Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158 della Commissione, del 24 ottobre 2025, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2025 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158 della Commissione, del 24 ottobre 2025, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2025 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2158 of 24 October 2025 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2025 on account of overfishing in the previous years
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2158
27.10.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2158 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2025
che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2025 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
(
1
)
, in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1)
I contingenti di pesca per il 2023 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2022/2090
(
2
)
, (UE) 2023/194
(
3
)
e (UE) 2023/195
(
4
)
del Consiglio.
(2)
I contingenti di pesca per il 2024 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2023/2638
(
5
)
, (UE) 2024/257
(
6
)
e (UE) 2024/259
(
7
)
del Consiglio.
(3)
I contingenti di pesca per il 2025 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2024/2903
(
8
)
, (UE) 2025/202
(
9
)
e (UE) 2025/219
(
10
)
del Consiglio.
(4)
A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se constata che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
(5)
L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.
(6)
Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2024. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2025 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.
(7)
Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2024/2407
(
11
)
e (UE) 2025/66
(
12
)
della Commissione sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2024 con riguardo ad alcuni Stati membri e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2024 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Conformemente al punto 2 della comunicazione 2022/C 369/03 della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009
(
13
)
(di seguito gli «orientamenti»), e per garantire che in tali casi sia detratto l’intero quantitativo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione i quantitativi rimanenti al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2025 e, se del caso, ai contingenti successivi.
(8)
Gli orientamenti stabiliscono che, ove applicabile, il calendario delle detrazioni previste in caso di superamento di un contingente relativo a stock gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca deve essere adeguato a quello stabilito per tali detrazioni dalle organizzazioni interessate. La raccomandazione 19-05 dell’ICCAT, che istituisce un programma di ricostituzione del marlin azzurro
(
14
)
, prevede che qualsiasi superamento dei limiti annuali di sbarco fissati per il 2023 sia detratto dai limiti di sbarco nel corso del 2025. Pertanto, conformemente a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/66, la detrazione dovuta all’eccessiva pressione di pesca esercitata nel 2023, dalla Spagna, sullo stock di marlin azzurro nell’Oceano Atlantico (BUM/ATLANT), gestito dall’ICCAT, dovrebbe essere applicata nel 2025.
(9)
La raccomandazione 22-03 dell’ICCAT riguardante la conservazione del pesce spada dell’Atlantico settentrionale
(
15
)
stabilisce inoltre che qualsiasi superamento, nel 2024, del contingente annuale adattato vada detratto dal contingente/limite di cattura per il 2026. Su tale base, le detrazioni (comprese quelle risultanti dall’applicazione dei fattori moltiplicatori) dovute al superamento accertato nel 2024 da parte del Portogallo del contingente relativo allo stock di pesce spada nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N), dovrebbero essere applicate nel 2026.
(10)
La raccomandazione 22-04 dell’ICCAT riguardante la conservazione del pesce spada dell’Atlantico meridionale
(
16
)
stabilisce inoltre che qualsiasi superamento, nel 2024, del contingente annuale/limite di cattura vada detratto dal contingente/limite di cattura per il 2026. Di conseguenza nel 2026 dovrebbe essere applicata la detrazione dovuta all’eccessiva pressione di pesca esercitata nel 2024, da parte della Francia, del contingente di pesce spada nell’Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/AS05N).
(11)
La raccomandazione 23-10 dell’ICCAT riguardante la conservazione della verdesca dell’Atlantico settentrionale
(
17
)
stabilisce inoltre che qualsiasi superamento dei limiti annuali di cattura per il 2024 vada detratto dai rispettivi limiti di cattura per il 2026. Le detrazioni dovute all’eccessiva pressione di pesca esercitata dal Portogallo nel 2024 sullo stock di verdesca nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (BSH/AN05N), dovrebbero essere applicate solo nel 2026.
(12)
Nel 2023 la Germania ha superato di 1,320 tonnellate il contingente ad essa assegnato per altre specie nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 (OTH/1N2AB.). Per la Germania, tra l’altro, era in sospeso una detrazione di 19,997 tonnellate a seguito del superamento del contingente OTH/1N2AB. nel 2022, conformemente al punto 2 degli orientamenti. Con messaggio di posta elettronica del 1
o
luglio 2024, la Germania ha chiesto di ripartire su tre anni l’intera detrazione dovuta, pari a 21,317 tonnellate. Considerando che, conformemente al punto 3, lettera b), degli orientamenti, in situazioni eccezionali è possibile effettuare la restituzione in un lasso di tempo maggiore se le catture dello stock in questione avvengono nell’ambito di attività di pesca multispecifica e se una riduzione consistente del contingente impedirebbe lo sfruttamento delle specie associate nell’ambito di tali catture multispecifiche, la richiesta è stata accolta. Una prima detrazione di 7,106 tonnellate è stata applicata sul contingente tedesco per OTH/1N2AB. nel 2024. Le detrazioni annuali applicabili al contingente tedesco OTH/1N2AB. ammontano a 7,106 tonnellate nel 2025 e a 7,105 tonnellate nel 2026, fatto salvo un ulteriore adeguamento del contingente.
