Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1492 della Commissione, del 14 luglio 2025, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1492 della Commissione, del 14 luglio 2025, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1492 of 14 July 2025 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1492
21.7.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1492 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2025
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2025
Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione (codice NC)
Motivazioni
1)
2)
3)
Articolo a forma di cintura (larghezza di circa 25 cm al centro della parte posteriore), costituito da tessuti a maglia altamente elasticizzati da indossare intorno alla parte bassa della schiena (zona lombare). Al centro della parte posteriore della cintura è cucita una striscia verticale. La striscia ha una larghezza di circa 11 cm ed è costituita principalmente da tessuti non elasticizzati.
L'articolo è allacciato intorno al corpo mediante un sistema di chiusura a strappo. Al fine di rendere l'articolo ancora più rigido intorno alla vita e di esercitare maggiore pressione, due fasce altamente elasticizzate sono fissate esternamente alla striscia verticale sulla parte posteriore. Le estremità di queste fasce possono essere attaccate alla parte anteriore con un sistema di chiusura a strappo.
All'interno, al centro della parte posteriore, l'articolo presenta quattro tasche verticali contenenti strisce di acciaio flessibile (lunghe circa 22 cm e larghe circa 2 cm). Due di queste quattro strisce di acciaio possono essere rimosse. Le strisce di acciaio possono essere facilmente piegate a mano e tornano alla posizione originale.
Un cuscinetto di pressione a forma di cuore (lungo circa 16 cm e largo circa 15 cm) di schiuma alveolata ricoperta di tessuto può essere fissato a una striscia verticale a strappo situata all'interno dell'articolo nel centro della parte posteriore per esercitare pressione sulla colonna vertebrale.
L'articolo è prodotto in cinque taglie a seconda della circonferenza della vita.
(Cfr. le immagini)
(
*1
)
6212 90 00
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 7 d) della sezione XI, dalla nota 1 b) del capitolo 90 e dal testo dei codici NC 6212 e 6212 90 00 .
La classificazione nel codice NC 9021 10 10 come oggetto e apparecchio di ortopedia è esclusa in quanto l'elasticità della cintura è il solo fattore che contribuisce all'effetto di sostegno conformemente alla nota 1 b) del capitolo 90. Il cuscinetto di pressione e le strisce di acciaio flessibile contribuiscono solo in modo insignificante all'effetto di sostegno previsto. Il cuscinetto di pressione serve principalmente ad alleviare il dolore e le strisce di acciaio flessibile impediscono l'avvolgimento dell'articolo, pertanto non ostacolano l'applicazione della nota 1 b) del capitolo 90 secondo la sentenza della Corte di giustizia del 7 novembre 2002,
Lohmann e Medi Bayreuth
, cause riunite da C-260/00 a C-263/00, ECLI:EU:C:2002:637 (cfr. punti 48 e 50).
A causa dell'elasticità della cintura e della flessibilità delle strisce di acciaio che non possono nemmeno resistere a una forza esercitata manualmente, la cintura non è in grado di impedire completamente, e in ogni circostanza, movimenti indesiderati della colonna vertebrale. La pressione applicata alla colonna vertebrale limita soltanto i movimenti coscienti, ma non impedisce completamente movimenti specifici della colonna vertebrale al fine di prevenire ulteriori lesioni (nota 6 del capitolo 90), come richiesto per gli oggetti e apparecchi di ortopedia della voce 9021 conformemente alla nota complementare 2, secondo paragrafo, del capitolo 90.
L'articolo va pertanto classificato nel codice 6212 90 00 della NC fra gli altri articoli analoghi.
Vista esterna
allacciata:
stretta:
Viste a rovescio
cuscinetto di pressione installabile:
quattro tasche verticali contenenti strisce di acciaio flessibile:
due strisce di acciaio amovibili e cuscinetto di pressione fissato:
(
*1
)
Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1492/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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