Regolamento UE In vigore Internazionale

Regolamento UE 1928/2021

Regolamento delegato (UE) 2021/1928 della Commissione del 31 agosto 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 per quanto riguarda la gestione e i quantitativi di taluni contingenti tariffari per l’Argentina e rettifica tale regolamento per quanto riguarda le disposizioni transitorie

Pubblicato: 31/08/2021 In vigore dal: 31/08/2021 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche apportate dal Regolamento UE 2021/1928 ai contingenti tariffari per l'Argentina?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2021/1928 modifica il sistema di gestione dei contingenti tariffari applicabili ai prodotti originari dell'Argentina, in attuazione di un accordo commerciale concluso tra l'UE e la Repubblica argentina. La normativa interviene principalmente su tre aspetti: innanzitutto, elimina il sistema tradizionale di importatori (tradizionali e nuovi) per l'aglio argentino, passando al metodo dell'esame simultaneo senza requisito di quantitativo di riferimento. In secondo luogo, scinde alcuni contingenti tariffari per il pollame (numeri d'ordine 09.4213 e 09.4412), creando due nuovi contingenti (09.4289 e 09.4290) con quantitativi assegnati specificamente all'Argentina. Infine, la normativa corregge le disposizioni transitorie per allineare la terminologia ai periodi contingentali effettivi a partire dal 1° gennaio 2021.

Le modifiche si applicano agli operatori commerciali che importano prodotti agricoli dall'Argentina nell'Unione europea, in particolare nel settore del pollame e dell'aglio. Gli importatori devono adeguarsi ai nuovi sistemi di gestione dei contingenti, con particolare attenzione alle modalità di calcolo del quantitativo di riferimento cumulativo per i gruppi di contingenti correlati. Le disposizioni transitorie consentono agli Stati membri di applicare ancora le vecchie regole durante i primi due periodi contingentali, garantendo continuità operativa.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2021/1928 della Commissione del 31 agosto 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 per quanto riguarda la gestione e i quantitativi di taluni contingenti tariffari per l’Argentina e rettifica tale regolamento per quanto riguarda le disposizioni transitorie EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1928 of 31 August 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2020/760 as regards the management and quantities of certain tariff quotas for Argentina and correcting that Regulation as regards its transitional provisions