(13)
Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio in corso o per quelli precedenti, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009,
(14)
Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti di pesca fissati per il 2025 nei regolamenti (UE) 2024/2903, (UE) 2025/202 e (UE) 2025/219 sono ridotti come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2022/2090 del Consiglio, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (
GU L 281 del 31.10.2022, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2090/oj
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (
GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/194/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (
GU L 28 del 31.1.2023, pag. 220
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/195/oj
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2023/2638 del Consiglio, del 20 novembre 2023, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2024 e modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (
GU L, 2023/2638, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2638/oj
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (
GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj
).
(
7
)
Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (
GU L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj
).
(
8
)
Regolamento (UE) 2024/2903 del Consiglio, del 18 novembre 2024, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2025 e modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (
GU L, 2024/2903, 19.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2903/oj
).
(
9
)
Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 (
GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj
).
(
10
)
Regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (
GU L, 2025/219, 4.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/219/oj
).
(
11
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 della Commissione, del 13 settembre 2024, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2024 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (
GU L, 2024/2407, 16.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2407/oj
).
(
12
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/66 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2024 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 (
GU L, 2025/66, 16.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/66/oj
).
(
13
)
Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che sostituisce la comunicazione 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) (
GU C 369 del 27.9.2022, pag. 3
).
(
14
)
Raccomandazione 19-05 dell’ICCAT intesa a istituire un programma di ricostituzione per il marlin azzurro e il marlin bianco/aguglia imperiale
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2019-05-e.pdf
.
(
15
)
Raccomandazione 22-03 dell’ICCAT che sostituisce la raccomandazione supplementare 21-02 che proroga e modifica la raccomandazione 17-02 per la conservazione del pesce spada dell’Atlantico settentrionale.
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2022-03-e.pdf
.
(
16
)
Raccomandazione 22-04 dell’ICCAT che sostituisce la raccomandazione supplementare 21-03 che proroga e modifica la raccomandazione 17-03 per la conservazione del pesce spada dell’Atlantico meridionale.
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2022-04-e.pdf
.
(
17
)
La raccomandazione 23-10 dell’ICCAT sostituisce la raccomandazione 19-07 su misure di gestione per la conservazione della verdesca dell’Atlantico settentrionale catturata nell’ambito di attività di pesca regolamentate dall’ICCAT.
https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2023-10-e.pdf
.
ALLEGATO
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2025 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO
Stato membro
Codice della specie
Codice della zona
Nome della specie
Nome della zona
Contingente iniziale 2024 (in tonnellate)
Sbarchi consentiti 2024 (quantitativo totale adattato in tonnellate)
(
1
)
Totale catture 2024 (quantitativo in tonnellate)
Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (in percentuale)
Superamento rispetto allo sbarco consentito (quantitativo in tonnellate)
Fattore moltipli-catore
(
2
)
Fattore moltipli-catore addizionale
(
3
)
,
(
4
)
Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti
(
5
)
(quantitativo in tonnellate)
Detrazioni da applicare nel 2025 (quantitativo in tonnellate)
DE
alt
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
125,000
116,894
114,875
N/D
- 2,019
(
6
)
/
/
14,211
(
7
)
7,106
DE
SPR
2AC4-C
Spratto e catture accessorie connesse
Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a
696,000
2 435,941
2 647,571
108,69
211,630
/
/
/
211,630
DK
BOR
678-
Pesci tamburo
6, 7 e 8
6 711,000
7 327,837
7 681,530
104,83
353,693
/
/
/
353,693
DK
HER
5B6ANB
Aringa
6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b
/
2,758
33,940
1 230,60
31,182
1,00
/
/
31,182
ES
ARA
GF1-7
Gambero viola
GSA 1, 2, 5, 6 e 7
787,000
850,631
888,436
104,44
37,805
/
C
(
8
)
/
37,805
ES
BUM
ATLANT
Marlin azzurro
Oceano Atlantico
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
1,00
/
5,338
5,338
ES
COD
1N2AB.
