Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2037 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2037 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2037 of 10 December 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/159 imposing definitive safeguard measures against imports of certain steel products
Testo normativo
11.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 416/32
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2037 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2020
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni
(
1
)
, in particolare gli articoli 16 e 20,
visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi
(
2
)
, in particolare gli articoli 13 e 16,
considerando quanto segue:
1.
CONTESTO
(1)
Il 31 gennaio 2019 la Commissione ha istituito misure di salvaguardia definitive su determinati prodotti di acciaio («il regolamento di salvaguardia definitivo»)
(
3
)
.
(2)
La Commissione ha modificato le misure due volte, rispettivamente a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590
(
4
)
e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/894
(
5
)
della Commissione.
(3)
Secondo i termini dell’accordo di recesso
(
6
)
tra l’Unione e il Regno Unito, dal 1
o
gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale dell’Unione. A decorrere da tale data, l’ambito di applicazione territoriale delle misure di salvaguardia subirà pertanto un cambiamento. Poiché il livello delle misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio è stato stabilito sulla base della media delle importazioni nell’Unione di 28 Stati membri, vale a dire comprese le importazioni nel Regno Unito, durante il periodo di riferimento 2015-2017, la Commissione ritiene opportuno adeguare di conseguenza il volume dei contingenti tariffari nonché l’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle attuali misure di salvaguardia.
(4)
Il 30 ottobre 2020 la Commissione ha pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
un avviso
(
7
)
illustrante la motivazione della proposta e la metodologia che intendeva applicare e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. L’avviso riportava altresì il volume dei contingenti tariffari ricalcolati che sarebbe stato in vigore per il periodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno 2021.
2.
PROCEDURA APPROPRIATA
(5)
La Commissione ha ricevuto diciannove comunicazioni dalle parti interessate entro il termine stabilito. Essa ha altresì avviato consultazioni con nove governi di paesi terzi.
3.
VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI RICEVUTE
(6)
La Commissione ha esaminato le osservazioni ricevute, riguardanti specifiche categorie di prodotti o aspetti generali dell’adeguamento, come segue:
3.1.
Categoria 4 — Fogli rivestiti di metallo
(7)
Numerose parti interessate hanno presentato osservazioni in merito ai volumi calcolati per le categorie 4 A e 4B (compresi i gradi utilizzati nel settore automobilistico) e chiesto alla Commissione di rivedere il calcolo. In particolare, durante le consultazioni con le autorità dei paesi terzi, una parte interessata ha segnalato un errore materiale nel calcolo. Un’altra parte interessata ha individuato un problema specifico di calcolo o proposto una ripartizione leggermente diversa tra le due categorie di prodotti, che riflette meglio la sua situazione relativamente ai volumi riguardanti i suoi contingenti tariffari specifici per paese, tenuto conto in questo caso della situazione controfattuale, vale a dire il modo in cui sarebbero stati assegnati i contingenti tariffari se il Regno Unito non avesse fatto parte del territorio doganale al momento dell’adozione delle misure di salvaguardia iniziali. Dopo aver valutato tali argomentazioni, la Commissione ha constatato che erano giustificate e ha rivisto di conseguenza i volumi riportati nell’avviso del 30 ottobre.
(8)
Va sottolineato che tali adeguamenti riguardano solo la distribuzione dei contingenti tariffari tra le sottocategorie di prodotti 4 A e 4B, ma non incidono sul livello dei contingenti tariffari per l’intera categoria di prodotti 4.
(9)
I volumi aggiornati si riflettono nei volumi dei contingenti tariffari di cui all’allegato I.
3.2.
Impatto dell’adeguamento sui volumi dei contingenti tariffari
(10)
Alcune parti hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe mantenere i volumi dei contingenti tariffari esistenti e inoltre concedere al Regno Unito il proprio contingente tariffario specifico per paese oppure, qualora rientri nei contingenti tariffari residui, i volumi di tali contingenti tariffari dovrebbero essere aumentati in modo da includere i flussi commerciali tradizionali del Regno Unito.
(11)
Alcune parti hanno altresì sostenuto che potrebbero subire ripercussioni negative dall’inclusione del Regno Unito nella sezione residua di determinati contingenti tariffari, in quanto ciò comporterebbe una maggiore concorrenza a fronte di un volume contingentale inferiore.
(12)
Altre parti hanno osservato che, per alcune origini, il volume complessivo dei contingenti tariffari calcolati verrebbe ridotto, rendendo la misura più restrittiva.
(13)
Infine, alcuni paesi esportatori hanno lamentato che, in base alla proposta della Commissione, perderebbero il contingente tariffario specifico per paese per alcune categorie di prodotti specifiche. Tali parti hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe mantenere il loro contingente tariffario specifico per paese e che, qualora non lo facesse, ciò significherebbe rendere le misure più restrittive, violando così le norme dell’OMC.
