Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2159/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2159 della Commissione, del 27 ottobre 2025, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l'informativa delle imprese di investimento

Pubblicato: 27/10/2025 In vigore dal: 27/10/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2159 della Commissione, del 27 ottobre 2025, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l'informativa delle imprese di investimento EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2159 of 27 October 2025 amending the implementing technical standards laid down in Implementing Regulation (EU) 2021/2284 as regards supervisory reporting and disclosures of investment firms

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2159 31.10.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2159 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2025 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l'informativa delle imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 ( 1 ) , in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 della Commissione ( 2 ) ha introdotto il quadro normativo per le segnalazioni relativo al regime prudenziale delle imprese di investimento a norma del regolamento (UE) 2019/2033. L'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 relativo al formato e alla frequenza della segnalazione da parte delle imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse fa riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione ( 3 ) . (2) Il quadro di riferimento per le segnalazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 è stato rivisto alla luce delle modifiche che il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) . Di conseguenza, il suddetto regolamento di esecuzione è stato abrogato ed è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione ( 6 ) . (3) Affinché le imprese di investimento dispongano di tempo sufficiente per adeguare il proprio sistema interno e conformarsi agli obblighi di segnalazione rivisti, è opportuno stabilire una deroga che posticipi la data d'invio relativa al primo obbligo di segnalazione trimestrale a dopo la data di applicazione del presente regolamento. (4) È opportuno che alcuni degli elementi della revisione introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 siano rispecchiati negli obblighi di segnalazione applicabili alle imprese di investimento, mentre altri elementi non dovrebbero subire alcuna modifica. Più specificamente, le segnalazioni riguardanti i rischi di controparte e di aggiustamento della valutazione del credito dovrebbero essere le stesse per le imprese di investimento che scelgono di applicare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e per gli enti creditizi. Per contro, le segnalazioni riguardanti i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, in particolare il fattore K «rischio di posizione netta» (K-NPR), dovrebbero differire tra enti creditizi e imprese di investimento alla luce delle modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 per gli enti creditizi, come l'introduzione di fattori moltiplicativi e altri aggiustamenti di minore entità. Le imprese di investimento dovrebbero applicare e riferire circa i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui alla parte tre, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione in vigore al 26 giugno 2019 precedentemente alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) . (5) Al fine di assicurare la coerenza tra il quadro di riferimento per le segnalazioni degli enti creditizi e quello delle imprese di investimento laddove si applichi loro il medesimo quadro normativo e di prevedere norme specifiche laddove si applichi loro un quadro normativo diverso, è opportuno modificare l'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284. (6) Per agevolare il rispetto degli obblighi di segnalazione, è opportuno adeguare i requisiti di precisione minima di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284. (8) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione. (9) Dato che le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 si basano sul regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 e non comportano cambiamenti importanti di carattere sostanziale, l'ABE non ha effettuato consultazioni pubbliche, non ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali né ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, ritenendo che ciò sarebbe altamente sproporzionato in relazione alla portata e all'impatto del progetto di norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 è così modificato: (1) all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma: «In deroga al primo comma, le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse trasmettono entro il 30 giugno 2026 le informazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione ( *1 ) , allegato I, modello C 25.01, per qualsiasi data di riferimento compresa tra gennaio e aprile 2026. ( *1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione ( GU L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj ).»;" (2) all'articolo 5, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che determinano il requisito relativo ai fattori K RtM sulla base del K-NPR conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nell'allegato X, modelli da C 18.00 a C 24.00, del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all'allegato XI. 3.   Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, allegato I, modello C 34.02, ad eccezione delle informazioni sull'output floor, conformemente alle istruzioni applicabili. 4.   Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, allegato I, modello C 25.01, conformemente alle istruzioni applicabili.» ; (3) all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) i punti di dati con il tipo di dati “monetario” sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità;»; (4) il testo di cui all'allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato X; (5) il testo di cui all'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XI. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l'informativa delle imprese di investimento ( GU L 458 del 22.12.2021, pag. 48 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2284/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 ( GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor ( GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione ( GU L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj ). ( 7 ) Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/876/oj ). ( 8 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ( GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj ). ALLEGATO I «ALLEGATO X SEGNALAZIONI RIGUARDANTI IL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K RtM SULLA BASE DEL K-NPR MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO Numero del modello Codice del modello Nome del modello/gruppo di modelli Nome abbreviato RISCHIO DI MERCATO MKR 18 C 18.00 RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI MKR SA TDI 19 C 19.00 RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI MKR SA SEC 20 C 20.00 RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE MKR SA CTP 21 C 21.00 RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE MKR SA EQU 22 C 22.00 RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO MKR SA FX 23 C 23.00 RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI MKR SA COM 24 C 24.00 MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO MKR IM C 18.