Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1607 della Commissione, del 24 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Norvegia
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1607 della Commissione, del 24 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Norvegia
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1607 of 24 October 2018 amending Council Regulation (EC) No 992/95 as regards Union tariff quotas for certain agricultural, processed agricultural and fishery products originating in Norway
Testo normativo
26.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 268/22
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1607 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2018
che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Norvegia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia
(
1
)
, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1)
Nel 2018 è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli
(
2
)
(«l'accordo del 2018»). Esso è stato approvato a nome dell'Unione mediante decisione (UE) 2018/760 del Consiglio
(
3
)
.
(2)
L'allegato IV dell'accordo del 2018 prevede nuovi contingenti tariffari esenti da dazio per l'immissione in libera pratica nell'Unione di taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari della Norvegia nonché l'incremento del volume del contingente tariffario del codice NC 2005 20 20 di cui al regolamento (CE) n. 992/95. È necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95 al fine di attuare dette disposizioni.
(3)
Il regolamento (CE) n. 992/95 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione
(
4
)
stabiliscono contingenti tariffari per i prodotti originari della Norvegia che rientrano rispettivamente nelle voci 0210 e 0204. L'allegato IV dell'accordo del 2018 contempla il consolidamento di tali contingenti tariffari in un unico contingente tariffario. È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95 al fine di attuare il consolidamento in un nuovo contingente tariffario e disporre la transizione verso tale nuovo contingente tariffario. Si dovrebbe inoltre sopprimere dal regolamento (CE) n. 992/95 il contingente tariffario corrispondente alla voce 0210. La soppressione contemporanea dei contingenti tariffari corrispondenti alla voce 0204 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è contemplata nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1232 della Commissione
(
5
)
.
(4)
Il regolamento (CE) n. 992/95 disciplina la gestione dei contingenti tariffari che riguardano prodotti dei capitoli 3, 15 e 16 della NC connessi al pesce o altri prodotti agricoli dei capitoli 2, 6, 7, 8, 16, 20 e 23 della NC. Il suo articolo 1, paragrafo 3, dispone che le norme di origine applicabili siano quelle stabilite nel protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016
(
6
)
.
(5)
L'accordo del 2018 stabilisce tuttavia che, al fine di beneficiare delle concessioni di cui al suo allegato IV, i prodotti dovrebbero essere conformi alle norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo in forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo ad alcuni accordi riguardanti il settore agricolo
(
7
)
(«l'accordo del 1992»). Esso dispone inoltre che, relativamente al concetto di trasformazioni sufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, si applichi l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europea anziché l'appendice dell'allegato IV dell'accordo del 1992
(
8
)
(
9
)
.
(6)
I contingenti tariffari stabiliti nel regolamento (CE) n. 992/95 che riguardano prodotti diversi dai prodotti dei capitoli 3, 15 e 16 della NC sono stabiliti nell'accordo del 1992 o nell'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europea
(
10
)
o nell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo
(
11
)
. Tutti i predetti accordi disciplinano l'applicazione delle norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo del 1992 ai pertinenti contingenti tariffari. Il regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di tenere conto dell'applicabilità delle norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo del 1992.
(7)
Al fine di tenere conto di un numero cospicuo di modifiche minori dei codici della nomenclatura combinata stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87
(
12
)
del Consiglio e delle sottodivisioni TARIC, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 992/95. Per motivi di chiarezza, i contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbero essere divisi in due allegati distinti secondo le norme di origine stabilite dagli accordi che disciplinano i rispettivi contingenti tariffari per i prodotti della pesca e per i prodotti agricoli.
(8)
I contingenti tariffari di cui all'allegato IV dell'accordo del 2018 sono espressi in quantitativi annuali; le importazioni dovrebbero quindi essere gestite sull'arco di un anno civile. Tuttavia, poiché l'accordo del 2018 entra in vigore solo il 1
o
ottobre 2018, i quantitativi supplementari per il 2018 che sono calcolati proporzionalmente nonché i quantitativi annuali per gli anni successivi dovrebbero essere stabiliti a norma dell'allegato IV dell'accordo del 2018.
(9)
I contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti dalla Commissione sulla base dell'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica in conformità delle norme per la gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
13
)
.
(10)
Il regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(11)
L'accordo del 2018 entra in vigore il 1
o
ottobre 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla medesima data.
