Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2158/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158 della Commissione, del 24 ottobre 2025, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2025 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

Pubblicato: 24/10/2025 In vigore dal: 24/10/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2158 della Commissione, del 24 ottobre 2025, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2025 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2158 of 24 October 2025 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2025 on account of overfishing in the previous years

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2158 27.10.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2158 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2025 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2025 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( 1 ) , in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, considerando quanto segue: (1) I contingenti di pesca per il 2023 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2022/2090 ( 2 ) , (UE) 2023/194 ( 3 ) e (UE) 2023/195 ( 4 ) del Consiglio. (2) I contingenti di pesca per il 2024 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2023/2638 ( 5 ) , (UE) 2024/257 ( 6 ) e (UE) 2024/259 ( 7 ) del Consiglio. (3) I contingenti di pesca per il 2025 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2024/2903 ( 8 ) , (UE) 2025/202 ( 9 ) e (UE) 2025/219 ( 10 ) del Consiglio. (4) A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se constata che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. (5) L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi. (6) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2024. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2025 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento. (7) Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2024/2407 ( 11 ) e (UE) 2025/66 ( 12 ) della Commissione sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2024 con riguardo ad alcuni Stati membri e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2024 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Conformemente al punto 2 della comunicazione 2022/C 369/03 della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 ( 13 ) (di seguito gli «orientamenti»), e per garantire che in tali casi sia detratto l’intero quantitativo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione i quantitativi rimanenti al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2025 e, se del caso, ai contingenti successivi. (8) Gli orientamenti stabiliscono che, ove applicabile, il calendario delle detrazioni previste in caso di superamento di un contingente relativo a stock gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca deve essere adeguato a quello stabilito per tali detrazioni dalle organizzazioni interessate. La raccomandazione 19-05 dell’ICCAT, che istituisce un programma di ricostituzione del marlin azzurro ( 14 ) , prevede che qualsiasi superamento dei limiti annuali di sbarco fissati per il 2023 sia detratto dai limiti di sbarco nel corso del 2025. Pertanto, conformemente a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/66, la detrazione dovuta all’eccessiva pressione di pesca esercitata nel 2023, dalla Spagna, sullo stock di marlin azzurro nell’Oceano Atlantico (BUM/ATLANT), gestito dall’ICCAT, dovrebbe essere applicata nel 2025. (9) La raccomandazione 22-03 dell’ICCAT riguardante la conservazione del pesce spada dell’Atlantico settentrionale ( 15 ) stabilisce inoltre che qualsiasi superamento, nel 2024, del contingente annuale adattato vada detratto dal contingente/limite di cattura per il 2026. Su tale base, le detrazioni (comprese quelle risultanti dall’applicazione dei fattori moltiplicatori) dovute al superamento accertato nel 2024 da parte del Portogallo del contingente relativo allo stock di pesce spada nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N), dovrebbero essere applicate nel 2026. (10) La raccomandazione 22-04 dell’ICCAT riguardante la conservazione del pesce spada dell’Atlantico meridionale ( 16 ) stabilisce inoltre che qualsiasi superamento, nel 2024, del contingente annuale/limite di cattura vada detratto dal contingente/limite di cattura per il 2026. Di conseguenza nel 2026 dovrebbe essere applicata la detrazione dovuta all’eccessiva pressione di pesca esercitata nel 2024, da parte della Francia, del contingente di pesce spada nell’Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/AS05N). (11) La raccomandazione 23-10 dell’ICCAT riguardante la conservazione della verdesca dell’Atlantico settentrionale ( 17 ) stabilisce inoltre che qualsiasi superamento dei limiti annuali di cattura per il 2024 vada detratto dai rispettivi limiti di cattura per il 2026. Le detrazioni dovute all’eccessiva pressione di pesca esercitata dal Portogallo nel 2024 sullo stock di verdesca nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (BSH/AN05N), dovrebbero essere applicate solo nel 2026. (12) Nel 2023 la Germania ha superato di 1,320 tonnellate il contingente ad essa assegnato per altre