Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1969/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

Pubblicato: 12/12/2018 In vigore dal: 12/12/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1969 of 12 December 2018 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2018 on account of overfishing in the previous years

Testo normativo

13.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 316/12 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1969 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2018 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( 1 ) , in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, considerando quanto segue: (1) I contingenti di pesca per l'anno 2017 sono stati fissati dai seguenti regolamenti: — regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio ( 2 ) , — regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio ( 3 ) , — regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio ( 4 ) e — regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ( 5 ) . (2) I contingenti di pesca per l'anno 2018 sono stati fissati dai seguenti regolamenti: — regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, — regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio ( 6 ) , — regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio ( 7 ) e — regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ( 8 ) . (3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. (4) L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi. (5) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2017. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2018 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento. (6) Nel 2016 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per il tonno bianco nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N). Su richiesta della Spagna, la detrazione corrispondente è stata equamente ripartita sull'arco di due anni (2017 e 2018). Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309 della Commissione ( 9 ) è stata effettuata la prima metà della detrazione, pari a 1 134,677 tonnellate, dal contingente spagnolo per il 2017. Per il 2018, il contingente inizialmente assegnato alla Spagna per il tonno bianco nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N) dal regolamento (UE) 2018/120 teneva già conto di una detrazione di 945,560 tonnellate. Pertanto, dal contingente spagnolo per il 2018 dovrebbe essere detratto un quantitativo residuo di 189,117 tonnellate. (7) È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2018 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione ( 10 ) . (8) Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2016/2285, (UE) 2017/1970, (UE) 2017/2360 e (UE) 2018/120 per il 2018 sono ridotti come indicato nell'allegato del presente regolamento. 2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 ( GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 ( GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero ( GU L 352 del 23.12.2016, pag. 26 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione ( GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 ( GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero ( GU L 337 del 19.12.2017, pag. 1 ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 ( GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1 ). ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 ( GU L 331 del 14.12.2017, pag. 23 ). ( 10 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 ( GU L 62 del 6.3.2013, pag. 1 ). ALLEGATO DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2018 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Contingente iniziale 2017 (in chilogrammi) Sbarchi consentiti 2017 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) ( 1 ) Totale catture 2017 (quantitativo in chilogrammi) Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi) Fattore moltiplicatore ( 2 ) Fattore moltiplicatore addizionale ( 3 ) ( 4 ) Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti ( 5 ) (quantitativo in chilogrammi) Detrazioni da applicare nel 2018 (quantitativo in chilogrammi) BE RJU 07D. Razza ondulata Acque dell'Unione della zona VIId 2 000 2 000 5 648 282,40 % 3 648 1,00 / / 3 648 BE SRX 07D. Razze Acque dell'Unione della zona VIId 96 000 91 353 95 695 104,75 % 4 342 / / / 4 342 BE SRX 67AKXD Razze Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k 762 000 907 100 919 333 101,35 % 12 233 / / / 12 233 DK MAC 2A34. Sgombro IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 22 031 17 525 756 17 992 741 102,66 % 466 985 / / / 466 985 DK MAC 2A4 A-N Sgombro Acque norvegesi delle zone IIa e IVa 16 004 14 538 090 14 801 414 101,81 % 263 324 / / / 263 324 DK MAC 2CX14- Sgombro VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV / 5 341 916 5 342 930 100,02 % 1 014 / / / 1 014 DK NOP 04-N. Busbana norvegese e catture accessorie connesse Acque norvegesi della zona IV 0 0 16 298 N/P 16 298 1,00 A / 24 447 DK OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone I e II / 0 9 979 N/P 9 979 1,00 / / 9 979 DK POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone I e II / 0 9 508 N/P 9 508 1,00 / / 9 508 ES ALB AN05N Alalunga del nord Oceano Atlantico, a nord di 5° N 14 981 130 13 961 453 13 940 306 99,85 % – 21 147 ( 7 ) / / 189 117 ( 8 ) 189 117 ES GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone I e II / 19 200 36 090 187,97 % 16 890 1,00 A / 25 335 ES GHL N3LMNO Ippoglosso nero NAFO 3LMNO 4 067 000 4 061 001 4 072 229 100,28 % 11 228 / C ( 6 ) / 11 228 ES POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone I e II / 86 500 88 150 101,91 % 1 650 / / / 1 650 ES SWO AS05N Pesce spada Oceano Atlantico, a sud di 5° N 4 715 270 4 715 270 4 808 206 101,97 % 92 936 / / / 92 936 FR GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone I e II / 0 6 868 N/P 6 868 1,00 / / 6 868 FR YFT IOTC Tonno albacora Zona di competenza della IOTC 29 501 000 29 651 000 29 960 730 101,04 % 309 730 / / / 309 730 IE HKE 8ABDE. Nasello VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe / 0 1 300 N/P 1 300 1,00 C ( 6 ) / 1 300 IE MAC 2CX14- Sgombro VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV 86 426 000 86 319 537 86 520 982 100,23 % 201 445 / / / 201 445 NL WHG 56-14 Merlano VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV / 0 18 648 N/P 18 648 1,00 / / 18 648 PL COD 3BC+24 Merluzzo bianco Sottodivisioni 22-24 654 000 915 170 947 501 103,53 % 32 331 / C ( 6 ) / 32 331 PT ALB AN05N Alalunga del nord Oceano Atlantico, a nord di 5° N 2 413 800 2 332 800 2 564 017 109,91 % 231 217 / / / 231 217 PT ALF 3X14- Berici Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV 182 000 182 626 185 582 101,62 % 2 956 / / / 2 956 PT ANE 9/3411 Acciuga IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 6 522 000 8 992 936 9 141 377 101,65 % 148 441 / / / 148 441 PT BUM ATLANT Marlin azzurro Oceano Atlantico 52 320 51 259 56 271 109,78 % 5 012 / / / 5 012 PT LEZ 8C3411 Lepidorombi VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 36 000 139 400 142 316 102,09 % 2 916 / / / 2 916 PT SBR 09- Occhialone Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX 37 000 72 027 75 905 105,38 % 3 878 / / / 3 878 PT SRX 89-C. Razze Acque dell'Unione delle zone VIII e IX 1 156 000 1 132 824 1 211 808 106,97 % 78 984 / / / 78 984 PT SWO AN05N Pesce spada Oceano Atlantico, a nord di 5° N 1 170 830 1 738 532 1 854 956 106,70 % 116 424 / / / 116 424 UK MAC 2CX14- Sgombro VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV 237 677 000 222 116 471 224 288 943 100,98 % 2 172 472 / A ( 6 ) / 2 172 472 ( 1 ) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ), dei trasferimenti di contingenti dal 2016 al 2017 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ( GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3 ) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. ( 2 ) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00. ( 3 ) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %. ( 4 ) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2015, 2016 e 2017. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale. ( 5 ) Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti. ( 6 ) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti. ( 7 ) La detrazione non può essere ridotta di tale quantitativo non utilizzato in quanto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile allo stock ALB/AN05N. ( 8 ) Su richiesta della Spagna, la detrazione di 2 269 354 chilogrammi prevista per il 2017 è stata equamente ripartita su un arco di due anni (2017 e 2018) dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309. Poiché il contingente iniziale della Spagna stabilito per il 2018 dal regolamento (UE) 2018/120 tiene già conto di una riduzione di 945 560 kg, il quantitativo rimanente da detrarre ammonta a 189 117 kg.

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