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI) Valuta: POSIZIONI REQUISITI DI FONDI PROPRI IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO TUTTE LE POSIZIONI POSIZIONI NETTE POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE LUNGHE CORTE LUNGHE CORTE 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0010 STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE Cella collegata a CA2 0011 Rischio generico 0012 Derivati 0013 Altre attività e passività 0020 Metodo basato sulla scadenza 0030 Zona 1 0040 0 ≤ 1 mese 0050 > 1 ≤ 3 mesi 0060 > 3 ≤ 6 mesi 0070 > 6 ≤ 12 mesi 0080 Zona 2 0090 > 1 ≤ 2 (1,9 per cedola di meno del 3 %) anni 0100 > 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 per cedola di meno del 3 %) anni 0110 > 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 per cedola di meno del 3 %) anni 0120 Zona 3 0130 > 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 per cedola di meno del 3 %) anni 0140 > 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 per cedola di meno del 3 %) anni 0150 > 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 per cedola di meno del 3 %) anni 0160 > 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 per cedola di meno del 3 %) anni 0170 > 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 per cedola di meno del 3 %) anni 0180 > 20 (> 10,6 ≤ 12,0 per cedola di meno del 3 %) anni 0190 (> 12,0 ≤ 20,0 per cedola di meno del 3 %) anni 0200 (> 20 per cedola di meno del 3 %) anni 0210 Metodo basato sulla durata finanziaria 0220 Zona 1 0230 Zona 2 0240 Zona 3 0250 Rischio specifico 0251 Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione 0260 Titoli di debito nell'ambito della prima categoria della tabella 1 0270 Titoli di debito nell'ambito della seconda categoria della tabella 1 0280 Con durata residua ≤ 6 mesi 0290 Con durata residua > 6 mesi e ≤ 24 mesi 0300 Con durata residua > 24 mesi 0310 Titoli di debito nell'ambito della terza categoria della tabella 1 0320 Titoli di debito nell'ambito della quarta categoria della tabella 1 0321 Derivati su crediti di tipo "nth-to-default" provvisti di rating 0325 Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione 0330 Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione 0350 Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta) 0360 Metodo semplificato 0370 Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma 0380 Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega 0385 Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui 0390 Metodo della matrice per la valutazione degli scenari C 19.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC) TUTTE LE POSIZIONI (-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI POSIZIONI NETTE RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (CORTE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402 PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE / REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI LUNGHE CORTE (-) LUNGHE (-) CORTE LUNGHE CORTE [0 - 10 %[ [10 - 12 %[ [12 - 20 %[ [20 - 40 %[ [40 - 100 %[ [100 - 150 %[ [150 - 200 %[ [200 - 225 %[ [225 - 250 %[ [250 - 300 %[ [300 - 350 %[ [350 - 425 %[ [425 - 500 %[ [500 - 650 %[ [650 - 750 %[ [750 - 850 %[ [850 - 1 250  %[ 1 250 % [0 - 10 %[ [10 - 12 %[ [12 - 20 %[ [20 - 40 %[ [40 - 100 %[ [100 - 150 %[ [150 - 200 %[ [200 - 225 %[ [225 - 250 %[ [250 - 300 %[ [300 - 350 %[ [350 - 425 %[ [425 - 500 %[ [500 - 650 %[ [650 - 750 %[ [750 - 850 %[ [850 - 1 250  %[ 1 250 % SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE ALTRO (RW = 1 250  %) POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0081 0082 0083 0085 0086 0087 0088 0089 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0101 0102 0103 0104 0402 0403 0404 0405 0900 0406 0530 0540 0570 0601 0010 ESPOSIZIONI TOTALI Cella collegata a MKR SA TDI {325:060} 0020 Di cui: RICARTOLARIZZAZIONI 0030 CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI 0040 CARTOLARIZZAZIONI 0041 DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI 0050 RICARTOLARIZZAZIONI 0060 INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI 0070 CARTOLARIZZAZIONI 0071 DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI 0080 RICARTOLARIZZAZIONI 0090 PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI 0100 CARTOLARIZZAZIONI 0101 DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI 0110 RICARTOLARIZZAZIONI C 20.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP) TUTTE LE POSIZIONI (-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI POSIZIONI NETTE RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (CORTE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI LUNGHE CORTE (-) LUNGHE (-) CORTE LUNGHE CORTE [0 - 10 %[ [10 - 12 %[ [12 - 20 %[ [20 - 40 %[ [40 - 100 %[ [100 - 250 %[ [250 - 350 %[ [350 - 425 %[ [425 - 650 %[ [650 - 1 250  %[ 1 250 % [0 - 10 %[ [10 - 12 %[ [12 - 20 %[ [20 - 40 %[ [40 - 100 %[ [100 - 250 %[ [250 - 350 %[ [350 - 425 %[ [425 - 650 %[ [650 - 1 250  %[ 1 250 % SEC-IRBA SEC-SA SEC-ERBA METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE ALTRO (RW = 1 250  %) POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0081 0082 0086 0087 0088 0089 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0402 0403 0404 0405 0900 0406 0410 0420 0430 0440 0450 0010 ESPOSIZIONI TOTALI Cella collegata a MKR SA TDI {0330:0060} POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE 0020 CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI 0030 CARTOLARIZZAZIONI 0040 ALTRE POSIZIONI DEL CTP 0050 INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI 0060 CARTOLARIZZAZIONI 0070 ALTRE POSIZIONI DEL CTP 0080 PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI 0090 CARTOLARIZZAZIONI 0100 ALTRE POSIZIONI DEL CTP DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT: 0110 DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT 0120 ALTRE POSIZIONI DEL CTP C 21.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU) Mercato nazionale: POSIZIONI REQUISITI DI FONDI PROPRI IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO TUTTE LE POSIZIONI POSIZIONI NETTE POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE LUNGHE CORTE LUNGHE CORTE 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0010 STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE Cella collegata a CA 0020 Rischio generico 0021 Derivati 0022 Altre attività e passività 0030 Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare 0040 Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati 0050 Rischio specifico 0090 Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta) 0100 Metodo semplificato 0110 Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma 0120 Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega 0125 Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui 0130 Metodo della matrice per la valutazione degli scenari C 22.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX) TUTTE LE POSIZIONI POSIZIONI NETTE POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (comprese le posizioni non compensate ridistribuite in valute non utilizzate per le segnalazioni soggette al trattamento specifico previsto per le posizioni compensate) REQUISITI DI FONDI PROPRI IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO LUNGHE CORTE LUNGHE CORTE LUNGHE CORTE COMPENSATE 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0010 POSIZIONI TOTALI Cella collegata a CA 0020 Valute strettamente correlate 0025 di cui: valuta utilizzata per le segnalazioni 0030 Tutte le altre valute (compresi gli OIC trattati come valute diverse) 0040 Oro 0050 Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta) 0060 Metodo semplificato 0070 Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma 0080 Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega 0085 Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui 0090 Metodo della matrice per la valutazione degli scenari RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI TOTALI (COMPRESE LE VALUTE UTILIZZATE PER LE SEGNALAZIONI) PER TIPO DI ESPOSIZIONE 0100 Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati 0110 Elementi fuori bilancio 0120 Derivati Voci per memoria: POSIZIONI IN VALUTA 0130 EUR 0140 Lek 0150 Peso argentino 0160 Dollaro australiano 0170 Real brasiliano 0180 Lev bulgaro 0190 Dollaro canadese 0200 Corona ceca 0210 Corona danese 0220 Lira egiziana 0230 Lira sterlina 0240 Fiorino ungherese 0250 Yen 0280 Denar 0290 Peso messicano 0300 Zloty 0310 Leu romeno 0320 Rublo russo 0330 Dinaro serbo 0340 Corona svedese 0350 Franco svizzero 0360 Lira turca 0370 Hrivnia 0380 Dollaro statunitense 0390 Corona islandese 0400 Corona norvegese 0410 Dollaro di Hong Kong 0420 Nuovo dollaro di Taiwan 0430 Dollaro neozelandese 0440 Dollaro di Singapore 0450 Won 0460 Renminbi-yuan 0470 Altro C 23.