Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2037/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2037 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Pubblicato: 10/12/2020 In vigore dal: 10/12/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2037 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2037 of 10 December 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/159 imposing definitive safeguard measures against imports of certain steel products

Testo normativo

11.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 416/32 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2037 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ( 1 ) , in particolare gli articoli 16 e 20, visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( 2 ) , in particolare gli articoli 13 e 16, considerando quanto segue: 1. CONTESTO (1) Il 31 gennaio 2019 la Commissione ha istituito misure di salvaguardia definitive su determinati prodotti di acciaio («il regolamento di salvaguardia definitivo») ( 3 ) . (2) La Commissione ha modificato le misure due volte, rispettivamente a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 ( 4 ) e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 ( 5 ) della Commissione. (3) Secondo i termini dell’accordo di recesso ( 6 ) tra l’Unione e il Regno Unito, dal 1 o gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale dell’Unione. A decorrere da tale data, l’ambito di applicazione territoriale delle misure di salvaguardia subirà pertanto un cambiamento. Poiché il livello delle misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio è stato stabilito sulla base della media delle importazioni nell’Unione di 28 Stati membri, vale a dire comprese le importazioni nel Regno Unito, durante il periodo di riferimento 2015-2017, la Commissione ritiene opportuno adeguare di conseguenza il volume dei contingenti tariffari nonché l’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle attuali misure di salvaguardia. (4) Il 30 ottobre 2020 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso ( 7 ) illustrante la motivazione della proposta e la metodologia che intendeva applicare e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. L’avviso riportava altresì il volume dei contingenti tariffari ricalcolati che sarebbe stato in vigore per il periodo dal 1 o gennaio al 30 giugno 2021. 2. PROCEDURA APPROPRIATA (5) La Commissione ha ricevuto diciannove comunicazioni dalle parti interessate entro il termine stabilito. Essa ha altresì avviato consultazioni con nove governi di paesi terzi. 3. VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI RICEVUTE (6) La Commissione ha esaminato le osservazioni ricevute, riguardanti specifiche categorie di prodotti o aspetti generali dell’adeguamento, come segue: 3.1. Categoria 4 — Fogli rivestiti di metallo (7) Numerose parti interessate hanno presentato osservazioni in merito ai volumi calcolati per le categorie 4 A e 4B (compresi i gradi utilizzati nel settore automobilistico) e chiesto alla Commissione di rivedere il calcolo. In particolare, durante le consultazioni con le autorità dei paesi terzi, una parte interessata ha segnalato un errore materiale nel calcolo. Un’altra parte interessata ha individuato un problema specifico di calcolo o proposto una ripartizione leggermente diversa tra le due categorie di prodotti, che riflette meglio la sua situazione relativamente ai volumi riguardanti i suoi contingenti tariffari specifici per paese, tenuto conto in questo caso della situazione controfattuale, vale a dire il modo in cui sarebbero stati assegnati i contingenti tariffari se il Regno Unito non avesse fatto parte del territorio doganale al momento dell’adozione delle misure di salvaguardia iniziali. Dopo aver valutato tali argomentazioni, la Commissione ha constatato che erano giustificate e ha rivisto di conseguenza i volumi riportati nell’avviso del 30 ottobre. (8) Va sottolineato che tali adeguamenti riguardano solo la distribuzione dei contingenti tariffari tra le sottocategorie di prodotti 4 A e 4B, ma non incidono sul livello dei contingenti tariffari per l’intera categoria di prodotti 4. (9) I volumi aggiornati si riflettono nei volumi dei contingenti tariffari di cui all’allegato I. 3.2. Impatto dell’adeguamento sui volumi dei contingenti tariffari (10) Alcune parti hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe mantenere i volumi dei contingenti tariffari esistenti e inoltre concedere al Regno Unito il proprio contingente tariffario specifico per paese oppure, qualora rientri nei contingenti tariffari residui, i volumi di tali contingenti tariffari dovrebbero essere aumentati in modo da includere i flussi commerciali tradizionali del Regno Unito. (11) Alcune