(14)
La Commissione non concorda sul fatto che l’adeguamento proposto renderebbe la misura di salvaguardia più rigorosa. Come indicato nell’avviso del 30 ottobre, il risultato dell’adeguamento comporterebbe, in pochissimi casi, la perdita da parte di alcuni paesi dei loro contingenti tariffari specifici per paese (e viceversa) per alcune categorie di prodotti. Tuttavia la Commissione non ritiene che l’adeguamento possa tradursi, in quanto tale, in una misura più restrittiva. Nell’avviso del 30 ottobre la Commissione ha spiegato la logica dell’adeguamento, che mira ad avere un volume di contingenti tariffari (sia a livello globale sia per categoria di prodotto) proporzionato alla riduzione dell’ambito geografico del territorio in cui la misura di salvaguardia dell’Unione si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2021. Inoltre la Commissione osserva che i volumi complessivi dei contingenti tariffari risultanti dall’adeguamento sono del 3 % superiori rispetto a quelli attualmente in vigore e che ciò non può essere considerato un fattore tale da rendere la misura più restrittiva.
(15)
Inoltre la Commissione desidera sottolineare che, se accettasse le richieste dei paesi che perderebbero un determinato contingente tariffario specifico per paese, ciò sarebbe discriminante nei loro confronti rispetto a qualsiasi altra parte interessata, in quanto si discosterebbe dal suo principio fondamentale di concedere un contingente tariffario specifico per paese solo al raggiungimento di una determinata soglia (5 % delle importazioni) in un periodo specifico
(
8
)
. Dall’applicazione dello scenario controfattuale risulta che i paesi che disponevano di un contingente tariffario specifico per paese non soddisfano più il criterio oggettivo, mentre altri lo soddisfano.
(16)
I volumi inutilizzati dei contingenti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 dei paesi che, a seguito di questo adeguamento, perderebbero i propri contingenti specifici per paese in una categoria di prodotti sono stati assegnati ai contingenti tariffari residui nelle pertinenti categorie di prodotti.
3.3.
Richiesta di effettuare un’analisi sulla base dei dati dell’UE-27
(17)
Alcune parti interessate hanno sostenuto che, in caso di adeguamento delle sue misure, l’Unione è tenuta a valutare nuovamente se tutti i requisiti per istituire misure di salvaguardia continuano a essere soddisfatti nell’ambito dell’UE-27. Una parte interessata ha osservato, in particolare, che tale approccio indurrebbe l’Unione a stabilire che per numerose categorie di prodotti non vi sarebbe stato un aumento delle importazioni e che tali importazioni non dovrebbero pertanto essere soggette alle misure.
(18)
La Commissione ha osservato a tale proposito che le condizioni per istituire una misura di salvaguardia devono essere soddisfatte quando una misura di salvaguardia è istituita per la prima volta. Nel caso di questa misura, le condizioni sono state soddisfatte, come spiegato in dettaglio nel regolamento sulle misure di salvaguardia definitive.
(19)
La Commissione non concorda con le opinioni espresse da alcune parti interessate secondo le quali, in una situazione come quella in esame, si renda necessario condurre una nuova valutazione completa. In effetti, come spiegato nell’avviso del 30 ottobre, l’attuale procedimento si limita ad adeguare i volumi dei contingenti tariffari alla modifica dell’ambito di applicazione del territorio in cui si applica la misura di salvaguardia dell’Unione. A tale riguardo, la Commissione insiste sul fatto che il presente procedimento non costituisce in alcun modo un vero e proprio riesame delle misure e pertanto non vi alcun obbligo giuridico di effettuare l’analisi richiesta da alcune parti interessate.
3.4.
Categoria 18 — Palancole
(20)
Alcune parti interessate hanno contestato la proposta della Commissione di concedere al Regno Unito un contingente tariffario specifico per paese per questa categoria di prodotti, sostenendo che nel Regno Unito non vi sarebbe alcuna produzione di tale categoria di prodotti. Di conseguenza, i volumi assegnati al Regno Unito non sarebbero utilizzati. Tali società hanno inoltre sostenuto che la riduzione dei volumi dei contingenti tariffari derivante dall’adeguamento non era giustificata e che la Commissione dovrebbe mantenere lo stesso livello di contingenti tariffari previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/894.