Testo normativo

9.11.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 394/1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1928 DELLA COMMISSIONE del 31 agosto 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 per quanto riguarda la gestione e i quantitativi di taluni contingenti tariffari per l’Argentina e rettifica tale regolamento per quanto riguarda le disposizioni transitorie LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ( 1 ) , in particolare l’articolo 185, l’articolo 186 e l’articolo 223, paragrafo 2, visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( 2 ) , in particolare l’articolo 64, paragrafo 6, e l’articolo 66, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione ( 3 ) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli soggetti a titoli e il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari. (2) L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica argentina, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE, a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («l’accordo») concluso con decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio ( 4 ) , modifica il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari. (3) L’accordo introduce una modifica della gestione del contingente tariffario per l’aglio originario dell’Argentina, passando da un sistema di importatori tradizionali e nuovi al metodo dell’esame simultaneo al quale non si applica il requisito del quantitativo di riferimento. Di conseguenza, l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/760 dovrebbe essere soppresso. (4) L’accordo prevede inoltre di scindere i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4213 e 09.4412, riguardanti il pollame, e di assegnare parte dei loro quantitativi a due nuovi contingenti tariffari recanti per prodotti originari dell’Argentina: i numeri d’ordine 09.4289 e 09.4290. È opportuno inserire i riferimenti a questi nuovi contingenti tariffari all’articolo 9, paragrafi 6 e 7, del regolamento delegato (UE) 2020/760. (5) A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/760, tale regolamento si applica ai periodi contingentali a partire dal 1 o gennaio 2021. La disposizione transitoria di cui all’articolo 26, primo comma, di detto regolamento prevede che il quantitativo di riferimento di cui all’articolo 9 possa essere stabilito conformemente ai regolamenti abrogati dall’articolo 25 dello stesso regolamento nei primi due periodi contingentali «successivi all’entrata in vigore del presente regolamento». È opportuno allineare questa formulazione all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/760 facendo riferimento ai primi due periodi contingentali «cui si applica il presente regolamento». (6) Occorre apportare una correzione analoga all’articolo 26, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2020/760. È inoltre opportuno precisare in tale disposizione che il quantitativo di riferimento può essere stabilito sulla base di periodi contingentali tariffari completi anziché di periodi di 12 mesi. (7) Al fine di evitare qualsiasi confusione, è auspicabile correggere anche il considerando corrispondente. (8) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/760. (9) L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/760 dovrebbe continuare ad applicarsi al periodo contingentale in corso per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4104, in attesa dell’inizio del primo periodo contingentale del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4288 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione ( 5 ) . (10) La modifica dell’articolo 9, paragrafi 6 e 7, del regolamento delegato (UE) 2020/760 dovrebbe applicarsi a decorrere dall’inizio del primo periodo contingentale dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4289 e 09.4290 a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche e rettifiche del regolamento delegato (UE) 2020/760 Il regolamento delegato (UE) 2020/760 è così modificato e rettificato: (1) il considerando 18 è sostituito dal seguente: «(18) Per evitare di perturbare i flussi commerciali è necessario disporre che gli atti abrogati continuino ad applicarsi ai titoli di importazione rilasciati sulla base di tali atti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Allo stesso scopo, è opportuno consentire alle autorità emittenti di stabilire il quantitativo di riferimento in conformità degli atti abrogati durante i primi due periodi contingentali che iniziano a partire dal 1 o gennaio 2021 cui si applica il presente regolamento.»; (2) l’articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 4 è soppresso; b) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6.   In deroga al paragrafo 2, il quantitativo di riferimento è calcolato cumulando i quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell’Unione che rientrano in ciascuno dei seguenti gruppi costituiti da tre o quattro numeri d’ordine di contingenti indicati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761: 09.4211, 09.4212, 09.4213 e 09.4290; 09.4214, 09.4215 e 09.4216; 09.4410, 09.4411, 09.4412 e 09.4289. 7.   In deroga al paragrafo 3, per i contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.4211, 09.4212, 09.4213 e 09.4290, il quantitativo totale di prodotti che rientrano nelle domande di titoli presentate nel periodo contingentale per i quattro contingenti suddetti non supera il quantitativo di riferimento totale del richiedente per i quattro contingenti suddetti. Il richiedente può scegliere come suddividere il quantitativo totale di riferimento tra i contingenti tariffari per i quali sono presentate le domande. Tale disposizione si applica anche ai contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.4214, 09.4215 e 09.4216 e ai numeri d’ordine 09.4410, 09.4411, 09.4412 e 09.4289.»; (3) l’articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Disposizioni transitorie Nei primi due periodi contingentali cui il presente regolamento si applica conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, l’autorità emittente può stabilire il quantitativo di riferimento di cui all’articolo 9 conformemente ai pertinenti regolamenti abrogati di cui all’articolo 25. Se nel corso di uno o di entrambi i periodi contingentali che precedono il primo periodo contingentale cui si applica il presente regolamento a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, un contingente tariffario soggetto al requisito del quantitativo di riferimento di cui all’articolo 9 non è stato utilizzato interamente, gli operatori possono scegliere di stabilire il loro quantitativo di riferimento a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, o sulla base degli ultimi due periodi contingentali precedenti in cui il contingente tariffario è stato interamente utilizzato.». Articolo 2 Disposizioni transitorie L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/760 continua ad applicarsi al periodo contingentale in corso per il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4104. Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Tuttavia l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applica a decorrere dall’inizio del primo periodo contingentale dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4289 e 09.4290 a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 . ( 2 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 . ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari ( GU L 185 del 12.6.2020, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea ( GU L 264 del 26.7.2021, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli ( GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24 ).

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Il Regolamento UE 2021/1928 disciplina i contingenti tariffari di importazione, le quote commerciali e la gestione dei titoli di importazione per i prodotti agricoli provenienti dall'Argentina. È rilevante per operatori commerciali, importatori e spedizionieri che devono rispettare i quantitativi di riferimento, i sistemi di esame simultaneo e le modalità di ripartizione delle quote tra i diversi contingenti tariffari secondo le regole GATT 1994.

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