parti hanno altresì sostenuto che potrebbero subire ripercussioni negative dall’inclusione del Regno Unito nella sezione residua di determinati contingenti tariffari, in quanto ciò comporterebbe una maggiore concorrenza a fronte di un volume contingentale inferiore. (12) Altre parti hanno osservato che, per alcune origini, il volume complessivo dei contingenti tariffari calcolati verrebbe ridotto, rendendo la misura più restrittiva. (13) Infine, alcuni paesi esportatori hanno lamentato che, in base alla proposta della Commissione, perderebbero il contingente tariffario specifico per paese per alcune categorie di prodotti specifiche. Tali parti hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe mantenere il loro contingente tariffario specifico per paese e che, qualora non lo facesse, ciò significherebbe rendere le misure più restrittive, violando così le norme dell’OMC. (14) La Commissione non concorda sul fatto che l’adeguamento proposto renderebbe la misura di salvaguardia più rigorosa. Come indicato nell’avviso del 30 ottobre, il risultato dell’adeguamento comporterebbe, in pochissimi casi, la perdita da parte di alcuni paesi dei loro contingenti tariffari specifici per paese (e viceversa) per alcune categorie di prodotti. Tuttavia la Commissione non ritiene che l’adeguamento possa tradursi, in quanto tale, in una misura più restrittiva. Nell’avviso del 30 ottobre la Commissione ha spiegato la logica dell’adeguamento, che mira ad avere un volume di contingenti tariffari (sia a livello globale sia per categoria di prodotto) proporzionato alla riduzione dell’ambito geografico del territorio in cui la misura di salvaguardia dell’Unione si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2021. Inoltre la Commissione osserva che i volumi complessivi dei contingenti tariffari risultanti dall’adeguamento sono del 3 % superiori rispetto a quelli attualmente in vigore e che ciò non può essere considerato un fattore tale da rendere la misura più restrittiva. (15) Inoltre la Commissione desidera sottolineare che, se accettasse le richieste dei paesi che perderebbero un determinato contingente tariffario specifico per paese, ciò sarebbe discriminante nei loro confronti rispetto a qualsiasi altra parte interessata, in quanto si discosterebbe dal suo principio fondamentale di concedere un contingente tariffario specifico per paese solo al raggiungimento di una determinata soglia (5 % delle importazioni) in un periodo specifico ( 8 ) . Dall’applicazione dello scenario controfattuale risulta che i paesi che disponevano di un contingente tariffario specifico per paese non soddisfano più il criterio oggettivo, mentre altri lo soddisfano. (16) I volumi inutilizzati dei contingenti di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 dei paesi che, a seguito di questo adeguamento, perderebbero i propri contingenti specifici per paese in una categoria di prodotti sono stati assegnati ai contingenti tariffari residui nelle pertinenti categorie di prodotti. 3.3. Richiesta di effettuare un’analisi sulla base dei dati dell’UE-27 (17) Alcune parti interessate hanno sostenuto che, in caso di adeguamento delle sue misure, l’Unione è tenuta a valutare nuovamente se tutti i requisiti per istituire misure di salvaguardia continuano a essere soddisfatti nell’ambito dell’UE-27. Una parte interessata ha osservato, in particolare, che tale approccio indurrebbe l’Unione a stabilire che per numerose categorie di prodotti non vi sarebbe stato un aumento delle importazioni e che tali importazioni non dovrebbero pertanto essere soggette alle misure. (18) La Commissione ha osservato a tale proposito che le condizioni per istituire una misura di salvaguardia devono essere soddisfatte quando una misura di salvaguardia è istituita per la prima volta. Nel caso di questa misura, le condizioni sono state soddisfatte, come spiegato in dettaglio nel regolamento sulle misure di salvaguardia definitive. (19) La Commissione non concorda con le opinioni espresse da alcune parti interessate secondo le quali, in una situazione come quella in esame, si renda necessario condurre una nuova valutazione completa. In effetti, come spiegato nell’avviso del 30 ottobre, l’attuale procedimento si limita ad adeguare i volumi dei contingenti tariffari alla modifica dell’ambito di applicazione del territorio in cui si applica la misura di salvaguardia dell’Unione. A tale riguardo, la Commissione insiste sul fatto che il presente procedimento non costituisce in alcun modo un vero e proprio riesame delle misure e pertanto non vi alcun obbligo giuridico di effettuare l’analisi richiesta da alcune parti interessate. 