Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1607/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1607 della Commissione, del 24 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Norvegia

Pubblicato: 24/10/2018 In vigore dal: 24/10/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1607 della Commissione, del 24 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Norvegia EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1607 of 24 October 2018 amending Council Regulation (EC) No 992/95 as regards Union tariff quotas for certain agricultural, processed agricultural and fishery products originating in Norway

Testo normativo

26.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 268/22 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1607 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Norvegia LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia ( 1 ) , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), considerando quanto segue: (1) Nel 2018 è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli ( 2 ) («l'accordo del 2018»). Esso è stato approvato a nome dell'Unione mediante decisione (UE) 2018/760 del Consiglio ( 3 ) . (2) L'allegato IV dell'accordo del 2018 prevede nuovi contingenti tariffari esenti da dazio per l'immissione in libera pratica nell'Unione di taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari della Norvegia nonché l'incremento del volume del contingente tariffario del codice NC 2005 20 20 di cui al regolamento (CE) n. 992/95. È necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95 al fine di attuare dette disposizioni. (3) Il regolamento (CE) n. 992/95 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione ( 4 ) stabiliscono contingenti tariffari per i prodotti originari della Norvegia che rientrano rispettivamente nelle voci 0210 e 0204. L'allegato IV dell'accordo del 2018 contempla il consolidamento di tali contingenti tariffari in un unico contingente tariffario. È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95 al fine di attuare il consolidamento in un nuovo contingente tariffario e disporre la transizione verso tale nuovo contingente tariffario. Si dovrebbe inoltre sopprimere dal regolamento (CE) n. 992/95 il contingente tariffario corrispondente alla voce 0210. La soppressione contemporanea dei contingenti tariffari corrispondenti alla voce 0204 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è contemplata nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1232 della Commissione ( 5 ) . (4) Il regolamento (CE) n. 992/95 disciplina la gestione dei contingenti tariffari che riguardano prodotti dei capitoli 3, 15 e 16 della NC connessi al pesce o altri prodotti agricoli dei capitoli 2, 6, 7, 8, 16, 20 e 23 della NC. Il suo articolo 1, paragrafo 3, dispone che le norme di origine applicabili siano quelle stabilite nel protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016 ( 6 ) . (5) L'accordo del 2018 stabilisce tuttavia che, al fine di beneficiare delle concessioni di cui al suo allegato IV, i prodotti dovrebbero essere conformi alle norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo in forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo ad alcuni accordi riguardanti il settore agricolo ( 7 ) («l'accordo del 1992»). Esso dispone inoltre che, relativamente al concetto di trasformazioni sufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, si applichi l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europea anziché l'appendice dell'allegato IV dell'accordo del 1992 ( 8 ) ( 9 ) . (6) I contingenti tariffari stabiliti nel regolamento (CE) n. 992/95 che riguardano prodotti diversi dai prodotti dei capitoli 3, 15 e 16 della NC sono stabiliti nell'accordo del 1992 o nell'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europea ( 10 ) o nell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ( 11 ) . Tutti i predetti accordi disciplinano l'applicazione delle norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo del 1992 ai pertinenti contingenti tariffari. Il regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di tenere conto dell'applicabilità delle norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo del 1992. (7) Al fine di tenere conto di un numero cospicuo di modifiche minori dei codici della nomenclatura combinata stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 ( 12 ) del Consiglio e delle sottodivisioni TARIC, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 992/95. Per motivi di chiarezza, i contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbero essere divisi in due allegati distinti secondo le norme di origine stabilite dagli accordi che disciplinano i rispettivi contingenti tariffari per i prodotti della pesca e per i prodotti agricoli. (8) I contingenti tariffari di cui all'allegato IV dell'accordo del 2018 sono espressi in quantitativi annuali; le importazioni dovrebbero quindi essere gestite sull'arco di un anno civile. Tuttavia, poiché l'accordo del 2018 entra in vigore solo il 1 o ottobre 2018, i quantitativi supplementari per il 2018 che sono calcolati proporzionalmente nonché i quantitativi annuali per gli anni successivi dovrebbero essere stabiliti a norma dell'allegato IV dell'accordo del 2018. (9) I contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti dalla Commissione sulla base dell'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica in conformità delle norme per la gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 13 ) . (10) Il regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. (11) L'accordo del 2018 entra in vigore il 1 o ottobre 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla medesima data. (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 992/95 è così modificato: 1) l'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3.   Ai contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento si applica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016 ( *1 ) . 3 bis .   Ai contingenti tariffari di cui all'allegato II del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo in forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo ad alcuni accordi riguardanti il settore agricolo ( *2 ) («l'accordo del 1992»). Tuttavia, l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ( *3 ) si applica a tali contingenti tariffari anziché l'appendice dell'accordo del 1992, poiché tale protocollo era stato modificato mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015 ( *4 ) . ( *1 ) Decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016, dell'8 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa ( GU L 72 del 17.3.2016, pag. 63 )." ( *2 ) GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 47 ." ( *3 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 ." ( *4 ) Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE [2016/754] ( GU L 129 del 19.5.2016, pag. 56 ).»;" 2) l'allegato è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2018. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1 . ( 2 ) GU L 129 del 25.5.2018, pag. 3 . ( 3 ) Decisione (UE) 2018/760 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli ( GU L 129 del 25.5.2018, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine ( GU L 338 del 21.12.2011, pag. 36 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1232 della Commissione, dell'11 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine originarie della Norvegia e della Nuova Zelanda ( GU L 231 del 14.9.2018, pag. 13 ). ( 6 ) Decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016, dell'8 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa ( GU L 72 del 17.3.2016, pag. 63 ). ( 7 ) GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 47 . ( 8 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 . ( 9 ) Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE [2016/754] ( GU L 129 del 19.5.2016, pag. 56 ). ( 10 ) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 49 . ( 11 ) GU L 327 del 9.12.2011, pag. 2 . ( 12 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ( 13 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 58 ). ALLEGATO «ALLEGATO I Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione. Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) 09.0701 ex 1504 20 10 90 Grassi e oli di animali marini e loro frazioni, diversi dall'olio di balena e dallo spermaceti, in imballaggi di contenuto netto superiore ad 1 kg Dall'1.1 al 31.12 1 000 8.5 ex 1504 30 10 99 09.0702 0303 19 00 Altri salmonidi congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 2 000 0 ex 0303 99 00 35 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 3 000 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 3 000 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 3 000 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021 3 000 09.0703 ex 0305 51 90 10 20 Merluzzi bianchi secchi, salati ma non affumicati, esclusi i merluzzi bianchi della specie Gadus macrocephalus Dall'1.4 al 31.12 13 250 0 ex 0305 53 10 90 Pesci secchi, salati ma non affumicati, della specie Boreogadus saida 09.0710 0303 51 00 Aringhe ( Clupea harengus , Clupea pallasii ) congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi ( 1 ) Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 26 500 0 ex 0303 99 00 75 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 39 750 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 39 750 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 39 750 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021 39 750 09.0711 Preparazioni e conserve di pesci: Dall'1.1 al 31.12 400 3 ex 1604 13 90 91 92 99 Alacce o spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, surgelati 1604 17 00 Anguille 1604 18 00 Pinne di squalo 1604 19 92 Merluzzi bianchi ( Gadus morhua , Gadus ogac , Gadus macrocephalus ) ex 1604 19 93 90 Merluzzi carbonari ( Pollachius virens ), esclusi i merluzzi carbonari affumicati 1604 19 94 Naselli ( Merluccius spp., Urophycis spp.) 1604 19 95 Merluzzi dell'Alaska ( Theragra chalcogramma ) e merluzzi gialli ( Pollachius pollachius ) 1604 19 97 Altro ex 1604 20 90 30 35 50 60 90 Altre preparazioni e conserve di pesci, esclusi aringhe, sgombri e conserve di merluzzi carbonari affumicati ex 1604 20 90 40 Preparazioni e conserve di sgombri ( Scomber australasicus ) 10 09.0712 0303 54 10 Sgombri delle specie Scomber scombrus o Scomber japonicus , congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 25 000 0 ex 0303 99 00 40 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 37 500 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 37 500 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 37 500 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021 37 500 09.0713 Congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi: Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 2 200 0 0303 55 30 Sugarelli inca o del Pacifico ( Trachurus murphyi ) Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 3 300 ex 0303 55 90 90 Altri pesci delle specie Trachurus spp., esclusi Trachurus trachurus , Trachurus murphyi e i suri ( Caranx trachurus ) Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 3 300 0303 56 00 Cobia ( Rachycentron canadum ) Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 3 300 0303 59 90 0303 69 90 0303 89 90 Altri pesci Dall'1.5.2020 al 30.4.2021 3 300 0303 82 00 Razze ( Rajidae ) 0303 89 55 Orate ( Sparus aurata ) ex 0303 99 00 85 09.0714 0304 86 00 Filetti di aringa ( Clupea harengus, Clupea pallasii ), congelati Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 55 600 0 ex 0304 99 23 10 20 30 Lati di aringhe ( Clupea harengus , Clupea pallasii ), congelati ( 2 ) Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 83 400 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 83 400 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 83 400 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021 83 400 09.0715 0302 11 Trote ( Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster ), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall'1.1 al 31.12 500 0 ex 0302 99 00 11 19 0303 14 Trote ( Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster ), congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi ex 0303 99 00 30 09.0716 0302 13 00 0302 14 00 Salmoni del Pacifico ( Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus ), salmoni dell'Atlantico ( Salmo salar ) e salmoni del Danubio ( Hucho hucho ), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall'1.1 al 31.12 6 100 0 ex 0302 99 00 30 40 09.0717 Congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi: Dall'1.1 al 31.12 580 0 0303 11 00 Salmoni rossi ( Oncorhynchus nerka ) ex 0303 99 00 10 0303 12 00 Altri salmoni del Pacifico ( Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus ) ex 0303 99 00 15 ex ex 0303 13 00 0303 99 00 10 20 Salmoni dell'Atlantico ( Salmo salar ) 09.0718 0304 41 00 0304 81 00 Filetti, refrigerati o congelati, di salmoni del Pacifico ( Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus ), salmoni dell'Atlantico ( Salmo salar ) e salmoni del Danubio ( Hucho hucho ) Dall'1.1 al 31.12 610 0 09.0719 0302 19 00 Altri salmonidi, freschi o refrigerati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall'1.1 al 31.12 670 0 ex 0302 99 00 45 0303 19 00 Altri salmonidi, congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi 09.0720 0302 59 40 Molva ( Molva spp.), fresca o refrigerata, esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall'1.1 al 31.12 370 0 09.0721 Freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi: Dall'1.1 al 31.12 250 0 0302 22 00 Passere di mare ( Pleuronectes platessa ) ex 0302 99 00 79 0302 23 00 Sogliole ( Solea spp.) 0302 24 00 Rombo chiodato ( Psetta maxima ) 0302 29 Rombi gialli ( Lepidorhombus spp.) e altri pesci di forma appiattita 0302 45 Suri e sugarelli ( Trachurus spp.) 0302 46 00 Cobia ( Rachycentron canadum ) 0302 47 00 Pesci spada ( Xiphias gladius ) 0302 49 90 Altro 0302 54 Naselli ( Merluccius spp., Urophycis spp.) ex 0302 99 00 60 ex 0302 56 00 20 Melù australe ( Micromesistius australis ) 0302 59 90 Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae 0302 82 00 Razze ( Rajidae ) 0302 83 00 Austromerluzzi ( Dissostichus spp.) 0302 84 Spigole ( Dicentrarchus spp.) 0302 85 30 Orate (Sparus aurata) 0302 85 90 Orate ( Sparidae ) escluse le specie Dentex dentex o Pagellus spp 0302 89 50 Rane pescatrici ( Lophius spp.) 0302 89 60 Abadeci ( Genypterus blacodes ) 0302 89 90 Altri pesci ex 0302 99 00 71 Ippoglossi del Pacifico ( Hippoglossus stenolepis ) Pesci di forma appiattita congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi: 0303 34 00 Rombo chiodato ( Psetta maxima ) 0303 39 10 Passere pianuzze ( Platichtys flesus ) 0303 39 30 Pesci del genere Rhombosolea 0303 39 85 Altri pesci di forma appiattita, esclusi ippoglossi, passere di mare, sogliole, rombi chiodati, passere pianuzze, pesci del genere Rhombosolea e pesci della specie Pelotreis flavilatus o Peltorhamphus novaezelandiae 09.0722 Carne congelata di: Dall'1.1 al 31.12 500 0 0304 91 00 Pesci spada ( Xiphias gladius ) 0304 94 90 Merluzzi d'Alaska ( Theragra chalcogramma ), esclusi i surimi 0304 95 21 0304 95 25 0304 95 29 0304 95 30 0304 95 40 0304 95 50 0304 95 60 0304 95 90 Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae , diversi dai merluzzi dell'Alaska ( Theraga chalcogramma ), esclusi i surimi della sottovoce 0304 95 10 0304 96 Squali 0304 97 00 Razze ( Rajidae ) ex 0304 99 99 20 25 40 50 65 69 70 90 Altri pesci, esclusi i surimi e i pesci d'acqua dolce e esclusi gli sgombri ( Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus ) 09.0723 0302 41 00 Aringhe ( Clupea harengus, Clupea pallasii ), fresche, refrigerate o congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dal 16.6 al 14.2 800 0 ex 0302 99 00 0303 51 00 55 ex 0303 99 00 75 09.0724 0302 44 00 Sgombri ( Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus ), freschi o refrigerati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dal 16.6 al 14.2 260 0 ex 0302 99 00 20 09.0725 0303 54 10 Sgombri ( Scomber scombrus, Scomber japonicus ), congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dal 16.6 al 14.2 30 600 0 ex 0303 99 00 40 09.0726 0302 89 31 0302 89 39 Scorfani ( Sebastes spp.), freschi, refrigerati o congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall'1.1 al 31.12 130 0 ex 0302 99 00 0303 89 31 0303 89 39 50 ex 0303 99 00 80 09.0727 Filetti, freschi o refrigerati e congelati, di: Dall'1.1 al 31.12 110 0 0304 31 00 0304 61 00 Tilapia ( Oreochromis spp.) 0304 32 00 0304 62 00 Pesci gatto ( Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0304 33 00 0304 63 00 Persico africano ( Lates niloticus ) 0304 39 00 0304 69 00 Carpe ( Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus ), anguille ( Anguilla spp.) e pesci testa di serpente ( Channa spp.) 0304 42 50 0304 82 50 Trote delle specie Oncorhynchus apache o Oncorhynchus chrysogaster 0304 49 10 0304 89 10 Altri pesci di acqua dolce 09.0728 Filetti, freschi o refrigerati, di: Dall'1.1 al 31.12 180 0 0304 44 30 Merluzzi carbonari ( Pollachius virens ) 0304 45 00 Pesci spada ( Xiphias gladius ) 0304 46 00 Austromerluzzi ( Dissostichus spp.) 0304 47 Squali 0304 48 00 Razze ( Rajidae ) 0304 49 50 Scorfani ( Sebastes spp.) 0304 49 90 Altri pesci 09.0729 0304 53 00 0304 56 0304 57 00 0304 59 90 Carni fresche o refrigerate (anche tritate) di pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae e di altri pesci esclusi i pesci di acqua dolce Dall'1.1 al 31.12 130 0 0304 59 50 Lati di aringhe, freschi o refrigerati ( 3 ) 09.0730 Filetti congelati di: Dall'1.1 al 31.12 9 000 0 0304 71 Merluzzi bianchi ( Gadus morhua , Gadus ogac , Gadus macrocephalus ) 0304 72 00 Eglefino ( Melanogrammus aeglefinus ) 0304 73 00 Merluzzi carbonari ( Pollachius virens ) 0304 74 Naselli ( Merluccius spp., Urophycis spp.) 0304 75 00 Merluzzi dell'Alaska ( Theragra chalcogramma ) 0304 79 10 Pesci della specie Boreogadus saida 0304 79 50 Merluzzi granatieri ( Macruronus novaezelandiae ) 0304 79 90 Altri pesci 0304 83 10 Passere di mare ( Pleuronectes platessa ) ex 0304 83 90 11 19 90 Altri pesci di forma appiattita, esclusi Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra 0304 84 00 Pesci spada ( Xiphias gladius ) 0304 85 00 Austromerluzzi ( Dissostichus spp.) 0304 88 90 Razze ( Rajidae ) 0304 89 21 0304 89 29 Scorfani ( Sebastes spp.) 0304 89 60 Rane pescatrici ( Lophius spp.) ex 0304 89 90 10 30 40 50 60 90 Altri pesci, esclusi i pesci castagna ( Brama spp.) 09.0731 ex 0305 20 00 11 18 19 21 30 73 75 77 79 99 Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati Dall'1.1 al 31.12 1 900 0 09.0732 0305 41 00 Salmoni del Pacifico ( Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus ), salmoni dell'Atlantico ( Salmo salar ) e salmoni del Danubio ( Hucho hucho ) affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili Dall'1.1 al 31.12 450 0 09.0733 0305 42 00 0305 43 00 0305 44 0305 49 Pesci affumicati diversi dai salmoni del Pacifico ( Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus ), salmoni dell'Atlantico ( Salmo salar ) e salmoni del Danubio ( Hucho hucho ), compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili Dall'1.1 al 31.12 140 0 ex 0305 71 00 10 Pinne di squalo affumicate 09.0734 Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili: Dall'1.1 al 31.12 250 0 0305 64 00 Tilapia ( Oreochromis spp.), pesci gatto ( Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe ( Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus ), anguille ( Anguilla spp.), persico africano ( Lates niloticus ) e pesci testa di serpente ( Channa spp.) ex 0305 69 80 20 25 30 40 50 61 64 65 67 90 Altri pesci, esclusi ippoglossi neri ( Reinhardtius hippoglossoides ) e ippoglossi del Pacifico ( Hippoglossus stenolepis ) ex 0305 71 00 90 Pinne di squalo non affumicate 09.0735 0305 61 00 Aringhe ( Clupea harengus, Clupea pallasii ), salate ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia, diverse dalle frattaglie di pesce commestibili Dall'1.1 al 31.12 1 440 0 09.0736 0306 15 00 Scampi ( Nephrops norvegicus ) congelati Dall'1.1 al 31.12 950 0 0306 16 99 0306 17 93 Gamberetti rosa congelati, non affumicati 09.0737 ex 0306 95 20 10 Gamberetti rosa, non congelati, cotti a bordo Dall'1.1 al 31.12 800 0 ex 0306 95 30 10 09.0738 0306 34 00 0306 94 00 Scampi ( Nephrops norvegicus ) non congelati Dall'1.1 al 31.12 900 0 ex 0306 35 90 12 14 20 92 93 96 Gamberetti rosa, non congelati, destinati alla trasformazione ( 4 ) ex 0306 36 10 11 91 ex 0306 95 20 21 29 ex 0306 95 30 21 , 29 09.0739 1604 11 00 Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi, ma non tritati Dall'1.1 al 31.12 170 0 09.0740 1604 12 91 1604 12 99 Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate Dall'1.1 al 31.12 3 000 0 09.0741 1604 13 90 Preparazioni o conserve di alacce e spratti, interi o in pezzi, ma non tritati Dall'1.1 al 31.12 180 0 09.0742 1604 15 11 1604 15 19 Preparazioni o conserve di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus , interi o in pezzi, ma non tritati Dall'1.1 al 31.12 130 0 09.0743 Preparazioni o conserve di pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati Dall'1.1 al 31.12 5 500 0 1604 17 00 Anguille 1604 18 00 Pinne di squalo 1604 19 92 Merluzzi bianchi ( Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus ) 1604 19 93 Merluzzi carbonari ( Pollachius virens ) 1604 19 94 Naselli ( Merluccius spp., Urophycis spp.) 1604 19 95 Merluzzi dell'Alaska ( Theragra chalcogramma ) e merluzzi gialli ( Pollachius pollachius ) 1604 19 97 Altro 1604 20 90 Preparazioni o conserve di carne di altri pesci 09.0744 1604 20 10 Preparazioni o conserve di carne di salmone Dall'1.1 al 31.12 300 0 09.0745 ex 1605 21 10 20 40 50 91 Preparazioni o conserve di gamberetti, sgusciati e congelati Dall'1.1 al 31.12 8 000 0 ex 1605 21 90 20 40 57 60 91 ex 1605 29 00 20 40 45 91 09.0746 ex 1605 21 10 30 96 99 Preparazioni o conserve di gamberetti, diversi dai gamberetti sgusciati e congelati Dall'1.1 al 31.12 1 000 0 ex 1605 21 90 30 45 49 55 58 62 65 96 99 ex 1605 29 00 30 50 55 60 96 99 09.0748 1605 10 00 Preparazioni o conserve di granchi Dall'1.1 al 31.12 50 0 09.0749 ex 1605 21 10 20 40 50 91 Preparazioni o conserve di gamberetti, sgusciati e congelati Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 7 000 0 ex 1605 21 90 20 40 57 60 91 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 10 500 ex 1605 29 00 20 40 45 91 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 10 500 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 10 500 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021 10 500 09.0750 ex 1604 12 91 11 91 Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 11 400 tonnellate di peso netto sgocciolato 0 ex 1604 12 99 11 19 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato Dall'1.5.2020 al 30.4.2021 17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato 09.0752 0303 51 00 Aringhe ( Clupea harengus, Clupea pallasii ) congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi Dall'1.1 al 31.12 44 000 0 ex 0303 99 00 75 09.0756 0304 86 00 Filetti di aringhe ( Clupea harengus, Clupea pallasii ), congelati Dall'1.1 al 31.12 67 000 0 ex 0304 99 23 10 20 30 Lati di aringhe ( Clupea harengus, Clupea pallasii ), congelati 09.0776 1504 20 10 Frazioni solide di grassi e oli di pesci, diversi dagli oli di fegato Dall'1.1 al 31.12 384 0 09.0818 ex 0304 89 49 10 20 Filetti di sgombri, congelati Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 11 300 0 ex 0304 99 99 11 Lati di sgombri, congelati Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 16 950 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 16 950 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 16 950 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021 16 950 09.0819 ex 0304 49 90 10 Filetti di aringhe ( Clupea harengus, Clupea pallasii ), freschi o refrigerati Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 9 000 0 0304 59 50 Lati di aringhe, freschi o refrigerati Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 13 500 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 13 500 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 13 500 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021 13 500 09.0820 0305 10 00 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 1 000 0 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 1 500 