Regolamento delegato (UE) 2025/2191 della Commissione, del 16 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel Doggerbank e in alcune zone del Kattegat
Regolamento delegato (UE) 2025/2191 della Commissione, del 16 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel Doggerbank e in alcune zone del Kattegat
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2025/2191 of 16 July 2025 amending Delegated Regulation (EU) 2017/118 as regards conservation measures in the Dogger Bank and in some areas in the Kattegat
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2191
29.10.2025
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2191 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2025
che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/118 per quanto riguarda le misure di conservazione nel Doggerbank e in alcune zone del Kattegat
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 gli Stati membri hanno il potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio («direttiva Habitat»)
(
2
)
, dell’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva Uccelli»)
(
3
)
e dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino»)
(
4
)
.
(2)
A norma dell’articolo 6 della direttiva Habitat, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie per le zone speciali di conservazione che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Esso prevede inoltre che gli Stati membri adottino le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché una perturbazione significativa delle specie per cui le zone sono state designate.
(3)
L’articolo 4 della direttiva Uccelli impone agli Stati membri di stabilire misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat delle specie elencate all’allegato I della direttiva. Lo stesso articolo impone agli Stati membri di adottare misure di conservazione analoghe per le specie migratrici non menzionate nel detto allegato che ritornano regolarmente.
(4)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino, gli Stati membri sono tenuti ad adottare programmi di misure per conseguire o mantenere un buono stato ecologico, comprese misure di protezione spaziale che contribuiscano a istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall’Unione o dagli Stati membri interessati nell’ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.
(5)
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 qualora uno Stato membro ritenga che occorra adottare misure ai fini del rispetto degli obblighi ad esso incombenti in virtù della normativa ambientale dell’Unione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nella pesca sulla quale tali misure influirebbero, la Commissione ha il potere di adottare tali misure mediante atti delegati, previa presentazione di una raccomandazione comune da parte degli Stati membri.
(6)
Il regolamento delegato (UE) 2017/118
(
5
)
della Commissione stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell’ambiente marino in alcune zone marine protette del Mare del Nord.
(7)
Il 19 ottobre 2023 la Germania e i Paesi Bassi (gli Stati membri che hanno preso l’iniziativa), insieme a Belgio, Danimarca, Francia e Svezia, hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune relativa alle misure di conservazione nelle zone tedesche e neerlandesi del Doggerbank, nei siti Natura 2000 «Doggerbank» (DE1003301) e «Doggersbank» (NL2008001).
(8)
La raccomandazione comune propone misure di conservazione per proteggere i banchi di sabbia (tipo di habitat H1110) dall’impatto degli attrezzi mobili di fondo vietando l’utilizzo di reti a strascico mobili e sciabiche in zone specifiche all’interno dei suddetti siti Natura 2000.
(9)
Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la raccomandazione comune nella sessione plenaria dell’11-15 marzo 2024
(
6
)
.
(10)
Secondo le conclusioni dello CSTEP, le misure di conservazione proposte per il Doggerbank possono contribuire a mantenere e ricostituire gli habitat e le specie oggetto della raccomandazione in uno stato di conservazione soddisfacente e rappresentano un passo avanti affinché le attività di pesca: i) abbiano un impatto negativo ridotto al minimo su determinati habitat e sulle relative comunità biologiche e ii) evitino il degrado dell’ambiente marino, come stabilito all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(11)
La raccomandazione comune estende inoltre il divieto ai pescherecci con reti a circuizione nelle zone di gestione della Germania e dei Paesi Bassi. Lo CSTEP ha sottolineato che è necessario includere tutti i gruppi di attrezzi nelle misure di gestione per ridurre al minimo l’impatto negativo della pesca ed evitare il degrado dell’ambiente marino dovuto alla pesca.
(12)
La raccomandazione comune propone inoltre misure di controllo e di esecuzione. Lo CSTEP ha osservato che la raccomandazione comune teneva conto di raccomandazioni dello CSTEP precedenti e ha concluso che tali misure di controllo e di esecuzione appaiono adeguate e sufficienti a garantire la corretta applicazione delle misure proposte per le zone di gestione. Alcune delle misure di controllo proposte, tuttavia, costituiscono già un obbligo giuridico e pertanto non sono incluse nel presente regolamento delegato.
(13)
Lo stato di conservazione del sito è ancora considerato insoddisfacente e, secondo i dati trasmessi dagli Stati membri, le attività di pesca hanno distorto la composizione delle specie a favore di specie più piccole e dal ciclo vitale breve.
