Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2159 della Commissione, del 27 ottobre 2025, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l'informativa delle imprese di investimento
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2159 della Commissione, del 27 ottobre 2025, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l'informativa delle imprese di investimento
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2159 of 27 October 2025 amending the implementing technical standards laid down in Implementing Regulation (EU) 2021/2284 as regards supervisory reporting and disclosures of investment firms
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2159
31.10.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2159 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2025
che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l'informativa delle imprese di investimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014
(
1
)
, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 della Commissione
(
2
)
ha introdotto il quadro normativo per le segnalazioni relativo al regime prudenziale delle imprese di investimento a norma del regolamento (UE) 2019/2033. L'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 relativo al formato e alla frequenza della segnalazione da parte delle imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse fa riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione
(
3
)
.
(2)
Il quadro di riferimento per le segnalazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 è stato rivisto alla luce delle modifiche che il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
. Di conseguenza, il suddetto regolamento di esecuzione è stato abrogato ed è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione
(
6
)
.
(3)
Affinché le imprese di investimento dispongano di tempo sufficiente per adeguare il proprio sistema interno e conformarsi agli obblighi di segnalazione rivisti, è opportuno stabilire una deroga che posticipi la data d'invio relativa al primo obbligo di segnalazione trimestrale a dopo la data di applicazione del presente regolamento.
(4)
È opportuno che alcuni degli elementi della revisione introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 siano rispecchiati negli obblighi di segnalazione applicabili alle imprese di investimento, mentre altri elementi non dovrebbero subire alcuna modifica. Più specificamente, le segnalazioni riguardanti i rischi di controparte e di aggiustamento della valutazione del credito dovrebbero essere le stesse per le imprese di investimento che scelgono di applicare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e per gli enti creditizi. Per contro, le segnalazioni riguardanti i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, in particolare il fattore K «rischio di posizione netta» (K-NPR), dovrebbero differire tra enti creditizi e imprese di investimento alla luce delle modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 per gli enti creditizi, come l'introduzione di fattori moltiplicativi e altri aggiustamenti di minore entità. Le imprese di investimento dovrebbero applicare e riferire circa i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui alla parte tre, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione in vigore al 26 giugno 2019 precedentemente alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
7
)
.
(5)
Al fine di assicurare la coerenza tra il quadro di riferimento per le segnalazioni degli enti creditizi e quello delle imprese di investimento laddove si applichi loro il medesimo quadro normativo e di prevedere norme specifiche laddove si applichi loro un quadro normativo diverso, è opportuno modificare l'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284.
(6)
Per agevolare il rispetto degli obblighi di segnalazione, è opportuno adeguare i requisiti di precisione minima di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284.
(7)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284.
(8)
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
(9)
Dato che le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 si basano sul regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 e non comportano cambiamenti importanti di carattere sostanziale, l'ABE non ha effettuato consultazioni pubbliche, non ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali né ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, ritenendo che ciò sarebbe altamente sproporzionato in relazione alla portata e all'impatto del progetto di norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
8
)
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 è così modificato:
(1)
all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:
«In deroga al primo comma, le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse trasmettono entro il 30 giugno 2026 le informazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione
(
*1
)
, allegato I, modello C 25.01, per qualsiasi data di riferimento compresa tra gennaio e aprile 2026.
(
*1
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (
GU L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj
).»;"
(2)
all'articolo 5, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che determinano il requisito relativo ai fattori K RtM sulla base del K-NPR conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nell'allegato X, modelli da C 18.00 a C 24.00, del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XI.
3. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, allegato I, modello C 34.02, ad eccezione delle informazioni sull'output floor, conformemente alle istruzioni applicabili.
4. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, allegato I, modello C 25.01, conformemente alle istruzioni applicabili.»
;
(3)
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
i punti di dati con il tipo di dati “monetario” sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità;»;
(4)
il testo di cui all'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato X;
(5)
il testo di cui all'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XI.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l'informativa delle imprese di investimento (
GU L 458 del 22.12.2021, pag. 48
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2284/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (
GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (
GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj
).
(
5
)
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (
GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (
GU L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj
).
(
7
)
Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (
GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/876/oj
).
(
8
)
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj
).
