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Regolamento UE 1911/2018

Regolamento (UE) 2018/1911 del Consiglio, del 26 novembre 2018, che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 26/11/2018 In vigore dal: 26/11/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2018/1911 del Consiglio, del 26 novembre 2018, che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Council Regulation (EU) 2018/1911 of 26 November 2018 amending Regulation (EU) 2015/1588 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of horizontal State aid (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

7.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 311/8 REGOLAMENTO (UE) 2018/1911 DEL CONSIGLIO del 26 novembre 2018 che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (Testo rilevante ai fini del SEE) Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 109, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio ( 2 ) autorizza la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono dispensate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. (2) I fondi dell'UE a gestione centralizzata, vale a dire i fondi in regime di gestione diretta o indiretta dell'Unione (ad esclusione dei fondi in regime di gestione concorrente con gli Stati membri), sostengono un numero crescente di attività nell'interesse comune dell'UE tramite strumenti finanziari o garanzie di bilancio e apportano quindi un contributo particolarmente utile per la crescita e la coesione. È opportuno che la Commissione sia abilitata a dichiarare che, a determinate condizioni, gli aiuti concessi dagli Stati membri, laddove tali aiuti siano erogati mediante questi strumenti finanziari o queste garanzie di bilancio a gestione centralizzata o da essi sostenuti, sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica. In base all'esperienza della Commissione, tali aiuti non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza in quanto rispondono alle condizioni applicabili agli strumenti finanziari o alle garanzie di bilancio pertinenti attuati dagli organismi dell'Unione ed è possibile definire precise condizioni di compatibilità. (3) La promozione della cooperazione territoriale europea è una priorità importante della politica di coesione dell'UE. È opportuno che la Commissione sia abilitata a dichiarare che, a determinate condizioni, gli aiuti a favore di progetti di cooperazione territoriale europea sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica. In base all'esperienza della Commissione, tali aiuti hanno solo effetti limitati sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri e possono essere definite chiare condizioni di compatibilità. (4) Il campo di applicazione del regolamento (UE) 2015/1588 dovrebbe pertanto essere esteso a queste categorie di aiuti. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/1588, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2015/1588 sono aggiunti i seguenti punti: «xv) dei finanziamenti erogati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio dell'UE a gestione centralizzata o da essi sostenuti, qualora l'aiuto sia concesso sotto forma di un finanziamento aggiuntivo fornito mediante risorse statali; xvi) dei progetti sostenuti da programmi di cooperazione territoriale europea dell'UE;». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2018 Per il Consiglio La presidente J. BOGNER-STRAUSS ( 1 ) Parere del 14 novembre 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ). ( 2 ) Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ( GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1 ).

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