Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1455/2025

Regolamento delegato (UE) 2025/1455 della Commissione, del 23 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la fissazione di requisiti tecnici e procedure di prova relativamente alla protezione dei veicoli della categoria L dagli attacchi informatici

Pubblicato: 23/07/2025 In vigore dal: 23/07/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2025/1455 della Commissione, del 23 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la fissazione di requisiti tecnici e procedure di prova relativamente alla protezione dei veicoli della categoria L dagli attacchi informatici EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2025/1455 of 23 July 2025 amending Delegated Regulation (EU) No 44/2014 as regards laying down technical requirements and testing procedures regarding the protection of L-category vehicles against cyberattacks

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1455 29.10.2025 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1455 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2025 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda la fissazione di requisiti tecnici e procedure di prova relativamente alla protezione dei veicoli della categoria L dagli attacchi informatici (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli ( 1 ) , in particolare l’articolo 18, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) L’ambito di applicazione del regolamento ONU n. 155 ( 2 ) sulla cibersicurezza e sui sistemi di gestione della cibersicurezza è stato esteso per includere le norme in materia di cibersicurezza per i veicoli della categoria L (veicoli a due e tre ruote e quadricicli). Affinché il regolamento ONU n. 155 sia applicabile ai veicoli della categoria L all’interno dell’Unione, è necessario inserire un riferimento nel regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione ( 3 ) . (2) I veicoli della categoria L1e progettati per pedalare, di cui all’articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013, e i cicli a pedali a pedalata assistita, esentati dall’applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013 a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), non sono tecnicamente diversi dal punto di vista della cibersicurezza. Questi ultimi cicli, che rappresentano la stragrande maggioranza (in media il 97 %) dell’offerta di prodotti della maggior parte dei fabbricanti di biciclette, sarebbero soggetti ai requisiti di cibersicurezza di cui al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , mentre i veicoli della categoria L1e progettati per pedalare, che rappresentano solo una minoranza (in media il 3 %) dell’offerta di prodotti della maggior parte dei fabbricanti di biciclette, sarebbero soggetti ai requisiti di cibersicurezza di cui al regolamento ONU n. 155. I fabbricanti di biciclette che producono biciclette elettriche a pedalata assistita con elementi digitali spesso producono sia i cicli a pedali a pedalata assistita quali definiti nella clausola di eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 168/2013 sia i veicoli della categoria L1e progettati per pedalare di cui all’articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013. L’osservanza di una serie diversa di requisiti di cibersicurezza, valida solo per un segmento minoritario della produzione totale, creerebbe un onere amministrativo sproporzionato per i fabbricanti di biciclette. Per tali motivi è opportuno escludere i veicoli della categoria L1e progettati per pedalare di cui all’articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013 dall’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 per quanto riguarda i requisiti in materia di cibersicurezza ivi stabiliti. (3) Poiché i veicoli della categoria L1e progettati per pedalare di cui all’articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013 sono soggetti ai requisiti del regolamento (UE) 2024/2847 a norma del regolamento delegato (UE) 2025/1535 della Commissione ( 5 ) , è opportuno allineare l’applicabilità dei requisiti del regolamento ONU n. 155 alla data di applicazione del regolamento (UE) 2024/2847. (4) Oltre a garantire la conformità dei nuovi tipi di veicoli, le autorità nazionali e i costruttori hanno bisogno di ulteriore tempo sufficiente a garantire che anche tutti i tipi di veicoli esistenti diventino conformi alle norme in materia di cibersicurezza di cui al regolamento ONU n. 155. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 44/2014, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 Il regolamento (UE) n. 44/2014 è così modificato: (1) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; (2) il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XVIII. Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/168/oj . ( 2 ) Regolamento n. 155 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) – Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e i sistemi di gestione della cibersicurezza [2025/5] ( GU L, 2025/5, 10.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/5/oj ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli ( GU L 25, 28.1.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/44/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) ( GU L, 2024/2847, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj ). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2025/1535, del 29 luglio 2025, riferimento da inserire a cura dell’OP] della Commissione che integra il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esclusione dall’applicazione di tale regolamento per determinati prodotti con elementi digitali che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L, 2025/1535, 29.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1535/oj ). ALLEGATO I Nella tabella dell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 44/2014, è aggiunta la seguente riga: «155 Cibersicurezza e sistemi di gestione della cibersicurezza Supplemento 3 alla serie di modifiche 00 GU L, 2025/5, 10.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/5/oj. L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, ad eccezione dei veicoli della categoria L1e progettati per pedalare di cui all’articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013». ALLEGATO II «ALLEGATO XVIII Requisiti applicabili alla protezione dei veicoli dagli attacchi informatici 1. Requisiti 1.1. “Tipo di veicolo per quanto riguarda la cibersicurezza”: una categoria di veicoli che non differiscono tra loro per quanto riguarda i seguenti aspetti: a) la designazione del tipo di veicolo indicata dal costruttore; b) aspetti essenziali dell’architettura elettrica/elettronica e delle interfacce esterne per quanto riguarda la cibersicurezza. 1.2. I veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, ad eccezione dei veicoli della categoria L1e progettati per pedalare di cui all’articolo 3, punto 94), lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013, rispettano tutti i pertinenti requisiti di cui al regolamento ONU n. 155. 1.3. I punti 1.1 e 1.2 si applicano come segue: a) ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dall’11 dicembre 2027; b) ai tipi di veicoli esistenti a decorrere dall’11 giugno 2029 ». ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1455/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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