(21)
A tale riguardo la Commissione aveva spiegato, nel suo avviso del 30 ottobre, la metodologia e la logica alla base dell’adeguamento e le implicazioni che esso poteva comportare. Se vi è una riduzione dei volumi complessivi dei contingenti tariffari in questa categoria, ciò è dovuto al fatto che le importazioni nel Regno Unito nel periodo di riferimento sono state detratte dal volume del contingente tariffario. Inoltre, nell’avviso del 30 ottobre, la Commissione ha spiegato in che modo ha stabilito il livello delle importazioni del Regno Unito nell’UE-27 durante il periodo di riferimento. L’argomentazione relativa all’assenza di produzione nel Regno Unito non è stata adeguatamente suffragata e non corrisponde alle statistiche utilizzate dalla Commissione. Nessuna parte interessata ha fornito dati indicanti se le importazioni nel Regno Unito fossero state consumate, ulteriormente trasformate o vendute nell’ambito dell’Unione. In ogni caso, il volume assegnato al Regno Unito non potrebbe essere trasferito ad altre origini, in quanto ciò gonfierebbe artificialmente il volume del contingente tariffario. Tale argomentazione è pertanto irrilevante per gli utilizzatori. La Commissione ha inoltre respinto l’argomentazione di mantenere gli attuali volumi dei contingenti tariffari, in quanto ciò non terrebbe conto della riduzione dell’ambito geografico del territorio interessato dalla misura di salvaguardia e comporterebbe parimenti un volume contingentale artificialmente gonfiato. Di conseguenza, la Commissione respinge queste argomentazioni.
3.5.
Categoria di prodotti 9 – Prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo
(22)
Alcune parti interessate hanno osservato che, a causa della proposta della Commissione, il Vietnam perderebbe il proprio contingente tariffario specifico per paese in questa categoria di prodotti. Tali parti hanno avvertito la Commissione che tali volumi, che di conseguenza apparterranno alla sezione «altri paesi» del contingente tariffario, saranno probabilmente utilizzati rapidamente, in particolare da una determinata origine. Di conseguenza, tali parti hanno chiesto alla Commissione di limitare i volumi che qualsiasi paese potrebbe utilizzare nell’ambito del contingente tariffario residuo di questa categoria.
(23)
La Commissione ha osservato che la richiesta di limitare l’accesso ai paesi esportatori già aventi diritto al contingente tariffario residuo
(
9
)
non rientra nel campo di applicazione di questo esercizio di adeguamento, in quanto equivarrebbe a modificare il funzionamento delle misure. In ogni caso, la Commissione ha ricordato che la stessa argomentazione era stata presentata in procedimenti precedenti ed era stata respinta. Pertanto la Commissione non esamina ulteriormente la fondatezza di tale argomentazione.
3.6.
Aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti a misure
(24)
L’elenco delle categorie di prodotti originari dei paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive deve essere aggiornato per tenere conto dell’adeguamento territoriale. La Commissione ha basato il suo calcolo sui dati aggiornati riguardanti la serie di dati relativa alle importazioni dell’anno 2019 (vale a dire lo stesso periodo indicato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/894, ma escludendo le importazioni nel Regno Unito).
(25)
In merito alle categorie 4 A e 4B, nella sezione 4, paragrafo 3, dell’avviso del 30 ottobre la Commissione ha descritto il suo approccio provvisorio per quanto riguarda il trattamento delle importazioni del Regno Unito ai fini del calcolo dei rispettivi contingenti tariffari. A seguito della valutazione delle osservazioni ricevute e delle consultazioni con i paesi terzi in merito a detto approccio, la Commissione ha deciso di applicare la stessa metodologia ai fini dell’aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle misure di cui all’allegato II del presente regolamento. In assenza di altre informazioni affidabili o di proposte alternative documentate delle parti interessate, la Commissione ha ipotizzato che le importazioni del Regno Unito nell’anno 2019 dovessero essere equamente ripartite tra le due categorie di prodotti.
(26)
I volumi dei contingenti tariffari specifici per paese assegnati ai paesi in via di sviluppo che saranno esclusi dalla misura di salvaguardia di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono stati assegnati ai contingenti tariffari residui nelle pertinenti categorie di prodotti.
(27)
L’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle misure è così modificato:
—
la Cina diventa soggetta alle misure nella categoria di prodotti 22;
—
la Turchia viene esclusa dalle misure nella categoria di prodotti 25 A;
—
gli Emirati arabi uniti vengono esclusi dalle misure nelle categorie di prodotti 21 e 26.
(28)
Nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni in merito a tale adeguamento.
(29)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito a norma, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478, e dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è così modificato:
—
l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
—
l’allegato III.2 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1
o
gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16
.
(
2
)
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (
GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 della Commissione, del 26 settembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (
GU L 248 del 27.9.2019, pag. 28
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (
GU L 206 del 30.6.2020, pag. 27
).
(
6
)
Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1
).
(
7
)
Avviso 2020/C 366/12 relativo all’adeguamento del livello dei contingenti tariffari nel quadro delle misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea a decorrere dal 1
o
gennaio 2021 (
GU C 366 del 30.10.2020, pag. 36
).
(
8
)
In questo caso particolare, la soglia si riferisce alla quota del 5 % delle importazioni nel periodo di riferimento in una data categoria di prodotti per poter beneficiare di un contingente tariffario specifico per paese.