specie nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 (OTH/1N2AB.). Per la Germania, tra l’altro, era in sospeso una detrazione di 19,997 tonnellate a seguito del superamento del contingente OTH/1N2AB. nel 2022, conformemente al punto 2 degli orientamenti. Con messaggio di posta elettronica del 1 o luglio 2024, la Germania ha chiesto di ripartire su tre anni l’intera detrazione dovuta, pari a 21,317 tonnellate. Considerando che, conformemente al punto 3, lettera b), degli orientamenti, in situazioni eccezionali è possibile effettuare la restituzione in un lasso di tempo maggiore se le catture dello stock in questione avvengono nell’ambito di attività di pesca multispecifica e se una riduzione consistente del contingente impedirebbe lo sfruttamento delle specie associate nell’ambito di tali catture multispecifiche, la richiesta è stata accolta. Una prima detrazione di 7,106 tonnellate è stata applicata sul contingente tedesco per OTH/1N2AB. nel 2024. Le detrazioni annuali applicabili al contingente tedesco OTH/1N2AB. ammontano a 7,106 tonnellate nel 2025 e a 7,105 tonnellate nel 2026, fatto salvo un ulteriore adeguamento del contingente. (13) Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio in corso o per quelli precedenti, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009, (14) Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I contingenti di pesca fissati per il 2025 nei regolamenti (UE) 2024/2903, (UE) 2025/202 e (UE) 2025/219 sono ridotti come indicato nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2022/2090 del Consiglio, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L 281 del 31.10.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2090/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde ( GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/194/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero ( GU L 28 del 31.1.2023, pag. 220 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/195/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2023/2638 del Consiglio, del 20 novembre 2023, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2024 e modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L, 2023/2638, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2638/oj ). ( 6 ) Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 ( GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici ( GU L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj ). ( 8 ) Regolamento (UE) 2024/2903 del Consiglio, del 18 novembre 2024, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2025 e modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque ( GU L, 2024/2903, 19.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2903/oj ). ( 9 ) Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 ( GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj ). ( 10 ) Regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici ( GU L, 2025/219, 4.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/219/oj ). ( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 della Commissione, del 13 settembre 2024, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2024 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti ( GU L, 2024/2407, 16.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2407/oj ). ( 12 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/66 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2024 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2407 ( GU L, 2025/66, 16.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/66/oj ). ( 13 ) Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che sostituisce la comunicazione 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) ( GU C 369 del 27.9.2022, pag. 3 ). ( 14 ) Raccomandazione 19-05 dell’ICCAT intesa a istituire un programma di ricostituzione per il marlin azzurro e il marlin bianco/aguglia imperiale https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2019-05-e.pdf . ( 15 ) Raccomandazione 22-03 dell’ICCAT che sostituisce la raccomandazione supplementare 21-02 che proroga e modifica la raccomandazione 17-02 per la conservazione del pesce spada dell’Atlantico settentrionale. https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2022-03-e.pdf . ( 16 ) Raccomandazione 22-04 dell’ICCAT che sostituisce la raccomandazione supplementare 21-03 che proroga e modifica la raccomandazione 17-03 per la conservazione del pesce spada dell’Atlantico meridionale. https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2022-04-e.pdf . ( 17 ) La raccomandazione 23-10 dell’ICCAT sostituisce la raccomandazione 19-07 su misure di gestione per la conservazione della verdesca dell’Atlantico settentrionale catturata nell’ambito di attività di pesca regolamentate dall’ICCAT. https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2023-10-e.pdf . ALLEGATO DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2025 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Contingente iniziale 2024 (in tonnellate) Sbarchi consentiti 2024 (quantitativo totale adattato in tonnellate) ( 1 ) Totale catture 2024 (quantitativo in tonnellate) Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (in percentuale) Superamento rispetto allo sbarco consentito (quantitativo in tonnellate) Fattore moltipli-catore ( 2 ) Fattore moltipli-catore addizionale ( 3 ) , ( 4 ) Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti ( 5 ) (quantitativo in tonnellate) Detrazioni da applicare nel 2025 (quantitativo in tonnellate) DE alt 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 125,000 116,894 114,875 N/D - 2,019 ( 6 ) / / 14,211 ( 7 ) 7,106 DE SPR 2AC4-C Spratto e catture accessorie connesse Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a 696,000 2 435,941 2 647,571 108,69 211,630 / / / 211,630 DK BOR 678- Pesci tamburo 6, 7 e 8 6 711,000 7 327,837 7 681,530 104,83 353,693 / / / 353,693 DK HER 5B6ANB Aringa 6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b / 2,758 33,940 1 230,60 31,182 1,00 / / 31,182 ES ARA GF1-7 Gambero viola GSA 1, 2, 5, 6 e 7 787,000 850,631 888,436 104,44 37,805 / C ( 8 ) / 37,805 ES BUM ATLANT Marlin azzurro Oceano Atlantico N/D N/D N/D N/D N/D 1,00 / 5,338 5,338 ES COD 1N2AB. Merluzzo bianco Acque norvegesi delle zone 1 e 2 2 533,000 2 811,120 2 815,541 100,16 4,421 / A ( 8 ) / 4,421 ES GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 19,900 38,151 191,71 18,251 1,00 / / 18,251 ES HAD 1N2AB. Eglefino Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 29,900 38,225 127,84 8,325 1,00 A / 12,488 ES alt 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / / 18,899 N/D 18,899 1,00 A / 28,349 ES RJN 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 5,000 10,611 212,22 5,611 1,00 A / 8,417 ES DCA 8-C. Razza ondulata Acque dell'Unione della zona 8 10,000 9,968 10,637 106,71 N/D / / 2,106 2,106 ES DCA 9-C. Razza ondulata Acque dell'Unione della zona 9 15,000 19,644 20,761 105,69 1,117 / A ( 8 ) / 1,117 ES REB 7HJK. Sogliola 7h, 7j e 7k 2,500 1,745 3,728 213,64 1,983 1,00 C / 2,975 ES REB 8AB. Sogliola 8a e 8b 5,000 5,000 13,916 278,32 8,916 1,00 C 19,482 32,856 ES SRX 89-C. Razze Acque dell'Unione delle zone 8 e 9 1 724,000 1 769,000 1 814,923 102,60 45,923 / / / 45,923 FR BLI 24- Molva azzurra Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 8,000 13,900 26,989 194,17 13,089 1,00 / / 13,089 FR NOP 2A3A4. Busbana norvegese e catture accessorie connesse 3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a / 1,537 4,799 312,23 3,262 1,00 / / 3,362 FR SWO AS05N Pesce spada Oceano Atlantico a sud di 5° N / / 4,200 N/D 4,200 1,00 / / N/D ( 9 ) IE HER 5B6ANB Aringa 6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b 189,000 335,531 612,077 182,42 276,546 2,00 / / 553,092 IE HER 7G-K. Aringa 7a a sud di 52°30'N; 7g, 7h, 7j e 7k 750,000 867,500 946,445 109,10 78,945 / / / 78,945 MT ARS GF12-16 Gambero rosso GSA 12, 13, 14, 15 e 16 36,000 36,000 38,313 106,43 2,313 / / / 2,313 PL MAC 2A34-N. Sgombro Acque dell'Unione delle zone 3a, 3b, 3c e 3d; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a / / 17,330 N/D 17,330 1,00 A / 25,995 PT TOT 8C3411 Rane pescatrici 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 739,000 1 075,126 1 168,611 108,70 93,485 / C ( 8 ) / 93,485 PT CCQ AN05N Verdesca Oceano Atlantico, a nord di 5° N 4 024,820 4 024,820 4 059,070 100,85 34,250 ( 9 ) / / / N/D ( 9 ) PT GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2 / 38,900 41,067 105,57 2,167 / / / 2,167 PT COD 08C. Suri/sugarelli 8c 186,000 97,000 128,495 132,47 31,495 1,00 / 1,605 33,100 PT LEZ 8C3411 Lepidorombi 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 107,000 117,000 120,237 102,77 3,237 / C ( 8 ) / 3,237 PT SWO AN05N Pesce spada Oceano Atlantico, a nord di 5° N 1 143,970 1 388,068 1 417,624 102,13 29,556 ( 9 ) / A ( 8 ) / N/D ( 9 ) ( 1 ) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi di possibilità di pesca conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj ), dei trasferimenti di contingenti dal 2023 al 2024 conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ( GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj ) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca conformemente agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. ( 2 ) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00. ( 3 ) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %. ( 4 ) La lettera "A" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2022, 2023 e 2024. La lettera "C" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock è oggetto di un piano pluriennale. ( 5 ) Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti. ( 6 ) Poiché l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile a questo stock, il quantitativo non utilizzato non può essere destinato a ridurre la detrazione dovuta nel 2025. ( 7 ) Da ripartire negli anni 2025 (7,106 tonnellate) e 2026 (7,105 tonnellate) a seguito della richiesta della Germania di ripartire equamente la detrazione di 21,317 tonnellate dovuta nel 2024 su un periodo di tre anni (2024, 2025 e 2026). ( 8 ) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 %. ( 9 ) Da detrarre nel 2026 in linea con la raccomandazione ICCAT pertinente. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2158/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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