3.4. Categoria 18 — Palancole (20) Alcune parti interessate hanno contestato la proposta della Commissione di concedere al Regno Unito un contingente tariffario specifico per paese per questa categoria di prodotti, sostenendo che nel Regno Unito non vi sarebbe alcuna produzione di tale categoria di prodotti. Di conseguenza, i volumi assegnati al Regno Unito non sarebbero utilizzati. Tali società hanno inoltre sostenuto che la riduzione dei volumi dei contingenti tariffari derivante dall’adeguamento non era giustificata e che la Commissione dovrebbe mantenere lo stesso livello di contingenti tariffari previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/894. (21) A tale riguardo la Commissione aveva spiegato, nel suo avviso del 30 ottobre, la metodologia e la logica alla base dell’adeguamento e le implicazioni che esso poteva comportare. Se vi è una riduzione dei volumi complessivi dei contingenti tariffari in questa categoria, ciò è dovuto al fatto che le importazioni nel Regno Unito nel periodo di riferimento sono state detratte dal volume del contingente tariffario. Inoltre, nell’avviso del 30 ottobre, la Commissione ha spiegato in che modo ha stabilito il livello delle importazioni del Regno Unito nell’UE-27 durante il periodo di riferimento. L’argomentazione relativa all’assenza di produzione nel Regno Unito non è stata adeguatamente suffragata e non corrisponde alle statistiche utilizzate dalla Commissione. Nessuna parte interessata ha fornito dati indicanti se le importazioni nel Regno Unito fossero state consumate, ulteriormente trasformate o vendute nell’ambito dell’Unione. In ogni caso, il volume assegnato al Regno Unito non potrebbe essere trasferito ad altre origini, in quanto ciò gonfierebbe artificialmente il volume del contingente tariffario. Tale argomentazione è pertanto irrilevante per gli utilizzatori. La Commissione ha inoltre respinto l’argomentazione di mantenere gli attuali volumi dei contingenti tariffari, in quanto ciò non terrebbe conto della riduzione dell’ambito geografico del territorio interessato dalla misura di salvaguardia e comporterebbe parimenti un volume contingentale artificialmente gonfiato. Di conseguenza, la Commissione respinge queste argomentazioni. 3.5. Categoria di prodotti 9 – Prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo (22) Alcune parti interessate hanno osservato che, a causa della proposta della Commissione, il Vietnam perderebbe il proprio contingente tariffario specifico per paese in questa categoria di prodotti. Tali parti hanno avvertito la Commissione che tali volumi, che di conseguenza apparterranno alla sezione «altri paesi» del contingente tariffario, saranno probabilmente utilizzati rapidamente, in particolare da una determinata origine. Di conseguenza, tali parti hanno chiesto alla Commissione di limitare i volumi che qualsiasi paese potrebbe utilizzare nell’ambito del contingente tariffario residuo di questa categoria. (23) La Commissione ha osservato che la richiesta di limitare l’accesso ai paesi esportatori già aventi diritto al contingente tariffario residuo ( 9 ) non rientra nel campo di applicazione di questo esercizio di adeguamento, in quanto equivarrebbe a modificare il funzionamento delle misure. In ogni caso, la Commissione ha ricordato che la stessa argomentazione era stata presentata in procedimenti precedenti ed era stata respinta. Pertanto la Commissione non esamina ulteriormente la fondatezza di tale argomentazione. 3.6. Aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti a misure (24) L’elenco delle categorie di prodotti originari dei paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive deve essere aggiornato per tenere conto dell’adeguamento territoriale. La Commissione ha basato il suo calcolo sui dati aggiornati riguardanti la serie di dati relativa alle importazioni dell’anno 2019 (vale a dire lo stesso periodo indicato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/894, ma escludendo le importazioni nel Regno Unito). (25) In merito alle categorie 4 A e 4B, nella sezione 4, paragrafo 3, dell’avviso del 30 ottobre la Commissione ha descritto il suo approccio provvisorio per quanto riguarda il trattamento delle importazioni del Regno Unito ai fini del calcolo dei rispettivi contingenti tariffari. A seguito della valutazione delle osservazioni ricevute e delle consultazioni con i paesi terzi in merito a detto approccio, la Commissione ha deciso di applicare la stessa metodologia ai fini dell’aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle misure di cui all’allegato II del presente regolamento. In assenza di altre informazioni affidabili o di proposte alternative documentate delle parti interessate, la Commissione ha ipotizzato che le importazioni del Regno Unito nell’anno 2019 dovessero essere equamente ripartite tra le due categorie di