(
9
)
I paesi esportatori che ne hanno diritto e che rientrano nell’ambito del contingente tariffario residuo sono quelli che non beneficiano di un contingente tariffario specifico per paese in una data categoria di prodotti.
ALLEGATO I
«ALLEGATO IV
IV.1
– Volumi dei contingenti tariffari
Numero di prodotto
Categoria di prodotti
Codici NC
Assegnazione per paese (ove applicabile)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021
Aliquota del dazio supplementare
Numeri d’ordine
Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)
1
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 99 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99
Federazione russa
395 909,00
400 307,98
25 %
09.8966
Turchia
313 791,59
317 278,16
25 %
09.8967
India
161 191,83
162 982,85
25 %
09.8968
Corea (Repubblica di)
129 042,60
130 476,40
25 %
09.8969
Regno Unito
114 460,48
115 732,26
25 %
09.8976
Serbia
113 624,87
114 887,37
25 %
09.8970
Altri paesi
969 690,07
980 464,41
25 %
(
1
)
2
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00
India
143 355,40
144 948,24
25 %
09.8801
Corea (Repubblica di)
83 143,26
84 067,08
25 %
09.8802
Regno Unito
76 842,60
77 696,41
25 %
09.8977
Ucraina
63 833,81
64 543,07
25 %
09.8803
Brasile
40 842,75
41 296,56
25 %
09.8804
Serbia
36 193,20
36 595,35
25 %
09.8805
Altri paesi
252 391,11
255 195,45
25 %
(
2
)
3.A
Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10
Federazione russa
333,03
336,73
25 %
09.8808
Regno Unito
285,37
288,54
25 %
09.8978
Iran (Repubblica islamica dell’)
145,80
147,42
25 %
09.8809
Corea (Repubblica di)
118,68
119,99
25 %
09.8806
Altri paesi
719,47
727,46
25 %
(
3
)
3.B
7225 19 90 , 7226 19 80
Federazione russa
33 685,76
34 060,05
25 %
09.8811
Corea (Repubblica di)
20 132,89
20 356,59
25 %
09.8812
Cina
15 498,07
15 670,27
25 %
09.8813
Taiwan
11 627,43
11 756,62
25 %
09.8814
Altri paesi
6 024,76
6 091,70
25 %
(
4
)
4.A
Fogli rivestiti di metallo
Codici TARIC: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20,
7210 61 00 20, 7210 69 00 20,
7212 30 00 20, 7212 50 61 20,
7212 50 69 20, 7225 92 00 20,
7225 99 00 11, 7225 99 00 22,
7225 99 00 45, 7225 99 00 91,
7225 99 00 92, 7226 99 30 10,
7226 99 70 11, 7226 99 70 91,
7226 99 70 94
Corea (Repubblica di)
32 981,94
33 348,41
25 %
09.8816
India
47 144,92
47 668,75
25 %
09.8817
Regno Unito
31 075,99
31 421,28
25 %
09.8979
Altri paesi
417 545,50
422 184,90
25 %
(
5
)
4.B
Codici NC:
7210 20 00 , 7210 30 00 ,
7210 90 80 , 7212 20 00 ,
7212 50 20 , 7212 50 30 ,
7212 50 40 , 7212 50 90 ,
7225 91 00 , 7226 99 10
Codici TARIC:
7210 41 00 30, 7210 41 00 80,
7210 49 00 30, 7210 49 00 80, 7210 61 00 30, 7210 61 00 80, 7210 69 00 30, 7210 69 00 80, 7212 30 00 30, 7212 30 00 80, 7212 50 61 30, 7212 50 61 80, 7212 50 69 30, 7212 50 69 80, 7225 92 00 30, 7225 92 00 80, 7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 93, 7225 99 00 95, 7226 99 30 30, 7226 99 30 90, 7226 99 70 13, 7226 99 70 19, 7226 99 70 93, 7226 99 70 96
Cina
112 702,10
113 954,34
25 %
09.8821
Corea (Repubblica di)
146 267,74
147 892,93
25 %
09.8822
India
67 313,85
68 061,78
25 %
09.8823
Regno Unito
31 075,99
31 421,28
25 %
09.8980
Altri paesi
94 312,94
95 360,86
25 %
(
6
)
5
Fogli a rivestimento organico
7210 70 80 , 7212 40 80
India
69 079,96
69 847,51
25 %
09.8826
Corea (Repubblica di)
62 432,08
63 125,77
25 %
09.8827
Regno Unito
30 651,88
30 992,45
25 %
09.8981
Taiwan
20 009,20
20 231,52
25 %
09.8828
Turchia
13 814,36
13 967,85
25 %
09.8829
Altri paesi
37 843,96
38 264,44
25 %
(
7
)
6
Prodotti stagnati
7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20
Cina
97 495,49
98 578,77
25 %
09.8831
Regno Unito
35 561,84
35 956,97
25 %
09.8982
Serbia
19 570,13
19 787,58
25 %
09.8832
Corea (Repubblica di)
14 156,15
14 313,44
25 %
09.8833
Taiwan
11 769,81
11 900,58
25 %
09.8834
Altri paesi
32 623,10
32 985,58
25 %
(
8
)
7
Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00
Ucraina
209 860,26
212 192,04
25 %
09.8836
Corea (Repubblica di)
85 938,89
86 893,77
25 %
09.8837
Federazione russa
72 574,83
73 381,22
25 %
09.8838
India
47 696,17
48 226,13
25 %
09.8839
Regno Unito
47 679,95
48 209,72
25 %
09.8983
Altri paesi
289 237,24
292 450,99
25 %
(
9
)
8
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00
Altri paesi
90 629,91
91 636,90
25 %
(
10
)
9
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80
Corea (Repubblica di)
43 629,00
44 113,77
25 %
09.8846
Taiwan
40 458,63
40 908,18
25 %
09.8847
India
27 041,19
27 341,65
25 %
09.8848
Stati Uniti
22 000,76
22 245,21
25 %
09.8849
Turchia
