Regolamento (UE) 2020/2097 della Commissione del 15 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 4 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2020/2097 della Commissione del 15 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 4 (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Regulation (EU) 2020/2097 of 15 December 2020 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 4 (Text with EEA relevance)
Testo normativo
16.12.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 425/10
REGOLAMENTO (UE) 2020/2097 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2020
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 4
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali
(
1
)
, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione
(
2
)
sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2)
Il 25 giugno 2020 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato la proroga dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 (modifiche all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 4
Contratti assicurativi
).
(3)
Le modifiche all’IFRS 4 mirano a rimediare alle conseguenze contabili temporanee dello sfasamento tra la data di entrata in vigore dell’IFRS 9
Strumenti finanziari
e la data di entrata in vigore del futuro IFRS 17
Contratti assicurativi
. In particolare, le modifiche all’IFRS 4 prorogano la scadenza dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 fino al 2023 al fine di allineare la data di entrata in vigore dell’IFRS 9 al nuovo IFRS 17.
(4)
Il regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione
(
3
)
fissa al 1
o
gennaio 2021 la data di scadenza del rinvio facoltativo dell’applicazione dell’IFRS 9 per le entità che svolgono prevalentemente attività assicurative, compreso il settore assicurativo di un conglomerato finanziario rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
.
(5)
Tali entità dovrebbero essere autorizzate a rinviare l’applicazione dell’IFRS 9 dal 1
o
gennaio 2021 al 1
o
gennaio 2023.
(6)
Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche all’IFRS 4 soddisfano i criteri di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(7)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(8)
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 4
Contratti assicurativi
è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese e i conglomerati finanziari secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1988 applicano le modifiche di cui all’articolo 1 del presente regolamento a decorrere dal 1
o
gennaio 2021 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1
o
gennaio 2021 o in data successiva.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione, del 3 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 4 (
GU L 291 del 9.11.2017, pag. 72
).
(
4
)
Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1
).
ALLEGATO
Proroga dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9
Modifiche all’IFRS 4
Modifiche all’IFRS 4
Contratti assicurativi
Sono modificati i paragrafi 20 A, 20 J e 20 O.
Esenzione temporanea dall’IFRS 9
20 A
L’IFRS 9 disciplina la contabilizzazione degli strumenti finanziari ed è in vigore per gli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2018 o in data successiva. Tuttavia, per l’assicuratore che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 20B, il presente IFRS prevede un’esenzione temporanea che gli consente, ma non impone, di applicare lo IAS 39
Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
anziché l’IFRS 9 per gli esercizi aventi inizio prima del 1
o
gennaio 2023. L’assicuratore che applica l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 deve:
a)
...
...
20 J
Se a seguito di una nuova valutazione (cfr. paragrafo 20G, lettera a)] emerge che l’entità non possiede più i requisiti per l’esenzione temporanea dall’IFRS 9, l’entità può continuare ad applicare l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 solo fino al termine dell’esercizio iniziato immediatamente dopo la nuova valutazione. L’entità deve in ogni caso applicare l’IFRS 9 per gli esercizi che hanno inizio il 1
o
gennaio 2023 o in data successiva. Per esempio, l’entità che ritiene di non possedere più i requisiti per l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 in applicazione del paragrafo 20G, lettera a), il 31 dicembre 2018 (la fine del suo esercizio) è autorizzata a continuare ad applicare l’esenzione temporanea dall’IFRS 9 solo fino al 31 dicembre 2019.
...
Esenzione temporanea da talune disposizioni dello IAS 28
20 O
I paragrafi 35-36 dello IAS 28
Partecipazioni in società collegate e joint venture
prevedono che l’entità debba applicare principi contabili uniformi quando utilizza il metodo del patrimonio netto. Ciononostante, per gli esercizi aventi inizio prima del 1
o
gennaio 2023 l’entità è autorizzata, ma non tenuta, a mantenere i pertinenti principi contabili applicati dalla società collegata o joint venture come segue:
a)
...
...
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