prodotti. (26) I volumi dei contingenti tariffari specifici per paese assegnati ai paesi in via di sviluppo che saranno esclusi dalla misura di salvaguardia di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono stati assegnati ai contingenti tariffari residui nelle pertinenti categorie di prodotti. (27) L’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle misure è così modificato: — la Cina diventa soggetta alle misure nella categoria di prodotti 22; — la Turchia viene esclusa dalle misure nella categoria di prodotti 25 A; — gli Emirati arabi uniti vengono esclusi dalle misure nelle categorie di prodotti 21 e 26. (28) Nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni in merito a tale adeguamento. (29) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito a norma, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478, e dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è così modificato: — l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; — l’allegato III.2 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2021. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16 . ( 2 ) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio ( GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 della Commissione, del 26 settembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio ( GU L 248 del 27.9.2019, pag. 28 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio ( GU L 206 del 30.6.2020, pag. 27 ). ( 6 ) Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1 ). ( 7 ) Avviso 2020/C 366/12 relativo all’adeguamento del livello dei contingenti tariffari nel quadro delle misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea a decorrere dal 1 o gennaio 2021 ( GU C 366 del 30.10.2020, pag. 36 ). ( 8 ) In questo caso particolare, la soglia si riferisce alla quota del 5 % delle importazioni nel periodo di riferimento in una data categoria di prodotti per poter beneficiare di un contingente tariffario specifico per paese. ( 9 ) I paesi esportatori che ne hanno diritto e che rientrano nell’ambito del contingente tariffario residuo sono quelli che non beneficiano di un contingente tariffario specifico per paese in una data categoria di prodotti. ALLEGATO I «ALLEGATO IV IV.1 – Volumi dei contingenti tariffari Numero di prodotto Categoria di prodotti Codici NC Assegnazione per paese (ove applicabile) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021 Aliquota del dazio supplementare Numeri d’ordine Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) 1 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati 7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 99 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99 Federazione russa 395 909,00 400 307,98 25 % 09.8966 Turchia 313 791,59 317 278,16 25 % 09.8967 India 161 191,83 162 982,85 25 % 09.8968 Corea (Repubblica di) 129 042,60 130 476,40 25 % 09.8969 Regno Unito 114 460,48 115 732,26 25 % 09.8976 Serbia 113 624,87 114 887,37 25 % 09.8970 Altri paesi 969 690,07 980 464,41 25 % ( 1 ) 2 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati 7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00 India 143 355,40 144 948,24 25 % 09.8801 Corea (Repubblica di) 83 143,26 84 067,08 25 % 09.8802 Regno Unito 76 842,60 77 696,41 25 % 09.8977 Ucraina 63 833,81 64 543,07 25 % 09.8803 Brasile 40 842,75 41 296,56 25 % 09.8804 Serbia 36 193,20 36 595,35 25 % 09.8805 Altri paesi 252 391,11 255 195,45 25 % ( 2 ) 3.A Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES) 7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 Federazione russa 333,03 336,73 25 % 09.8808 Regno Unito 285,37 288,54 25 % 09.8978 Iran (Repubblica islamica dell’) 145,80 147,42 25 % 09.8809 Corea (Repubblica di) 118,68 119,99 25 % 09.8806 Altri paesi 719,47 727,46 25 % ( 3 ) 3.B 7225 19 90 , 7226 19 80 Federazione russa 33 685,76 34 060,05 25 % 09.8811 Corea (Repubblica di) 20 132,89 20 356,59 25 % 09.8812 Cina 15 498,07 15 670,27 25 % 09.8813 Taiwan 11 627,43 11 756,62 25 % 09.8814 Altri paesi 6 024,76 6 091,70 25 % ( 4 ) 4.A Fogli rivestiti di metallo Codici TARIC: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 11, 7225 99 00 22, 7225 99 00 45, 7225 99 00 91, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 11, 7226 99 70 91, 7226 99 70 94 Corea (Repubblica di) 32 981,94 33 348,41 25 % 09.8816 India 47 144,92 47 668,75 25 % 09.8817 Regno Unito 31 075,99 31 421,28 25 % 09.8979 Altri paesi 417 545,50 422 184,90 25 % ( 5 ) 4.B Codici NC: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10 Codici TARIC: 7210 41 00 30, 7210 41 00 80, 7210 49 00 30, 7210 49 00 80, 7210 61 00 30, 7210 61 00 80, 7210 69 00 30, 7210 69 00 80, 7212 30 00 30, 7212 30 00 80, 7212 50 61 30, 7212 50 61 80, 7212 50 69 30, 7212 50 