Regolamento UE In vigore Contabilità

Regolamento UE 2097/2020

Regolamento (UE) 2020/2097 della Commissione del 15 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 4 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 15/12/2020 In vigore dal: 15/12/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2020/2097 della Commissione del 15 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 4 (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Regulation (EU) 2020/2097 of 15 December 2020 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 4 (Text with EEA relevance)

Testo normativo

16.12.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 425/10 REGOLAMENTO (UE) 2020/2097 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 4 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali ( 1 ) , in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ( 2 ) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008. (2) Il 25 giugno 2020 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato la proroga dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 (modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 Contratti assicurativi ). (3) Le modifiche all’IFRS 4 mirano a rimediare alle conseguenze contabili temporanee dello sfasamento tra la data di entrata in vigore dell’IFRS 9 Strumenti finanziari e la data di entrata in vigore del futuro IFRS 17 Contratti assicurativi . In particolare, le modifiche all’IFRS 4 prorogano la scadenza dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 fino al 2023 al fine di allineare la data di entrata in vigore dell’IFRS 9 al nuovo IFRS 17. (4) Il regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione ( 3 ) fissa al 1 o gennaio 2021 la data di scadenza del rinvio facoltativo dell’applicazione dell’IFRS 9 per le entità che svolgono prevalentemente attività assicurative, compreso il settore assicurativo di un conglomerato finanziario rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . (5) Tali entità dovrebbero essere autorizzate a rinviare l’applicazione dell’IFRS 9 dal 1 o gennaio 2021 al 1 o gennaio 2023. (6) Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche all’IFRS 4 soddisfano i criteri di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008. (8) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 Contratti assicurativi è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Le imprese e i conglomerati finanziari secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1988 applicano le modifiche di cui all’articolo 1 del presente regolamento a decorrere dal 1 o gennaio 2021 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1 o gennaio 2021 o in data successiva. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione, del 3 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 4 ( GU L 291 del 9.11.2017, pag. 72 ). ( 4 ) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1 ). ALLEGATO Proroga dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 Modifiche all’IFRS 4 Modifiche all’IFRS 4 Contratti assicurativi Sono modificati i paragrafi 20 A, 20 J e 20 O. Esenzione temporanea dall’IFRS 9 20 A L’IFRS 9 disciplina la contabilizzazione degli strumenti finanziari ed è in vigore per gli esercizi che hanno inizio il 1 o gennaio 2018 o in data successiva. Tuttavia, per l’assicuratore che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 20B, il presente IFRS prevede un’esenzione temporanea che gli consente, ma non impone, di applicare lo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione anziché l’IFRS 9 per gli esercizi aventi inizio prima del 1 o gennaio 2023. L’assicuratore che applica l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 deve: a) ... ... 20 J Se a seguito di una nuova valutazione (cfr. paragrafo 20G, lettera a)] emerge che l’entità non possiede più i requisiti per l’esenzione temporanea dall’IFRS 9, l’entità può continuare ad applicare l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 solo fino al termine dell’esercizio iniziato immediatamente dopo la nuova valutazione. L’entità deve in ogni caso applicare l’IFRS 9 per gli esercizi che hanno inizio il 1 o gennaio 2023 o in data successiva. Per esempio, l’entità che ritiene di non possedere più i requisiti per l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 in applicazione del paragrafo 20G, lettera a), il 31 dicembre 2018 (la fine del suo esercizio) è autorizzata a continuare ad applicare l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 solo fino al 31 dicembre 2019. ... Esenzione temporanea da talune disposizioni dello IAS 28 20 O I paragrafi 35-36 dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture prevedono che l’entità debba applicare principi contabili uniformi quando utilizza il metodo del patrimonio netto. Ciononostante, per gli esercizi aventi inizio prima del 1 o gennaio 2023 l’entità è autorizzata, ma non tenuta, a mantenere i pertinenti principi contabili applicati dalla società collegata o joint venture come segue: a) ... ...

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