(14)
La Commissione ritiene pertanto che le misure proposte nella raccomandazione comune contribuiranno a ridurre al minimo l’impatto negativo delle attività di pesca nelle acque dell’UE dei siti Natura 2000 del Doggerbank.
(15)
L’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/118 stabilisce una deroga al divieto di pesca nelle zone di restrizione della pesca di Stora Middelgrund och Röde bank (SE0510186), Fladen (SE0510127), Lilla Middelgrund (SE0510126) e Morups bank (SE0510187) del Kattegat per le reti da imbrocco e i tramagli, purché i pescherecci prendano parte a un programma nazionale di monitoraggio e valutazione condotto da o per conto delle autorità nazionali al fine di valutare le catture accessorie di focene e uccelli marini tramite monitoraggio elettronico a distanza, fra cui l’uso a bordo di telecamere a circuito chiuso e di dati di posizione. L’articolo 3, paragrafo 3, lettera d), imponeva inoltre alla Svezia di esaminare ogni anno i dati sulle catture accidentali di focene e uccelli marini ai fini di una valutazione finale entro il 31 dicembre 2024.
(16)
Tale deroga è stata stabilita a seguito della valutazione da parte dello CSTEP nella plenaria del 22-26 marzo 2021
(
7
)
. Sebbene lo CSTEP abbia messo in dubbio l’idoneità della deroga, ha indicato la possibilità di riesaminarla dopo tre anni di applicazione. Tale deroga faceva parte di una raccomandazione comune più ampia presentata nel 2021, contenente diverse misure che, secondo le conclusioni dello CSTEP, rappresentavano nel complesso un passo avanti per ridurre al minimo l’impatto negativo delle attività di pesca sugli habitat interessati.
(17)
L’11 luglio 2024 gli Stati membri del Mare del Nord, con la Svezia come Stato membro che ha preso l’iniziativa, hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune in cui si propone l’eliminazione della deroga, in quanto non sono state effettuate attività di pesca nell’ambito del programma di monitoraggio e vi sono nuovi dati che dimostrano il cattivo stato in cui si trova la popolazione del Belt.
(18)
La Commissione ritiene che, per i motivi esposti al considerando 17, sia opportuno eliminare la deroga per le reti da imbrocco e i tramagli.
(19)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/118.
(20)
Il presente regolamento delegato non pregiudica l’esigenza di ulteriori misure di conservazione necessarie per ottemperare alla direttiva Uccelli, alla direttiva Habitat, alla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino e alla posizione della Commissione riguardo al rispetto, da parte degli Stati membri interessati, degli obblighi imposti dalla normativa ambientale pertinente dell’Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così modificato:
1)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
nelle zone da 1(1) a 1(15), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), sono vietati i seguenti attrezzi: reti a strascico (TB), sfogliare (TBB), reti a strascico a divergenti (OTB), reti a strascico gemelle a divergenti (OTT), reti a strascico a coppia (PTB), reti da traino per scampi (TBN), reti da traino per gamberetti (TBS), sciabiche (SX), sciabiche danesi ancorate (SDN), sciabiche scozzesi (SSC), sciabiche scozzesi a coppia (SPR), sciabiche da natante (SV), fatta eccezione per le attività di pesca con sfogliare e lime da piombi aventi maglie di dimensioni comprese tra 16 e 31 mm (TBB_CRU_16-31) nella pesca tradizionale del gambero grigio (
Crangon spp.
) nella zona 1(10)(b);»;
b)
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
inoltre, nelle zone da 1(10) a 1(15), ad eccezione delle rispettive zone di controllo 1(10.az), 1(11.az), 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), sono vietati i seguenti attrezzi: draghe tirate da natanti (DRB) e draghe meccanizzate, comprese le draghe aspiranti (HMD);»;
c)
al punto 3, la lettera d) è soppressa;
2)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I pescherecci che tengono a bordo attrezzi mobili di fondo non autorizzati a pescare nelle zone da 1(1) a 1(15), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), e i pescherecci che tengono a bordo reti da imbrocco e reti da posta impiglianti non autorizzate a pescare nelle zone da 4(1) a 4(4), possono transitare in tali zone purché i suddetti attrezzi siano fissati e stivati durante il transito conformemente alle condizioni previste dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Durante il transito la velocità di tutti i pescherecci non autorizzati a pescare nelle zone da 1(10) a 1(15), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az), nella zona 2(28) e nelle zone da 4(1) a 4(3) non deve essere inferiore a sei nodi, salvo in caso di forza maggiore, conformemente all’articolo 50, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009.»