69 80, 7225 92 00 30, 7225 92 00 80, 7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 93, 7225 99 00 95, 7226 99 30 30, 7226 99 30 90, 7226 99 70 13, 7226 99 70 19, 7226 99 70 93, 7226 99 70 96 Cina 112 702,10 113 954,34 25 % 09.8821 Corea (Repubblica di) 146 267,74 147 892,93 25 % 09.8822 India 67 313,85 68 061,78 25 % 09.8823 Regno Unito 31 075,99 31 421,28 25 % 09.8980 Altri paesi 94 312,94 95 360,86 25 % ( 6 ) 5 Fogli a rivestimento organico 7210 70 80 , 7212 40 80 India 69 079,96 69 847,51 25 % 09.8826 Corea (Repubblica di) 62 432,08 63 125,77 25 % 09.8827 Regno Unito 30 651,88 30 992,45 25 % 09.8981 Taiwan 20 009,20 20 231,52 25 % 09.8828 Turchia 13 814,36 13 967,85 25 % 09.8829 Altri paesi 37 843,96 38 264,44 25 % ( 7 ) 6 Prodotti stagnati 7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20 Cina 97 495,49 98 578,77 25 % 09.8831 Regno Unito 35 561,84 35 956,97 25 % 09.8982 Serbia 19 570,13 19 787,58 25 % 09.8832 Corea (Repubblica di) 14 156,15 14 313,44 25 % 09.8833 Taiwan 11 769,81 11 900,58 25 % 09.8834 Altri paesi 32 623,10 32 985,58 25 % ( 8 ) 7 Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati 7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00 Ucraina 209 860,26 212 192,04 25 % 09.8836 Corea (Repubblica di) 85 938,89 86 893,77 25 % 09.8837 Federazione russa 72 574,83 73 381,22 25 % 09.8838 India 47 696,17 48 226,13 25 % 09.8839 Regno Unito 47 679,95 48 209,72 25 % 09.8983 Altri paesi 289 237,24 292 450,99 25 % ( 9 ) 8 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili 7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00 Altri paesi 90 629,91 91 636,90 25 % ( 10 ) 9 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili 7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80 Corea (Repubblica di) 43 629,00 44 113,77 25 % 09.8846 Taiwan 40 458,63 40 908,18 25 % 09.8847 India 27 041,19 27 341,65 25 % 09.8848 Stati Uniti 22 000,76 22 245,21 25 % 09.8849 Turchia 18 307,38 18 510,79 25 % 09.8850 Malaysia 11 598,54 11 727,41 25 % 09.8851 Altri paesi 46 526,20 47 043,16 25 % ( 11 ) 10 Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili 7219 21 10 , 7219 21 90 Cina 4 320,80 4 368,81 25 % 09.8856 India 1 832,92 1 853,28 25 % 09.8857 Regno Unito 756,12 764,53 25 % 09.8984 Taiwan 698,09 705,84 25 % 09.8858 Altri paesi 915,93 926,11 25 % ( 12 ) 12 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati 7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00 Cina 103 601,87 104 753,01 25 % 09.8861 Regno Unito 86 672,43 87 635,46 25 % 09.8985 Turchia 62 288,24 62 980,33 25 % 09.8862 Federazione russa 57 825,56 58 468,06 25 % 09.8863 Svizzera 46 358,90 46 874,00 25 % 09.8864 Bielorussia 37 104,08 37 516,35 25 % 09.8865 Altri paesi 47 142,12 47 665,92 25 % ( 13 ) 13 Barre di rinforzo 7214 20 00 , 7214 99 10 Turchia 58 826,75 59 480,38 25 % 09.8866 Federazione russa 56 951,11 57 583,90 25 % 09.8867 Ucraina 28 798,84 29 118,83 25 % 09.8868 Bosnia-Erzegovina 25 219,87 25 500,09 25 % 09.8869 Moldova (Repubblica di) 18 125,11 18 326,50 25 % 09.8870 Altri paesi 109 637,11 110 855,30 25 % ( 14 ) 14 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili 7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90 India 27 892,96 28 202,88 25 % 09.8871 Regno Unito 4 076,21 4 121,51 25 % 09.8986 Svizzera 4 012,28 4 056,86 25 % 09.8872 Ucraina 3 098,90 3 133,33 25 % 09.8873 Altri paesi 4 521,80 4 572,05 25 % ( 15 ) 15 Vergelle di acciai inossidabili 7221 00 10 , 7221 00 90 India 6 487,41 6 559,49 25 % 09.8876 Taiwan 4 182,82 4 229,30 25 % 09.8877 Regno Unito 3 360,43 3 397,77 25 % 09.8987 Corea (Repubblica di) 2 088,34 2 111,54 25 % 09.8878 Cina 1 414,37 1 430,08 25 % 09.8879 Giappone 1 403,63 1 419,23 25 % 09.8880 Altri paesi 698,10 705,85 25 % ( 16 ) 16 Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati 7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95 Regno Unito 133 112,45 134 591,48 25 % 09.8988 Ucraina 93 132,26 94 167,07 25 % 09.8881 Svizzera 90 980,58 91 991,47 25 % 09.8882 Federazione russa 78 745,32 79 620,26 25 % 09.8883 Turchia 76 362,96 77 211,44 25 % 09.8884 Bielorussia 62 438,46 63 132,22 25 % 09.8885 Moldova (Repubblica di) 46 799,56 47 319,56 25 % 09.8886 Altri paesi 77 881,71 78 747,06 25 % ( 17 ) 17 Profilati di ferro o di acciai non legati 7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90 Ucraina 27 500,57 27 806,14 25 % 09.8891 Regno Unito 23 890,85 24 156,31 25 % 09.8989 Turchia 19 883,09 20 104,02 25 % 09.8892 Corea (Repubblica di) 4 633,85 4 685,34 25 % 09.8893 Altri paesi 10 905,03 11 026,20 25 % ( 18 ) 18 Palancole 7301 10 00 Cina 6 151,98 6 220,33 25 % 09.8901 Emirati arabi uniti 3 044,65 3 078,48 25 % 09.8902 Regno Unito 789,54 798,32 25 % 09.8990 Altri paesi 224,06 226,55 25 % ( 19 ) 19 