Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2191/2025

Regolamento delegato (UE) 2025/2191 della Commissione, del 16 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel Doggerbank e in alcune zone del Kattegat

Pubblicato: 16/07/2025 In vigore dal: 16/07/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2025/2191 della Commissione, del 16 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel Doggerbank e in alcune zone del Kattegat EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2025/2191 of 16 July 2025 amending Delegated Regulation (EU) 2017/118 as regards conservation measures in the Dogger Bank and in some areas in the Kattegat

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2191 29.10.2025 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2191 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 2025 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel Doggerbank e in alcune zone del Kattegat LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 gli Stati membri hanno il potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio («direttiva Habitat») ( 2 ) , dell’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva Uccelli») ( 3 ) e dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino») ( 4 ) . (2) A norma dell’articolo 6 della direttiva Habitat, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie per le zone speciali di conservazione che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Esso prevede inoltre che gli Stati membri adottino le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché una perturbazione significativa delle specie per cui le zone sono state designate. (3) L’articolo 4 della direttiva Uccelli impone agli Stati membri di stabilire misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat delle specie elencate all’allegato I della direttiva. Lo stesso articolo impone agli Stati membri di adottare misure di conservazione analoghe per le specie migratrici non menzionate nel detto allegato che ritornano regolarmente. (4) A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, gli Stati membri sono tenuti ad adottare programmi di misure per conseguire o mantenere un buono stato ecologico, comprese misure di protezione spaziale che contribuiscano a istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall’Unione o dagli Stati membri interessati nell’ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti. (5) A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 qualora uno Stato membro ritenga che occorra adottare misure ai fini del rispetto degli obblighi ad esso incombenti in virtù della normativa ambientale dell’Unione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nella pesca sulla quale tali misure influirebbero, la Commissione ha il potere di adottare tali misure mediante atti delegati, previa presentazione di una raccomandazione comune da parte degli Stati membri. (6) Il regolamento delegato (UE) 2017/118 ( 5 ) della Commissione stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell’ambiente marino in alcune zone marine protette del Mare del Nord. (7) Il 19 ottobre 2023 la Germania e i Paesi Bassi (gli Stati membri che hanno preso l’iniziativa), insieme a Belgio, Danimarca, Francia e Svezia, hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune relativa alle misure di conservazione nelle zone tedesche e neerlandesi del Doggerbank, nei siti Natura 2000 «Doggerbank» (DE1003301) e «Doggersbank» (NL2008001). (8) La raccomandazione comune propone misure di conservazione per proteggere i banchi di sabbia (tipo di habitat H1110) dall’impatto degli attrezzi mobili di fondo vietando l’utilizzo di reti a strascico mobili e sciabiche in zone specifiche all’interno dei suddetti siti Natura 2000. (9) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la raccomandazione comune nella sessione plenaria dell’11-15 marzo 2024 ( 6 ) . (10) Secondo le conclusioni dello CSTEP, le misure di conservazione proposte per il Doggerbank possono contribuire a mantenere e ricostituire gli habitat e le specie oggetto della raccomandazione in uno stato di conservazione soddisfacente e rappresentano un passo avanti affinché le attività di pesca: i) abbiano un impatto negativo ridotto al minimo su determinati habitat e sulle relative comunità biologiche e ii) evitino il degrado dell’ambiente marino, come stabilito all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. (11) La raccomandazione comune estende inoltre il divieto ai pescherecci con reti a circuizione nelle zone di gestione della Germania e dei Paesi Bassi. Lo CSTEP ha sottolineato che è necessario includere tutti i gruppi di attrezzi nelle