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM) TUTTE LE POSIZIONI POSIZIONI NETTE POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE REQUISITI DI FONDI PROPRI IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO LUNGHE CORTE LUNGHE CORTE 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0010 POSIZIONI TOTALI IN MERCI Cella collegata a CA 0020 Metalli preziosi (tranne l'oro) 0030 Metalli comuni 0040 Prodotti agricoli ("softs") 0050 Altri 0060 di cui prodotti energetici (petrolio, gas) 0070 Metodo basato sulle fasce di scadenza 0080 Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato 0090 Metodo semplificato: tutte le posizioni 0100 Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta) 0110 Metodo semplificato 0120 Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma 0130 Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega 0135 Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui 0140 Metodo della matrice per la valutazione degli scenari C 24.00 — MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM) VaR VaR IN CONDIZIONI DI STRESS COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP REQUISITI DI FONDI PROPRI IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Numero di scostamenti durante i 250 giorni lavorativi precedenti Fattore moltiplicativo del VaR (m c ) Fattore moltiplicativo del VaR in condizioni di stress (m s ) COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP - POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP - POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE FATTORE MOLTIPLICATIVO (m c ) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaR avg ) GIORNO PRECEDENTE (VaR t-1 ) FATTORE MOLTIPLICATIVO (m s ) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaR avg ) ULTIMO DISPONIBILE (SVaR t-1 ) MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE ULTIMA MISURA REQUISITO MINIMO MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE ULTIMA MISURA 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0010 POSIZIONI TOTALI Cella collegata a CA Voci per memoria: RIPARTIZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO 0020 Strumenti di debito negoziati 0030 Strumenti di debito negoziati - Rischio generico 0040 Strumenti di debito negoziati - Rischio specifico 0050 Strumenti di capitale 0060 Strumenti di capitale - Rischio generico 0070 Strumenti di capitale - Rischio specifico 0080 Rischio di cambio 0090 Rischio di posizione in merci 0100 Importo complessivo per il rischio generico 0110 Importo complessivo per il rischio specifico ». ALLEGATO II «ALLEGATO XI ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI IL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K RtM SULLA BASE DEL K-NPR Indice PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 18 1. CONVENZIONI 18 1.1. Convenzione di numerazione 18 1.2. Convenzione dei segni 18 1.3. Riferimenti al regolamento (UE) n. 575/2013 18 PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI: MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO 18 1. Osservazioni di carattere generale 18 2. C 18.00 – Rischio di mercato: Metodo standardizzato per i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati (MKR SA TDI) 18 2.1. Osservazioni di carattere generale 18 2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 19 3. C 19.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC) 20 3.1. Osservazioni di carattere generale 20 3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 21 4. C 20.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO DI POSIZIONI ASSEGNATE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)) 22 4.1. Osservazioni di carattere generale 22 4.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 23 5. C 21.00 - Rischio di mercato: metodo standardizzato per il rischio di posizione su strumenti di capitale (MKR SA EQU) 24 5.1. Osservazioni di carattere generale 24 5.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 24 6. C 22.00 - Rischio di mercato: metodi standardizzati per il rischio di cambio (MKR SA FX) 26 6.1. Osservazioni di carattere generale 26 6.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 26 7. C 23.00 - Rischio di mercato: metodi standardizzati per le merci (MKR SA COM) 28 7.1. Osservazioni di carattere generale 28 7.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche 28 8. C 24.00 - Modelli interni per il rischio di mercato (MKR IM) 29 8.1 Osservazioni di carattere generale 29 8.2 Istruzioni relative a posizioni specifiche 29 PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 1.   CONVENZIONI 1.1.   Convenzione di numerazione 1. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 2 a 5. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida. 2. Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {Modello; Riga; Colonna}. 3. Per le convalide all'interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello: {Riga; Colonna}. 4. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe. {Modello; Riga}. 5. Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza. 1.2.   Convenzione dei segni 6. Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti patrimoniali è segnalato come cifra negativa. Se l'intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive. 1.3.   Riferimenti al regolamento (UE) n. 575/2013 7. Tutti i riferimenti agli articoli da 325 a 377 del regolamento (UE) n. 575/2013 si intendono fatti alla versione del regolamento in vigore al 26 giugno 2019. PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI: MODELLI RIGUARDANTI IL RISCHIO DI MERCATO 1.   OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE 8. Queste istruzioni riguardano i modelli da utilizzare per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente al metodo standardizzato per il rischio di cambio (MKR SA FX), il rischio di posizione in merci (MKR SA COM), il rischio di tasso d'interesse (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) e il rischio di strumenti di capitale (MKR SA EQU). In questa parte sono comprese anche le istruzioni relative al modello per la segnalazione del calcolo dei requisiti di fondi propri secondo il metodo dei modelli interni (MKR IM). 9. Per calcolare il capitale richiesto a fronte del rischio considerato, il rischio di posizione su uno strumento di debito negoziato o uno strumento di capitale (o un derivato su uno strumento di debito o un derivato su uno strumento di capitale) è suddiviso in due componenti. La prima componente copre il rischio specifico — ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento in questione dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La seconda componente copre il rischio generico — ossia il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato su uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato su uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli titoli. Il trattamento generale degli strumenti specifici e delle procedure di compensazione è stabilito negli articoli da 326 a 333 del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   C 18.00 – RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI) 2.1.   