Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1582/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1582 della Commissione del 1o agosto 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento sale sodico di 3’-sialil-lattosio prodotto da ceppi derivati di Escherichia coli BL21(DE3) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 01/08/2023 In vigore dal: 01/08/2023 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate alle condizioni d'uso del sale sodico di 3'-sialil-lattosio (3'-SL) prodotto da E. coli BL21(DE3) e quali categorie di alimenti sono interessate?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2023/1582 modifica le autorizzazioni precedenti per il sale sodico di 3'-sialil-lattosio, un nuovo alimento ottenuto mediante fermentazione microbica. La principale modifica riguarda l'aumento dei livelli massimi consentiti nelle formule per lattanti da 0,23 g/kg a 0,28 g/l, avvicinando così i livelli di assunzione a quelli naturalmente presenti nel latte materno. Questa modifica si applica anche a formule di proseguimento, alimenti a base di cereali per lattanti, bevande a base di latte per bambini piccoli e alimenti a fini medici speciali destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia. Il regolamento introduce inoltre l'autorizzazione per gli integratori alimentari destinati alla popolazione generale (esclusi lattanti e bambini sotto i tre anni) con un limite di 0,7 g/giorno. La Commissione europea ha ritenuto che queste modifiche non richiedessero una nuova valutazione di sicurezza dell'EFSA, poiché l'aumento dell'assunzione rimane comunque inferiore ai livelli di 3'-SL presenti naturalmente nel latte materno, già valutati come sicuri nel 2022.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1582 della Commissione del 1o agosto 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento sale sodico di 3’-sialil-lattosio prodotto da ceppi derivati di Escherichia coli BL21(DE3) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1582 of 1 August 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food 3′-Sialyllactose sodium salt produced by derivative strains of Escherichia coli BL21(DE3) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

2.8.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 194/8 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1582 DELLA COMMISSIONE del 1 o agosto 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento sale sodico di 3’-sialil-lattosio prodotto da ceppi derivati di Escherichia coli BL21(DE3) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ( 1 ) , in particolare l’articolo 12, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione. (2) A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ( 2 ) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/96 della Commissione ( 3 ) ha autorizzato l’immissione sul mercato dell’Unione del sale sodico di 3’-sialil-lattosio ottenuto mediante fermentazione microbica con il ceppo geneticamente modificato K12-DH1 di Escherichia coli (« E. coli ») quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283. (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/113 della Commissione ( 4 ) ha autorizzato l’immissione sul mercato dell’Unione del sale sodico di 3’-sialil-lattosio ottenuto mediante fermentazione microbica con ceppi derivati geneticamente modificati di E. coli BL21(DE3) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283. (5) L’8 febbraio 2023 la società Chr. Hansen A/S («richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d’uso del sale sodico di 3’-sialil-lattosio («3’-SL») ottenuto mediante fermentazione microbica con ceppi derivati geneticamente modificati (un ceppo produttore e un ceppo degradatore opzionale) di E. coli BL21(DE3). Il richiedente chiedeva di aumentare i livelli massimi di sale sodico di 3’-SL utilizzati nelle formule per lattanti, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) , dal livello massimo attualmente autorizzato di 0,23 g/kg o l a un livello massimo di 0,28 g/kg o l, e di estendere l’uso del sale sodico di 3’-SL agli integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) , destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, ai livelli di 0,28 g/giorno. Il 23 marzo 2023 il richiedente ha poi modificato la domanda iniziale e ha ritirato dagli usi proposti l’uso del sale sodico di 3’-SL negli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. (6) Il richiedente ha spiegato di avere richiesto le modifiche proposte delle condizioni d’uso del sale sodico di 3’-SL nelle formule per lattanti, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013, al fine di portare i livelli d’uso del sale sodico di 3’-SL nelle formule per lattanti e le assunzioni risultanti più vicini ai livelli di 3’-SL naturalmente presenti nel latte umano. (7) La Commissione ritiene che l’aggiornamento richiesto dell’elenco dell’Unione per quanto riguarda la modifica delle condizioni d’uso del sale sodico di 3’-SL prodotto da ceppi derivati di E. coli BL21(DE3) non possa avere un effetto sulla salute umana e che non sia necessaria una valutazione della sicurezza da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. A tale riguardo il lieve aumento dell’assunzione di sale sodico di 3’-SL che deriverebbe dall’aumento del livello d’uso nelle formule per lattanti, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013, sarebbe comunque inferiore alle assunzioni di 3’-SL dal latte materno che l’Autorità ha valutato come non preoccupanti per la sicurezza nel suo parere del 2022 sul sale sodico di 3’-SL prodotto da ceppi derivati di E. coli BL21(DE3) ( 7 ) . La Commissione ritiene inoltre che l’aumento dei livelli massimi d’uso del sale sodico di 3’-SL nelle formule per lattanti da 0,23 g/kg o l a 0,28 g/kg o l dovrebbe riflettersi anche nelle condizioni d’uso degli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, in quanto i livelli massimi di sale sodico di 3’-SL in tali alimenti sono correlati ai tenori massimi usati nelle formule per lattanti. (8) Le informazioni fornite nella domanda e il parere dell’Autorità del 2022 presentano motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche delle condizioni d’uso del sale sodico di 3’-SL prodotto da ceppi derivati di E. coli BL21(DE3) rispettano le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbero essere approvate. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o agosto 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti ( GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/96 della Commissione, del 28 gennaio 2021, che autorizza l’immissione sul mercato del sale sodico di 3’-sialil-lattosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ( GU L 31 del 29.1.2021, pag. 201 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/113 della Commissione, del 16 gennaio 2023, che autorizza l’immissione sul mercato del sale sodico di 3’-sialil-lattosio prodotto da ceppi derivati di Escherichia coli BL21(DE3) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ( GU L 15 del 17.1.2023, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione ( GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35 ). ( 6 ) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari ( GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51 ). ( 7 ) EFSA Journal 2022;20(5):7331. ALLEGATO Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) la voce relativa al sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) [prodotto da ceppi derivati di E. coli BL21(DE3)] è sostituita dalla seguente: Nuovo alimento autorizzato Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura Altri requisiti Tutela dei dati «Sale sodico di 3’ -sialil-lattosio (3’-SL) (prodotto da ceppi derivati di E. coli BL21(DE3)] Categoria dell’alimento specificato Livelli massimi La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “sale sodico di 3’-sialil-lattosio”. L’etichetta degli integratori alimentari contenenti sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) indica che tali prodotti: a) non devono essere consumati da bambini di età inferiore a tre anni; b) non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di sale sodico di 3’-sialil-lattosio. Autorizzato il 6 febbraio 2023. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: “Chr. Hansen A/S”, Boege Allé 10-12, 2970 Hoersholm, Danimarca. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Chr. Hansen A/S è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento sale sodico di 3’-sialil-lattosio, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di “Chr. Hansen A/S”. Data finale della tutela dei dati: 6 febbraio 2028.» Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 0,28 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 0,28 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore Alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 0,28 g/l o 0,28 g/kg nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia 0,28 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore Alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 Secondo le particolari esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia cui sono destinati i prodotti, ma in ogni caso non superiori a 0,28 g/l o 0,28 g/kg nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore Alimenti a fini medici speciali quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, esclusi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti e i bambini nella prima infanzia 0,7 g/giorno