(12)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 992/95 è così modificato:
1)
l'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
«3. Ai contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento si applica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016
(
*1
)
.
3
bis
. Ai contingenti tariffari di cui all'allegato II del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo in forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo ad alcuni accordi riguardanti il settore agricolo
(
*2
)
(«l'accordo del 1992»).
Tuttavia, l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo
(
*3
)
si applica a tali contingenti tariffari anziché l'appendice dell'accordo del 1992, poiché tale protocollo era stato modificato mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015
(
*4
)
.
(
*1
)
Decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016, dell'8 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (
GU L 72 del 17.3.2016, pag. 63
)."
(
*2
)
GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 47
."
(
*3
)
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3
."
(
*4
)
Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE [2016/754] (
GU L 129 del 19.5.2016, pag. 56
).»;"
2)
l'allegato è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
ottobre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1
.
(
2
)
GU L 129 del 25.5.2018, pag. 3
.
(
3
)
Decisione (UE) 2018/760 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (
GU L 129 del 25.5.2018, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (
GU L 338 del 21.12.2011, pag. 36
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1232 della Commissione, dell'11 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine originarie della Norvegia e della Nuova Zelanda (
GU L 231 del 14.9.2018, pag. 13
).
(
6
)
Decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016, dell'8 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (
GU L 72 del 17.3.2016, pag. 63
).
(
7
)
GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 47
.
(
8
)
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3
.
(
9
)
Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE [2016/754] (
GU L 129 del 19.5.2016, pag. 56
).
(
10
)
GU L 156 del 25.6.2003, pag. 49
.
(
11
)
GU L 327 del 9.12.2011, pag. 2
.
(
12
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
(
13
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 58
).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.
Numero d'ordine
Codice NC
Suddivisione TARIC
Designazione delle merci
Periodo contingentale
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
Dazio contingentale (%)
09.0701
ex
1504 20 10
90
Grassi e oli di animali marini e loro frazioni, diversi dall'olio di balena e dallo spermaceti, in imballaggi di contenuto netto superiore ad 1 kg
Dall'1.1 al 31.12
1 000
8.5
ex
1504 30 10
99
09.0702
0303 19 00
Altri salmonidi congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi
Dall'1.9.2016 al 30.4.2017
2 000
0
ex
0303 99 00
35
Dall'1.5.2017 al 30.4.2018
3 000
Dall'1.5.2018 al 30.4.2019
3 000
Dall'1.5.2019 al 30.4.2020
3 000
Dall'1.5.2020 al 30.4.2021
3 000
09.0703
ex
0305 51 90
10
20
Merluzzi bianchi secchi, salati ma non affumicati, esclusi i merluzzi bianchi della specie
Gadus macrocephalus
Dall'1.4 al 31.12
13 250
0
ex
0305 53 10
90
Pesci secchi, salati ma non affumicati, della specie
Boreogadus saida
09.0710
0303 51 00
Aringhe (
Clupea harengus
,
Clupea pallasii
) congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi
(
1
)
Dall'1.9.2016 al 30.4.2017
26 500
0
ex
0303 99 00
75
Dall'1.5.2017 al 30.4.2018
39 750
Dall'1.5.2018 al 30.4.2019
39 750
Dall'1.5.2019 al 30.4.2020
39 750
Dall'1.5.2020 al 30.4.2021
39 750
09.0711
Preparazioni e conserve di pesci:
Dall'1.1 al 31.12
400
3
ex
1604 13 90
91
92
99
Alacce o spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, surgelati
1604 17 00
Anguille
1604 18 00
Pinne di squalo
1604 19 92
Merluzzi bianchi (
Gadus morhua
,
Gadus ogac
,
Gadus macrocephalus
)
ex
1604 19 93
90
Merluzzi carbonari (
Pollachius virens
), esclusi i merluzzi carbonari affumicati
1604 19 94
Naselli (
Merluccius
spp.,
Urophycis
spp.)