misure di gestione per ridurre al minimo l’impatto negativo della pesca ed evitare il degrado dell’ambiente marino dovuto alla pesca. (12) La raccomandazione comune propone inoltre misure di controllo e di esecuzione. Lo CSTEP ha osservato che la raccomandazione comune teneva conto di raccomandazioni dello CSTEP precedenti e ha concluso che tali misure di controllo e di esecuzione appaiono adeguate e sufficienti a garantire la corretta applicazione delle misure proposte per le zone di gestione. Alcune delle misure di controllo proposte, tuttavia, costituiscono già un obbligo giuridico e pertanto non sono incluse nel presente regolamento delegato. (13) Lo stato di conservazione del sito è ancora considerato insoddisfacente e, secondo i dati trasmessi dagli Stati membri, le attività di pesca hanno distorto la composizione delle specie a favore di specie più piccole e dal ciclo vitale breve. (14) La Commissione ritiene pertanto che le misure proposte nella raccomandazione comune contribuiranno a ridurre al minimo l’impatto negativo delle attività di pesca nelle acque dell’UE dei siti Natura 2000 del Doggerbank. (15) L’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/118 stabilisce una deroga al divieto di pesca nelle zone di restrizione della pesca di Stora Middelgrund och Röde bank (SE0510186), Fladen (SE0510127), Lilla Middelgrund (SE0510126) e Morups bank (SE0510187) del Kattegat per le reti da imbrocco e i tramagli, purché i pescherecci prendano parte a un programma nazionale di monitoraggio e valutazione condotto da o per conto delle autorità nazionali al fine di valutare le catture accessorie di focene e uccelli marini tramite monitoraggio elettronico a distanza, fra cui l’uso a bordo di telecamere a circuito chiuso e di dati di posizione. L’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), imponeva inoltre alla Svezia di esaminare ogni anno i dati sulle catture accidentali di focene e uccelli marini ai fini di una valutazione finale entro il 31 dicembre 2024. (16) Tale deroga è stata stabilita a seguito della valutazione da parte dello CSTEP nella plenaria del 22-26 marzo 2021 ( 7 ) . Sebbene lo CSTEP abbia messo in dubbio l’idoneità della deroga, ha indicato la possibilità di riesaminarla dopo tre anni di applicazione. Tale deroga faceva parte di una raccomandazione comune più ampia presentata nel 2021, contenente diverse misure che, secondo le conclusioni dello CSTEP, rappresentavano nel complesso un passo avanti per ridurre al minimo l’impatto negativo delle attività di pesca sugli habitat interessati. (17) L’11 luglio 2024 gli Stati membri del Mare del Nord, con la Svezia come Stato membro che ha preso l’iniziativa, hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune in cui si propone l’eliminazione della deroga, in quanto non sono state effettuate attività di pesca nell’ambito del programma di monitoraggio e vi sono nuovi dati che dimostrano il cattivo stato in cui si trova la popolazione del Belt. (18) La Commissione ritiene che, per i motivi esposti al considerando 17, sia opportuno eliminare la deroga per le reti da imbrocco e i tramagli. (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/118. (20) Il presente regolamento delegato non pregiudica l’esigenza di ulteriori misure di conservazione necessarie per ottemperare alla direttiva Uccelli, alla direttiva Habitat, alla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino e alla posizione della Commissione riguardo al rispetto, da parte degli Stati membri interessati, degli obblighi imposti dalla normativa ambientale pertinente dell’Unione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così modificato: 1) l’articolo 3 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nelle zone da 1(1) a 1(15), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), sono vietati i seguenti attrezzi: reti a strascico (TB), sfogliare (TBB), reti a strascico a divergenti (OTB), reti a strascico gemelle a divergenti (OTT), reti a strascico a coppia (PTB), reti da traino per scampi (TBN), reti da traino per gamberetti (TBS), sciabiche (SX), sciabiche danesi ancorate (SDN), sciabiche scozzesi (SSC), sciabiche scozzesi a coppia (SPR), sciabiche da natante (SV), fatta eccezione per le attività di pesca con sfogliare e lime da piombi aventi maglie di dimensioni comprese tra 16 e 31 mm (TBB_CRU_16-31) nella pesca tradizionale del gambero grigio ( Crangon spp. ) nella zona 1(10)(b);»; b) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) inoltre, nelle zone da 1(10) a 1(15), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), sono vietati i seguenti attrezzi: draghe tirate da natanti (DRB) e