18 307,38
18 510,79
25 %
09.8850
Malaysia
11 598,54
11 727,41
25 %
09.8851
Altri paesi
46 526,20
47 043,16
25 %
(
11
)
10
Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili
7219 21 10 , 7219 21 90
Cina
4 320,80
4 368,81
25 %
09.8856
India
1 832,92
1 853,28
25 %
09.8857
Regno Unito
756,12
764,53
25 %
09.8984
Taiwan
698,09
705,84
25 %
09.8858
Altri paesi
915,93
926,11
25 %
(
12
)
12
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 30 00 , 7214 91 10 ,
7214 91 90 , 7214 99 31 ,
7214 99 39 , 7214 99 50 ,
7214 99 71 , 7214 99 79 ,
7214 99 95 , 7215 90 00 ,
7216 10 00 , 7216 21 00 ,
7216 22 00 , 7216 40 10 ,
7216 40 90 , 7216 50 10 ,
7216 50 91 , 7216 50 99 ,
7216 99 00 , 7228 10 20 ,
7228 20 10 , 7228 20 91 ,
7228 30 20 , 7228 30 41 ,
7228 30 49 , 7228 30 61 ,
7228 30 69 , 7228 30 70 ,
7228 30 89 , 7228 60 20 ,
7228 60 80 , 7228 70 10 ,
7228 70 90 , 7228 80 00
Cina
103 601,87
104 753,01
25 %
09.8861
Regno Unito
86 672,43
87 635,46
25 %
09.8985
Turchia
62 288,24
62 980,33
25 %
09.8862
Federazione russa
57 825,56
58 468,06
25 %
09.8863
Svizzera
46 358,90
46 874,00
25 %
09.8864
Bielorussia
37 104,08
37 516,35
25 %
09.8865
Altri paesi
47 142,12
47 665,92
25 %
(
13
)
13
Barre di rinforzo
7214 20 00 , 7214 99 10
Turchia
58 826,75
59 480,38
25 %
09.8866
Federazione russa
56 951,11
57 583,90
25 %
09.8867
Ucraina
28 798,84
29 118,83
25 %
09.8868
Bosnia-Erzegovina
25 219,87
25 500,09
25 %
09.8869
Moldova (Repubblica di)
18 125,11
18 326,50
25 %
09.8870
Altri paesi
109 637,11
110 855,30
25 %
(
14
)
14
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 11 11 , 7222 11 19 ,
7222 11 81 , 7222 11 89 ,
7222 19 10 , 7222 19 90 ,
7222 20 11 , 7222 20 19 ,
7222 20 21 , 7222 20 29 ,
7222 20 31 , 7222 20 39 ,
7222 20 81 , 7222 20 89 ,
7222 30 51 , 7222 30 91 ,
7222 30 97 , 7222 40 10 ,
7222 40 50 , 7222 40 90
India
27 892,96
28 202,88
25 %
09.8871
Regno Unito
4 076,21
4 121,51
25 %
09.8986
Svizzera
4 012,28
4 056,86
25 %
09.8872
Ucraina
3 098,90
3 133,33
25 %
09.8873
Altri paesi
4 521,80
4 572,05
25 %
(
15
)
15
Vergelle di acciai inossidabili
7221 00 10 , 7221 00 90
India
6 487,41
6 559,49
25 %
09.8876
Taiwan
4 182,82
4 229,30
25 %
09.8877
Regno Unito
3 360,43
3 397,77
25 %
09.8987
Corea (Repubblica di)
2 088,34
2 111,54
25 %
09.8878
Cina
1 414,37
1 430,08
25 %
09.8879
Giappone
1 403,63
1 419,23
25 %
09.8880
Altri paesi
698,10
705,85
25 %
(
16
)
16
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 10 00 , 7213 20 00 ,
7213 91 10 , 7213 91 20 ,
7213 91 41 , 7213 91 49 ,
7213 91 70 , 7213 91 90 ,
7213 99 10 , 7213 99 90 ,
7227 10 00 , 7227 20 00 ,
7227 90 10 , 7227 90 50 ,
7227 90 95
Regno Unito
133 112,45
134 591,48
25 %
09.8988
Ucraina
93 132,26
94 167,07
25 %
09.8881
Svizzera
90 980,58
91 991,47
25 %
09.8882
Federazione russa
78 745,32
79 620,26
25 %
09.8883
Turchia
76 362,96
77 211,44
25 %
09.8884
Bielorussia
62 438,46
63 132,22
25 %
09.8885
Moldova (Repubblica di)
46 799,56
47 319,56
25 %
09.8886
Altri paesi
77 881,71
78 747,06
25 %
(
17
)
17
Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 31 10 , 7216 31 90 ,
7216 32 11 , 7216 32 19 ,
7216 32 91 , 7216 32 99 ,
7216 33 10 , 7216 33 90
Ucraina
27 500,57
27 806,14
25 %
09.8891
Regno Unito
23 890,85
24 156,31
25 %
09.8989
Turchia
19 883,09
20 104,02
25 %
09.8892
Corea (Repubblica di)
4 633,85
4 685,34
25 %
09.8893
Altri paesi
10 905,03
11 026,20
25 %
(
18
)
18
Palancole
7301 10 00
Cina
6 151,98
6 220,33
25 %
09.8901
Emirati arabi uniti
3 044,65
3 078,48
25 %
09.8902
Regno Unito
789,54
798,32
25 %
09.8990
Altri paesi
224,06
226,55
25 %
(
19
)
19
Materiale ferroviario
7302 10 22 , 7302 10 28 ,
7302 10 40 , 7302 10 50 ,
7302 40 00
Regno Unito
3 788,71
3 830,80
25 %
09.8991
Federazione russa
1 375,95
1 391,24
25 %
09.8906
Turchia
1 117,60
1 130,02
25 %
09.8908
Cina
989,92
1 000,92
25 %
09.8907
Altri paesi
1 024,65
1 036,04
25 %
(
20
)
20
Tubi gas
7306 30 41 , 7306 30 49 ,
7306 30 72 , 7306 30 77
Turchia
43 450,18
43 932,96
25 %
09.8911
India
16 721,00
16 906,78
25 %
09.8912
Macedonia del Nord
6 175,81
6 244,43
25 %
09.8913
Regno Unito
5 874,82
5 940,09
25 %
09.8992
Altri paesi
12 635,26
12 775,65
25 %
(
21
)
21
Profilati cavi
7306 61 10 , 7306 61 92 ,
7306 61 99
Turchia
66 577,91
67 317,67
25 %
09.8916
Regno Unito
40 001,61
40 446,07
25 %
09.8993
Federazione russa
22 664,34
22 916,17
25 %
09.8917
Macedonia del Nord
21 621,70
21 861,94
25 %
09.8918
Ucraina
16 174,57
16 354,29
25 %
09.8919
Svizzera
13 600,58
13 751,70
25 %
09.8920
Bielorussia
13 392,20
13 541,00
25 %
09.8921
Altri paesi
15 230,42