;
3)
all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
tengano a bordo attrezzi vietati e procedano a una velocità inferiore a sei nodi nelle zone da 1(12) a 1(15) (allegato I), comprese le rispettive zone di controllo 1(12.az), 1(13.az), 1(14.az) e 1(15.az). Nelle zone 1(14), 1(15) e nelle zone di controllo 1(14.az) e 1(15.az), i dati VMS possono essere trasmessi anche tramite GPRS (servizio generale di pacchetti radio,
General Packet Radio Service
) o GSM (sistema globale di comunicazioni mobili,
Global System for Mobile Communication
).»;
4)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Riesame
A decorrere dall’8 marzo 2023, gli Stati membri interessati monitorano, valutano e riferiscono in merito all’attuazione delle misure di cui agli articoli 3, 4 e 5, ogni tre anni per le misure nelle zone 4(1) e 4(4) (allegato VI) ai sensi della direttiva Uccelli e ogni sei anni per le misure nelle zone da 1(10) a 1(13) (allegato I), nella zona 2(28) (allegato II) e nelle zone 4(2) e 4(3) (allegato VI) ai sensi della direttiva Habitat e della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino.
Gli Stati membri riesaminano le misure nelle zone 1(14) e 1(15) sei anni dopo la loro entrata in vigore.»
;
5)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
, ELI:
https://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj
.
(
2
)
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (
GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7
, ELI:
https://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
).
(
3
)
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (
GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7
, ELI:
https://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj
).
(
4
)
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (
GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19
, ELI:
https://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj
).
(
5
)
Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell’ambiente marino nel Mare del Nord (
GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10
, ELI:
https://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/118
).
(
6
)
Commissione europea, Centro comune di ricerca, Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca - Relazione sulla 75
a
riunione plenaria (STECF-PLEN-24-01), Rihan, D. e Doerner, H. (a cura di), Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2024,
https://data.europa.eu/doi/10.2760/82418
, JRC137730.
(
7
)
Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - Relazione sulla 66
a
riunione plenaria (PLEN-21-01). EUR 28359 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2021, ISBN 978-92-76-36151- 0 (online), doi:10.2760/437609 (online), JRC124902.
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/118 sono aggiunti i punti seguenti (tutte le coordinate sono misurate secondo il sistema di coordinate WGS84):
«
1(14):
Zona di gestione situata nella parte meridionale del sito Natura 2000 neerlandese del Doggerbank (NL2008001).
La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto
Latitudine N (y)
Longitudine E (x)
A01
55,219539 °
4,032589 °
A02
54,399216 °
2,793136 °
A03
54,380169 °
2,763327 °
A04
54,399905 °
2,773361 °
A05
54,566153 °
2,866138 °
A06
54,600000 °
2,900000 °
A07
54,600000 °
3,000000 °
A08
54,900000 °
3,300000 °
A09
54,900000 °
3,450000 °
A10
55,200000 °
3,750000 °
A11
55,250000 °
3,700000 °
A12
55,300000 °
3,700000 °
A13
55,350000 °
3,750000 °
A14
55,350098 °
3,900085 °
1(14.az):
Zona di controllo di 4 miglia nautiche che circonda la zona di gestione situata nella parte meridionale del sito Natura 2000 neerlandese del Doggerbank (NL2008001).
La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto
Latitudine N (y)
Longitudine E (x)
AAZ01
55,398662 °
3,985798 °
AAZ02
55,244121 °
4,142261 °
AAZ03
55,223544 °
4,150326 °
AAZ04
55,202652 °
4,146567 °
AAZ05
55,183685 °
4,132361 °
AAZ06
54,323936 °
2,831891 °
AAZ07
54,312857 °
2,779999 °
AAZ08
54,314559 °
2,733106 °
AAZ09
54,326877 °
2,690952 °
AAZ10
54,348385 °
2,660469 °
AAZ11
54,374488 °
2,647378 °
AAZ12
54,397131 °
2,651871 °
AAZ13
54,593427 °
2,760873 °
AAZ14
54,648790 °
2,816134 °
AAZ15
54,666567 °
2,869256 °
AAZ16
54,666585 °
2,933614 °
AAZ17
54,948760 °
3,215421 °
AAZ18
54,966563 °
3,269037 °
AAZ19
54,966595 °
3,382883 °
AAZ20
55,200096 °
3,615802 °
AAZ21
55,224445 °
3,591366 °
AAZ22
55,241259 °
3,583495 °
AAZ23
55,308592 °
3,583298 °
AAZ24
55,325405 °
3,591057 °
AAZ25
55,398486 °
3,663960 °
AAZ26
55,416545 °
3,718386 °
AAZ27
55,416683 °
3,931697 °
AAZ28
55,398662 °
3,985798 °
1(15):
Zona di gestione situata nella parte settentrionale dei siti Natura 2000 tedesco e neerlandese del Doggerbank (NL2008001 e DE1003301).