1604 19 95
Merluzzi dell'Alaska (
Theragra chalcogramma
) e merluzzi gialli (
Pollachius pollachius
)
1604 19 97
Altro
ex
1604 20 90
30
35
50
60
90
Altre preparazioni e conserve di pesci, esclusi aringhe, sgombri e conserve di merluzzi carbonari affumicati
ex
1604 20 90
40
Preparazioni e conserve di sgombri (
Scomber australasicus
)
10
09.0712
0303 54 10
Sgombri delle specie
Scomber scombrus
o
Scomber japonicus
, congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi
Dall'1.9.2016 al 30.4.2017
25 000
0
ex
0303 99 00
40
Dall'1.5.2017 al 30.4.2018
37 500
Dall'1.5.2018 al 30.4.2019
37 500
Dall'1.5.2019 al 30.4.2020
37 500
Dall'1.5.2020 al 30.4.2021
37 500
09.0713
Congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
Dall'1.9.2016 al 30.4.2017
2 200
0
0303 55 30
Sugarelli inca o del Pacifico (
Trachurus murphyi
)
Dall'1.5.2017 al 30.4.2018
3 300
ex
0303 55 90
90
Altri pesci delle specie
Trachurus
spp., esclusi
Trachurus trachurus
,
Trachurus murphyi
e i suri (
Caranx trachurus
)
Dall'1.5.2018 al 30.4.2019
3 300
0303 56 00
Cobia (
Rachycentron canadum
)
Dall'1.5.2019 al 30.4.2020
3 300
0303 59 90
0303 69 90
0303 89 90
Altri pesci
Dall'1.5.2020 al 30.4.2021
3 300
0303 82 00
Razze (
Rajidae
)
0303 89 55
Orate (
Sparus aurata
)
ex
0303 99 00
85
09.0714
0304 86 00
Filetti di aringa (
Clupea harengus, Clupea pallasii
), congelati
Dall'1.9.2016 al 30.4.2017
55 600
0
ex
0304 99 23
10
20
30
Lati di aringhe (
Clupea harengus
,
Clupea pallasii
), congelati
(
2
)
Dall'1.5.2017 al 30.4.2018
83 400
Dall'1.5.2018 al 30.4.2019
83 400
Dall'1.5.2019 al 30.4.2020
83 400
Dall'1.5.2020 al 30.4.2021
83 400
09.0715
0302 11
Trote (
Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster
), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi
Dall'1.1 al 31.12
500
0
ex
0302 99 00
11
19
0303 14
Trote (
Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster
), congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi
ex
0303 99 00
30
09.0716
0302 13 00
0302 14 00
Salmoni del Pacifico (
Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou
e
Oncorhynchus rhodurus
), salmoni dell'Atlantico (
Salmo salar
) e salmoni del Danubio (
Hucho hucho
), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi
Dall'1.1 al 31.12
6 100
0
ex
0302 99 00
30
40
09.0717
Congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
Dall'1.1 al 31.12
580
0
0303 11 00
Salmoni rossi (
Oncorhynchus nerka
)
ex
0303 99 00
10
0303 12 00
Altri salmoni del Pacifico (
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou
e
Oncorhynchus rhodurus
)
ex
0303 99 00
15
ex
ex
0303 13 00
0303 99 00
10
20
Salmoni dell'Atlantico (
Salmo salar
)
09.0718
0304 41 00
0304 81 00
Filetti, refrigerati o congelati, di salmoni del Pacifico (
Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou
e
Oncorhynchus rhodurus
), salmoni dell'Atlantico (
Salmo salar
) e salmoni del Danubio (
Hucho hucho
)
Dall'1.1 al 31.12
610
0
09.0719
0302 19 00
Altri salmonidi, freschi o refrigerati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi
Dall'1.1 al 31.12
670
0
ex
0302 99 00
45
0303 19 00
Altri salmonidi, congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi
09.0720
0302 59 40
Molva (
Molva
spp.), fresca o refrigerata, esclusi i fegati, le uova e i lattimi
Dall'1.1 al 31.12
370
0
09.0721
Freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
Dall'1.1 al 31.12
250
0
0302 22 00
Passere di mare (
Pleuronectes platessa
)
ex
0302 99 00
79
0302 23 00
Sogliole (
Solea
spp.)
0302 24 00
Rombo chiodato (
Psetta maxima
)
0302 29
Rombi gialli (
Lepidorhombus
spp.) e altri pesci di forma appiattita
0302 45
Suri e sugarelli (
Trachurus
spp.)