draghe meccanizzate, comprese le draghe aspiranti (HMD);»; c) al punto 3, la lettera d) è soppressa; 2) l’articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I pescherecci che tengono a bordo attrezzi mobili di fondo non autorizzati a pescare nelle zone da 1(1) a 1(15), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), e i pescherecci che tengono a bordo reti da imbrocco e reti da posta impiglianti non autorizzate a pescare nelle zone da 4(1) a 4(4), possono transitare in tali zone purché i suddetti attrezzi siano fissati e stivati durante il transito conformemente alle condizioni previste dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Durante il transito la velocità di tutti i pescherecci non autorizzati a pescare nelle zone da 1(10) a 1(15), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), nella zona 2(28) e nelle zone da 4(1) a 4(3) non deve essere inferiore a sei nodi, salvo in caso di forza maggiore, conformemente all’articolo 50, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009.» ; 3) all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) tengano a bordo attrezzi vietati e procedano a una velocità inferiore a sei nodi nelle zone da 1(12) a 1(15) (allegato I), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az). Nelle zone 1(14), 1(15) e nelle zone di controllo 1(14.az) e 1(15.az), i dati VMS possono essere trasmessi anche tramite GPRS (servizio generale di pacchetti radio, General Packet Radio Service ) o GSM (sistema globale di comunicazioni mobili, Global System for Mobile Communication ).»; 4) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Riesame A decorrere dall’8 marzo 2023, gli Stati membri interessati monitorano, valutano e riferiscono in merito all’attuazione delle misure di cui agli articoli 3, 4 e 5, ogni tre anni per le misure nelle zone 4(1) e 4(4) (allegato VI) ai sensi della direttiva Uccelli e ogni sei anni per le misure nelle zone da 1(10) a 1(13) (allegato I), nella zona 2(28) (allegato II) e nelle zone 4(2) e 4(3) (allegato VI) ai sensi della direttiva Habitat e della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino. Gli Stati membri riesaminano le misure nelle zone 1(14) e 1(15) sei anni dopo la loro entrata in vigore.» ; 5) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 , ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj . ( 2 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7 , ELI: https://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj ). ( 3 ) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7 , ELI: https://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj ). ( 4 ) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) ( GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19 , ELI: https://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj ). ( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell’ambiente marino nel Mare del Nord ( GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10 , ELI: https://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/118 ). ( 6 ) Commissione europea, Centro comune di ricerca, Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca - Relazione sulla 75 a riunione plenaria (STECF-PLEN-24-01), Rihan, D. e Doerner, H. (a cura di), Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2760/82418 , JRC137730. ( 7 ) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - Relazione sulla 66 a riunione plenaria (PLEN-21-01). EUR 28359 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2021, ISBN 978-92-76-36151- 0 (online), doi:10.2760/437609 (online), JRC124902. ALLEGATO Nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/118 sono aggiunti i punti seguenti (tutte le coordinate sono misurate secondo il sistema di coordinate WGS84): « 1(14): Zona di gestione situata nella parte meridionale del sito Natura 2000 neerlandese del Doggerbank (NL2008001). La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate: Punto Latitudine N (y) Longitudine E (x) A01 55,219539 ° 4,032589 ° A02 54,399216 ° 2,793136 ° A03 54,380169 ° 2,763327 ° A04 54,399905 ° 2,773361 ° A05 54,566153 ° 2,866138 ° A06 54,600000 ° 2,900000 ° A07 54,600000 ° 3,000000 ° A08 54,900000 ° 3,300000 ° A09 54,900000 ° 3,450000 ° A10 55,200000 ° 3,750000 ° A11 55,250000 ° 3,700000 ° A12 55,300000 ° 3,700000 ° A13 55,350000 ° 3,750000 ° A14 55,350098 ° 3,900085 ° 1(14.az): Zona di controllo di 4 miglia nautiche che circonda la zona di gestione situata nella parte meridionale del sito Natura 2000 neerlandese del Doggerbank (NL2008001). La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate: Punto Latitudine N (y) Longitudine E (x) AAZ01 55,398662 ° 3,985798 ° AAZ02 