La zona geografica delimitata:
a)
dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella danese, dal punto B01 dalle coordinate 55,810118° N 4,019211° E alla latitudine 55,685000° N;
b)
dalla lossodromia tra l’intersezione della linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella danese e la latitudine 55,685000° N fino al punto B02 dalle coordinate 55,685000° N 4,000000° E nella zona economica esclusiva tedesca;
c)
dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate nella zona economica esclusiva tedesca:
Punto
Latitudine N (y)
Longitudine E (x)
B02
55,685000 °
4,000000 °
B03
55,650000 °
4,000000 °
B04
55,650000 °
4,100000 °
B05
55,550000 °
4,200000 °
B06
55,550000 °
4,250000 °
B07
55,450000 °
4,250000 °
d)
dalla lossodromia che parte dal punto B07 dalle coordinate 55,450000° N 4,250000° E verso ovest lungo il parallelo di latitudine 55,450000° N fino alla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella neerlandese;
e)
dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella neerlandese, dalla latitudine 55,450000° verso nord alla latitudine 55,550000° N;
f)
dalla lossodromia tra l’intersezione della linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella neerlandese e la latitudine 55,550000° N verso ovest fino al punto B08 dalle coordinate 55,550000° N 3,700000° E nella zona economica esclusiva neerlandese;
g)
dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate nella zona economica esclusiva neerlandese:
Punto
Latitudine N (y)
Longitudine E (x)
B08
55,550000 °
3,700000 °
B09
55,500000 °
3,650000 °
B10
55,500000 °
3,500000 °
B11
55,586973 °
3,500000 °
B12
55,645090 °
3,635784 °
h)
dalla lossodromia tra il punto B12 dalle coordinate 55,645090° N 3,635784° E nella zona economica esclusiva neerlandese fino al punto B13 dalle coordinate 55,645643° N 3,637786° E nella zona economica esclusiva tedesca;
i)
dalla lossodromia tra il punto B13 dalle coordinate 55,645643° N 3,637786° E e il punto B01(14) dalle coordinate 55,810118° N 4,019211° E nella zona economica esclusiva tedesca, cosicché la zona di gestione termini di nuovo nella linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella danese;
j)
dalla linea di separazione in direzione del mare tra la zona economica esclusiva tedesca e quella danese divide la zona di gestione tra la parte neerlandese e la parte tedesca.
1(15.az):
Zona di controllo di 4 miglia nautiche che circonda la zona di gestione situata nella parte settentrionale dei siti Natura 2000 tedesco e neerlandese del Doggerbank (NL2008001 e DE1003301).
La zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
Punto
Latitudine N (y)
Longitudine E (x)
BAZ01
55,433416 °
3,476653 °
BAZ02
55,443556 °
3,433622 °
BAZ03
55,462242 °
3,400651 °
BAZ04
55,486706 °
3,382738 °
BAZ05
55,602823 °
3,382392 °
BAZ06
55,630758 °
3,407319 °
BAZ07
55,698214 °
3,564762 °
BAZ08
55,701245 °
3,572502 °
BAZ09
55,872807 °
3,970108 °
BAZ10
55,878430 °
4,025862 °
BAZ11
55,832928 °
4,299922 °
BAZ12
55,821027 °
4,330757 °
BAZ13
55,710591 °
4,481739 °
BAZ14
55,672619 °
4,488346 °
BAZ15
55,638451 °
4,458485 °
BAZ16
55,618418 °
4,401279 °
BAZ17
55,618418 °
4,266729 °
BAZ18
55,615659 °
4,269480 °
BAZ19
55,613795 °
4,289388 °
BAZ20
55,602241 °
4,325939 °
BAZ21
55,584202 °
4,352839 °
BAZ22
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BAZ23
55,436703 °
4,367114 °
BAZ24
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BAZ25
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BAZ26
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BAZ27
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BAZ28
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BAZ29
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3,810961 °
BAZ30
55,483416 °
3,768298 °
BAZ31
55,450665 °
3,735463 °
BAZ32
55,433416 °
3,679988 °
BAZ33
55,433416 °
3,476653 °»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2191/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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