0302 46 00
Cobia (
Rachycentron canadum
)
0302 47 00
Pesci spada (
Xiphias gladius
)
0302 49 90
Altro
0302 54
Naselli (
Merluccius
spp.,
Urophycis
spp.)
ex
0302 99 00
60
ex
0302 56 00
20
Melù australe (
Micromesistius australis
)
0302 59 90
Pesci delle famiglie
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae
e
Muraenolepididae
0302 82 00
Razze (
Rajidae
)
0302 83 00
Austromerluzzi (
Dissostichus
spp.)
0302 84
Spigole (
Dicentrarchus
spp.)
0302 85 30
Orate (Sparus aurata)
0302 85 90
Orate (
Sparidae
) escluse le specie
Dentex dentex
o
Pagellus
spp
0302 89 50
Rane pescatrici (
Lophius
spp.)
0302 89 60
Abadeci (
Genypterus blacodes
)
0302 89 90
Altri pesci
ex
0302 99 00
71
Ippoglossi del Pacifico (
Hippoglossus stenolepis
)
Pesci di forma appiattita congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
0303 34 00
Rombo chiodato (
Psetta maxima
)
0303 39 10
Passere pianuzze (
Platichtys flesus
)
0303 39 30
Pesci del genere
Rhombosolea
0303 39 85
Altri pesci di forma appiattita, esclusi ippoglossi, passere di mare, sogliole, rombi chiodati, passere pianuzze, pesci del genere
Rhombosolea
e pesci della specie
Pelotreis flavilatus
o
Peltorhamphus novaezelandiae
09.0722
Carne congelata di:
Dall'1.1 al 31.12
500
0
0304 91 00
Pesci spada (
Xiphias gladius
)
0304 94 90
Merluzzi d'Alaska (
Theragra chalcogramma
), esclusi i surimi
0304 95 21
0304 95 25
0304 95 29
0304 95 30
0304 95 40
0304 95 50
0304 95 60
0304 95 90
Pesci delle famiglie
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae
e
Muraenolepididae
, diversi dai merluzzi dell'Alaska (
Theraga chalcogramma
), esclusi i surimi della sottovoce 0304 95 10
0304 96
Squali
0304 97 00
Razze (
Rajidae
)
ex
0304 99 99
20
25
40
50
65
69
70
90
Altri pesci, esclusi i surimi e i pesci d'acqua dolce e esclusi gli sgombri (
Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus
)
09.0723
0302 41 00
Aringhe (
Clupea harengus, Clupea pallasii
), fresche, refrigerate o congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi
Dal 16.6 al 14.2
800
0
ex
0302 99 00
0303 51 00
55
ex
0303 99 00
75
09.0724
0302 44 00
Sgombri (
Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus
), freschi o refrigerati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi
Dal 16.6 al 14.2
260
0
ex
0302 99 00
20
09.0725
0303 54 10
Sgombri (
Scomber scombrus, Scomber japonicus
), congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi
Dal 16.6 al 14.2
30 600
0
ex
0303 99 00
40
09.0726
0302 89 31
0302 89 39
Scorfani (
Sebastes
spp.), freschi, refrigerati o congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi
Dall'1.1 al 31.12
130
0
ex
0302 99 00
0303 89 31
0303 89 39
50
ex
0303 99 00
80
09.0727
Filetti, freschi o refrigerati e congelati, di:
Dall'1.1 al 31.12
110
0
0304 31 00
0304 61 00
Tilapia (
Oreochromis
spp.)
0304 32 00
0304 62 00
Pesci gatto (
Pangasius
spp.,
Silurus
spp.,
Clarias
spp.,
Ictalurus
spp.)
0304 33 00
0304 63 00
Persico africano (
Lates niloticus
)
0304 39 00
0304 69 00
Carpe (
Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp.,
Cirrhinus
spp.,
Mylopharyngodon piceus
), anguille (
Anguilla
spp.) e pesci testa di serpente (
Channa
spp.)
0304 42 50
0304 82 50
Trote delle specie
Oncorhynchus apache
o
Oncorhynchus chrysogaster
0304 49 10
0304 89 10
Altri pesci di acqua dolce
09.0728
Filetti, freschi o refrigerati, di:
Dall'1.1 al 31.12
180
0
0304 44 30
Merluzzi carbonari (
Pollachius virens
)
0304 45 00
Pesci spada (
Xiphias gladius
)
0304 46 00
Austromerluzzi (
Dissostichus
spp.)
0304 47
Squali
0304 48 00
Razze (
Rajidae
)
0304 49 50
Scorfani (
Sebastes
spp.)
