Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1549/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1549 della Commissione, del 30 luglio 2025, che rettifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2023/2210 e (UE) 2022/1365 per quanto riguarda le condizioni d’uso dei nuovi alimenti 3-fucosillattosio prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli K-12 DH1 e olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp.

Pubblicato: 30/07/2025 In vigore dal: 30/07/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1549 della Commissione, del 30 luglio 2025, che rettifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2023/2210 e (UE) 2022/1365 per quanto riguarda le condizioni d’uso dei nuovi alimenti 3-fucosillattosio prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli K-12 DH1 e olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1549 of 30 July 2025 correcting Implementing Regulations (EU) 2023/2210 and (EU) 2022/1365 as regards the conditions of use of the novel foods 3-Fucosyllactose produced by a derivative strain of Escherichia coli K-12 DH1 and Schizochytrium sp. oil rich in DHA and EPA

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1549 31.7.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1549 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2025 che rettifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2023/2210 e (UE) 2022/1365 per quanto riguarda le condizioni d’uso dei nuovi alimenti 3-fucosillattosio prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli K-12 DH1 e olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ( 1 ) , in particolare gli articoli 8 e 12, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1 o gennaio 2018 la Commissione era tenuta a istituire l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) . (2) L’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ( 3 ) . (3) La Commissione ha riscontrato errori nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri, sono necessarie rettifiche che assicurino la corretta attuazione e l’uso adeguato dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. (4) A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 258/97, nel 2012 l’autorità competente del Regno Unito ha autorizzato l’immissione sul mercato dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. quale nuovo alimento per l’uso in una serie di alimenti, tra cui negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) destinati alla «popolazione normale» a livelli di 250 mg/giorno, e negli integratori alimentari destinati alle donne durante la gravidanza e l’allattamento a livelli di 450 mg/giorno. Per popolazione normale si intende la popolazione in generale. Tuttavia la domanda comprendeva una valutazione dell’assunzione relativa alla popolazione in generale, esclusi i bambini di età inferiore ai 18 mesi. (5) Nel 2015 la decisione di esecuzione (UE) 2015/546 della Commissione ( 5 ) ha autorizzato una modifica delle condizioni d’uso dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp., con un aumento dei livelli massimi di DHA e di EPA negli integratori alimentari destinati alla popolazione adulta, ad eccezione delle donne durante la gravidanza e l’allattamento, fino a 3 000 mg/giorno. (6) Quando l’elenco iniziale dell’Unione dei nuovi alimenti è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, l’uso di tale nuovo alimento negli integratori alimentari destinati ai bambini e agli adolescenti di età compresa tra 18 mesi e 18 anni a livelli di 250 mg/giorno è stato erroneamente omesso. Oltre a ciò, quando le condizioni d’uso dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1365 della Commissione ( 6 ) , la modifica non ha incluso l’uso di questo nuovo alimento negli integratori alimentari destinati ai bambini e agli adolescenti di età compresa tra 18 mesi e 18 anni a livelli di 250 mg/giorno. È pertanto necessario rettificare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1365 per includere l’uso del nuovo alimento olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. negli integratori alimentari destinati ai bambini e agli adolescenti di età compresa tra 18 mesi e 18 anni a livelli di 250 mg/giorno. (7) Le condizioni d’uso del 3-fucosillattosio (3-FL) prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli K-12 DH1, autorizzato quale nuovo alimento dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2210 della Commissione ( 7 ) , erroneamente non includevano gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) , che figuravano nella domanda del richiedente ed erano stati valutati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») nel suo parere ( 9 ) su questo nuovo alimento. In tale parere l’Autorità ha concluso che i livelli d’uso massimi del 3-FL negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia non dovrebbero superare i livelli massimi specificati per gli usi proposti nelle corrispondenti categorie di alimenti per questo gruppo di popolazione, ossia i livelli massimi di 1,75 g/l autorizzati nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento. È pertanto opportuno aggiungere tale uso alle condizioni d’uso di questo nuovo alimento e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2210. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1365 è rettificato conformemente all’allegato I del presente regolamento. Articolo 2 Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2210 è rettificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ( GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/258/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti ( GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/oj ). ( 4 ) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari ( GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/46/oj ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2015/546 della Commissione, del 31 marzo 2015, che autorizza un ampliamento dell’uso dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 90 del 2.4.2015, pag. 11 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/546/oj ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1365 della Commissione, del 4 agosto 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. ( GU L 205 del 5.8.2022, pag. 230 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1365/oj ). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2210 della Commissione, del 20 ottobre 2023, che autorizza l’immissione sul mercato del 3-fucosillattosio prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli K-12 DH1 quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ( GU L, 2023/2210, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2210/oj ). ( 8 ) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione ( GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/609/oj ). ( 9 ) «Safety of 3-fucosyllactose (3-FL) produced by a derivative strain of Escherichia coli K-12 DH1 as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283». EFSA Journal 2023;21(6):8026. ALLEGATO I Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1365 Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1365, la tabella è sostituita dalla seguente: Nuovo alimento autorizzato Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura Altri requisiti Tutela dei dati « Olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. Categoria dell’alimento specificato Livelli massimi di DHA e EPA combinati La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp.” Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento 3 000  mg/giorno Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alle donne durante la gravidanza e l’allattamento 450 mg/giorno Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati ai bambini e agli adolescenti di età compresa tra 18 mesi e 18 anni 250 mg/giorno Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso 250 mg/pasto Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia 200 mg/100 g Alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi Alimenti recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione ( 1 ) Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti) Cereali da colazione 500 mg/100 g Grassi da cucina 360 mg/100 g Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande 600 mg/100 g per il formaggio; 200 mg/100 g per la soia e i prodotti sostitutivi del latte (escluse le bevande) Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte 600 mg/100 g per il formaggio; 200 mg/100 g per i prodotti lattieri (compresi il latte, il formaggio fresco e i prodotti a base di yogurt; escluse le bevande) Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte) 80 mg/100 g Barrette ai cereali/nutrizionali 500 mg/100 g Grassi spalmabili e condimenti 600 mg/100 g Prodotti sostitutivi del pesce 300 mg/100 g Prodotti sostitutivi della carne 300 mg/100 g ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti ( GU L 228 del 31.7.2014, pag. 5 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/828/oj ).» ALLEGATO II Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2210 Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2210, punto 1, la tabella è sostituita dalla seguente: Nuovo alimento autorizzato Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura Altri requisiti Tutela dei dati « 3-fucosillattosio (“3-FL”) (prodotto da un ceppo derivato di E. coli K-12 DH1) Categoria dell’alimento specificato Livelli massimi (espressi come 3-fucosillattosio) La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “3-fucosillattosio”. L’etichetta degli integratori alimentari contenenti 3-fucosillattosio (3-FL) indica che tali integratori alimentari: a) non devono essere consumati da bambini di età inferiore a tre anni; b) non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di 3-fucosillattosio. Autorizzato il 12 novembre 2023. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: “Glycom A/S”, Kogle Allé 4, 2970 Hørsholm, Danimarca. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Glycom A/S è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento 3-fucosillattosio prodotto da un ceppo derivato di E. coli K-12 DH1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale tutelati in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di “Glycom A/S”. Data finale della tutela dei dati: 12 novembre 2028.» Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 1,75 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 1,75 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore Prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati (anche con trattamento UHT) a base di latte 2,0 g/l Prodotti non aromatizzati fermentati a base di latte 2,0 g/l (per le bevande) 4,0 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande) Prodotti aromatizzati fermentati a base di latte, compresi i prodotti trattati termicamente 2,0 g/l (per le bevande) 12,0 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande) Barrette ai cereali 25,0 g/kg Bevande a base di latte e prodotti analoghi 2,0 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore 12,0 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande) Bevande (bevande aromatizzate, escluse quelle con un pH inferiore a 5) 1,25 g/l Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 2,0 g/l (per le bevande) 25,0 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande) Alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti, ma in ogni caso non superiori a 1,75 g/l o 1,75 g/kg nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti, ma in ogni caso non superiori a 4,0 g/l o 4,0 g/kg nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia 4,0 g/giorno ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1549/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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