Regolamento (UE) 2018/2070 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Regolamento (UE) 2018/2070 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
EN: Council Regulation (EU) 2018/2070 of 20 December 2018 amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Testo normativo
28.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 331/197
REGOLAMENTO (UE) 2018/2070 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, contingenti tariffari autonomi sono stati aperti dal regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio
(
1
)
. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
(2)
Per tali motivi è necessario aprire, con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2019, sei nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2600, 09.2617, 09.2720, 09.2738, 09.2740 e 09.2742 a dazio zero per volumi adeguati di tali prodotti. È inoltre nell'interesse dell'Unione aprire i due nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2740 e 09.2742 solo ai fini dell'utilizzo dei prodotti in questione per la fabbricazione di prodotti specifici fabbricati nell'Unione. L'applicazione di tali due contingenti tariffari dovrebbe pertanto essere subordinata all'uso specifico dei prodotti a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
.
(3)
Nel caso dei quattro contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2684, 09.2686, 09.2723 e 09.2864 è opportuno aumentare i volumi contingentali poiché tale aumento è nell'interesse dell'Unione.
(4)
Per un contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2850 la classificazione nella nomenclatura combinata (NC) dei prodotti compresi in tale contingente tariffario dovrebbe essere modificata.
(5)
La classificazione nella NC dei prodotti attualmente compresi nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2844 è stata precisata. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno sostituire tale contingente tariffario con un nuovo contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2820, che indica il codice NC applicabile.
(6)
Nel caso dei cinque contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2684, 09.2728, 09.2730, 09.2734 e 09.2736, il periodo contingentale dovrebbe essere esteso con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2019 poiché tali contingenti tariffari sono stati aperti per un periodo di soli sei mesi ed è ancora nell'interesse dell'Unione mantenere tali contingenti tariffari.
(7)
Poiché l'ambito di applicazione dei cinque contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2620, 09.2668, 09.2736, 09.2850 e 09.2908 è divenuto inadeguato per soddisfare le esigenze degli operatori economici dell'Unione, è opportuno modificare la designazione dei prodotti compresi in tali contingenti. Per i due contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2668 e 09.2850, è nell'interesse dell'Unione mantenere tali contingenti tariffari solo ai fini dell'incorporazione dei prodotti in questione in prodotti specifici fabbricati nell'Unione. L'applicazione di tali due contingenti tariffari dovrebbe pertanto essere subordinata all'uso specifico dei prodotti a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
(8)
Poiché non è più nell'interesse dell'Unione mantenere i sette contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2695, 09.2726, 09.2732, 09.2818, 09.2836, 09.2838 e 09.2886, essi dovrebbero essere chiusi con effetti a decorere dall'1 gennaio 2019.
(9)
A fini di di chiarezza e tenuto conto del numero di modifiche da apportare, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento(UE) n. 1388/2013.
(10)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.
(11)
Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime dei contingenti tariffari e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi
(
3
)
, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati devono applicarsi a decorrere dal 1
o
gennaio 2019. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(
1
)
Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319
).
(
2
)
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
).
(
3
)
GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6
.
ALLEGATO
Numero d'ordine
Codice NC
TARIC
Designazione delle merci
Periodo contingentale
Volume contingentale
Dazio contingentale
09.2637
ex 0710 40 00
20