55,244121 ° 4,142261 ° AAZ03 55,223544 ° 4,150326 ° AAZ04 55,202652 ° 4,146567 ° AAZ05 55,183685 ° 4,132361 ° AAZ06 54,323936 ° 2,831891 ° AAZ07 54,312857 ° 2,779999 ° AAZ08 54,314559 ° 2,733106 ° AAZ09 54,326877 ° 2,690952 ° AAZ10 54,348385 ° 2,660469 ° AAZ11 54,374488 ° 2,647378 ° AAZ12 54,397131 ° 2,651871 ° AAZ13 54,593427 ° 2,760873 ° AAZ14 54,648790 ° 2,816134 ° AAZ15 54,666567 ° 2,869256 ° AAZ16 54,666585 ° 2,933614 ° AAZ17 54,948760 ° 3,215421 ° AAZ18 54,966563 ° 3,269037 ° AAZ19 54,966595 ° 3,382883 ° AAZ20 55,200096 ° 3,615802 ° AAZ21 55,224445 ° 3,591366 ° AAZ22 55,241259 ° 3,583495 ° AAZ23 55,308592 ° 3,583298 ° AAZ24 55,325405 ° 3,591057 ° AAZ25 55,398486 ° 3,663960 ° AAZ26 55,416545 ° 3,718386 ° AAZ27 55,416683 ° 3,931697 ° AAZ28 55,398662 ° 3,985798 ° 1(15): Zona di gestione situata nella parte settentrionale dei siti Natura 2000 tedesco e neerlandese del Doggerbank (NL2008001 e DE1003301). La zona geografica delimitata: a) dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella danese, dal punto B01 dalle coordinate 55,810118° N 4,019211° E alla latitudine 55,685000° N; b) dalla lossodromia tra l’intersezione della linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella danese e la latitudine 55,685000° N fino al punto B02 dalle coordinate 55,685000° N 4,000000° E nella zona economica esclusiva tedesca; c) dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate nella zona economica esclusiva tedesca: Punto Latitudine N (y) Longitudine E (x) B02 55,685000 ° 4,000000 ° B03 55,650000 ° 4,000000 ° B04 55,650000 ° 4,100000 ° B05 55,550000 ° 4,200000 ° B06 55,550000 ° 4,250000 ° B07 55,450000 ° 4,250000 ° d) dalla lossodromia che parte dal punto B07 dalle coordinate 55,450000° N 4,250000° E verso ovest lungo il parallelo di latitudine 55,450000° N fino alla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella neerlandese; e) dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella neerlandese, dalla latitudine 55,450000° verso nord alla latitudine 55,550000° N; f) dalla lossodromia tra l’intersezione della linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella neerlandese e la latitudine 55,550000° N verso ovest fino al punto B08 dalle coordinate 55,550000° N 3,700000° E nella zona economica esclusiva neerlandese; g) dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate nella zona economica esclusiva neerlandese: Punto Latitudine N (y) Longitudine E (x) B08 55,550000 ° 3,700000 ° B09 55,500000 ° 3,650000 ° B10 55,500000 ° 3,500000 ° B11 55,586973 ° 3,500000 ° B12 55,645090 ° 3,635784 ° h) dalla lossodromia tra il punto B12 dalle coordinate 55,645090° N 3,635784° E nella zona economica esclusiva neerlandese fino al punto B13 dalle coordinate 55,645643° N 3,637786° E nella zona economica esclusiva tedesca; i) dalla lossodromia tra il punto B13 dalle coordinate 55,645643° N 3,637786° E e il punto B01(14) dalle coordinate 55,810118° N 4,019211° E nella zona economica esclusiva tedesca, cosicché la zona di gestione termini di nuovo nella linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella danese; j) dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella danese divide la zona di gestione tra la parte neerlandese e la parte tedesca. 1(15.az): Zona di controllo di 4 miglia nautiche che circonda la zona di gestione situata nella parte settentrionale dei siti Natura 2000 tedesco e neerlandese del Doggerbank (NL2008001 e DE1003301). La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate: Punto Latitudine N (y) Longitudine E (x) BAZ01 55,433416 ° 3,476653 ° BAZ02 55,443556 ° 3,433622 ° BAZ03 55,462242 ° 3,400651 ° BAZ04 55,486706 ° 3,382738 ° BAZ05 55,602823 ° 3,382392 ° BAZ06 55,630758 ° 3,407319 ° BAZ07 55,698214 ° 3,564762 ° BAZ08 55,701245 ° 3,572502 ° BAZ09 55,872807 ° 3,970108 ° BAZ10 55,878430 ° 4,025862 ° BAZ11 55,832928 ° 4,299922 ° BAZ12 55,821027 ° 4,330757 ° BAZ13 55,710591 ° 4,481739 ° BAZ14 55,672619 ° 4,488346 ° BAZ15 55,638451 ° 4,458485 ° BAZ16 55,618418 ° 4,401279 ° BAZ17 55,618418 ° 4,266729 ° BAZ18 55,615659 ° 4,269480 ° BAZ19 55,613795 ° 4,289388 ° BAZ20 55,602241 ° 4,325939 ° BAZ21 55,584202 ° 4,352839 ° BAZ22 55,562052 ° 4,367487 ° BAZ23 55,436703 ° 4,367114 ° BAZ24 55,412262 ° 4,349244 ° BAZ25 55,393541 ° 4,316288 ° BAZ26 55,383415 ° 4,273270 ° BAZ27 55,383415 ° 4,054121 ° BAZ28 55,390787 ° 4,016721 ° BAZ29 55,483416 ° 3,810961 ° BAZ30 55,483416 ° 3,768298 ° BAZ31 55,450665 ° 3,735463 ° BAZ32 55,433416 ° 3,679988 ° BAZ33 55,433416 ° 3,476653 °» ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2191/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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