Osservazioni di carattere generale 10. Questo modello riassume le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati secondo il metodo standardizzato (articolo 325, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013). I differenti rischi e metodi disponibili nell'ambito del regolamento (UE) n. 575/2013 sono presentati per riga. Il rischio specifico associato alle esposizioni incluse nei modelli MKR SA SEC e MKR SA CTP deve essere riportato solo nel modello MKR SA TDI Total. I requisiti di fondi propri indicati nei modelli citati sono trasferiti, rispettivamente, nella cella {0325;0060} (cartolarizzazioni) e nella cella {0330;0060} (portafoglio di negoziazione di correlazione). 11. Questo modello è compilato separatamente per il "Totale", più un elenco prestabilito comprendente le seguenti valute: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD e un modello residuale per tutte le altre valute. 2.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Colonne 0010-0020 TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi di cui all'articolo 345, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, di tale regolamento. 0030-0040 POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Articoli da 327 a 329 e articolo 334 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, di tale regolamento. 0050 POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ricevono una copertura patrimoniale. 0060 REQUISITI DI FONDI PROPRI Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. 0070 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5. Righe 0010-0350 STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE Le posizioni su strumenti di debito negoziati interne al portafoglio di negoziazione e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla parte tre, titolo IV, capo 2, di tale regolamento sono segnalati in base alla categoria di rischio, alla scadenza e al metodo utilizzato. 0011 RISCHIO GENERICO 0012 Derivati Derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli da 328 a 331 del regolamento (UE) n. 575/2013, ove applicabili. 0013 Altre attività e passività Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di tasso d'interesse delle posizioni interne al portafoglio di negoziazione. 0020-0200 METODO BASATO SULLA SCADENZA Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla scadenza di cui all'articolo 339, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 e relativi requisiti di fondi propri calcolati in conformità dell'articolo 339, paragrafo 9, di tale regolamento. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3) e le zone sono suddivise in base alla scadenza degli strumenti. 0210-0240 RISCHIO GENERICO. METODO BASATO SULLA DURATA FINANZIARIA Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette al metodo basato sulla durata finanziaria di cui all'articolo 340, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 e relativi requisiti di fondi propri calcolati in conformità dell'articolo 340, paragrafo 7, di tale regolamento. La posizione è suddivisa in zone (1, 2 e 3). 0250 RISCHIO SPECIFICO Somma degli importi segnalati nelle righe 0251, 0325 e 0330. Posizioni su strumenti di debito negoziati soggette a requisiti di fondi propri per il rischio specifico e relativi requisiti patrimoniali conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 335, all'articolo 336, paragrafi 1, 2 e 3, e agli articoli 337 e 338 del regolamento (UE) n. 575/2013. Si rimanda altresì all'ultima frase dell'articolo 327, paragrafo 1, di tale regolamento. 0251-0321 Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione Somma degli importi segnalati nelle righe da 260 a 321. Il requisito di fondi propri dei derivati su crediti nth-to-default privi di rating esterno è calcolato sommando i fattori di ponderazione del rischio dei soggetti di riferimento (articolo 332, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 – metodo "look-through"). I derivati su crediti nth-to-default provvisti di rating esterno (articolo 332, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013) sono indicati separatamente nella riga 321. Segnalazione di posizioni soggette all'articolo 336, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 3, di tale regolamento, è previsto un trattamento specifico per le obbligazioni ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio pari al 10 % interne al portafoglio bancario (obbligazioni garantite). I requisiti specifici di fondi propri corrispondono alla metà della percentuale della seconda categoria di cui alla tabella 1 dell'articolo 336 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le posizioni in questione sono assegnate alle righe 0280-0300 in funzione della durata residua. Se il rischio generico delle posizioni su tassi di interesse è coperto da un derivato su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0325 Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione Requisiti totali di fondi propri di cui alla colonna 0601 del modello MKR SA SEC. Questi requisiti totali di fondi propri sono segnalati soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI. 0330 Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione Requisiti totali di fondi propri segnalati nella colonna 0450 del modello MKR SA CTP. Questi requisiti totali di fondi propri sono segnalati soltanto a livello di totale del modello MKR SA TDI. 0350-0390 REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA) Articolo 329, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati ripartendoli in funzione del metodo utilizzato per il calcolo. 3.   C 19.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC) 3.1.   Osservazioni di carattere generale 12. Questo modello serve per la segnalazione di informazioni sulle posizioni (totali/nette e lunghe/corte) e sui relativi requisiti di fondi propri per la componente di rischio specifico del rischio di posizione su cartolarizzazioni/ricartolarizzazioni detenute nel portafoglio di negoziazione (non ammissibili al portafoglio di negoziazione di correlazione) secondo il metodo standardizzato. 13. Il modello MKR SA SEC presenta il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico delle posizioni verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 335 del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 337 di tale regolamento. Se le posizioni verso la cartolarizzazione interne al portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del regolamento (UE) n. 575/2013. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione, a prescindere dal metodo di cui si avvale l'impresa di investimento per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio generico di queste posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM. 14. In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. l'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013). Tali posizioni sono segnalate in questo modello, anche laddove l'ente si avvalga della deduzione. 3.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Colonne 0010-0020 TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 337 di tale regolamento (posizioni verso la cartolarizzazione). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, di tale regolamento. 0030-0040 (-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE) Articolo 244, paragrafo 1, lettera b), articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013 0050-0060 POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Articoli 327, 328, 329 e 334 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, di tale regolamento. 0061-0104 RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO Articoli da 259 a 262, tabelle 1 e 2 dell'articolo 263, tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 e articolo 266 del regolamento (UE) n. 575/2013. La ripartizione è indicata separatamente per le posizioni lunghe e per quelle corte. 