Tutoli di mais a granelli zuccherini (
Zea Mays Saccharata
) anche non tagliati, di diametro tra 10 mm e 20 mm, destinati ad essere usati in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, diversa dal semplice ricondizionamento
(
1
)
(
2
)
1.1-31.12
550 tonnellate
0 %
(
3
)
ex 2005 80 00
30
09.2849
ex 0710 80 69
10
Funghi della specie
Auricularia polytricha
, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati
(
1
)
(
2
)
1.1-31.12
700 tonnellate
0 %
09.2664
ex 2008 60 39
30
Ciliege dolci con l'aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato
(
2
)
1.1-31.12
1 000 tonnellate
10 %
09.2740
ex 2309 90 96
97
Concentrato di proteine di soia contenente in peso:
—
60 % (± 10 %) di proteina grezza,
—
5 % (± 3 %) di fibra grezza,
—
5 % (± 3 %) di ceneri grezze e
—
3 % o più ma non più del 6,9 % di amido,
destinato a essere usato per la fabbricazione di mangimi animali
(
2
)
1.1-31.12
30 000 tonnellate
0 %
09.2913
ex 2401 10 35
91
Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00
(
2
)
1.1-31.12
6 000 tonnellate
0 %
ex 2401 10 70
10
ex 2401 10 95
11
ex 2401 10 95
21
ex 2401 10 95
91
ex 2401 20 35
91
ex 2401 20 70
10
ex 2401 20 95
11
ex 2401 20 95
21
ex 2401 20 95
91
09.2828
2712 20 90
Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio
1.1-31.12
120 000 tonnellate
0 %
09.2600
ex 2712 90 39
10
Paraffina molle (CAS RN 64742-61-6)
1.1-31.12
100 000 tonnellate
0 %
09.2928
ex 2811 22 00
40
Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %
1.1-31.12
1 700 tonnellate
0 %
09.2806
ex 2825 90 40
30
Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8)
1.1-31.12
12 000 tonnellate
0 %
09.2872
ex 2833 29 80
40
Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio
1.1-31.12
160 tonnellate
0 %
09.2929
2903 22 00
Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6)
1.1-31.12
15 000 tonnellate
0 %
09.2837
ex 2903 79 30
20
Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)
1.1-31.12
600 tonnellate
0 %
09.2933
ex 2903 99 80
30
1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)
1.1-31.12
2 600 tonnellate
0 %
09.2700
ex 2905 12 00
10
Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8)
1.1-31.12
15 000 tonnellate
0 %
09.2830
ex 2906 19 00
40
Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8)
1.1-31.12
20 tonnellate
0 %
09.2851
ex 2907 12 00
10
O-Cresolo (CAS RN 95-48-7) di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %
1.1-31.12
20 000 tonnellate
0 %
09.2704
ex 2909 49 80
20
2,2,2′,2′-tetrakis(idrossimetil)-3,3′-ossidipropan-1-olo (CAS RN 126-58-9)
1.1-31.12
500 tonnellate
0 %
09.2624
2912 42 00
Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) (CAS RN 121-32-4)
1.1-31.12
1 950 tonnellate
0 %
09.2683
ex 2914 19 90
50
Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse
(
2
)
1.1-31.12
150 tonnellate
0 %
09.2852
ex 2914 29 00
60
Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5)
1.1-31.12
300 tonnellate
0 %
09.2638
ex 2915 21 00
10
Acido acetico (CAS RN 64-19-7) di purezza, in peso, del 99 % o più
1.1-31.12
1 000 000 tonnellate
0 %
09.2972
2915 24 00
Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)
1.1-31.12
50 000 tonnellate
0 %
09.2679
2915 32 00
Acetato di vinile (CAS RN 108-05-4)
1.1-31.12
350 000 tonnellate
0 %
09.2728
ex 2915 90 70
85
Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1)
1.1-31.12
400 tonnellate
0 %
09.2665
ex 2916 19 95
30
(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)
1.1-31.12
8 250 tonnellate
0 %
09.2684
ex 2916 39 90
28
Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)
1.1-31.12
400 tonnellate
0 %
09.2769
ex 2917 13 90
10
Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)
1.1-31.12
1 000 tonnellate
0 %
09.2634
ex 2917 19 80
40
Acido dodecandioico (CAS RN 693-23-2), di purezza, in peso, di più di 98,5 %
1.1-31.12
4 600 tonnellate
0 %
09.2808
ex 2918 22 00
10
Acido
o
-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)
1.1-31.12
120 tonnellate
0 %
09.2646
ex 2918 29 00
75
3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile (CAS RN 2082-79-3) con
—
frazione passante al setaccio a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso, e
—
punto di fusione tra 49 °C e 54 °C,
destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli)
(
2
)
1.1-31.12
380 tonnellate
0 %
09.2647
ex 2918 29 00
80
Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) con
