Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1531/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1531 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 10/10/2018 In vigore dal: 10/10/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1531 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1531 of 10 October 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

15.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 257/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1531 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2018 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Articolo piatto e flessibile costituito da un foglio del tipo a bolle d'aria in materia plastica, di forma circolare, con un diametro di circa 305 cm. L'articolo è presentato come una copertura per una piscina o una vasca per sguazzare ed è destinato a conservare l'acqua ad una temperatura ottimale e mantenere la piscina pulita. Cfr. immagini ( *1 ) . 3926 90 92 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926 , 3926 90 e 3926 90 92 . La classificazione dell'articolo alla voce 9506 come parte o accessorio di una piscina o di una vasca per sguazzare è esclusa, in quanto l'articolo non è riconoscibile come destinato esclusivamente o principalmente a piscine o vasche per sguazzare ai sensi della nota 3 del capitolo 95. Inoltre, l'articolo non può essere considerato parte o accessorio di una piscina o di una vasca per sguazzare della voce 9506 in quanto non è né indispensabile per il funzionamento di una piscina o di una vasca per sguazzare, né rende tali piscine atte a un particolare lavoro o conferisce loro possibilità supplementari o le mette in grado di assicurare un servizio particolare in relazione alla loro funzione principale, che è quella di permettere all'utente di nuotare o sguazzare (cfr. sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 2011, Unomedical , C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, punti 29 e 36). La piscina o la vasca per sguazzare non può essere utilizzata quando è coperta. La classificazione come «lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle» alle voci 3920 o 3921 è esclusa in virtù della nota 10 del capitolo 39, in quanto l'articolo è tagliato in forma rotonda anziché essere tagliato in forma rettangolare o non essere tagliato. L'articolo va pertanto classificato in base alla sua materia costitutiva nel codice NC 3926 90 92 come «altri lavori di materie plastiche ottenuti da fogli». ( *1 ) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.

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