0402-0406 RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI Articolo 254 del regolamento (UE) n. 575/2013 0402 SEC-IRBA Articoli 259 e 260 del regolamento (UE) n. 575/2013 0403 SEC-SA Articoli 261 e 262 del regolamento (UE) n. 575/2013 0404 SEC-ERBA Articoli 263 e 264 del regolamento (UE) n. 575/2013 0405 METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA Articoli 254 e 265 e articolo 266, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. 0900 TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE Articolo 269 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 0406 ALTRO (RW = 1 250  %) Articolo 254, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 0530-0540 EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402 Articolo 270 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 0570 PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE Articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013 senza tener conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della ponderazione e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default. 0601 DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE / REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI Articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento. Righe 0010 ESPOSIZIONI TOTALI Importo complessivo delle cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione) segnalate dall'ente nel ruolo di cedente, investitore o promotore. 0040, 0070 e 0100 POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE Articolo 4, paragrafo 1, punto 62), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0020, 0050, 0080 e 0110 POSIZIONI VERSO LA RICARTOLARIZZAZIONE Articolo 4, paragrafo 1, punto 64), del regolamento (UE) n. 575/2013 0041, 0071 e 0101 DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 o all'articolo 270 del regolamento (UE) n. 575/2013 e possono pertanto essere soggette al trattamento differenziato ai fini patrimoniali. 0030-0050 CEDENTE Articolo 4, paragrafo 1, punto 13), del regolamento (UE) n. 575/2013 0060-0080 INVESTITORE Ente creditizio che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore né il prestatore originario. 0090-0110 PROMOTORE Articolo 4, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) n. 575/2013. Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate. 4.   C 20.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO DI POSIZIONI ASSEGNATE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)) 4.1.   Osservazioni di carattere generale 15. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione (compresi le cartolarizzazioni, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni di questo portafoglio incluse ai sensi dell'articolo 338, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013) e i relativi requisiti di fondi propri in base al metodo standardizzato. 16. Il modello MKR SA CTP presenta il requisito di fondi propri soltanto per il rischio specifico di posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all'articolo 335 del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 338, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. Se le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione sono coperte da derivati su crediti, si applicano gli articoli 346 e 347 del regolamento (UE) n. 575/2013. C'è un solo modello per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione comprese nel portafoglio di negoziazione, a prescindere dal metodo di cui si avvale l'impresa di investimento per stabilire la ponderazione del rischio di ciascuna posizione conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio generico di tali posizioni si utilizza il modello MKR SA TDI o il modello MKR IM. 17. Il modello distingue le posizioni verso la cartolarizzazione, i derivati su crediti di tipo nth-to-default e le altre posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione (CTP). Le posizioni verso la cartolarizzazione sono sempre segnalate nelle righe 0030, 0060 o 0090 (a seconda del ruolo svolto dall'ente nella cartolarizzazione). I derivati su crediti di tipo nth-to-default sono sempre segnalati nella riga 0110. Le "altre posizioni del CTP" non sono né posizioni verso la cartolarizzazione né derivati su crediti di tipo nth-to-default (cfr. l'articolo 338, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013), però sono "collegate" esplicitamente a una di queste due posizioni (a causa della finalità di copertura). 18. In alternativa, le posizioni soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % possono essere dedotte dal capitale primario di classe 1 (cfr. l'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013). Tali posizioni sono segnalate in questo modello, anche laddove l'ente si avvalga della deduzione. 4.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Colonne 0010-0020 TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 338, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento (posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione di correlazione). Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte, applicabile anche a queste posizioni lorde, cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. 0030-0040 (-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI (LUNGHE E CORTE) Articolo 253 del regolamento (UE) n. 575/2013 0050-0060 POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Articoli 327, 328, 329 e 334 del regolamento (UE) n. 575/2013 Per la distinzione tra posizioni lunghe e posizioni corte cfr. l'articolo 328, paragrafo 2, di tale regolamento. 0071-0097 RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO Articoli da 259 a 262, tabelle 1 e 2 dell'articolo 263, tabelle 3 e 4 dell'articolo 264 e articolo 266 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0402-0406 RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI Articolo 254 del regolamento (UE) n. 575/2013 0402 SEC-IRBA Articoli 259 e 260 del regolamento (UE) n. 575/2013 0403 SEC-SA Articoli 261 e 262 del regolamento (UE) n. 575/2013 0404 SEC-ERBA Articoli 263 e 264 del regolamento (UE) n. 575/2013 0405 METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA Articoli 254 e 265 e articolo 266, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 0900 TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE Articolo 269 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 0406 ALTRO (RW = 1 250  %) Articolo 254, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 0410-0420 PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE - POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE Articolo 338 del regolamento (UE) n. 575/2013, senza tenere conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento 0430-0440 DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE - POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE Articolo 338 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento 0450 REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI Il requisito di fondi propri è il valore maggiore tra: a) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette lunghe (colonna 0430); b) la copertura patrimoniale per il rischio specifico che si applica solo alle posizioni nette corte (colonna 0440). Righe 0010 ESPOSIZIONI TOTALI Importo complessivo delle posizioni in essere (detenute nel portafoglio di negoziazione di correlazione) segnalate dall'ente nel suo ruolo di cedente, investitore o promotore. 0020-0040 CEDENTE Articolo 4, paragrafo 1, punto 13), del regolamento (UE) n. 575/2013 0050-0070 INVESTITORE Ente creditizio che detiene una posizione verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione nella quale non è né il cedente né il promotore né il prestatore originario. 0080-0100 PROMOTORE Articolo 4, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) n. 575/2013 Se cartolarizza anche attività proprie, il promotore inserisce nelle righe dedicate al cedente le informazioni relative alle proprie attività cartolarizzate. 0030, 0060 e 0090 POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE Il portafoglio di negoziazione di correlazione comprende cartolarizzazioni, derivati su crediti di tipo nth-to-default ed eventualmente altre posizioni di copertura che soddisfano i criteri di cui all'articolo 338, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. I derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del portafoglio di negoziazione di correlazione sono segnalati nella riga "Altre posizioni del CTP". 0110 DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT I derivati su crediti di tipo nth-to-default coperti da derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 347 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono inseriti entrambi in questa riga. Le posizioni del cedente, dell'investitore e del promotore non sono idonee per i derivati su crediti di tipo nth-to-default; quindi, per questi derivati non deve essere fornita la ripartizione come per le posizioni verso la cartolarizzazione. 0040, 0070, 0100 e 0120 ALTRE POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (CTP) Sono incluse le seguenti posizioni: a) i derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che offrono una quota proporzionale nonché le posizioni di copertura di posizioni del CTP; b) le posizioni del CTP coperte da derivati su crediti conformemente all'articolo 346 del regolamento (UE) n. 575/2013; c) le altre posizioni conformi all'articolo 338, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. 5.   C 21.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU) 5.1.   Osservazioni di carattere generale 19. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di posizione su strumenti di capitale detenuti nel portafoglio di negoziazione e trattati secondo il metodo standardizzato. 20. Questo modello è compilato separatamente per il "Totale", più un elenco statico e prestabilito comprendente i seguenti mercati: Albania, Bulgaria, Danimarca, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione russa, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, zona euro, e un modello residuale per tutti gli altri mercati. Per quest'obbligo di segnalazione, il termine "mercato" ha il valore di "paese" (tranne che per i paesi appartenenti alla zona euro, cfr. il regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione ( 1 ) ). 5.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Colonne 0010-0020 TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Articolo 102 e articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Si tratta di posizioni lorde non compensate da strumenti; sono tuttavia escluse le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi di cui all'articolo 345, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, di tale regolamento. 0030-0040 POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Articoli 327, 329, 332, 341 e 345 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0050 POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, ricevono una copertura patrimoniale. La copertura patrimoniale è calcolata separatamente per ciascun mercato nazionale. Non sono incluse in questa colonna le posizioni in contratti future su indici azionari di cui all'articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013. 0060 REQUISITI DI FONDI PROPRI Requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per ogni posizione pertinente 0070 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5. Righe 0010-0130 STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE Requisiti di fondi propri per il rischio di posizione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, e alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, di tale regolamento 0020-0040 RISCHIO GENERICO Posizioni in strumenti di capitale soggette al rischio generico (articolo 343 del regolamento (UE) n. 575/2013) e relativo requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, di tale regolamento Entrambe le ripartizioni (righe 0021/0022 e 0030/0040) riguardano tutte le posizioni soggette al rischio generico. Nelle righe 0021 e 0022 sono segnalate informazioni relative alla ripartizione per strumenti. Per calcolare i requisiti di fondi propri si fa riferimento unicamente alla ripartizione nelle righe 0030 e 0040. 0021 Derivati Derivati considerati nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione tenuto conto degli articoli 329 e 332 del regolamento (UE) n. 575/2013, ove applicabili 0022 Altre attività e passività Strumenti diversi dai derivati compresi nel calcolo del rischio di strumenti di capitale di posizioni del portafoglio di negoziazione. 0030 Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati e soggetti a un metodo particolare conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione ( 2 ) Queste posizioni sono soggette soltanto al rischio generico e, di conseguenza, non sono segnalate nella riga 0050. 0040 Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati Altre posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativi requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 343 del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le posizioni in contratti future su indici azionari trattate conformemente all'articolo 344, paragrafo 3, di tale regolamento. 0050 RISCHIO SPECIFICO Posizioni in strumenti di capitale soggette a rischio specifico e relativo requisito di fondi propri conformemente all'articolo 342 del regolamento (UE) n. 575/2013, escluse le posizioni in contratti future su indici azionari trattate conformemente all'articolo 344, paragrafo 4, seconda frase, di tale regolamento 0090-0130 REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA) Articolo 329, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo. 6.   C 22.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX) 6.1.   Osservazioni di carattere generale 21. Le imprese di investimento segnalano informazioni sulle posizioni in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per le segnalazioni) e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di cambio, trattati secondo il metodo standardizzato. La posizione è calcolata per ciascuna valuta (compreso l'EUR), l'oro e le posizioni in quote di OIC. 22. Le righe da 0100 a 0470 di questo modello sono compilate se le imprese di investimento sono autorizzate a svolgere le attività di cui all'allegato I, sezione A, punto 3) o 6), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , anche laddove tali imprese di investimento non siano tenute a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio a norma dell'articolo 351 del regolamento (UE) n. 575/2013. In tali voci per memoria, sono incluse tutte le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni nelle righe da 0100 a 0470, a prescindere dal fatto che esse siano o meno considerate ai fini dell'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le righe da 0130 a 0470 delle voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione, per le valute seguenti: GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute. 6.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Colonne 0020-0030 TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Posizioni lorde dovute ad attività, importi da ricevere ed elementi analoghi di cui all'articolo 352, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. A norma dell'articolo 352, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, e previa autorizzazione delle autorità competenti, non sono segnalate le posizioni che il soggetto detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, di tale regolamento, e le posizioni relative agli elementi che sono già dedotti nel calcolo dei fondi propri. 0040-0050 POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Articolo 352, paragrafo 3, articolo 352, paragrafo 4, prime due frasi, e articolo 353 del regolamento (UE) n. 575/2013 Le posizioni nette sono calcolate per ciascuna valuta conformemente all'articolo 352, paragrafo 1, di tale regolamento. Di conseguenza, le posizioni lunghe e le posizioni corte possono essere segnalate contemporaneamente. 0060-0080 POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE Articolo 352, paragrafo 4, terza frase, e articoli 353 e 354 del regolamento (UE) n. 575/2013 0060-0070 POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (LUNGHE E CORTE) Le posizioni nette lunghe e corte di ciascuna valuta sono calcolate deducendo il totale delle posizioni corte dal totale delle posizioni lunghe. Si sommano le posizioni nette lunghe di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta lunga in quella data valuta. Si sommano le posizioni nette corte di ciascuna operazione in una valuta per ottenere la posizione netta corta in quella data valuta. Le posizioni non compensate nelle valute non utilizzate per le segnalazioni sono aggiunte alle posizioni soggette a copertura patrimoniale per altre valute (riga 030) nella colonna 060 o 070 a seconda del regolamento a breve o lungo termine. 0080 POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (COMPENSATE) Posizioni compensate per valute strettamente correlate. 0090 REQUISITI DI FONDI PROPRI Copertura patrimoniale di qualsiasi posizione pertinente conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 0100 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5. Righe 0010 POSIZIONI TOTALI Tutte le posizioni nelle valute non utilizzate per le segnalazioni e le posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che sono considerate ai fini dell'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i relativi requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), punto i), di tale regolamento, tenendo conto dell'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del medesimo regolamento (per conversione nella valuta utilizzata per le segnalazioni). 0020 VALUTE STRETTAMENTE CORRELATE Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute strettamente correlate di cui all'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0025 Valute strettamente correlate: di cui : valuta utilizzata per le segnalazioni Posizioni nella valuta utilizzata per le segnalazioni che concorrono al calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi dell'articolo 354 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0030 TUTTE LE ALTRE VALUTE (compresi gli OIC trattati come valute diverse) Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Segnalazione di OIC trattati come valute diverse ai sensi dell'articolo 353 del regolamento (UE) n. 575/2013 Sono previsti due trattamenti diversi degli OIC trattati come valute distinte per il calcolo dei requisiti patrimoniali: a) il metodo modificato per il trattamento degli investimenti in oro, se la direzione dell'investimento in OIC non è disponibile (gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva netta in valuta dell'ente); b) se la direzione dell'investimento in OIC è disponibile, gli OIC in questione sono aggiunti alla posizione complessiva aperta in valuta (lunga o corta a seconda della direzione dell'OIC). La segnalazione degli OIC in questione segue il calcolo dei requisiti patrimoniali. 0040 ORO Posizioni e relativi requisiti di fondi propri per le valute soggette alla procedura generale di cui all'articolo 351 e all'articolo 352, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 0050-0090 REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA) Articolo 352, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 I requisiti aggiuntivi per opzioni correlati ai rischi diversi dal rischio delta sono segnalati ripartendoli in funzione del metodo utilizzato per il calcolo. 0100-0120 Ripartizione delle posizioni totali (comprese le valute utilizzate per le segnalazioni) per tipo di esposizione Le posizioni totali sono ripartite per derivati, altre attività e passività ed elementi fuori bilancio. 0100 Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati Le posizioni non comprese nella riga 0110 o nella riga 0120 sono segnalate in questa voce. 0110 Elementi fuori bilancio Gli elementi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 352 del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dalla valuta di denominazione, che sono compresi nell'allegato I di tale regolamento, tranne quelli inclusi come operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni con regolamento a lungo termine o derivanti da un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti. 0120 Derivati Posizioni valutate conformemente all'articolo 352 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0130-0470 VOCI PER MEMORIA: POSIZIONI IN VALUTA Le voci per memoria del modello sono compilate separatamente per tutte le valute degli Stati membri dell'Unione, per le valute GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY, nonché per tutte le altre valute. Nella riga 0470 sono incluse le posizioni in oro e le posizioni in OIC trattate come valuta separata conformemente all'articolo 353, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. 7.   C 23.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM) 7.1.   Osservazioni di carattere generale 23. In questo modello vanno inserite informazioni riguardanti le posizioni in merci e i relativi requisiti di fondi propri trattati secondo il metodo standardizzato. 7.2.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Colonne 0010-0020 TUTTE LE POSIZIONI (LUNGHE E CORTE) Posizioni lorde lunghe/corte considerate posizioni nella stessa merce conformemente all'articolo 357, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (cfr. anche articolo 359, paragrafo 1, di tale regolamento). 0030-0040 POSIZIONI NETTE (LUNGHE E CORTE) Di cui all'articolo 357, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 0050 POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE Posizioni nette che, secondo i differenti metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, ricevono una copertura patrimoniale. 0060 REQUISITI DI FONDI PROPRI Requisito di fondi propri calcolato conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per ogni posizione pertinente 0070 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5 Righe 0010 POSIZIONI TOTALI IN MERCI Posizioni in merci e relativi requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla parte tre, titolo IV, capo 4, di tale regolamento. 0020-0060 POSIZIONI PER CATEGORIA MERCEOLOGICA A fini di segnalazione le merci sono raggruppate nelle quattro categorie merceologiche di cui alla tabella 2 dell'articolo 361 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0070 METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza di cui all'articolo 359 del regolamento (UE) n. 575/2013 0080 METODO BASATO SULLE FASCE DI SCADENZA AMPLIATO Posizioni in merci soggette al metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato di cui all'articolo 361 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0090 METODO SEMPLIFICATO Posizioni in merci soggette al metodo semplificato di cui all'articolo 360 del regolamento (UE) n. 575/2013 0100-0140 REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE OPZIONI (RISCHI NON DELTA) Articolo 358, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 I requisiti aggiuntivi per le opzioni correlate a rischi diversi dal rischio delta sono segnalati nel metodo utilizzato per il relativo calcolo. 8.   C 24.00 - MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM) 8.1   Osservazioni di carattere generale 24. Questo modello contiene una ripartizione dei dati del valore a rischio (VaR) e del valore a rischio in condizioni di stress (SVaR) secondo i diversi rischi di mercato (debito, strumenti di capitale, cambio, merci) e altre informazioni rilevanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri. 25. In linea generale, dipende dalla struttura del modello delle imprese di investimento il fatto che i dati relativi al rischio generico e al rischio specifico possano essere determinati e segnalati separatamente o solo come totale. Lo stesso vale per la scomposizione del VaR/SVaR tra le categorie di rischio (rischio di tasso d'interesse, di strumenti di capitale, di posizione in merci e di cambio). L'ente può non segnalare queste scomposizioni se è in grado di dimostrare che la segnalazione di questi dati sarebbe ingiustificatamente onerosa. 8.2   Istruzioni relative a posizioni specifiche Colonne 0030-0040 Valore a rischio (VaR) Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato. 0030 Fattore moltiplicativo (mc) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (VaRavg) Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 0040 Giorno precedente (VaRt-1) Articolo 364, paragrafo 1, lettera a), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 0050-0060 Valore a rischio in condizioni di stress Perdita potenziale massima che risulterebbe con una data probabilità da una variazione di prezzo a un orizzonte temporale specificato, ottenuta tramite l'immissione di parametri calibrati su dati storici per un periodo continuato di dodici mesi di stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'ente. 0050 Fattore moltiplicativo (ms) x media dei 60 giorni lavorativi precedenti (SVaRavg) Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 0060 Ultimo disponibile (SVaRt-1) Articolo 364, paragrafo 1, lettera b), punto i), e articolo 365, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 0070-0080 COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE Perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo correlata a rischi di default e di migrazione calcolati conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. 0070 Misura media su 12 settimane Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto ii), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 0080 Ultima misura Articolo 364, paragrafo 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con la parte tre, titolo IV, capo 5, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 0090-0110 COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP 0090 REQUISITO MINIMO Articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 Corrisponde all'8 % della copertura patrimoniale calcolata conformemente all'articolo 338, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutte le posizioni della copertura patrimoniale per "tutti i rischi di prezzo". 0100-0110 MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE E ULTIMA MISURA Articolo 364, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 0110 ULTIMA MISURA Articolo 364, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 0120 REQUISITI DI FONDI PROPRI Requisiti di fondi propri citati nell'articolo 364 del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutti i fattori di rischio, tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili, più il rischio incrementale di default e di migrazione e tutti i rischi di prezzo per il CTP, esclusi però le coperture patrimoniali delle posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default conformemente all'articolo 364, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. 0130 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO Articolo 92, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Risultato della moltiplicazione dei requisiti di fondi propri per 12,5 0140 Numero di scostamenti (durante i 250 giorni lavorativi precedenti) Di cui all'articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013 È indicato il numero di scostamenti in base al quale è determinato l'addendo. Quando alle imprese di investimento è consentito escludere taluni scostamenti dal calcolo dell'addendo conformemente all'articolo 500 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, il numero degli scostamenti segnalati in questa colonna è al netto degli scostamenti esclusi. 0150-0160 Fattore moltiplicativo del valore a rischio (mc) e fattore moltiplicativo del valore a rischio in condizioni di stress (ms) Di cui all'articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013 Sono segnalati i fattori moltiplicativi effettivamente applicabili per il calcolo dei requisiti di fondi propri; se del caso, dopo l'applicazione dell'articolo 500 quater del regolamento (UE) n. 575/2013. 0170-0180 COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP – POSIZIONI NETTE LUNGHE/CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE L'importo segnalato e che serve da base di calcolo del requisito minimo di copertura patrimoniale per tutti i rischi di prezzo conformemente all'articolo 364, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto della facoltà di cui all'articolo 335 di tale regolamento, che permette a un ente di fissare, per il prodotto della ponderazione e della posizione netta, un massimale pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default. Righe 0010 POSIZIONI TOTALI Parte del rischio di posizione, di cambio e di posizione in merci di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 correlata ai fattori di rischio di cui all'articolo 367, paragrafo 2, di tale regolamento. Nelle colonne da 0030 a 0060 (VaR e SVaR), le cifre segnalate nella riga del totale non sono uguali alla scomposizione delle cifre del VaR/SVaR delle pertinenti componenti del rischio. 0020 STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 correlata ai fattori di rischio di tasso d'interesse di cui all'articolo 367, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento. 0030 STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI – RISCHIO GENERICO Componente del rischio generico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013 0040 STRUMENTO DI DEBITO NEGOZIATI – RISCHIO SPECIFICO Componente del rischio specifico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013 0050 STRUMENTI DI CAPITALE Parte del rischio di posizione di cui all'articolo 363, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 correlata ai fattori di rischio di strumenti di capitale di cui all'articolo 367, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento. 0060 STRUMENTI DI CAPITALE – RISCHIO GENERICO Componente del rischio generico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013 0070 STRUMENTI DI CAPITALE – RISCHIO SPECIFICO Componente del rischio specifico di cui all'articolo 362 del regolamento (UE) n. 575/2013 0080 RISCHIO DI CAMBIO Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 0090 RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI Articolo 363, paragrafo 1, e articolo 367, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 0100 IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO GENERICO Rischio di mercato dovuto a movimenti generali di mercato di strumenti di debito negoziati, strumenti di capitale, cambio e merci. VaR del rischio generico di tutti i fattori di rischio (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili). 0110 IMPORTO COMPLESSIVO PER IL RISCHIO SPECIFICO Componente del rischio specifico di strumenti di debito negoziati e strumenti di capitale. VaR del rischio specifico degli strumenti di capitale e strumenti di debito negoziati interni al portafoglio di negoziazione (tenuto conto degli effetti di correlazione, ove applicabili). ». ( 1 ) Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine "mercato" ( GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/525/oj ). ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/945/oj ). ( 3 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2159/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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