15 399,64
25 %
(
22
)
22
Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 11 00 , 7304 22 00 ,
7304 24 00 , 7304 41 00 ,
7304 49 10 , 7304 49 93 ,
7304 49 95 , 7304 49 99
India
5 168,74
5 226,17
25 %
09.8926
Ucraina
3 236,47
3 272,43
25 %
09.8927
Regno Unito
1 642,83
1 661,08
25 %
09.8994
Corea (Repubblica di)
1 017,41
1 028,71
25 %
09.8928
Giappone
946,14
956,65
25 %
09.8929
Cina
811,77
820,79
25 %
09.8931
Altri paesi
2 360,85
2 387,08
25 %
(
23
)
24
Altri tubi senza saldatura
7304 19 10 , 7304 19 30 ,
7304 19 90 , 7304 23 00 ,
7304 29 10 , 7304 29 30 ,
7304 29 90 , 7304 31 20 ,
7304 31 80 , 7304 39 10 ,
7304 39 52 , 7304 39 58 ,
7304 39 92 , 7304 39 93 ,
7304 39 98 , 7304 51 81 ,
7304 51 89 , 7304 59 10 ,
7304 59 92 , 7304 59 93 ,
7304 59 99 , 7304 90 00
Cina
30 152,17
30 487,19
25 %
09.8936
Ucraina
23 541,21
23 802,78
25 %
09.8937
Bielorussia
12 595,36
12 735,31
25 %
09.8938
Regno Unito
9 557,38
9 663,58
25 %
09.8995
Stati Uniti
6 714,21
6 788,82
25 %
09.8940
Altri paesi
35 461,44
35 855,45
25 %
(
24
)
25.A
Grandi tubi saldati
7305 11 00 , 7305 12 00
Altri paesi
106 330,19
107 511,63
25 %
(
25
)
25.B
Grandi tubi saldati
7305 19 00 , 7305 20 00 ,
7305 31 00 , 7305 39 00 ,
7305 90 00
Turchia
9 347,69
9 451,55
25 %
09.8971
Cina
6 323,27
6 393,53
25 %
09.8972
Federazione russa
6 278,07
6 347,83
25 %
09.8973
Regno Unito
4 248,97
4 296,18
25 %
09.8996
Corea (Repubblica di)
2 488,39
2 516,04
25 %
09.8974
Altri paesi
5 771,54
5 835,67
25 %
(
26
)
26
Altri tubi saldati
7306 11 10 , 7306 11 90 ,
7306 19 10 , 7306 19 90 ,
7306 21 00 , 7306 29 00 ,
7306 30 11 , 7306 30 19 ,
7306 30 80 , 7306 40 20 ,
7306 40 80 , 7306 50 20 ,
7306 50 80 , 7306 69 10 ,
7306 69 90 , 7306 90 00
Svizzera
40 668,04
41 119,90
25 %
09.8946
Turchia
31 126,18
31 472,03
25 %
09.8947
Regno Unito
9 655,60
9 762,88
25 %
09.8997
Taiwan
7 510,15
7 593,59
25 %
09.8950
Cina
6 540,69
6 613,37
25 %
09.8949
Federazione russa
6 402,83
6 473,97
25 %
09.8952
Altri paesi
20 849,11
21 080,77
25 %
(
27
)
27
Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7215 10 00 , 7215 50 11 ,
7215 50 19 , 7215 50 80 ,
7228 10 90 , 7228 20 99 ,
7228 50 20 , 7228 50 40 ,
7228 50 61 , 7228 50 69 ,
7228 50 80
Federazione russa
74 594,12
75 422,94
25 %
09.8956
Svizzera
17 399,98
17 593,32
25 %
09.8957
Regno Unito
13 012,46
13 157,05
25 %
09.8998
Cina
12 561,01
12 700,58
25 %
09.8958
Ucraina
10 233,14
10 346,84
25 %
09.8959
Altri paesi
9 702,37
9 810,18
25 %
(
28
)
28
Fili di acciai non legati
7217 10 10 , 7217 10 31 ,
7217 10 39 , 7217 10 50 ,
7217 10 90 , 7217 20 10 ,
7217 20 30 , 7217 20 50 ,
7217 20 90 , 7217 30 41 ,
7217 30 49 , 7217 30 50 ,
7217 30 90 , 7217 90 20 ,
7217 90 50 , 7217 90 90
Bielorussia
56 580,19
57 208,86
25 %
09.8961
Cina
39 836,99
40 279,62
25 %
09.8962
Federazione russa
26 657,35
26 953,54
25 %
09.8963
Turchia
21 490,10
21 728,87
25 %
09.8964
Ucraina
17 144,99
17 335,49
25 %
09.8965
Altri paesi
29 751,08
30 081,65
25 %
(
29
)
IV.2
– Volumi dei contingenti tariffari globali per trimestre
Numero di prodotto
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021
Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)
1
Altri paesi
969 690,07
980 464,41
2
Altri paesi
252 391,11
255 195,45
3 A
Altri paesi
719,47
727,46
3B
Altri paesi
6 024,76
6 091,70
4 A
Altri paesi
417 545,50
422 184,90
4B
Altri paesi
94 312,94
95 360,86
5
Altri paesi
37 843,96
38 264,44
6
Altri paesi
32 623,10
32 985,58
7
Altri paesi
289 237,24
292 450,99
8
Altri paesi
90 629,91
91 636,90
9
Altri paesi
46 526,20
47 043,16
10
Altri paesi
915,93
926,11
12
Altri paesi
47 142,12
47 665,92
13
Altri paesi
109 637,11
110 855,30
14
Altri paesi
4 521,80
4 572,05
15
Altri paesi
698,10
705,85
16
Altri paesi
77 881,71
78 747,06
17
Altri paesi
10 905,03
11 026,20
18
Altri paesi
224,06
226,55
19
Altri paesi
1 024,65
1 036,04
20
Altri paesi
12 635,26
12 775,65
21
Altri paesi
15 230,42
15 399,64
22
Altri paesi
2 360,85
2 387,08
24
Altri paesi
35 461,44
35 855,45
25 A
Altri paesi
106 330,19
107 511,63
25B
Altri paesi
5 771,54
5 835,67
26
Altri paesi
20 849,11
21 080,77
27
Altri paesi
9 702,37
9 810,18
28
Altri paesi
29 751,08
30 081,65
IV.3
– Volume massimo del contingente residuo accessibile dall’1.4.2021 al 30.6.2021 ai paesi che beneficiano di un contingente specifico per paese
Categoria di prodotti
Nuovo contingente assegnato dall’1.4.2021 al 30.6.2021, in tonnellate
1
Regime speciale
2
255 195,45
3.A
727,46
3.B
6 091,70
4.A
422 184,90
4.B
Regime speciale
5
Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre
6
32 985,58
7