Merluzzo bianco
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
2 533,000
2 811,120
2 815,541
100,16
4,421
/
A
(
8
)
/
4,421
ES
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
19,900
38,151
191,71
18,251
1,00
/
/
18,251
ES
HAD
1N2AB.
Eglefino
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
29,900
38,225
127,84
8,325
1,00
A
/
12,488
ES
alt
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
18,899
N/D
18,899
1,00
A
/
28,349
ES
RJN
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
5,000
10,611
212,22
5,611
1,00
A
/
8,417
ES
DCA
8-C.
Razza ondulata
Acque dell'Unione della zona 8
10,000
9,968
10,637
106,71
N/D
/
/
2,106
2,106
ES
DCA
9-C.
Razza ondulata
Acque dell'Unione della zona 9
15,000
19,644
20,761
105,69
1,117
/
A
(
8
)
/
1,117
ES
REB
7HJK.
Sogliola
7h, 7j e 7k
2,500
1,745
3,728
213,64
1,983
1,00
C
/
2,975
ES
REB
8AB.
Sogliola
8a e 8b
5,000
5,000
13,916
278,32
8,916
1,00
C
19,482
32,856
ES
SRX
89-C.
Razze
Acque dell'Unione delle zone 8 e 9
1 724,000
1 769,000
1 814,923
102,60
45,923
/
/
/
45,923
FR
BLI
24-
Molva azzurra
Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4
8,000
13,900
26,989
194,17
13,089
1,00
/
/
13,089
FR
NOP
2A3A4.
Busbana norvegese e catture accessorie connesse
3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a
/
1,537
4,799
312,23
3,262
1,00
/
/
3,362
FR
SWO
AS05N
Pesce spada
Oceano Atlantico a sud di 5° N
/
/
4,200
N/D
4,200
1,00
/
/
N/D
(
9
)
IE
HER
5B6ANB
Aringa
6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b
189,000
335,531
612,077
182,42
276,546
2,00
/
/
553,092
IE
HER
7G-K.
Aringa
7a a sud di 52°30'N; 7g, 7h, 7j e 7k
750,000
867,500
946,445
109,10
78,945
/
/
/
78,945
MT
ARS
GF12-16
Gambero rosso
GSA 12, 13, 14, 15 e 16
36,000
36,000
38,313
106,43
2,313
/
/
/
2,313
PL
MAC
2A34-N.
Sgombro
Acque dell'Unione delle zone 3a, 3b, 3c e 3d; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a
/
/
17,330
N/D
17,330
1,00
A
/
25,995
PT
TOT
8C3411
Rane pescatrici
8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
739,000
1 075,126
1 168,611
108,70
93,485
/
C
(
8
)
/
93,485
PT
CCQ
AN05N
Verdesca
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
4 024,820
4 024,820
4 059,070
100,85
34,250
(
9
)
/
/
/
N/D
(
9
)
PT
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
38,900
41,067
105,57
2,167
/
/
/
2,167
PT
COD
08C.
Suri/sugarelli
8c
186,000
97,000
128,495
132,47
31,495
1,00
/
1,605
33,100
PT
LEZ
8C3411
Lepidorombi
8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
107,000
117,000
120,237
102,77
3,237
/
C
(
8
)
/
3,237
PT
SWO
AN05N
Pesce spada
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
1 143,970
1 388,068
1 417,624
102,13
29,556
(
9
)
/
A
(
8
)
/
N/D
(
9
)
(
1
)
Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi di possibilità di pesca conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj
), dei trasferimenti di contingenti dal 2023 al 2024 conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (
GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj
) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca conformemente agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(
2
)
Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
(
3
)
Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.
(
4
)
La lettera "A" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2022, 2023 e 2024. La lettera "C" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock è oggetto di un piano pluriennale.
(
5
)
Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti.
(
6
)
Poiché l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile a questo stock, il quantitativo non utilizzato non può essere destinato a ridurre la detrazione dovuta nel 2025.
(
7
)
Da ripartire negli anni 2025 (7,106 tonnellate) e 2026 (7,105 tonnellate) a seguito della richiesta della Germania di ripartire equamente la detrazione di 21,317 tonnellate dovuta nel 2024 su un periodo di tre anni (2024, 2025 e 2026).
(
8
)
Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 %.
(
9
)
Da detrarre nel 2026 in linea con la raccomandazione ICCAT pertinente.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2158/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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