Materiale ferroviario 7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00 Regno Unito 3 788,71 3 830,80 25 % 09.8991 Federazione russa 1 375,95 1 391,24 25 % 09.8906 Turchia 1 117,60 1 130,02 25 % 09.8908 Cina 989,92 1 000,92 25 % 09.8907 Altri paesi 1 024,65 1 036,04 25 % ( 20 ) 20 Tubi gas 7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77 Turchia 43 450,18 43 932,96 25 % 09.8911 India 16 721,00 16 906,78 25 % 09.8912 Macedonia del Nord 6 175,81 6 244,43 25 % 09.8913 Regno Unito 5 874,82 5 940,09 25 % 09.8992 Altri paesi 12 635,26 12 775,65 25 % ( 21 ) 21 Profilati cavi 7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99 Turchia 66 577,91 67 317,67 25 % 09.8916 Regno Unito 40 001,61 40 446,07 25 % 09.8993 Federazione russa 22 664,34 22 916,17 25 % 09.8917 Macedonia del Nord 21 621,70 21 861,94 25 % 09.8918 Ucraina 16 174,57 16 354,29 25 % 09.8919 Svizzera 13 600,58 13 751,70 25 % 09.8920 Bielorussia 13 392,20 13 541,00 25 % 09.8921 Altri paesi 15 230,42 15 399,64 25 % ( 22 ) 22 Tubi di acciai inossidabili senza saldatura 7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99 India 5 168,74 5 226,17 25 % 09.8926 Ucraina 3 236,47 3 272,43 25 % 09.8927 Regno Unito 1 642,83 1 661,08 25 % 09.8994 Corea (Repubblica di) 1 017,41 1 028,71 25 % 09.8928 Giappone 946,14 956,65 25 % 09.8929 Cina 811,77 820,79 25 % 09.8931 Altri paesi 2 360,85 2 387,08 25 % ( 23 ) 24 Altri tubi senza saldatura 7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00 Cina 30 152,17 30 487,19 25 % 09.8936 Ucraina 23 541,21 23 802,78 25 % 09.8937 Bielorussia 12 595,36 12 735,31 25 % 09.8938 Regno Unito 9 557,38 9 663,58 25 % 09.8995 Stati Uniti 6 714,21 6 788,82 25 % 09.8940 Altri paesi 35 461,44 35 855,45 25 % ( 24 ) 25.A Grandi tubi saldati 7305 11 00 , 7305 12 00 Altri paesi 106 330,19 107 511,63 25 % ( 25 ) 25.B Grandi tubi saldati 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00 Turchia 9 347,69 9 451,55 25 % 09.8971 Cina 6 323,27 6 393,53 25 % 09.8972 Federazione russa 6 278,07 6 347,83 25 % 09.8973 Regno Unito 4 248,97 4 296,18 25 % 09.8996 Corea (Repubblica di) 2 488,39 2 516,04 25 % 09.8974 Altri paesi 5 771,54 5 835,67 25 % ( 26 ) 26 Altri tubi saldati 7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00 Svizzera 40 668,04 41 119,90 25 % 09.8946 Turchia 31 126,18 31 472,03 25 % 09.8947 Regno Unito 9 655,60 9 762,88 25 % 09.8997 Taiwan 7 510,15 7 593,59 25 % 09.8950 Cina 6 540,69 6 613,37 25 % 09.8949 Federazione russa 6 402,83 6 473,97 25 % 09.8952 Altri paesi 20 849,11 21 080,77 25 % ( 27 ) 27 Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati 7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80 Federazione russa 74 594,12 75 422,94 25 % 09.8956 Svizzera 17 399,98 17 593,32 25 % 09.8957 Regno Unito 13 012,46 13 157,05 25 % 09.8998 Cina 12 561,01 12 700,58 25 % 09.8958 Ucraina 10 233,14 10 346,84 25 % 09.8959 Altri paesi 9 702,37 9 810,18 25 % ( 28 ) 28 Fili di acciai non legati 7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90 Bielorussia 56 580,19 57 208,86 25 % 09.8961 Cina 39 836,99 40 279,62 25 % 09.8962 Federazione russa 26 657,35 26 953,54 25 % 09.8963 Turchia 21 490,10 21 728,87 25 % 09.8964 Ucraina 17 144,99 17 335,49 25 % 09.8965 Altri paesi 29 751,08 30 081,65 25 % ( 29 ) IV.2 – Volumi dei contingenti tariffari globali per trimestre Numero di prodotto Dall’1.1.2021 al 31.3.2021 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021 Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) 1 Altri paesi 969 690,07 980 464,41 2 Altri paesi 252 391,11 255 195,45 3 A Altri paesi 719,47 727,46 3B Altri paesi 6 024,76 6 091,70 4 A Altri paesi 417 545,50 422 184,90 4B Altri paesi 94 312,94 95 360,86 5 Altri paesi 37 843,96 38 264,44 6 Altri paesi 32 623,10 32 985,58 7 Altri paesi 289 237,24 292 450,99 8 Altri paesi 90 629,91 91 636,90 9 Altri paesi 46 526,20 47 043,16 10 Altri paesi 915,93 926,11 12 Altri paesi 47 142,12 47 665,92 13 Altri paesi 109 637,11 110 855,30 14 Altri paesi 4 521,80 4 572,05 15 Altri paesi 698,10 705,85 16 Altri paesi 77 881,71 78 747,06 17 Altri paesi 10 905,03 11 026,20 18 Altri paesi 224,06 226,55 19 Altri paesi 1 024,65 1 036,04 20 Altri paesi 12 635,26 12 775,65 21 Altri paesi 15 230,42 15 399,64 22 Altri paesi 2 360,85 2 387,08 24 Altri paesi 35 461,44 35 855,45 25 A Altri paesi 106 330,19 107 511,63 25B Altri paesi 5 771,54 5 835,67 26 Altri paesi 20 849,11 21 080,77 27 Altri paesi 9 702,37 9 810,18 28 Altri paesi 29 751,08 30 081,65 IV.3 – Volume massimo del contingente residuo accessibile dall’1.4.2021 al 30.6.2021 ai paesi che beneficiano di un contingente specifico per paese Categoria di prodotti Nuovo contingente assegnato dall’1.4.2021 al 30.6.2021, in tonnellate 1 Regime speciale 2 255 195,45 3.A 