ALLEGATO I
«ALLEGATO X
SEGNALAZIONI RIGUARDANTI IL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K RtM SULLA BASE DEL K-NPR
MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO
Numero del modello
Codice del modello
Nome del modello/gruppo di modelli
Nome abbreviato
RISCHIO DI MERCATO
MKR
18
C 18.00
RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI
MKR SA TDI
19
C 19.00
RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI
MKR SA SEC
20
C 20.00
RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE
MKR SA CTP
21
C 21.00
RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE
MKR SA EQU
22
C 22.00
RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO
MKR SA FX
23
C 23.00
RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI
MKR SA COM
24
C 24.00
MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO
MKR IM
C 18.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)
Valuta:
POSIZIONI
REQUISITI DI FONDI PROPRI
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
TUTTE LE POSIZIONI
POSIZIONI NETTE
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE
LUNGHE
CORTE
LUNGHE
CORTE
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0010
STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
Cella collegata a CA2
0011
Rischio generico
0012
Derivati
0013
Altre attività e passività
0020
Metodo basato sulla scadenza
0030
Zona 1
0040
0 ≤ 1 mese
0050
> 1 ≤ 3 mesi
0060
> 3 ≤ 6 mesi
0070
> 6 ≤ 12 mesi
0080
Zona 2
0090
> 1 ≤ 2 (1,9 per cedola di meno del 3 %) anni
0100
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 per cedola di meno del 3 %) anni
0110
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 per cedola di meno del 3 %) anni
0120
Zona 3
0130
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 per cedola di meno del 3 %) anni
0140
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 per cedola di meno del 3 %) anni
0150
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 per cedola di meno del 3 %) anni
0160
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 per cedola di meno del 3 %) anni
0170
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 per cedola di meno del 3 %) anni
0180
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 per cedola di meno del 3 %) anni
0190
(> 12,0 ≤ 20,0 per cedola di meno del 3 %) anni
0200
(> 20 per cedola di meno del 3 %) anni
0210
Metodo basato sulla durata finanziaria
0220
Zona 1
0230
Zona 2
0240
Zona 3
0250
Rischio specifico
0251
Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione
0260
Titoli di debito nell'ambito della prima categoria della tabella 1
0270
Titoli di debito nell'ambito della seconda categoria della tabella 1
0280
Con durata residua ≤ 6 mesi
0290
Con durata residua > 6 mesi e ≤ 24 mesi
0300
Con durata residua > 24 mesi
0310
Titoli di debito nell'ambito della terza categoria della tabella 1
0320
Titoli di debito nell'ambito della quarta categoria della tabella 1
0321
Derivati su crediti di tipo "nth-to-default" provvisti di rating
0325
Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione
0330
Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione
0350
Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)
0360
Metodo semplificato
0370
Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma
0380
Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega
0385
Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui
0390
Metodo della matrice per la valutazione degli scenari
C 19.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)
TUTTE LE POSIZIONI
(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI
POSIZIONI NETTE
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (CORTE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI
EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402
PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE / REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI
LUNGHE
CORTE
(-) LUNGHE
(-) CORTE
LUNGHE
CORTE
[0 - 10 %[
[10 - 12 %[
[12 - 20 %[
[20 - 40 %[
[40 - 100 %[
[100 - 150 %[
[150 - 200 %[
[200 - 225 %[
[225 - 250 %[
[250 - 300 %[
[300 - 350 %[
[350 - 425 %[
[425 - 500 %[
[500 - 650 %[
[650 - 750 %[
[750 - 850 %[
[850 - 1 250 %[
1 250 %
[0 - 10 %[
[10 - 12 %[
[12 - 20 %[
[20 - 40 %[
[40 - 100 %[
[100 - 150 %[
[150 - 200 %[
[200 - 225 %[
[225 - 250 %[
[250 - 300 %[
[300 - 350 %[
[350 - 425 %[
[425 - 500 %[
[500 - 650 %[
[650 - 750 %[
[750 - 850 %[
[850 - 1 250 %[
1 250 %
SEC-IRBA
SEC-SA
SEC-ERBA
METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA
TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE
ALTRO (RW = 1 250 %)
POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE
POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0081
0082
0083
0085
0086
0087
0088
0089
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0101
0102
0103
0104
0402
0403
0404
0405
0900
0406
0530
0540
0570
0601
0010
ESPOSIZIONI TOTALI
Cella collegata a MKR SA TDI {325:060}
0020
Di cui: RICARTOLARIZZAZIONI
0030
CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI
0040
CARTOLARIZZAZIONI
0041
DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
0050
RICARTOLARIZZAZIONI
0060
INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI
0070
CARTOLARIZZAZIONI
0071
DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
0080
RICARTOLARIZZAZIONI
0090
PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI
0100
CARTOLARIZZAZIONI
0101
DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
0110
RICARTOLARIZZAZIONI
C 20.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)
TUTTE LE POSIZIONI
(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI
POSIZIONI NETTE
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (CORTE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI
PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI
LUNGHE
CORTE
(-) LUNGHE
(-) CORTE
LUNGHE
CORTE
[0 - 10 %[
[10 - 12 %[
[12 - 20 %[
[20 - 40 %[
[40 - 100 %[
[100 - 250 %[
[250 - 350 %[
[350 - 425 %[
[425 - 650 %[
[650 - 1 250 %[
1 250 %
[0 - 10 %[
[10 - 12 %[
[12 - 20 %[
[20 - 40 %[
[40 - 100 %[
[100 - 250 %[
[250 - 350 %[
[350 - 425 %[
[425 - 650 %[
[650 - 1 250 %[
1 250 %
SEC-IRBA
SEC-SA
SEC-ERBA
METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA
TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE
ALTRO (RW = 1 250 %)
POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE
POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE
POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE
POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0081
0082
0086
0087
0088
0089
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0402
0403
0404
0405
0900
0406
0410
0420
0430
0440
0450
0010
ESPOSIZIONI TOTALI
Cella collegata a MKR SA TDI {0330:0060}
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
0020
CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI
0030
CARTOLARIZZAZIONI
0040
ALTRE POSIZIONI DEL CTP
0050
INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI
0060
CARTOLARIZZAZIONI
0070
ALTRE POSIZIONI DEL CTP
0080
PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI
0090
CARTOLARIZZAZIONI
0100
ALTRE POSIZIONI DEL CTP
DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT:
0110
DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT
0120
ALTRE POSIZIONI DEL CTP
C 21.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)
Mercato nazionale:
POSIZIONI
REQUISITI DI FONDI PROPRI
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
TUTTE LE POSIZIONI
POSIZIONI NETTE
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE
LUNGHE
CORTE
LUNGHE
CORTE
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0010
STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
Cella collegata a CA
0020
Rischio generico
0021
Derivati
0022
Altre attività e passività
0030
Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare
0040
Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati
0050
Rischio specifico
0090
Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)
0100
Metodo semplificato
0110
Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma
0120
Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega
0125
Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui
0130
Metodo della matrice per la valutazione degli scenari
C 22.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)
TUTTE LE POSIZIONI
POSIZIONI NETTE
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE
(comprese le posizioni non compensate ridistribuite in valute non utilizzate per le segnalazioni soggette al trattamento specifico previsto per le posizioni compensate)
REQUISITI DI FONDI PROPRI
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
LUNGHE
CORTE
LUNGHE
CORTE
LUNGHE
CORTE
COMPENSATE
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0010
POSIZIONI TOTALI
Cella collegata a CA
0020
Valute strettamente correlate
0025
di cui: valuta utilizzata per le segnalazioni
0030
Tutte le altre valute (compresi gli OIC trattati come valute diverse)
0040
Oro
0050
Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)
0060
Metodo semplificato
0070
Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma
0080
Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega
0085
Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui
0090
Metodo della matrice per la valutazione degli scenari
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI TOTALI (COMPRESE LE VALUTE UTILIZZATE PER LE SEGNALAZIONI) PER TIPO DI ESPOSIZIONE
0100
Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati
0110
Elementi fuori bilancio
0120
Derivati
Voci per memoria: POSIZIONI IN VALUTA
0130
EUR
0140
Lek
0150
Peso argentino
0160
Dollaro australiano
0170
Real brasiliano
0180
Lev bulgaro
0190
Dollaro canadese
0200
Corona ceca
0210
Corona danese
0220
Lira egiziana
0230
Lira sterlina
0240
Fiorino ungherese
0250
Yen
0280
Denar
0290
Peso messicano
0300
Zloty
0310
Leu romeno
0320
Rublo russo
0330
Dinaro serbo
0340
Corona svedese
0350
Franco svizzero
0360
Lira turca
0370
Hrivnia
0380
Dollaro statunitense
0390
Corona islandese
0400
Corona norvegese
0410
Dollaro di Hong Kong
0420
Nuovo dollaro di Taiwan
0430
Dollaro neozelandese
0440
Dollaro di Singapore
0450
Won
0460
Renminbi-yuan
0470
Altro
C 23.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)
TUTTE LE POSIZIONI
POSIZIONI NETTE
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE
REQUISITI DI FONDI PROPRI
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
LUNGHE
CORTE
LUNGHE
CORTE
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0010
POSIZIONI TOTALI IN MERCI
Cella collegata a CA
0020
Metalli preziosi (tranne l'oro)
0030
Metalli comuni
0040
Prodotti agricoli ("softs")
0050
Altri
0060
di cui prodotti energetici (petrolio, gas)
0070
Metodo basato sulle fasce di scadenza
0080
Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato
0090
Metodo semplificato: tutte le posizioni
0100
Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)
0110
Metodo semplificato
0120
Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma
0130
Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega
0135
Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui
0140
Metodo della matrice per la valutazione degli scenari
C 24.00 — MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)
VaR
VaR IN CONDIZIONI DI STRESS
COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE
COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP
REQUISITI DI FONDI PROPRI
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Numero di scostamenti durante i 250 giorni lavorativi precedenti
Fattore moltiplicativo del VaR (m
c
)
Fattore moltiplicativo del VaR in condizioni di stress (m
s
)
COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP - POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP - POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
FATTORE MOLTIPLICATIVO (m
c
) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaR
avg
)
GIORNO PRECEDENTE (VaR
t-1
)
FATTORE MOLTIPLICATIVO (m
s
) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaR
avg
)
ULTIMO DISPONIBILE (SVaR
t-1
)
MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE
ULTIMA MISURA
REQUISITO MINIMO
MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE
ULTIMA MISURA
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0010
POSIZIONI TOTALI
Cella collegata a CA
Voci per memoria: RIPARTIZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO
0020
Strumenti di debito negoziati
0030
Strumenti di debito negoziati - Rischio generico
0040
Strumenti di debito negoziati - Rischio specifico
0050
Strumenti di capitale
0060
Strumenti di capitale - Rischio generico
0070
Strumenti di capitale - Rischio specifico
0080
Rischio di cambio
0090
Rischio di posizione in merci
0100
Importo complessivo per il rischio generico
0110
Importo complessivo per il rischio specifico
».
ALLEGATO II
«ALLEGATO XI
ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI IL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K RtM SULLA BASE DEL K-NPR
Indice
PARTE I:
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
18
1.
CONVENZIONI
18
1.1.
Convenzione di numerazione
18
1.2.
Convenzione dei segni
18
1.3.
Riferimenti al regolamento (UE) n. 575/2013
18
PARTE II:
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI: MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO
18
1.
Osservazioni di carattere generale
18
2.
C 18.00 – Rischio di mercato: Metodo standardizzato per i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati (MKR SA TDI)
18
2.1.
Osservazioni di carattere generale
18
2.2.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
19
3.
C 19.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)
20
3.1.
Osservazioni di carattere generale
20
3.2.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
21
4.
C 20.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO DI POSIZIONI ASSEGNATE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP))
22
4.1.
Osservazioni di carattere generale
22
4.2.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
23
5.
C 21.00 - Rischio di mercato: metodo standardizzato per il rischio di posizione su strumenti di capitale (MKR SA EQU)
24
5.1.
Osservazioni di carattere generale
24
5.2.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
24
6.
C 22.00 - Rischio di mercato: metodi standardizzati per il rischio di cambio (MKR SA FX)
26
6.1.
Osservazioni di carattere generale
26
6.2.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
26
7.
C 23.00 - Rischio di mercato: metodi standardizzati per le merci (MKR SA COM)
28
7.1.
Osservazioni di carattere generale
28
7.2.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
28
8.
C 24.00 - Modelli interni per il rischio di mercato (MKR IM)
29
8.1
Osservazioni di carattere generale
29
8.2
Istruzioni relative a posizioni specifiche
29
PARTE I:
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. CONVENZIONI
1.1. Convenzione di numerazione
1.
Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 2 a 5. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.
2.
Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {Modello; Riga; Colonna}.
3.
Per le convalide all'interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello: {Riga; Colonna}.
4.
Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe. {Modello; Riga}.
5.
Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.
1.2. Convenzione dei segni
6.
Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra negativa. Se l'intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.
1.3. Riferimenti al regolamento (UE) n. 575/2013
7.
Tutti i riferimenti agli articoli da 325 a 377 del regolamento (UE) n. 575/2013 si intendono fatti alla versione del regolamento in vigore al 26 giugno 2019.
PARTE II:
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI: MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO
1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
8.
Queste istruzioni riguardano i modelli da utilizzare per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente al metodo standardizzato per il rischio di cambio (MKR SA FX), il rischio di posizione in merci (MKR SA COM), il rischio di tasso d'interesse (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) e il rischio di strumenti di capitale (MKR SA EQU). In questa parte sono comprese anche le istruzioni relative al modello per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo dei modelli interni (MKR IM).
9.
Per calcolare il capitale richiesto a fronte del rischio considerato, il rischio di posizione su uno strumento di debito negoziato o uno strumento di capitale (o un derivato su uno strumento di debito o un derivato su uno strumento di capitale) è suddiviso in due componenti. La prima componente copre il rischio specifico — ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento in questione dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La seconda componente copre il rischio generico — ossia il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato su uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato su uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli titoli. Il trattamento generale degli strumenti specifici e delle procedure di compensazione è stabilito negli articoli da 326 a 333 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. C 18.00 – RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)
2.1. Osservazioni di carattere generale
10.
Questo modello riassume le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati secondo il metodo standardizzato (articolo 325, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013). I differenti rischi e metodi disponibili nell'ambito del regolamento (UE) n. 575/2013 sono presentati per riga. Il rischio specifico associato alle esposizioni incluse nei modelli MKR SA SEC e MKR SA CTP deve essere riportato solo nel modello MKR SA TDI Total. I requisiti di fondi propri indicati nei modelli citati sono trasferiti, rispettivamente, nella cella {0325;0060} (cartolarizzazioni) e nella cella {0330;0060} (portafoglio di negoziazione di correlazione).
11.
Questo modello è compilato separatamente per il "Totale", più un elenco prestabilito comprendente le seguenti valute: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD e un modello residuale per tutte le altre valute.
2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonne
0010-0020
TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)
Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi di cui all'articolo 345, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, di tale regolamento.
0030-0040
POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)
Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, di tale regolamento.
0050
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE
Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ricevono una copertura patrimoniale.
0060
REQUISITI DI FONDI PROPRI
Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0070
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Articolo 92, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.
Righe
0010-0350
STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
Le posizioni su strumenti di debito negoziati interne al portafoglio di negoziazione e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla parte tre, titolo IV, capo 2, di tale regolamento sono segnalati in base alla categoria di rischio, alla scadenza e al metodo utilizzato.
0011
RISCHIO GENERICO
0012
Derivati
Derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli da 328 a 331 del regolamento (UE) n. 575/2013, ove applicabili.
0013
Altre attività e passività
Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione.
0020-0200
METODO BASATO SULLA SCADENZA
Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla scadenza di cui all'articolo 339, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e relativi requisiti di fondi propri calcolati in conformità dell'articolo 339, paragrafo 9, di tale regolamento. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3) e le zone sono suddivise in base alla scadenza degli strumenti.
0210-0240
RISCHIO GENERICO. METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA
Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla durata finanziaria di cui all'articolo 340, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 e relativi requisiti di fondi propri calcolati in conformità dell'articolo 340, paragrafo 7, di tale regolamento. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3).
0250
RISCHIO SPECIFICO
Somma degli importi segnalati nelle righe 0251, 0325 e 0330.
Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette a requisiti di fondi propri per il rischio specifico e relativi requisiti patrimoniali conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 335, all'articolo 336, paragrafi 1, 2 e 3, e agli articoli 337 e 338 del regolamento (UE) n. 575/2013. Si rimanda altresì all'ultima frase dell'articolo 327, paragrafo 1, di tale regolamento.
0251-0321
Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione
Somma degli importi segnalati nelle righe da 260 a 321.
Il requisito di fondi propri dei derivati su crediti nth-to-default privi di rating esterno è calcolato sommando i fattori di ponderazione del rischio dei soggetti di riferimento (articolo 332, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 – metodo "look-through"). I derivati su crediti nth-to-default provvisti di rating esterno (articolo 332, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013) sono indicati separatamente nella riga 321.
Segnalazione di posizioni soggette all'articolo 336, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 3, di tale regolamento, è previsto un trattamento specifico per le obbligazioni ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio pari al 10 % interne al portafoglio bancario (obbligazioni garantite). I requisiti specifici di fondi propri corrispondono alla metà della percentuale della seconda categoria di cui alla tabella 1 dell'articolo 336 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le posizioni in questione sono assegnate alle righe 0280-0300 in funzione della durata residua.
Se il rischio generico delle posizioni su tassi di interesse è coperto da un derivato su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0325
Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione
Requisiti totali di fondi propri di cui alla colonna 0601 del modello MKR SA SEC. Questi requisiti totali di fondi propri sono segnalati soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.
0330
Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione
Requisiti totali di fondi propri segnalati nella colonna 0450 del modello MKR SA CTP. Questi requisiti totali di fondi propri sono segnalati soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI.
0350-0390
REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)
Articolo 329, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati ripartendoli in funzione del metodo utilizzato per il calcolo.
3. C 19.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)
3.1. Osservazioni di carattere generale
12.
Questo modello serve per la segnalazione di informazioni sulle posizioni (totali/nette e lunghe/corte) e sui relativi requisiti di fondi propri per la componente di rischio specifico del rischio di posizione su cartolarizzazioni/ricartolarizzazioni detenute nel portafoglio di negoziazione (non ammissibili al portafoglio di negoziazione di correlazione) secondo il metodo standardizzato.
13.
Il modello MKR SA SEC presenta il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico delle posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 335 del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 337 di tale regolamento. Se le posizioni verso la cartolarizzazione interne al portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del regolamento (UE) n. 575/2013. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione, a prescindere dal metodo di cui si avvale l'impresa di investimento per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.
14.
In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. l'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013). Tali posizioni sono segnalate in questo modello, anche laddove l'ente si avvalga della deduzione.
3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonne
0010-0020
TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)
Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 337 di tale regolamento (posizioni verso la cartolarizzazione). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, di tale regolamento.
0030-0040
(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE)
Articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013
0050-0060
POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)
Articoli 327, 328, 329 e 334 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, di tale regolamento.
0061-0104
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
Articoli da 259 a 262, tabelle 1 e 2 dell'articolo 263, tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 e articolo 266 del regolamento (UE) n. 575/2013.
La ripartizione è indicata separatamente per le posizioni lunghe e per quelle corte.
0402-0406
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI
Articolo 254 del regolamento (UE) n. 575/2013
0402
SEC-IRBA
Articoli 259 e 260 del regolamento (UE) n. 575/2013
0403
SEC-SA
Articoli 261 e 262 del regolamento (UE) n. 575/2013
0404
SEC-ERBA
Articoli 263 e 264 del regolamento (UE) n. 575/2013
0405
METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA
Articoli 254 e 265 e articolo 266, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0900
TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE
Articolo 269 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
0406
ALTRO (RW = 1 250 %)
Articolo 254, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013
0530-0540
EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402
Articolo 270 bis del regolamento (UE) n. 575/2013
0570
PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
Articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013 senza tener conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della ponderazione e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.
0601
DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE / REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI
Articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento.
Righe
0010
ESPOSIZIONI TOTALI
Importo complessivo delle cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione) segnalate dall'ente nel ruolo di cedente, investitore o promotore.
0040, 0070 e 0100
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
Articolo 4, paragrafo 1, punto 62), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0020, 0050, 0080 e 0110
POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE
Articolo 4, paragrafo 1, punto 64), del regolamento (UE) n. 575/2013
0041, 0071 e 0101
DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 o all'articolo 270 del regolamento (UE) n. 575/2013 e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali.
0030-0050
CEDENTE
Articolo 4, paragrafo 1, punto 13), del regolamento (UE) n. 575/2013
0060-0080
INVESTITORE
Ente creditizio che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore né il prestatore originario.
0090-0110
PROMOTORE
Articolo 4, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.
4. C 20.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO DI POSIZIONI ASSEGNATE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP))
4.1. Osservazioni di carattere generale
15.
In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione (compresi le cartolarizzazioni, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni di questo portafoglio incluse ai sensi dell'articolo 338, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013) e i relativi requisiti di fondi propri in base al metodo standardizzato.
16.
Il modello MKR SA CTP presenta il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico di posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all'articolo 335 del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 338, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. Se le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del regolamento (UE) n. 575/2013. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione, a prescindere dal metodo di cui si avvale l'impresa di investimento per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio generico di tali posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM.
17.
Il modello distingue le posizioni verso la cartolarizzazione, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione (CTP). Le posizioni verso la cartolarizzazione sono sempre segnalate nelle righe 0030, 0060 o 0090 (a seconda del ruolo svolto dall'ente nella cartolarizzazione). I derivati su crediti di tipo nth-to-default sono sempre segnalati nella riga 0110. Le "altre posizioni del CTP" non sono né posizioni verso la cartolarizzazione né derivati su crediti di tipo nth-to-default (cfr. l'articolo 338, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013), però sono "collegate" esplicitamente a una di queste due posizioni (a causa della finalità di copertura).
18.
In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. l'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013). Tali posizioni sono segnalate in questo modello, anche laddove l'ente si avvalga della deduzione.
4.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonne
0010-0020
TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)
Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 338, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento (posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione).
Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0030-0040
(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE)
Articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013
0050-0060
POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)
Articoli 327, 328, 329 e 334 del regolamento (UE) n. 575/2013
Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, di tale regolamento.
0071-0097
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
Articoli da 259 a 262, tabelle 1 e 2 dell'articolo 263, tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 e articolo 266 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0402-0406
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI
Articolo 254 del regolamento (UE) n. 575/2013
0402
SEC-IRBA
Articoli 259 e 260 del regolamento (UE) n. 575/2013
0403
SEC-SA
Articoli 261 e 262 del regolamento (UE) n. 575/2013
0404
SEC-ERBA
Articoli 263 e 264 del regolamento (UE) n. 575/2013
0405
METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA
Articoli 254 e 265 e articolo 266, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013
0900
TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE
Articolo 269 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
0406
ALTRO (RW = 1 250 %)
Articolo 254, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013
0410-0420
PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE - POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE
Articolo 338 del regolamento (UE) n. 575/2013, senza tenere conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento
0430-0440
DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE - POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE
Articolo 338 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento
0450
REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI
Il requisito di fondi propri è il valore maggiore tra:
a) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe (colonna 0430);
b) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte (colonna 0440).
Righe
0010
ESPOSIZIONI TOTALI
Importo complessivo delle posizioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione di correlazione) segnalate dall'ente nel suo ruolo di cedente, investitore o promotore.
0020-0040
CEDENTE
Articolo 4, paragrafo 1, punto 13), del regolamento (UE) n. 575/2013
0050-0070
INVESTITORE
Ente creditizio che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore né il prestatore originario.
0080-0100
PROMOTORE
Articolo 4, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) n. 575/2013
Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate.
0030, 0060 e 0090
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
Il portafoglio di negoziazione di correlazione comprende cartolarizzazioni, derivati su crediti di tipo nth-to-default ed eventualmente altre posizioni di copertura che soddisfano i criteri di cui all'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
I derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione sono segnalati nella riga "Altre posizioni del CTP".
0110
DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT
I derivati su crediti di tipo nth-to-default coperti da derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 347 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono inseriti entrambi in questa riga.
Le posizioni del cedente, dell'investitore e del promotore non sono idonee per i derivati su crediti di tipo nth-to-default; quindi, per questi derivati non deve essere fornita la ripartizione come per le posizioni verso la cartolarizzazione.
0040, 0070, 0100 e 0120
ALTRE POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (CTP)
Sono incluse le seguenti posizioni:
a)
i derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del CTP;
b)
le posizioni del CTP coperte da derivati su crediti conformemente all'articolo 346 del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
le altre posizioni conformi all'articolo 338, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
5. C 21.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)
5.1. Osservazioni di carattere generale
19.
In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione su strumenti di capitale detenuti nel portafoglio di negoziazione e trattati secondo il metodo standardizzato.
20.
Questo modello è compilato separatamente per il "Totale", più un elenco statico e prestabilito comprendente i seguenti mercati: Albania, Bulgaria, Danimarca, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione russa, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, zona euro, e un modello residuale per tutti gli altri mercati. Per quest'obbligo di segnalazione, il termine "mercato" ha il valore di "paese" (tranne che per i paesi appartenenti alla zona euro, cfr. il regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione
(
1
)
).
5.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonne
0010-0020
TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)
Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi di cui all'articolo 345, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, di tale regolamento.
0030-0040
POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)
Articoli 327, 329, 332, 341 e 345 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0050
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE
Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ricevono una copertura patrimoniale. La copertura patrimoniale è calcolata separatamente per ciascun mercato nazionale. Non sono incluse in questa colonna le posizioni in contratti future su indici azionari di cui all'articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0060
REQUISITI DI FONDI PROPRI
Requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per ogni posizione pertinente
0070
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Articolo 92, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.
Righe
0010-0130
STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
Requisiti di fondi propri per il rischio di posizione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, e alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, di tale regolamento
0020-0040
RISCHIO GENERICO
Posizioni in strumenti di capitale soggette al rischio generico (articolo 343 del regolamento (UE) n. 575/2013) e relativo requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, di tale regolamento
Entrambe le ripartizioni (righe 0021/0022 e 0030/0040) riguardano tutte le posizioni soggette al rischio generico.
Nelle righe 0021 e 0022 sono segnalate informazioni relative alla ripartizione per strumenti.
Per calcolare i requisiti di fondi propri si fa riferimento unicamente alla ripartizione nelle righe 0030 e 0040.
0021
Derivati
Derivati considerati nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli 329 e 332 del regolamento (UE) n. 575/2013, ove applicabili
0022
Altre attività e passività
Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione.
0030
Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare
Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati e soggetti a un metodo particolare conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione
(
2
)
Queste posizioni sono soggette soltanto al rischio generico e, di conseguenza, non sono segnalate nella riga 0050.
0040
Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati
Altre posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativi requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 343 del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le posizioni in contratti future su indici azionari trattate conformemente all'articolo 344, paragrafo 3, di tale regolamento.
0050
RISCHIO SPECIFICO
Posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativo requisito di fondi propri conformemente all'articolo 342 del regolamento (UE) n. 575/2013, escluse le posizioni in contratti future su indici azionari trattate conformemente all'articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, di tale regolamento
0090-0130
REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)
Articolo 329, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo.
6. C 22.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)
6.1. Osservazioni di carattere generale
21.
Le imprese di investimento segnalano informazioni sulle posizioni in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per le segnalazioni) e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di cambio, trattati secondo il metodo standardizzato. La posizione è calcolata per ciascuna valuta (compreso l'EUR), l'oro e le posizioni in quote di OIC.
22.
Le righe da 0100 a 0470 di questo modello sono compilate se le imprese di investimento sono autorizzate a svolgere le attività di cui all'allegato I, sezione A, punto 3) o 6), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, anche laddove tali imprese di investimento non siano tenute a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio a norma dell'articolo 351 del regolamento (UE) n. 575/2013. In tali voci per memoria, sono incluse tutte le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni nelle righe da 0100 a 0470, a prescindere dal fatto che esse siano o meno considerate ai fini dell'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le righe da 0130 a 0470 delle voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione, per le valute seguenti: GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.
6.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonne
0020-0030
TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)
Posizioni lorde dovute ad attività, importi da ricevere ed elementi analoghi di cui all'articolo 352, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
A norma dell'articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e previa autorizzazione delle autorità competenti, non sono segnalate le posizioni che il soggetto detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, di tale regolamento, e le posizioni relative agli elementi che sono già dedotti nel calcolo dei fondi propri.
0040-0050
POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)
Articolo 352, paragrafo 3, articolo 352, paragrafo 4, prime due frasi, e articolo 353 del regolamento (UE) n. 575/2013
Le posizioni nette sono calcolate per ciascuna valuta conformemente all'articolo 352, paragrafo 1, di tale regolamento. Di conseguenza, le posizioni lunghe e le posizioni corte possono essere segnalate contemporaneamente.
0060-0080
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE
Articolo 352, paragrafo 4, terza frase, e articoli 353 e 354 del regolamento (UE) n. 575/2013
0060-0070
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (LUNGHE E CORTE)
Le posizioni nette lunghe e corte di ciascuna valuta sono calcolate deducendo il totale delle posizioni corte dal totale delle posizioni lunghe.
Si sommano le posizioni nette lunghe di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta lunga in quella data valuta.
Si sommano le posizioni nette corte di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta corta in quella data valuta.
Le posizioni non compensate nelle valute non utilizzate per le segnalazioni sono aggiunte alle posizioni soggette a copertura patrimoniale per altre valute (riga 030) nella colonna 060 o 070 a seconda del regolamento a breve o lungo termine.
0080
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (COMPENSATE)
Posizioni compensate per valute strettamente correlate.
0090
REQUISITI DI FONDI PROPRI
Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
0100
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Articolo 92, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5.
Righe
0010
POSIZIONI TOTALI
Tutte le posizioni nelle valute non utilizzate per le segnalazioni e le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che sono considerate ai fini dell'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto i), di tale regolamento, tenendo conto dell'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del medesimo regolamento (per conversione nella valuta utilizzata per le segnalazioni).
0020
VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE
Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute strettamente correlate di cui all'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0025
Valute strettamente correlate:
di cui
: valuta utilizzata per le segnalazioni
Posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che concorrono al calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0030
TUTTE LE ALTRE VALUTE (compresi gli OIC trattati come valute diverse)
Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Segnalazione di OIC trattati come valute diverse ai sensi dell'articolo 353 del regolamento (UE) n. 575/2013
Sono previsti due trattamenti diversi degli OIC trattati come valute distinte per il calcolo dei requisiti patrimoniali:
a)
il metodo modificato per il trattamento degli investimenti in oro, se la direzione dell'investimento in OIC non è disponibile (gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva netta in valuta dell'ente);
b)
se la direzione dell'investimento in OIC è disponibile, gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva aperta in valuta (lunga o corta a seconda della direzione dell'OIC).
La segnalazione degli OIC in questione segue il calcolo dei requisiti patrimoniali.
0040
ORO
Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
0050-0090
REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)
Articolo 352, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013
I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati ripartendoli in funzione del metodo utilizzato per il calcolo.
0100-0120
Ripartizione delle posizioni totali (comprese le valute utilizzate per le segnalazioni) per tipo di esposizione
Le posizioni totali sono ripartite per derivati, altre attività e passività ed elementi fuori bilancio.
0100
Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati
Le posizioni non comprese nella riga 0110 o nella riga 0120 sono segnalate in questa voce.
0110
Elementi fuori bilancio
Gli elementi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 352 del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dalla valuta di denominazione, che sono compresi nell'allegato I di tale regolamento, tranne quelli inclusi come operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni con regolamento a lungo termine o derivanti da un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti.
0120
Derivati
Posizioni valutate conformemente all'articolo 352 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0130-0470
VOCI PER MEMORIA: POSIZIONI IN VALUTA
Le voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione, per le valute GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute.
Nella riga 0470 sono incluse le posizioni in oro e le posizioni in OIC trattate come valuta separata conformemente all'articolo 353, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
7. C 23.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)
7.1. Osservazioni di carattere generale
23.
In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni in merci e i relativi requisiti di fondi propri trattati secondo il metodo standardizzato.
7.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonne
0010-0020
TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE)
Posizioni lorde lunghe/corte considerate posizioni nella stessa merce conformemente all'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (cfr. anche articolo 359, paragrafo 1, di tale regolamento).
0030-0040
POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE)
Di cui all'articolo 357, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013
0050
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE
Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, ricevono una copertura patrimoniale.
0060
REQUISITI DI FONDI PROPRI
Requisito di fondi propri calcolato conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per ogni posizione pertinente
0070
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Articolo 92, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5
Righe
0010
POSIZIONI TOTALI IN MERCI
Posizioni in merci e relativi requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla parte tre, titolo IV, capo 4, di tale regolamento.
0020-0060
POSIZIONI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA
A fini di segnalazione le merci sono raggruppate nelle quattro categorie merceologiche di cui alla tabella 2 dell'articolo 361 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0070
METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA
Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza di cui all'articolo 359 del regolamento (UE) n. 575/2013
0080
METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA AMPLIATO
Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato di cui all'articolo 361 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0090
METODO SEMPLIFICATO
Posizioni in merci soggette al metodo semplificato di cui all'articolo 360 del regolamento (UE) n. 575/2013
0100-0140
REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA)
Articolo 358, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo.
8. C 24.00 - MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)
8.1 Osservazioni di carattere generale
24.
Questo modello contiene una ripartizione dei dati del valore a rischio (VaR) e del valore a rischio in condizioni di stress (SVaR) secondo i diversi rischi di mercato (debito, strumenti di capitale, cambio, merci) e altre informazioni rilevanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri.
25.
In linea generale, dipende dalla struttura del modello delle imprese di investimento il fatto che i dati relativi al rischio generico e al rischio specifico possano essere determinati e segnalati separatamente o solo come totale. Lo stesso vale per la scomposizione del VaR/SVaR tra le categorie di rischio (rischio di tasso d'interesse, di strumenti di capitale, di posizione in merci e di cambio). L'ente può non segnalare queste scomposizioni se è in grado di dimostrare che la segnalazione di questi dati sarebbe ingiustificatamente onerosa.
8.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonne
0030-0040
Valore a rischio (VaR)
Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato.
0030
Fattore moltiplicativo (mc) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (VaRavg)
Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
0040
Giorno precedente (VaRt-1)
Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
0050-0060
Valore a rischio in condizioni di stress
Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato, ottenuta tramite l'immissione di parametri calibrati su dati storici per un periodo continuato di dodici mesi di stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'ente.
0050
Fattore moltiplicativo (ms) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (SVaRavg)
Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
0060
Ultimo disponibile (SVaRt-1)
Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
0070-0080
COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE
Perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo correlata a rischi di default e di migrazione calcolati conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0070
Misura media su 12 settimane
Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto ii), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
0080
Ultima misura
Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
0090-0110
COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP
0090
REQUISITO MINIMO
Articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013
Corrisponde all'8 % della copertura patrimoniale calcolata conformemente all'articolo 338, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutte le posizioni della copertura patrimoniale per "tutti i rischi di prezzo".
0100-0110
MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE E ULTIMA MISURA
Articolo 364, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
0110
ULTIMA MISURA
Articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013
0120
REQUISITI DI FONDI PROPRI
Requisiti di fondi propri citati nell'articolo 364 del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutti i fattori di rischio, tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili, più il rischio incrementale di default e di migrazione e tutti i rischi di prezzo per il CTP, esclusi però le coperture patrimoniali delle posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0130
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Articolo 92, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5
0140
Numero di scostamenti (durante i 250 giorni lavorativi precedenti)
Di cui all'articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013
È indicato il numero di scostamenti in base al quale è determinato l'addendo. Quando alle imprese di investimento è consentito escludere taluni scostamenti dal calcolo dell'addendo conformemente all'articolo 500 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, il numero degli scostamenti segnalati in questa colonna è al netto degli scostamenti esclusi.
0150-0160
Fattore moltiplicativo del valore a rischio (mc) e fattore moltiplicativo del valore a rischio in condizioni di stress (ms)
Di cui all'articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013
Sono segnalati i fattori moltiplicativi effettivamente applicabili per il calcolo dei requisiti di fondi propri; se del caso, dopo l'applicazione dell'articolo 500 quater del regolamento (UE) n. 575/2013.
0170-0180
COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP – POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
L'importo segnalato e che serve da base di calcolo del requisito minimo di copertura patrimoniale per tutti i rischi di prezzo conformemente all'articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della ponderazione e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default.
Righe
0010
POSIZIONI TOTALI
Parte del rischio di posizione, di cambio e di posizione in merci di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 correlata ai fattori di rischio di cui all'articolo 367, paragrafo 2, di tale regolamento.
Nelle colonne da 0030 a 0060 (VaR e SVaR), le cifre segnalate nella riga del totale non sono uguali alla scomposizione delle cifre del VaR/SVaR delle pertinenti componenti del rischio.
0020
STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI
Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 correlata ai fattori di rischio di tasso d'interesse di cui all'articolo 367, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento.
0030
STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI – RISCHIO GENERICO
Componente del rischio generico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013
0040
STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI – RISCHIO SPECIFICO
Componente del rischio specifico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013
0050
STRUMENTI DI CAPITALE
Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 correlata ai fattori di rischio di strumenti di capitale di cui all'articolo 367, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento.
0060
STRUMENTI DI CAPITALE – RISCHIO GENERICO
Componente del rischio generico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013
0070
STRUMENTI DI CAPITALE – RISCHIO SPECIFICO
Componente del rischio specifico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013
0080
RISCHIO DI CAMBIO
Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
0090
RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI
Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013
0100
IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO GENERICO
Rischio di mercato dovuto a movimenti generali di mercato di strumenti di debito negoziati, strumenti di capitale, cambio e merci. VaR del rischio generico di tutti i fattori di rischio (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).
0110
IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO SPECIFICO
Componente del rischio specifico di strumenti di debito negoziati e strumenti di capitale. VaR del rischio specifico degli strumenti di capitale e strumenti di debito negoziati interni al portafoglio di negoziazione (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili).
».
(
1
)
Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine "mercato" (
GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/525/oj
).
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/945/oj
).
(
3
)
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (
GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2159/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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