0304 49 90
Altri pesci
09.0729
0304 53 00
0304 56
0304 57 00
0304 59 90
Carni fresche o refrigerate (anche tritate) di pesci delle famiglie
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae
e
Muraenolepididae
e di altri pesci esclusi i pesci di acqua dolce
Dall'1.1 al 31.12
130
0
0304 59 50
Lati di aringhe, freschi o refrigerati
(
3
)
09.0730
Filetti congelati di:
Dall'1.1 al 31.12
9 000
0
0304 71
Merluzzi bianchi (
Gadus morhua
,
Gadus ogac
,
Gadus macrocephalus
)
0304 72 00
Eglefino (
Melanogrammus aeglefinus
)
0304 73 00
Merluzzi carbonari (
Pollachius virens
)
0304 74
Naselli (
Merluccius
spp.,
Urophycis
spp.)
0304 75 00
Merluzzi dell'Alaska (
Theragra chalcogramma
)
0304 79 10
Pesci della specie
Boreogadus saida
0304 79 50
Merluzzi granatieri (
Macruronus novaezelandiae
)
0304 79 90
Altri pesci
0304 83 10
Passere di mare (
Pleuronectes platessa
)
ex
0304 83 90
11
19
90
Altri pesci di forma appiattita, esclusi
Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra
0304 84 00
Pesci spada (
Xiphias gladius
)
0304 85 00
Austromerluzzi (
Dissostichus
spp.)
0304 88 90
Razze (
Rajidae
)
0304 89 21
0304 89 29
Scorfani (
Sebastes
spp.)
0304 89 60
Rane pescatrici (
Lophius
spp.)
ex
0304 89 90
10
30
40
50
60
90
Altri pesci, esclusi i pesci castagna (
Brama
spp.)
09.0731
ex
0305 20 00
11
18
19
21
30
73
75
77
79
99
Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati
Dall'1.1 al 31.12
1 900
0
09.0732
0305 41 00
Salmoni del Pacifico (
Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou
e
Oncorhynchus rhodurus
), salmoni dell'Atlantico (
Salmo salar
) e salmoni del Danubio (
Hucho hucho
) affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili
Dall'1.1 al 31.12
450
0
09.0733
0305 42 00
0305 43 00
0305 44
0305 49
Pesci affumicati diversi dai salmoni del Pacifico (
Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou
e
Oncorhynchus rhodurus
), salmoni dell'Atlantico (
Salmo salar
) e salmoni del Danubio (
Hucho hucho
), compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili
Dall'1.1 al 31.12
140
0
ex
0305 71 00
10
Pinne di squalo affumicate
09.0734
Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili:
Dall'1.1 al 31.12
250
0
0305 64 00
Tilapia (
Oreochromis
spp.), pesci gatto (
Pangasius
spp.,
Silurus
spp.,
Clarias
spp.,
Ictalurus
spp.), carpe (
Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp.,
Cirrhinus
spp.,
Mylopharyngodon piceus
), anguille (
Anguilla
spp.), persico africano (
Lates niloticus
) e pesci testa di serpente (
Channa
spp.)
ex
0305 69 80
20
25
30
40
50
61
64
65
67
90
Altri pesci, esclusi ippoglossi neri (
Reinhardtius hippoglossoides
) e ippoglossi del Pacifico (
Hippoglossus stenolepis
)
ex
0305 71 00
90
Pinne di squalo non affumicate
09.0735
0305 61 00
Aringhe (
Clupea harengus, Clupea pallasii
), salate ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia, diverse dalle frattaglie di pesce commestibili
Dall'1.1 al 31.12
1 440
0
09.0736
0306 15 00
Scampi (
Nephrops norvegicus
) congelati
Dall'1.1 al 31.12
950
0
0306 16 99
0306 17 93
Gamberetti rosa congelati, non affumicati
09.0737
ex
0306 95 20
10
Gamberetti rosa, non congelati, cotti a bordo
Dall'1.1 al 31.12
800
0
ex
0306 95 30
10
09.0738
0306 34 00
0306 94 00
Scampi (
Nephrops norvegicus
) non congelati
Dall'1.1 al 31.12
900
0
ex
0306 35 90
12
14
20
92
93
96
Gamberetti rosa, non congelati, destinati alla trasformazione
(
4
)
ex
0306 36 10
11
91
ex
0306 95 20
21
29
ex
0306 95 30
21 ,
29
09.0739
1604 11 00
Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi, ma non tritati
Dall'1.1 al 31.12
170
0
09.0740
1604 12 91
1604 12 99
Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate
Dall'1.1 al 31.12
3 000
0
09.0741
1604 13 90
Preparazioni o conserve di alacce e spratti, interi o in pezzi, ma non tritati
Dall'1.1 al 31.12
180
0
09.0742
1604 15 11
1604 15 19
Preparazioni o conserve di sgombri delle specie
Scomber scombrus
e
Scomber japonicus
, interi o in pezzi, ma non tritati
Dall'1.1 al 31.12
130
0
09.0743
Preparazioni o conserve di pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati
Dall'1.1 al 31.12
5 500
0
1604 17 00
Anguille
1604 18 00
Pinne di squalo
1604 19 92
Merluzzi bianchi (
Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus
)
1604 19 93
Merluzzi carbonari (
Pollachius virens
)
1604 19 94
Naselli (
Merluccius
spp.,
Urophycis
spp.)