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1582/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento UE 2023/1582 è il riferimento normativo per i nuovi alimenti autorizzati nell'Unione europea, in particolare per il sale sodico di 3'-sialil-lattosio e le sue condizioni d'uso in formule per lattanti, alimenti a fini medici speciali e integratori alimentari. Operatori del settore alimentare, produttori di formule infantili e distributori di integratori consultano questa normativa per conformarsi ai limiti massimi consentiti, ai requisiti di etichettatura e alle restrizioni d'uso, nonché per comprendere la tutela dei dati industriali e il periodo di esclusiva commerciale concesso a Chr. Hansen A/S fino al 6 febbraio 2028.

Normative correlate

Regolamento UE 1394/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1394 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che…
Regolamento UE 1371/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1371 della Commissione, del 22 giugno 2026,…
Regolamento UE 1373/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1373 della Commissione, del 22 giugno 2026,…
Regolamento UE 1418/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1418 della Commissione, del 22 giugno 2026,…
Regolamento UE 1384/2026
Regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugn…
Regolamento UE 1395/2026
Regolamento (UE) 2026/1395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugn…
Regolamento UE 1388/2026
Regolamento (UE) 2026/1388 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugn…
Regolamento UE 1341/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1341 della Commissione, del 17 giugno 2026,…

Altre normative del 2023

Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati – Continuità del rapporto di … Interpello AdE 209 Credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno–… Interpello AdE 124 Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 428485 del 1… Provvedimento AdE 428485 Il soggetto, iscritto all'AIRE, e trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro, nel risp… Interpello AdE 69 Determinazione della percentuale del credito d’imposta fruibile per gli investimenti nell… Provvedimento AdE 124 Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di impos… Risoluzione AdE 209 Istituzione del codice tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Ver… Risoluzione AdE 212 Contratto di concessione stipulato nell'ambito del partenariato pubblico privato– Rilevan… Interpello AdE 36

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1353 della Commissione, del 15 giugno 2026, che modif… 1353/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1288 della Commissione, del 12 giugno 2026, relativo … 1288/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1305 della Commissione, dell’11 giugno 2026, che modi… 1305/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1203 della Commissione, dell’8 giugno 2026, che istit… 1203/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1196 della Commissione, del 5 giugno 2026, che stabil… 1196/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 della Commissione, del 5 giugno 2026, che modifi… 1200/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →