Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1969 of 12 December 2018 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2018 on account of overfishing in the previous years
Testo normativo
13.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 316/12
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1969 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2018
che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
(
1
)
, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1)
I contingenti di pesca per l'anno 2017 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
—
regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio
(
2
)
,
—
regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio
(
3
)
,
—
regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio
(
4
)
e
—
regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio
(
5
)
.
(2)
I contingenti di pesca per l'anno 2018 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
—
regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio,
—
regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio
(
6
)
,
—
regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio
(
7
)
e
—
regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio
(
8
)
.
(3)
A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
(4)
L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.
(5)
Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2017. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2018 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.
(6)
Nel 2016 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per il tonno bianco nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N). Su richiesta della Spagna, la detrazione corrispondente è stata equamente ripartita sull'arco di due anni (2017 e 2018). Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309 della Commissione
(
9
)
è stata effettuata la prima metà della detrazione, pari a 1 134,677 tonnellate, dal contingente spagnolo per il 2017. Per il 2018, il contingente inizialmente assegnato alla Spagna per il tonno bianco nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N) dal regolamento (UE) 2018/120 teneva già conto di una detrazione di 945,560 tonnellate. Pertanto, dal contingente spagnolo per il 2018 dovrebbe essere detratto un quantitativo residuo di 189,117 tonnellate.
(7)
È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2018 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione
(
10
)
.
(8)
Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2016/2285, (UE) 2017/1970, (UE) 2017/2360 e (UE) 2018/120 per il 2018 sono ridotti come indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 (
GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (
GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (
GU L 352 del 23.12.2016, pag. 26
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (
GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (
GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1
).
(
7
)
Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (
GU L 337 del 19.12.2017, pag. 1
).
(
8
)
Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (
GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1
).
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 (
GU L 331 del 14.12.2017, pag. 23
).
(
10
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (
GU L 62 del 6.3.2013, pag. 1
).
ALLEGATO
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2018 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO
Stato membro
Codice della specie
Codice della zona
Nome della specie
Nome della zona
Contingente iniziale 2017 (in chilogrammi)
Sbarchi consentiti 2017 (quantitativo totale adattato in chilogrammi)
(
1
)
Totale catture 2017 (quantitativo in chilogrammi)
Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti
Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)
Fattore moltiplicatore
(
2
)
Fattore moltiplicatore addizionale
(
3
)
(
4
)
Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti
(
5
)
(quantitativo in chilogrammi)
Detrazioni da applicare nel 2018 (quantitativo in chilogrammi)
BE
RJU
07D.
Razza ondulata
Acque dell'Unione della zona VIId
2 000
2 000
5 648
282,40 %
3 648
1,00
/
/
3 648
BE
SRX
07D.
Razze
Acque dell'Unione della zona VIId
96 000
91 353
95 695
104,75 %
4 342
/
/
/
4 342
BE
SRX
67AKXD
Razze
Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k
762 000
907 100
919 333
101,35 %
12 233
/
/
/
12 233
DK
MAC
2A34.
Sgombro
IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32
22 031
17 525 756
17 992 741
102,66 %
466 985
/
/
/
466 985
DK
MAC
2A4 A-N
Sgombro
Acque norvegesi delle zone IIa e IVa
16 004
14 538 090
14 801 414
101,81 %
263 324
/
/
/
263 324
DK
MAC
2CX14-
Sgombro
VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV
/
5 341 916
5 342 930
100,02 %
1 014
/
/
/
1 014
DK
NOP
04-N.
Busbana norvegese e catture accessorie connesse
Acque norvegesi della zona IV
0
0
16 298
N/P
16 298
1,00
A
/
24 447
DK
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone I e II
/
0
9 979
N/P
9 979
1,00
/
/
9 979
DK
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone I e II
/
0
9 508
N/P
9 508
1,00
/
/
9 508
ES
ALB
AN05N
Alalunga del nord
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
14 981 130
13 961 453
13 940 306
99,85 %
– 21 147
(
7
)
/
/
189 117
(
8
)
189 117
ES
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone I e II
/
19 200
36 090
187,97 %
16 890
1,00
A
/
25 335
ES
GHL
N3LMNO
Ippoglosso nero
NAFO 3LMNO
4 067 000
4 061 001
4 072 229
100,28 %
11 228
/
C
(
6
)
/
11 228
ES
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone I e II
/
86 500
88 150
101,91 %
1 650
/
/
/
1 650
ES
SWO
AS05N
Pesce spada
Oceano Atlantico, a sud di 5° N
4 715 270
4 715 270
4 808 206
101,97 %
92 936
/
/
/
92 936
FR
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone I e II
/
0
6 868
N/P
6 868
1,00
/
/
6 868
FR
YFT
IOTC
Tonno albacora
Zona di competenza della IOTC
29 501 000
29 651 000
29 960 730
101,04 %
309 730
/
/
/
309 730
IE
HKE
8ABDE.
Nasello
VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe
/
0
1 300
N/P
1 300
1,00
C
(
6
)
/
1 300
IE
MAC
2CX14-
Sgombro
VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV
86 426 000
86 319 537
86 520 982
100,23 %
201 445
/
/
/
201 445
NL
WHG
56-14
Merlano
VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV
/
0
18 648
N/P
18 648
1,00
/
/
18 648
PL
COD
3BC+24
Merluzzo bianco
Sottodivisioni 22-24
654 000
915 170
947 501
103,53 %
32 331
/
C
(
6
)
/
32 331
PT
ALB
AN05N
Alalunga del nord
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
2 413 800
2 332 800
2 564 017
109,91 %
231 217
/
/
/
231 217
PT
ALF
3X14-
Berici
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV
182 000
182 626
185 582
101,62 %
2 956
/
/
/
2 956
PT
ANE
9/3411
Acciuga
IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
6 522 000
8 992 936
9 141 377
101,65 %
148 441
/
/
/
148 441
PT
BUM
ATLANT
Marlin azzurro
Oceano Atlantico
52 320
51 259
56 271
109,78 %
5 012
/
/
/
5 012
PT
LEZ
8C3411
Lepidorombi
VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
36 000
139 400
142 316
102,09 %
2 916
/
/
/
2 916
PT
SBR
09-
Occhialone
Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX
37 000
72 027
75 905
105,38 %
3 878
/
/
/
3 878
PT
SRX
89-C.
Razze
Acque dell'Unione delle zone VIII e IX
1 156 000
1 132 824
1 211 808
106,97 %
78 984
/
/
/
78 984
PT
SWO
AN05N
Pesce spada
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
1 170 830
1 738 532
1 854 956
106,70 %
116 424
/
/
/
116 424
UK
MAC
2CX14-
Sgombro
VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV
237 677 000
222 116 471
224 288 943
100,98 %
2 172 472
/
A
(
6
)
/
2 172 472
(
1
)
Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
), dei trasferimenti di contingenti dal 2016 al 2017 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (
GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3
) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(
2
)
Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
(
3
)
Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.
(
4
)
La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2015, 2016 e 2017. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
(
5
)
Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti.
(
6
)
Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.
(
7
)
La detrazione non può essere ridotta di tale quantitativo non utilizzato in quanto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile allo stock ALB/AN05N.
(
8
)
Su richiesta della Spagna, la detrazione di 2 269 354 chilogrammi prevista per il 2017 è stata equamente ripartita su un arco di due anni (2017 e 2018) dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309. Poiché il contingente iniziale della Spagna stabilito per il 2018 dal regolamento (UE) 2018/120 tiene già conto di una riduzione di 945 560 kg, il quantitativo rimanente da detrarre ammonta a 189 117 kg.
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