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 1 500 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 1 500 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021 1 500 ALLEGATO II Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione. Numero d'ordine Codice NC Suddivisione TARIC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) Dazio contingentale (%) 09.0751 ex 0704 10 00 90 Cavolfiori, freschi o refrigerati Dall'1.8 al 31.10: 2 000 0 09.0757 0809 21 00 0809 29 00 Ciliege, fresche Dal 16.7 al 15.9: 900 0 ( 5 ) 09.0759 0809 40 05 Prugne, fresche Dall'1.9 al 15.10: 600 0 ( 5 ) 09.0761 0810 10 00 Fragole, fresche Dal 9.6 al 31.7: 900 0 09.0762 0810 10 00 Fragole, fresche Dall'1.8 al 15.9: 900 0 09.0783 0705 11 00 Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate Dall'1.1 al 31.12: 300 0 09.0784 0705 19 00 Altre lattughe, fresche o refrigerate Dall'1.1 al 31.12: 300 0 09.0786 0602 90 70 Piante d'appartamento: talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee Dall'1.1 al 31.12: 544 848  EUR 0 09.0787 1601 Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti Dall'1.1 al 31.12: 300 0 09.0815 0810 20 10 Lamponi, freschi Dall'1.1 al 31.12: 400 0 09.0816 2005 20 20 Patate a fette sottili, fritte o al forno, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate Dall'1.1.2018 al 31.12.2018: 200 0 Per ogni anno civile dall'1.1.2019: 350 09.0817 2309 10 13 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 33 2309 10 39 2309 10 51 2309 10 53 2309 10 59 2309 10 70 2309 10 90 Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto Dall'1.1 al 31.12: 13 000 0 09.0821 2005 20 20 Patate a fette sottili, fritte o al forno, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate Dall'1.10.2018 al 31.12.2018: 37.5 0 09.0822 0207 14 30 Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 : Dall'1.10.2018 al 31.12.2018: 137.5 0 di galli o di galline, congelati Pezzi non disossati, congelati Ali intere, anche senza punta Per ogni anno civile dall'1.1.2019: 550 09.0823 0207 14 70 Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 : Dall'1.10.2018 al 31.12.2018: 37.5 0 di galli o di galline, congelati Altri pezzi non disossati, congelati Per ogni anno civile dall'1.1.2019: 150 09.0824 0204 Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate Dall'1.10.2018 al 31.12.2018: 200 ( 6 ) 0 0210 Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie Per ogni anno civile dall'1.1.2019: 500 09.0825 0603 19 70 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, diversi da rose, garofani, orchidee, crisantemi, gigli ( Lilium spp.) gladioli e ranuncoli Dall'1.10.2018 al 31.12.2018: 125 000 EUR 0 Per ogni anno civile dall'1.1.2019: 500 000 EUR 09.0826 1602 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue Dall'1.10.2018 al 31.12.2018: 75 0 Per ogni anno civile dall'1.1.2019: 300 09.0827 2309 90 96 Preparazione del tipo utilizzato per l'alimentazione degli animali: altro Dall'1.10.2018 al 31.12.2018: 50 0 Per ogni anno civile dall'1.1.2019: 200 09.0828 3502 20 Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati e altri derivati delle albumine: — Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte Dall'1.10.2018 al 31.12.2018: 125 0 Per ogni anno civile dall'1.1.2019: 500 » ( 1 ) Poiché l'aliquota del dazio Nazione più favorita (NPF) è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di questo periodo. ( 2 ) Poiché l'aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 99 23 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di detto periodo. ( 3 ) Poiché l'aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 59 50 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di detto periodo. ( 4 ) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 )]. ( 5 ) Si applica il dazio specifico addizionale. ( 6 ) Il volume di questo contingente per il 2018 sarà ridotto degli importi assegnati nell'ambito del contingente tariffario con numero d'ordine 09.0782 per le dichiarazioni con data di accettazione nel periodo dall'1.1.2018 al 30.9.2018.

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