Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2349/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2349 della Commissione, del 14 novembre 2025, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 14/11/2025 In vigore dal: 14/11/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2349 della Commissione, del 14 novembre 2025, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2349 of 14 November 2025 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2349 19.11.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2349 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2025 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2025 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Vasca, detta «swim spa», per esterni, di plastica ABS, di circa 420 × 225 × 127 cm. Il prodotto ha un peso netto di 800 kg e un volume di 5 000 litri. La swim spa è dotata di: — ugelli per massaggio; — ugelli controcorrente con getti potenti; — pompe per massaggio; — un sistema di riscaldamento; — un sistema di filtraggio; — una pompa di circolazione; — un regolatore d’aria; — un sistema di sanificazione con ozono; — illuminazione a LED; — un corrimano e un supporto per il collo; — isolamento completo e rivestimento in legno. Il prodotto ha una vasca graduata, con sei sedute per il massaggio con un totale di 36 ugelli (una seduta con dodici ugelli, una seduta con otto ugelli, una seduta con sei ugelli, due sedute con quattro ugelli e una seduta con due ugelli). Dispone inoltre di una zona nuoto per una persona, lunga circa 3 metri, con 4 ugelli (con getti potenti, per nuoto controcorrente/sul posto). È progettato per essere utilizzato come apparecchio per idromassaggio e come piscina per il nuoto e altre attività acquatiche. (Cfr. immagine) ( *1 ) 9506 99 90 La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9506, 9506 99 e 9506 99 90. Il prodotto è considerato un articolo composto ai sensi della regola generale 3 b), costituito da un apparecchio per idromassaggio della voce 9019 e da una piscina/vasca per sguazzare della voce 9506. Deve essere classificato come se consistesse nel componente che conferisce il carattere essenziale al prodotto. Poiché l’articolo è specificamente progettato per funzionare contemporaneamente come apparecchio per idromassaggio e come piscina, non è possibile determinare il componente che conferisce il carattere essenziale al prodotto. Gli ugelli speciali e le pompe necessari per l’idromassaggio/il trattamento termale, e la piscina attrezzata con ugelli speciali con getti potenti, per il nuoto controcorrente o per altre attività acquatiche, sono di pari importanza. Di conseguenza il prodotto deve essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle che possono essere prese in considerazione, vale a dire nella voce 9506, come piscina. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 9506 99 90, come piscina. ( *1 ) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2349/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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