727,46 3.B 6 091,70 4.A 422 184,90 4.B Regime speciale 5 Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre 6 32 985,58 7 292 450,99 8 Non pertinente 9 47 043,16 10 277,83 12 28 599,55 13 28 822,38 14 2 514,63 15 522,33 16 Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre 17 11 026,20 18 226,55 19 1 036,04 20 Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre 21 3 233,93 22 1 933,53 24 35 855,45 25.A Non pertinente 25.B 5 835,67 26 21 080,77 27 Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre 28 21 357,97 » ( 1 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8601 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8602 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Russia*: 09.8571, per la Turchia*: 09.8572, per l’India*: 09.8573, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8574, per la Serbia*: 09.8575 e per il Regno Unito*: 09.8599 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 2 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8603 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8604 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’India*, la Corea (Repubblica di)*, l’Ucraina*, il Brasile*, la Serbia* e il Regno Unito*: 09.8567 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 3 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8605 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8606 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Corea (Repubblica di)*, la Russia*, l’Iran (Repubblica islamica dell’)* e il Regno Unito*: 09.8568 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 4 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8607 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8608 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Russia*, la Corea (Repubblica di)*, la Cina* e Taiwan*: 09.8569 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 5 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8609 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8610 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’India*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8570 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 6 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8611 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8612 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*: 09.8581, per la Corea (Repubblica di)*: 09.8582, per l’India*: 09.8583, per il Regno Unito*: 09.8584 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 7 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8613 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8614 ( 8 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8615 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8616 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, la Corea (Repubblica di)*, Taiwan*, la Serbia* e il Regno Unito*: 09.8576 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 9 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8617 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8618 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’Ucraina*, la Corea (Repubblica di)*, la Russia*, l’India* e il Regno Unito*: 09.8577 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 10 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8619 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8620 ( 11 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8621 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8622 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Corea (Repubblica di)*, Taiwan*, l’India*, gli Stati Uniti d’America*, la Turchia* e la Malaysia*: 09.8578 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 12 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8623 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8624 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, l’India*, Taiwan* e il Regno Unito*: 09.8591 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 13 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8625 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8626 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, la Turchia*, la Russia*, la Svizzera*, la Bielorussia* e il Regno Unito*: 09.8592 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 14 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8627 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8628 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Russia*, l’Ucraina*, la Bosnia-Erzegovina* e la Moldova*: 09.8593 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 15 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8629 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8630 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’India*, la