Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2159 della Commissione, del 17 ottobre 2023, relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2159 della Commissione, del 17 ottobre 2023, relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2159 of 17 October 2023 accepting a request for new exporting producer treatment with regard to the definitive anti-dumping measures imposed on imports of certain iron or steel fasteners originating in the People’s Republic of China and amending Implementing Regulation (EU) 2022/191
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2159
18.10.2023
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2159 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2023
relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («regolamento di base»)
(
1
)
,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese
(
2
)
(«regolamento iniziale»), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
1.
MISURE IN VIGORE
(1)
Il 16 febbraio 2022 la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame») con il regolamento iniziale.
(2)
Il 23 maggio 2022 la Commissione ha modificato il regolamento iniziale con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/807 della Commissione
(
3
)
.
(3)
Nell’inchiesta iniziale si era fatto ricorso al campionamento per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese («RPC») oggetto dell’inchiesta, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
(4)
Per i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione la Commissione aveva istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 22,1 % e il 48,8 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che avevano collaborato e non erano stati inclusi nel campione era stata istituita un’aliquota del dazio pari al 39,6 %. Tali produttori esportatori che avevano collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell’allegato del regolamento iniziale. È stata inoltre istituita un’aliquota del dazio su scala nazionale dell’86,5 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si erano manifestate o non avevano collaborato all’inchiesta.
(5)
Conformemente all’articolo 2 del regolamento iniziale, l’allegato del medesimo regolamento può essere modificato concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, cioè l’aliquota del dazio del 39,6 %, qualora tale nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
a)
non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame nel periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1
o
luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («periodo dell’inchiesta iniziale»);
b)
non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, che ha o che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e
c)
ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.
2.
RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
(6)
Il 27 luglio 2022 Ningbo Londex Industrial Co., Ltd. («Londex» o «richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all’aliquota del dazio applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 39,6 %. Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte le tre condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento iniziale.
(7)
Al fine di determinare se il richiedente abbia soddisfatto le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori fissate all’articolo 2 del regolamento iniziale, la Commissione ha anzitutto inviato al richiedente un questionario chiedendo elementi di prova che dimostrassero l’adempimento di tali condizioni.
(8)
Dopo aver analizzato le risposte al questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dal richiedente.
(9)
La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine, la Commissione ha analizzato gli elementi di prova presentati dal richiedente, ha consultato la banca dati online Orbis
(
4
)
e ha effettuato un controllo incrociato a distanza con il richiedente. Parallelamente la Commissione ha informato l’industria dell’Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a presentare eventuali osservazioni, ove necessario. L’industria dell’Unione ha presentato osservazioni in merito al rispetto da parte del richiedente della condizione di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento iniziale.
3.
ANALISI DELLA RICHIESTA
(10)
Per quanto riguarda la prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quella che il richiedente non avesse esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, la Commissione ha stabilito che il richiedente non aveva effettivamente esportato il prodotto in esame nell’Unione durante tale periodo. Londex è stata fondata nel dicembre 2005 e fin dalla sua fondazione ha esportato prodotti diversi dal prodotto in esame. Tutte le operazioni di esportazione eseguite durante il periodo dell’inchiesta iniziale sono state verificate e non sono state trovate informazioni tali da suggerire eventuali esportazioni del prodotto in esame nell’Unione. Più precisamente, il registro delle vendite della società non conteneva registrazioni di operazioni di esportazione del prodotto in esame verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Inoltre, i registri della Londex durante tale periodo erano coerenti con i bilanci della società. Inoltre, non vi erano altri elementi di prova indicanti che il richiedente avesse esportato il prodotto in esame nell’Unione prima del luglio 2020, ossia prima della fine del periodo dell’inchiesta iniziale.
(11)
Nelle sue osservazioni iniziali l’industria dell’Unione ha sottolineato il fatto che il richiedente era stato coinvolto in attività di esportazione sin dalla sua costituzione nel 2005 e, poiché il richiedente aveva chiesto l’esclusione delle viti di ancoraggio per calcestruzzo nel corso dell’inchiesta iniziale, è probabile che il richiedente avesse esportato tali elementi di fissaggio durante il periodo dell’inchiesta iniziale. L’industria dell’Unione non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova del fatto che Londex non avesse rispettato la prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.
(12)
Londex aveva effettivamente chiesto l’esclusione delle viti di ancoraggio per calcestruzzo nel corso dell’inchiesta iniziale. Al punto 2.3.5 del regolamento iniziale sono state valutate le richieste di esclusione dalla definizione del prodotto riguardanti, tra l’altro, le viti di ancoraggio per calcestruzzo e si è concluso che le viti di ancoraggio per calcestruzzo rientravano nella definizione del prodotto. La Commissione ha ritenuto che esse rientrassero nella definizione del prodotto, in quanto presentano le stesse caratteristiche fisiche delle viti a testa. Si è tuttavia constatato che Londex ha iniziato a esportare viti di ancoraggio per calcestruzzo nell’Unione solo dopo il periodo dell’inchiesta iniziale.
(13)
La Commissione ha constatato che, prima e durante il periodo dell’inchiesta iniziale, il richiedente ha esportato nell’Unione solo prodotti diversi dal prodotto in esame, tra cui ancoranti. Gli ancoranti però non rientravano nella definizione del prodotto durante l’inchiesta iniziale. Secondo l’avviso di apertura dell’inchiesta iniziale
(
5
)
il prodotto oggetto dell’inchiesta consisteva in «determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle». Gli ancoranti di ferro o acciaio, classificati al codice della NC 7318 19 00, non sono viti o bulloni a testa e non possono essere considerati compresi nella definizione del prodotto in esame, come si evince dai considerando da 148 a 155 del regolamento iniziale.
(14)
La Commissione ha pertanto concluso che il richiedente non aveva esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale.
(15)
Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento iniziale, che prevede che il richiedente non sia collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, la Commissione ha constatato che Londex non è collegata a nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping. Sulla base di Orbis, l’azionista di Londex detiene partecipazioni in diverse società diverse da Londex stessa, nessuna delle quali è situata nella RPC né, di conseguenza, soggetta alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale. Il richiedente soddisfa pertanto questa condizione.
(16)
Per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento iniziale, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione, la Commissione ha constatato durante l’inchiesta che il richiedente ha esportato il prodotto in esame nell’Unione a partire dal luglio 2020, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Il richiedente ha fornito documenti giustificativi riguardanti le spedizioni di quantitativi significativi del prodotto in esame nell’Unione tra il luglio 2020 e il luglio 2022. Il richiedente soddisfa pertanto questa condizione.
(17)
Il richiedente soddisfa di conseguenza tutte le tre condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all’articolo 2 del regolamento iniziale, e pertanto è opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 39,6 % applicato alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.
4.
DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(18)
Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere l’applicazione dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale a Londex.
(19)
Alle parti è stata data la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.
(20)
Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La seguente società è aggiunta all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/807, contenente l’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione:
Società
Codice aggiuntivo TARIC
«Ningbo Londex Industrial Co., Ltd.
899L»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/807 della Commissione, del 23 maggio 2022, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 145 del 24.5.2022, pag. 31
).
(
4
)
Orbis è un fornitore mondiale di informazioni aziendali comprendente più di 220 milioni di società di tutto il mondo. Fornisce principalmente informazioni standardizzate riguardo a società private e strutture societarie.
(
5
)
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (
GU C 442 del 21.12.2020, pag. 6
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2159/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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