Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1712/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1712 della Commissione, del 13 novembre 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Pubblicato: 13/11/2018 In vigore dal: 13/11/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1712 della Commissione, del 13 novembre 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1712 of 13 November 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2018/1013 imposing provisional safeguard measures with regard to imports of certain steel products

Testo normativo

14.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 286/17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1712 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 2018 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015 ( 1 ) , in particolare gli articoli 5 e 7, visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 ( 2 ) , in particolare gli articoli 3 e 4, considerando quanto segue: I. CONTESTO (1) Il 18 luglio 2018, con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 ( 3 ) , la Commissione ha istituito misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio. Il Sud Africa era incluso nell'ambito di applicazione di tali misure. (2) Tuttavia, a norma dell'articolo 33 dell'accordo di partenariato economico («APE») tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe («SADC»), dall'altra ( 4 ) , gli Stati della SADC aderenti all'APE dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di salvaguardia adottate dall'UE a norma dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. (3) Attualmente, degli Stati della SADC aderenti all'APE solo il Sud Africa è soggetto a misure di salvaguardia provvisorie per due categorie di prodotti di acciaio, vale a dire fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili (categoria di prodotto 8) e fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili (categoria di prodotto 9). (4) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/1013 al fine di eliminare il Sud Africa dall'ambito di applicazione delle misure provvisorie su queste due categorie di prodotti. II. INCREMENTO DELLE IMPORTAZIONI (5) Come indicato nelle tabelle che seguono, l'esclusione del Sud Africa dall'ambito di applicazione delle misure provvisorie non modifica l'andamento complessivo delle importazioni per le due categorie di prodotti interessate, per le quali si registra ancora un notevole aumento delle importazioni. Categoria di prodotto 8 2013 2014 2015 2016 2017 Totale delle importazioni (tonnellate) 175 816 233 028 269 697 351 075 436 173 indice (2013 = 100) 100 133 153 200 248 Escludendo il Sud Africa 157 289 214 041 246 965 325 272 407 050 indice (2013 = 100) 100 136 157 207 259 Categoria di prodotto 9 2013 2014 2015 2016 2017 Totale delle importazioni (tonnellate) 697 457 1 017 613 787 521 843 352 976 108 indice (2013 = 100) 100 146 113 121 140 Escludendo il Sud Africa 645 259 954 614 697 537 751 259 869 549 indice (2013 = 100) 100 148 108 116 135 (6) Da un punto di vista generale l'esclusione del Sud Africa non modifica lo sviluppo delle importazioni complessive, poiché rappresenta una quota inferiore allo 0,5 % delle importazioni totali nel periodo 2013-2017. Per lo stesso motivo le importazioni dal Sud Africa non modificano le conclusioni del considerando 81 del regolamento (UE) 2018/1013 relative all'incidenza di altri fattori sulla situazione dell'industria dell'Unione. III. LIVELLO DELLE MISURE PROVVISORIE (7) Il Sud Africa dovrebbe essere escluso dall'ambito di applicazione delle misure di salvaguardia provvisorie per i prodotti delle categorie 8 e 9 e il livello del contingente dovrebbe essere adeguato di conseguenza per i prodotti delle categorie 8 e 9. Le importazioni dal Sud Africa che hanno avuto luogo dall'entrata in vigore delle misure di salvaguardia provvisorie dovrebbero essere retroattivamente escluse dal calcolo del contingente in franchigia doganale per il restante periodo di validità delle misure provvisorie. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le importazioni delle categorie di prodotti 8 e 9 elencate nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1013 e originarie del Sud Africa non sono soggette alle misure di salvaguardia provvisorie istituite dal medesimo regolamento. La parte del regolamento (UE) 2018/1013, allegato V, concernente le categorie di prodotti 8 e 9 è sostituita come segue: «ALLEGATO V Contingenti tariffari Numero di prodotto Numero d'ordine Categoria di prodotto Codici NC Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) Aliquota del dazio supplementare 8 09.8508 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili 7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00 178 865 25 % 9 09.8509 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili 7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80 423 442 25 % » Articolo 2 1.   L'allegato IV del regolamento (UE) 2018/1013 è modificato per quanto riguarda i gruppi di prodotti 8 e 9 originari del Sud Africa, al fine di tener conto delle disposizioni dell'articolo 1. La parte del regolamento (UE) 2018/1013, allegato IV, concernente il Sud Africa è sostituita come segue: «ALLEGATO IV Elenco dei prodotti originari di paesi in via di sviluppo a cui si applicano le misure provvisorie (indicati da una «x») Paese/Gruppo di prodotti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 28 Sud Africa » 2.   Le merci originarie del Sud Africa che rientrano nelle categorie 8 e 9 e che sono state importate nell'UE dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1013 sono escluse dal calcolo del contingente in franchigia doganale. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16 . ( 2 ) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio ( GU L 181 del 18.7.2018, pag. 39 ). ( 4 ) GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3 .

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