292 450,99
8
Non pertinente
9
47 043,16
10
277,83
12
28 599,55
13
28 822,38
14
2 514,63
15
522,33
16
Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre
17
11 026,20
18
226,55
19
1 036,04
20
Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre
21
3 233,93
22
1 933,53
24
35 855,45
25.A
Non pertinente
25.B
5 835,67
26
21 080,77
27
Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre
28
21 357,97
»
(
1
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8601
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8602
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Russia*: 09.8571, per la Turchia*: 09.8572, per l’India*: 09.8573, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8574, per la Serbia*: 09.8575 e per il Regno Unito*: 09.8599
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
2
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8603
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8604
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’India*, la Corea (Repubblica di)*, l’Ucraina*, il Brasile*, la Serbia* e il Regno Unito*: 09.8567
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
3
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8605
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8606
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Corea (Repubblica di)*, la Russia*, l’Iran (Repubblica islamica dell’)* e il Regno Unito*: 09.8568
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
4
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8607
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8608
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Russia*, la Corea (Repubblica di)*, la Cina* e Taiwan*: 09.8569
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
5
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8609
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8610
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’India*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8570
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
6
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8611
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8612
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*: 09.8581, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8582, per l’India*: 09.8583, per il Regno Unito*: 09.8584
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
7
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8613
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8614
(
8
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8615
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8616
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, la Corea (Repubblica di)*, Taiwan*, la Serbia* e il Regno Unito*: 09.8576
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
9
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8617
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8618
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’Ucraina*, la Corea (Repubblica di)*, la Russia*, l’India* e il Regno Unito*: 09.8577
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
10
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8619
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8620
(
11
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8621
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8622
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Corea (Repubblica di)*, Taiwan*, l’India*, gli Stati Uniti d’America*, la Turchia* e la Malaysia*: 09.8578
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
12
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8623
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8624
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, l’India*, Taiwan* e il Regno Unito*: 09.8591
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
13
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8625
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8626
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, la Turchia*, la Russia*, la Svizzera*, la Bielorussia* e il Regno Unito*: 09.8592
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
14
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8627
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8628
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Russia*, l’Ucraina*, la Bosnia-Erzegovina* e la Moldova*: 09.8593
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
15
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8629