1604 19 95
Merluzzi dell'Alaska (
Theragra chalcogramma
) e merluzzi gialli (
Pollachius pollachius
)
1604 19 97
Altro
1604 20 90
Preparazioni o conserve di carne di altri pesci
09.0744
1604 20 10
Preparazioni o conserve di carne di salmone
Dall'1.1 al 31.12
300
0
09.0745
ex
1605 21 10
20
40
50
91
Preparazioni o conserve di gamberetti, sgusciati e congelati
Dall'1.1 al 31.12
8 000
0
ex
1605 21 90
20
40
57
60
91
ex
1605 29 00
20
40
45
91
09.0746
ex
1605 21 10
30
96
99
Preparazioni o conserve di gamberetti, diversi dai gamberetti sgusciati e congelati
Dall'1.1 al 31.12
1 000
0
ex
1605 21 90
30
45
49
55
58
62
65
96
99
ex
1605 29 00
30
50
55
60
96
99
09.0748
1605 10 00
Preparazioni o conserve di granchi
Dall'1.1 al 31.12
50
0
09.0749
ex
1605 21 10
20
40
50
91
Preparazioni o conserve di gamberetti, sgusciati e congelati
Dall'1.9.2016 al 30.4.2017
7 000
0
ex
1605 21 90
20
40
57
60
91
Dall'1.5.2017 al 30.4.2018
10 500
ex
1605 29 00
20
40
45
91
Dall'1.5.2018 al 30.4.2019
10 500
Dall'1.5.2019 al 30.4.2020
10 500
Dall'1.5.2020 al 30.4.2021
10 500
09.0750
ex
1604 12 91
11
91
Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia
Dall'1.9.2016 al 30.4.2017
11 400 tonnellate di peso netto sgocciolato
0
ex
1604 12 99
11
19
Dall'1.5.2017 al 30.4.2018
17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato
Dall'1.5.2018 al 30.4.2019
17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato
Dall'1.5.2019 al 30.4.2020
17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato
Dall'1.5.2020 al 30.4.2021
17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato
09.0752
0303 51 00
Aringhe (
Clupea harengus, Clupea pallasii
) congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi
Dall'1.1 al 31.12
44 000
0
ex
0303 99 00
75
09.0756
0304 86 00
Filetti di aringhe (
Clupea harengus, Clupea pallasii
), congelati
Dall'1.1 al 31.12
67 000
0
ex
0304 99 23
10
20
30
Lati di aringhe (
Clupea harengus, Clupea pallasii
), congelati
09.0776
1504 20 10
Frazioni solide di grassi e oli di pesci, diversi dagli oli di fegato
Dall'1.1 al 31.12
384
0
09.0818
ex
0304 89 49
10
20
Filetti di sgombri, congelati
Dall'1.9.2016 al 30.4.2017
11 300
0
ex
0304 99 99
11
Lati di sgombri, congelati
Dall'1.5.2017 al 30.4.2018
16 950
Dall'1.5.2018 al 30.4.2019
16 950
Dall'1.5.2019 al 30.4.2020
16 950
Dall'1.5.2020 al 30.4.2021
16 950
09.0819
ex
0304 49 90
10
Filetti di aringhe (
Clupea harengus, Clupea pallasii
), freschi o refrigerati
Dall'1.9.2016 al 30.4.2017
9 000
0
0304 59 50
Lati di aringhe, freschi o refrigerati
Dall'1.5.2017 al 30.4.2018
13 500
Dall'1.5.2018 al 30.4.2019
13 500
Dall'1.5.2019 al 30.4.2020
13 500
Dall'1.5.2020 al 30.4.2021
13 500
09.0820
0305 10 00
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana
Dall'1.9.2016 al 30.4.2017
1 000
0
Dall'1.5.2017 al 30.4.2018
1 500
Dall'1.5.2018 al 30.4.2019
1 500
Dall'1.5.2019 al 30.4.2020
1 500
Dall'1.5.2020 al 30.4.2021
1 500
ALLEGATO II
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.