—
frazione passante al setaccio a maglie di 250 μm superiore al 75 % in peso e a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso e
—
punto di fusione tra 110 °C e 125 °C,
destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli)
(
2
)
1.1-31.12
140 tonnellate
0 %
09.2975
ex 2918 30 00
10
Dianidride benzofenon-3,3′,4,4′-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)
1.1-31.12
1 000 tonnellate
0 %
09.2688
ex 2920 29 00
70
Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31570-04-4)
1.1-31.12
6 000 tonnellate
0 %
09.2648
ex 2920 90 10
70
Solfato di dimetile (CAS RN 77-78-1)
1.1-31.12
18 000 tonnellate
0 %
09.2649
ex 2921 29 00
60
Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5)
1.1-31.12
1 700 tonnellate
0 %
09.2682
ex 2921 41 00
10
Anilina (CAS RN 62-53-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %
1.1-31.12
150 000 tonnellate
0 %
09.2617
ex 2921 42 00
89
4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzeneammina (CAS RN 70441-63-3)
1.1-31.12
500 tonnellate
0 %
09.2602
ex 2921 51 19
10
O-Fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)
1.1-31.12
1 800 tonnellate
0 %
09.2730
ex 2921 59 90
80
4,4′-Metandiildianilina (CAS RN 101-77-9) sotto forma di granuli, destinata a essere utilizzata nella produzione di prepolimeri
(
2
)
1.1-31.12
200 tonnellate
0 %
09.2854
ex 2924 19 00
85
3-Iodoprop-2-inil N-butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6)
1.1-31.12
250 tonnellate
0 %
09.2874
ex 2924 29 70
87
Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2)
1.1-31.12
20 000 tonnellate
0 %
09.2742
ex 2926 10 00
10
Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato a essere utilizzato nella fabbricazione delle merci del capitolo 55 e della voce 6815
(
2
)
1.1-31.12
50 000 tonnellate
0 %
09.2856
ex 2926 90 70
84
2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)
1.1-31.12
900 tonnellate
0 %
09.2708
ex 2928 00 90
15
Monometilidrazina (CAS 60-34-4) sotto forma di soluzione acquosa con un contenuto in peso di monometilidrazina pari al 40 (± 5) %
1.1-31.12
900 tonnellate
0 %
09.2685
ex 2929 90 00
30
Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7)
1.1-31.12
6 500 tonnellate
0 %
09.2842
2932 12 00
2-Furaldeide (furfurale)
1.1-31.12
10 000 tonnellate
0 %
09.2955
ex 2932 19 00
60
Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)
1.1-31.12
300 tonnellate
0 %
09.2696
ex 2932 20 90
25
Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2)
1.1-31.12
6 000 kg
0 %
09.2697
ex 2932 20 90
30
Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1)
1.1-31.12
6 000 kg
0 %
09.2812
ex 2932 20 90
77
Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)
1.1-31.12
4 000 tonnellate
0 %
09.2858
2932 93 00
Piperonale (CAS RN 120-57-0)
1.1-31.12
220 tonnellate
0 %
09.2878
ex 2933 29 90
85
Enzalutamide (DCI) (CAS RN 915087-33-1)
1.1-31.12
1 000 kg
0 %
09.2673
ex 2933 39 99
43
2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinolo (CAS RN 2403-88-5)
1.1-31.12
1 000 tonnellate
0 %
09.2674
ex 2933 39 99
44
Clorpirifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)
1.1-31.12
9 000 tonnellate
0 %
09.2880
ex 2933 59 95
39
Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)
1.1-31.12
5 tonnellate
0 %
09.2860
ex 2933 69 80
30
1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5)
1.1-31.12
600 tonnellate
0 %
09.2658
ex 2933 99 80
73
5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)
1.1-31.12
400 tonnellate
0 %
09.2675
ex 2935 90 90
79
4-[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (CAS RN 816431-72-8)
1.1-31.12
1 000 tonnellate
0 %
09.2710
ex 2935 90 90
91
2,4,4-Trimetilpentan-2-amminio (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-(N-metilmetilsulfonamido)pirimidin-5-il)-3,5-diidrossiept-6-enoato (CAS RN 917805-85-7)
1.1-31.12
5 000 kg
0 %
09.2945
ex 2940 00 00
20
D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)
1.1-31.12
400 tonnellate
0 %
09.2686
ex 3204 11 00
75
Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54
1.1-31.12
250 tonnellate
0 %
09.2676
ex 3204 17 00
14
Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l'85 % di tale colorante
1.1-31.12
50 tonnellate
0 %
09.2698
ex 3204 17 00
30
Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4
1.1-31.12
150 tonnellate
0 %
09.2659
ex 3802 90 00
19
Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda
1.1-31.12
35 000 tonnellate
0 %
09.2908
ex 3804 00 00
10
Lignosolfonato di sodio (CAS RN 8061-51-6)
1.1-31.12
40 000 tonnellate
0 %
09.2889
3805 10 90
Essenza di cellulosa al solfato
1.1-31.12
25 000 tonnellate
0 %
09.2935
ex 3806 10 00
10
Colofonie ed acidi resinici di gemma
1.1-31.12
280 000 tonnellate
0 %
09.2832
ex 3808 92 90
40
Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa
1.1-31.12
500 tonnellate
0 %
09.2876
ex 3811 29 00
55
Additivi costituiti da prodotti di reazione didifenilamminae noneni ramificati contenenti:
—
in peso, più del 28 % ma al massimo il 55 % di 4-monononildifenilammina
—
in peso, più del 45 % ma al massimo il 65 % di 4,4′-dinonildifenilammina
—
in peso, una percentuale totale di 2,4-dinonildifenilammina e di 2,4′-dinonildifenilammina non superiore al 5 %
destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di olii lubrificanti
(
2
)
1.1-31.12
900 tonnellate
0 %
09.2814
ex 3815 90 90
76
Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno
1.1-31.12
3 000 tonnellate
0 %
09.2820
ex 3824 79 00
10
Miscele contenenti, in peso:
—
tra il 60 % e il 90 % di 2-cloropropene (CAS RN 557-98-2),
—
tra l'8 % e il 14 % di (
Z
)-1-cloropropene (CAS RN 16136-84-8),
—
tra il 5 % e il 23 % di 2-cloropropano (CAS RN 75-29-6),
—
non più del 6 % di 3-cloropropene (CAS RN 107-05-1), e
—
non più dell'1 % di cloruro di etile (CAS RN 75-00-3)
1.1-31.12
6 000 tonnellate
0 %
09.2644
ex 3824 99 92
77
Preparazione contenente en peso:
—
il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile
—
il 10 %, ma non più del 30 % di adipato di dimetile e
—
non più del 35 % di succinato di dimetile
1.1-31.12
10 000 tonnellate
0 %
09.2681
ex 3824 99 92
85
Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 211519-85-6)
1.1-31.12
9 000 tonnellate
0 %
09.2650
ex 3824 99 92
87
Acetofenone (CAS RN 98-86-2) di purezza, in peso, tra 60 % e 90 %
1.1-31.12
2 000 tonnellate
0 %
09.2888
ex 3824 99 92
89
Miscela di alchil dimetil ammine terziarie contenente, in peso:
—
60 % o più, ma non più di 80 %, di dodecildimetilammina (CAS RN 112-18-5) e
—
20 % o più, ma non più di 30 %, di dimetil(tetradecil)ammina (CAS RN 112-75-4)
1.1-31.12
16 000 tonnellate
0 %
09.2829
ex 3824 99 93
43
Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:
—
tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,
—
numero di acidità non superiore a 110, e
—
punto di fusione non inferiore a 100 °C
1.1-31.12
1 600 tonnellate
0 %
09.2907
ex 3824 99 93
67
Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:
—
75 % o più di steroli, e
—
non più del 25 % di stanoli,
destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli
(
2
)
1.1-31.12
2 500 tonnellate
0 %
09.2639
3905 30 00
Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato
1.1-31.12
15 000 tonnellate
0 %
09.2671
ex 3905 99 90
81
Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2):
—
contenente in peso dal 17,5 al 20 % di gruppi idrossili e
—
con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm
1.1-31.12
12 500 tonnellate
0 %
09.2846
ex 3907 40 00
25
Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all' 88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)
1.1-31.12
2 000 tonnellate
0 %
09.2723
ex 3911 90 19
10
Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4′-bifenilene)
1.1-31.12
5 000 tonnellate
0 %
09.2816
ex 3912 11 00
20
Fiocchi di acetato di cellulosa
1.1-31.12
75 000 tonnellate
0 %
09.2864
ex 3913 10 00
10
Alginato di sodio, estratto da alghe brune (CAS RN 9005-38-3)
1.1-31.12
10 000 tonnellate
0 %
09.2641
ex 3913 90 00
87
Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:
—
peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000
—
livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg
—
un tenore di etanolo non superiore all'1 % in peso, e
—
un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso
1.1-31.12
200 kg
0 %
09.2661
ex 3920 51 00
50
Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:
—
EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592A, oppure
—
EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592A
1.1-31.12
100 tonnellate
0 %
09.2645
ex 3921 14 00
20
Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)
1.1-31.12
1 700 tonnellate
0 %
09.2848
ex 5505 10 10
10
Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66)
1.1-31.12
10 000 tonnellate
0 %
09.2721
ex 5906 99 90
20
Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche:
—
tre strati,
—
uno strato esterno di tessuto acrilico,
—
uno strato esterno di tessuto di poliestere,
—
lo strato intermedio di gomma di clorobutile,
—
lo strato intermedio ha un peso non inferiore a 452 g/m
2
e non superiore a 569 g/m
2
,
—
il tessuto ha un peso totale non inferiore a 952 g/m
2
e non superiore a 1 159 g/m
2
, e
—
il tessuto ha uno spessore totale non inferiore a 0,8 mm e non superiore a 4 mm,
destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di tetti retraibili di veicoli a motore
(
2
)
1.1-31.12
375 000 m
2
0 %
09.2866
ex 7019 12 00
06
Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di tipo S-glass:
—
composti da filamenti continui di vetro di 9 μm (± 0,5 μm),
—
con titolo di 200 tex o più ma inferiore o uguale a 680 tex,
—
senza ossido di calcio, e
—
con una resistenza alla rottura di oltre 3 550 MPa determinata in conformità alla norma ASTM D2343-09,
destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione nel settore dell'aeronautica
(
2
)
1.1-31.12
1 000 tonnellate
0 %
ex 7019 12 00
26
09.2870
ex 7019 40 00
70
Tessuti di fibre di vetro «E»:
—
di peso uguale o superiore a 20 g/m
2
, ma non superiore a 214 g/m
2
,
—
impregnati di silano,
—
in rotoli,
—
con un tenore di umidità pari o inferiore a 0,13 % in peso,
—
contenenti non più di 3 fibre cave ogni 100 000 fibre,
per utilizzo esclusivo nella fabbricazione di preimpregnati e laminati rivestiti di rame
(
2
)
1.1-30.6
3 000 000 m
0 %
ex 7019 52 00
30
09.2628
ex 7019 52 00
10
Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m
2
(± 10 g/m
2
), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso
1.1-31.12
3 000 000 m
2
0 %
09.2799
ex 7202 49 90
10
Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo
1.1-31.12
50 000 tonnellate
0 %
09.2652
ex 7409 11 00
20
Fogli e nastri di rame raffinato con rivestimento elettrolitico
1.1-31.12
1 020 tonnellate
0 %
ex 7410 11 00
30
09.2734
ex 7409 19 00
20
Lastre o fogli costituiti di:
—
uno strato di ceramica al nitruro di silicio di spessore uguale o superiore a 0,32 mm (± 0,1 mm) ma non superiore a 1,0 (± 0,1 mm) mm,
—
ricoperti su entrambi i lati con un foglio di rame raffinato di spessore di 0,8 mm (± 0,1 mm), e
—
parzialmente ricoperti da un lato con un rivestimento di argento
1.1-31.12
7 000 000 pezzi
0 %
09.2662
ex 7410 21 00
55
Lastre:
—
costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica,
—
ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm,
—
con permittività elettrica (DK) inferiore a 5,4 a 1 MHz, misurata con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,
—
con fattore di perdita inferiore a 0,035 a 1 MHz, misurato con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2, e
—
con resistenza alle correnti striscianti (CTI) pari o superiore a 600
1.1-31.12
80 000 m
2
0 %
09.2834
ex 7604 29 10
20
Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm
1.1-31.12
2 000 tonnellate
0 %
09.2835
ex 7604 29 10
30
Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm
1.1-31.12
1 000 tonnellate
0 %
09.2736
ex 7607 11 90
83
Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:
—
in una lega conforme alle norme 5182-H19 o 5052-H19,
—
in rotoli di diametro esterno di almeno 1 250 mm ma non più di 1 350 mm,
—
di spessore (tolleranza - 0,006 mm) di 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm o 0,20 mm,
—
di larghezza (tolleranza ± 0,3 mm) di 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm o 356 mm,
—
con una tolleranza di centinatura non superiore a 0,4 mm/750 mm,
—
di misurazione di planarità: ± 4 unità I,
—
con resistenza alla trazione superiore a (5182-H19) 365 MPa o (5052-H19) 320 MPa, e
—
di un allungamento A50 superiore a (5182-H19) 3 % o a (5052-H19) 2,5 %,
destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle
(
2
)
1.1-31.12
600 tonnellate
0 %
09.2906
ex 7609 00 00
20
Accessori per tubi, di alluminio, destinati ad essere fissati ai radiatori di motocicli
(
2
)
1.1-31.12
3 000 000 pezzi
0 %
09.2722
8104 11 00
Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio
1.1-31.12
80 000 tonnellate
0 %
09.2840
ex 8104 30 00
20
Polvere di magnesio:
—
di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, ma non superiore al 99,5 %, e
—
con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm
1.1-31.12
2 000 tonnellate
0 %
09.2629
ex 8302 49 00
91
Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie
(
2
)
1.1-31.12
1 500 000 pezzi
0 %
09.2720
ex 8413 91 00
50
Testata per pompa ad alta pressione a due cilindri di acciaio fucinato avente:
—
raccordi filettati a fresa di un diametro di 10 mm o più ma non più di 36,8 mm, e
—
canali per il carburante forati di diametro di 3,5 mm o più ma non più di 10 mm
del tipo destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi a iniezione diesel
1.1-31.12
65 000 pezzi
0 %
09.2850
ex 8414 90 00
70
Girante del compressore in lega di alluminio con:
—
diametro compreso tra 20 mm e 130 mm, e
—
peso compreso tra 5 g e 800 g
destinato ad essere usato nell'assemblaggio di turbocompressori senza ulteriore lavorazione
(
2
)
1.1-31.12
5 900 000 pezzi
0 %
09.2909
ex 8481 80 85
40
Valvola di scarico destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di sistemi di gas di scarico di motocicli
(
2
)
1.1-31.12
1 000 000 pezzi
0 %
09.2738
ex 8482 99 00
20
Gabbie d'ottone
—
colate con il sistema continuo o centrifugo,
—
tornite,
—
contenenti, in peso, il 35 % o più ma non più del 38 % di stagno,
—
contenenti, in peso, lo 0,75 % o più ma non più del 1,25 % di piombo,
—
contenenti, in peso, l'1,0 % o più ma non più del 1,4 % di alluminio, e
—
con una resistenza alla trazione pari o superiore a 415 Pa;
del tipo utilizzato per la fabbricazione dei cuscinetti a sfere
35 000 pezzi
0 %
09.2690
ex 8483 30 80
20
Cuscinetto a strisciamento per applicazioni assiali, d'acciaio FeP01 (secondo EN 10130-1991), con strato di strisciamento di bronzo sinterizzato poroso e poli(tetrafluoroetilene), atto a essere montato sulle sospensioni motociclistiche
1.1-31.12
1 500 000 pezzi
0 %
09.2763
ex 8501 40 20
40
Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza pari o superiore a 250 W, una potenza di ingresso pari o superiore a 700 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri
(
2
)
1.1-31.12
2 000 000 pezzi
0 %
ex 8501 40 80
30
09.2633
ex 8504 40 82
20
Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, utilizzato nella fabbricazione di apparecchi di cui alle voci 8509 80 e 8510
(
2
)
1.1-31.12
4 500 000 pezzi
0 %
09.2643
ex 8504 40 82
30
Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528
(
2
)
1.1-31.12
15 000 000 pezzi
0 %
09.2620
ex 8526 91 20
20
Unità per sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione, non dotata di visualizzatore, di peso non superiore a 2 500 g, anche inserita in un alloggiamento
1.1-30.6
1 500 000 pezzi
0 %
09.2672
ex 8529 90 92
75
Circuito stampato con diodi LED:
—
anche dotato di prismi/lenti e
—
anche provvisto di connettore/connettori
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528
(
2
)
1.1-31.12
115 000 000 pezzi
0 %
ex 9405 40 39
70
09.2003
ex 8543 70 90
63
Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm × 30 mm
1.1-31.12
1 400 000 pezzi
0 %
09.2910
ex 8708 99 97
75
Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87
(
2
)
1.1-31.12
200 000 pezzi
0 %
09.2694
ex 8714 10 90
30
Fissazioni per assi, alloggiamenti, piastre forcella e pezzi di serraggio, di lega di alluminio del tipo utilizzato per la fabbricazione di motociclette
1.1-31.12
1 000 000 pezzi
0 %
09.2868
ex 8714 10 90
60
Pistoni per sistemi di sospensione, con diametro non superiore a 55 mm, di acciaio sinterizzato
1.1-31.12
2 000 000 pezzi
0 %
09.2668
ex 8714 91 10
21
Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, utilizzato per la fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche)
(
2
)
1.1-31.12
350 000 pezzi
0 %
ex 8714 91 10
31
ex 8714 91 10
75
09.2631
ex 9001 90 00
80
Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, utilizzati per la fabbricazione o la riparazione di merci dei codici NC 9002 , 9005 , 9013 10 e9015
(
2
)
1.1-31.12
5 000 000 pezzi
0 %
09.2932
ex 9027 10 90
20
Sensori lambda destinati ad essere incorporati in modo permanente nei sistemi di scarico di motocicli
(
2
)
1.1-31.12
1 000 000 pezzi
0 %
(
1
)
La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
(
2
)
La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell'uso finale a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
).
(
3
)
È sospeso solo il dazio
ad valorem
. Il dazio specifico continua ad applicarsi.
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