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8630
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’India*, la Svizzera*, l’Ucraina* e il Regno Unito*: 09.8594
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
16
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8631
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8632
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’India*, Taiwan*, la Corea (Repubblica di)*, la Cina*, il Giappone* e il Regno Unito*: 09.8595
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
17
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8633
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8634
(
18
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8635
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8636
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, l’Ucraina*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8579
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
19
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8637
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8638
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, gli Emirati arabi uniti* e il Regno Unito*: 09.8580
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
20
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8639
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8640
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Russia*, la Cina*, la Turchia* e il Regno Unito*: 09.8585
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
21
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8641
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8642
(
22
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8643
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8644
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Russia*, l’Ucraina*, la Macedonia del Nord*, la Svizzera*, la Bielorussia* e il Regno Unito*: 09.8596
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
23
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8645
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8646
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’India*, l’Ucraina*, la Corea (Repubblica di)*, il Giappone*, la Cina* e il Regno Unito*: 09.8597
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
24
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8647
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8648
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, l’Ucraina*, la Bielorussia*, gli Stati Uniti d’America* e il Regno Unito*: 09.8586
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
25
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8657
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8658
(
26
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8659
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8660
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Cina*, la Russia*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8587
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
27
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8651
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8652
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Svizzera*, la Turchia*, Taiwan*, la Cina*, la Russia* e il Regno Unito*: 09.8588
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
(
28
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8653
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8654
(
29
)
Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8655
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8656
Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Russia*, l’Ucraina*, la Cina* e la Bielorussia*: 09.8598
*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5.
ALLEGATO II
Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive
l’allegato III.2 è così modificato:
«
Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive
Paese/Gruppo di prodotti
1
2
3 A
3B
4 A
4B
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25 A
25B
26
27
28
Brasile
X
X
X
Cina
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
India
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Indonesia
X
X
X
X
Malaysia
X
X
Messico
X
Moldova
X
X
X
Macedonia del Nord
X
X
X
X
X
X
Thailandia
X
X
Tunisia
X
X
Turchia
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ucraina
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Emirati arabi uniti
X
X
X
X
Vietnam
X
X
X
X
Tutti gli altri paesi in via di sviluppo
X»
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