Numero d'ordine
Codice NC
Suddivisione TARIC
Designazione delle merci
Periodo contingentale
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
Dazio contingentale (%)
09.0751
ex
0704 10 00
90
Cavolfiori, freschi o refrigerati
Dall'1.8 al 31.10:
2 000
0
09.0757
0809 21 00
0809 29 00
Ciliege, fresche
Dal 16.7 al 15.9:
900
0
(
5
)
09.0759
0809 40 05
Prugne, fresche
Dall'1.9 al 15.10:
600
0
(
5
)
09.0761
0810 10 00
Fragole, fresche
Dal 9.6 al 31.7:
900
0
09.0762
0810 10 00
Fragole, fresche
Dall'1.8 al 15.9:
900
0
09.0783
0705 11 00
Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate
Dall'1.1 al 31.12:
300
0
09.0784
0705 19 00
Altre lattughe, fresche o refrigerate
Dall'1.1 al 31.12:
300
0
09.0786
0602 90 70
Piante d'appartamento: talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee
Dall'1.1 al 31.12:
544 848 EUR
0
09.0787
1601
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
Dall'1.1 al 31.12:
300
0
09.0815
0810 20 10
Lamponi, freschi
Dall'1.1 al 31.12:
400
0
09.0816
2005 20 20
Patate a fette sottili, fritte o al forno, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
Dall'1.1.2018 al 31.12.2018:
200
0
Per ogni anno civile dall'1.1.2019:
350
09.0817
2309 10 13
2309 10 15
2309 10 19
2309 10 33
2309 10 39
2309 10 51
2309 10 53
2309 10 59
2309 10 70
2309 10 90
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto
Dall'1.1 al 31.12:
13 000
0
09.0821
2005 20 20
Patate a fette sottili, fritte o al forno, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:
37.5
0
09.0822
0207 14 30
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 :
Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:
137.5
0
di galli o di galline, congelati
Pezzi non disossati, congelati
Ali intere, anche senza punta
Per ogni anno civile dall'1.1.2019:
550
09.0823
0207 14 70
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 :
Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:
37.5
0
di galli o di galline, congelati
Altri pezzi non disossati, congelati
Per ogni anno civile dall'1.1.2019:
150
09.0824
0204
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:
200
(
6
)
0
0210
Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie
Per ogni anno civile dall'1.1.2019:
500
09.0825
0603 19 70
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, diversi da rose, garofani, orchidee, crisantemi, gigli (
Lilium
spp.) gladioli e ranuncoli
Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:
125 000 EUR
0
Per ogni anno civile dall'1.1.2019:
500 000 EUR
09.0826
1602
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:
75
0
Per ogni anno civile dall'1.1.2019:
300
09.0827
2309 90 96
Preparazione del tipo utilizzato per l'alimentazione degli animali: altro
Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:
50
0
Per ogni anno civile dall'1.1.2019:
200
09.0828
3502 20
Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati e altri derivati delle albumine:
—
Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte
Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:
125
0
Per ogni anno civile dall'1.1.2019:
500
»
(
1
)
Poiché l'aliquota del dazio Nazione più favorita (NPF) è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.
(
2
)
Poiché l'aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 99 23 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.
(
3
)
Poiché l'aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 59 50 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.
(
4
)
L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
)].
(
5
)
Si applica il dazio specifico addizionale.
(
6
)
Il volume di questo contingente per il 2018 sarà ridotto degli importi assegnati nell'ambito del contingente tariffario con numero d'ordine 09.0782 per le dichiarazioni con data di accettazione nel periodo dall'1.1.2018 al 30.9.2018.
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