Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2110/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2110 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che stabilisce i volumi limite per gli anni 2024 e 2025 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli

Pubblicato: 10/10/2023 In vigore dal: 10/10/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2110 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che stabilisce i volumi limite per gli anni 2024 e 2025 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2110 of 10 October 2023 fixing the trigger volumes for the years 2024 and 2025 for the purposes of possible application of additional import duties on certain fruit and vegetables

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2110 11.10.2023 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2110 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2023 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2024 e 2025 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ( 1 ) , in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera b), considerando quanto segue: (1) L'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ( 2 ) della Commissione stabilisce che un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni di tale prodotto realizzate in un anno. Il dazio addizionale all'importazione non è applicabile se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o se gli effetti sono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito. (2) A norma dell'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i volumi limite delle importazioni per l'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione per taluni ortofrutticoli sono pari al 125 % della media delle importazioni di ciascun prodotto in questione effettuate durante il periodo di applicazione nei tre anni precedenti, in quanto non si tiene conto del consumo interno. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2020, 2021 e 2022 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2024 e 2025. (3) Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all'importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1° gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2024, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per gli anni 2024 e 2025, i volumi limite di cui all'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024. Esso non è più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2025. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati ( GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57 ). ALLEGATO Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all'importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Periodo di applicazione Volume limite (in t) 2024 2025 78.0020 0702 00 00 Pomodori Dal 1° giugno al 30 settembre 124 289 78.0015 Dal 1° ottobre al 31 maggio 759 132 78.0065 0707 00 05 Cetrioli Dal 1° maggio al 31 ottobre 64 642 78.0075 Dal 1° novembre al 30 aprile 45 397 78.0085 0709 91 00 Carciofi Dal 1° novembre al 30 giugno 12 530 78.0100 0709 93 10 Zucchine Dal 1° gennaio al 31 dicembre 81 305 78.0110 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 Arance Dal 1° dicembre al 31 maggio 344 504 78.0120 0805 22 00 Clementine Dal 1° novembre alla fine di febbraio 78 923 78.0130 0805 21 0805 29 00 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi Dal 1° novembre alla fine di febbraio 145 753 78.0160 0805 50 10 Limoni Dal 1° gennaio al 31 maggio 76 314 78.0155 Dal 1° giugno al 31 dicembre 450 097 78.0170 0806 10 10 Uve da tavola Dal 16 luglio al 16 novembre 76 998 78.0175 0808 10 80 Mele Dal 1° gennaio al 31 agosto 307 056 78.0180 Dal 1° settembre al 31 dicembre 56 641 78.0220 0808 30 90 Pere Dal 1° gennaio al 30 aprile 137 843 78.0235 Dal 1° luglio al 31 dicembre 28 214 78.0250 0809 10 00 Albicocche Dal 1° giugno al 31 luglio 12 566 78.0265 0809 29 00 Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide Dal 16 maggio al 15 agosto 41 293 78.0270 0809 30 Pesche, comprese le pesche noci Dal 16 giugno al 30 settembre 25 440 78.0280 0809 40 05 Prugne Dal 16 giugno al 30 settembre 53 929 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2110/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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