Svizzera*, l’Ucraina* e il Regno Unito*: 09.8594 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 16 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8631 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8632 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’India*, Taiwan*, la Corea (Repubblica di)*, la Cina*, il Giappone* e il Regno Unito*: 09.8595 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 17 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8633 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8634 ( 18 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8635 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8636 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, l’Ucraina*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8579 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 19 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8637 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8638 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, gli Emirati arabi uniti* e il Regno Unito*: 09.8580 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 20 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8639 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8640 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Russia*, la Cina*, la Turchia* e il Regno Unito*: 09.8585 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 21 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8641 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8642 ( 22 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8643 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8644 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Russia*, l’Ucraina*, la Macedonia del Nord*, la Svizzera*, la Bielorussia* e il Regno Unito*: 09.8596 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 23 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8645 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8646 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per l’India*, l’Ucraina*, la Corea (Repubblica di)*, il Giappone*, la Cina* e il Regno Unito*: 09.8597 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 24 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8647 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8648 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Cina*, l’Ucraina*, la Bielorussia*, gli Stati Uniti d’America* e il Regno Unito*: 09.8586 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 25 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8657 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8658 ( 26 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8659 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8660 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Cina*, la Russia*, la Corea (Repubblica di)* e il Regno Unito*: 09.8587 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 27 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8651 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8652 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Svizzera*, la Turchia*, Taiwan*, la Cina*, la Russia* e il Regno Unito*: 09.8588 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ( 28 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8653 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8654 ( 29 ) Dall’1.1.2021 al 31.3.2021: 09.8655 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: 09.8656 Dall’1.4.2021 al 30.6.2021: per la Turchia*, la Russia*, l’Ucraina*, la Cina* e la Bielorussia*: 09.8598 *In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell’articolo 1, paragrafo 5. ALLEGATO II Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive l’allegato III.2 è così modificato: « Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive Paese/Gruppo di prodotti 1 2 3 A 3B 4 A 4B 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 A 25B 26 27 28 Brasile X X X Cina X X X X X X X X X X X X X X X X X India X X X X X X X X X X X X X X X X Indonesia X X X X Malaysia X X Messico X Moldova X X X Macedonia del Nord X X X X X X Thailandia X X Tunisia X X Turchia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ucraina X X X X X X X X X X X X Emirati arabi uniti X X X X Vietnam X X X X Tutti gli altri paesi in via di sviluppo X»

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 2037/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …

Altre normative del 2020

Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili … Risoluzione AdE 633 Esenzione dall'Iva delle importazioni e delle cessioni delle merci necessarie a contrasta… Interpello AdE 2020 Rettifica del 14/12/2020 Interpello AdE 2138217 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubbl… Risoluzione AdE 3