2025/1535 della Commissione
(
5
)
, è opportuno allineare l’applicabilità dei requisiti del regolamento ONU n. 155 alla data di applicazione del regolamento (UE) 2024/2847.
(4)
Oltre a garantire la conformità dei nuovi tipi di veicoli, le autorità nazionali e i costruttori hanno bisogno di ulteriore tempo sufficiente a garantire che anche tutti i tipi di veicoli esistenti diventino conformi alle norme in materia di cibersicurezza di cui al regolamento ONU n. 155.
(5)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 44/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 44/2014
Il regolamento (UE) n. 44/2014 è così modificato:
(1)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
(2)
il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XVIII.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/168/oj
.
(
2
)
Regolamento n. 155 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) – Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e i sistemi di gestione della cibersicurezza [2025/5] (
GU L, 2025/5, 10.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/5/oj
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli (
GU L 25, 28.1.2014, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/44/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) (
GU L, 2024/2847, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj
).
(
5
)
Regolamento delegato (UE) 2025/1535, del 29 luglio 2025, riferimento da inserire a cura dell’OP] della Commissione che integra il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esclusione dall’applicazione di tale regolamento per determinati prodotti con elementi digitali che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L, 2025/1535, 29.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1535/oj
).
ALLEGATO I
Nella tabella dell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 44/2014, è aggiunta la seguente riga:
«155
Cibersicurezza e sistemi di gestione della cibersicurezza
Supplemento 3 alla serie di modifiche 00
GU L, 2025/5, 10.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/5/oj.
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, ad eccezione dei veicoli della categoria L1e progettati per pedalare di cui all’articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013».
ALLEGATO II
«ALLEGATO XVIII
Requisiti applicabili alla protezione dei veicoli dagli attacchi informatici
1.
Requisiti
1.1.
“Tipo di veicolo per quanto riguarda la cibersicurezza”: una categoria di veicoli che non differiscono tra loro per quanto riguarda i seguenti aspetti:
a)
la designazione del tipo di veicolo indicata dal costruttore;
b)
aspetti essenziali dell’architettura elettrica/elettronica e delle interfacce esterne per quanto riguarda la cibersicurezza.
1.2.
I veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, ad eccezione dei veicoli della categoria L1e progettati per pedalare di cui all’articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013, rispettano tutti i pertinenti requisiti di cui al regolamento ONU n. 155.
1.3.
I punti 1.1 e 1.2 si applicano come segue:
a)
ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dall’11 dicembre 2027;
b)
ai tipi di veicoli esistenti a decorrere dall’11 giugno 2029
».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1455/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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