Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2217 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che abroga il regolamento (CE) n. 901/2007 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2217 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che abroga il regolamento (CE) n. 901/2007 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2217 of 16 October 2023 repealing Regulation (EC) No 901/2007 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2217
18.10.2023
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2217 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2023
che abroga il regolamento (CE) n. 901/2007 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Con il regolamento (CE) n. 901/2007
(
2
)
, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013
(
3
)
, un prodotto costituito dalle foglie tagliate (in pezzi di lunghezza compresa tra 2 e 5 mm), fermentate ed essiccate e dalle sommità dei rami della pianta
Aspalathus linearis
, altrimenti conosciuta come «Red Bush», utilizzato per la preparazione di infusi, è stato classificato nel codice 1212 99 95 della nomenclatura combinata (NC) allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
4
)
come «altro prodotto vegetale impiegato principalmente nell’alimentazione umana, non nominato né compreso altrove». Il prodotto è stato escluso dalla classificazione nella voce 1211 in quanto non è usato principalmente per gli scopi indicati nel testo di tale voce (« … delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili»). Di conseguenza, in forza della regola generale 1 per l’interpretazione della NC, il prodotto è stato classificato nella voce 1212.
(2)
Nel corso della sua 71
ma
sessione, tenutasi nel marzo 2023, il comitato del sistema armonizzato (comitato SA) dell’Organizzazione mondiale delle dogane ha approvato il parere di classificazione 1211.90/1, che classifica il «tè rooibos», ottenuto dalle foglie essiccate della pianta di rooibos (
Aspalathus linearis
) e utilizzato per la preparazione di infusi di erbe. Tale prodotto è stato classificato nella voce SA 1211 in quanto si è ritenuto che la pianta di rooibos sia di una specie utilizzata principalmente in medicina o per usi simili e che resta classificata in questa voce anche quando è presentata, ad esempio, in bustine per la preparazione di infusi di erbe o tisane. Di conseguenza il «tè rooibos» o «tè rosso» è stato classificato nella sottovoce 1211 90 del SA, che corrisponde al codice 1211 90 86 della NC, in applicazione delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione del SA.
(3)
Date le caratteristiche del «tè rooibos», identiche o molto simili a quelle del prodotto descritto nel regolamento (UE) n. 901/2007, la classificazione tariffaria del prodotto figurante nell’allegato di detto regolamento non è conforme al parere di classificazione 1211.90/1 del comitato SA.
(4)
In virtù della decisione 87/369/CEE del Consiglio
(
5
)
, l’Unione è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. I pareri di classificazione approvati dal comitato SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane sono strumenti di orientamento per le misure tariffarie dell’Unione.
(5)
Con l’intento di garantire uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione del sistema armonizzato a livello internazionale e considerando che il parere di classificazione 1211.90/1 è conforme alla formulazione della voce 1211 e della sottovoce 1211 90 del SA, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 901/2007.
(6)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 901/2007 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2023
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 901/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (
GU L 196 del 28,7.2007, pag. 31
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013 della Commissione, del 7 maggio 2013, che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (
GU L 130 del 15.5.2013, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
(
5
)
Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (
GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2217/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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