Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2451/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2451 della Commissione, del 26 ottobre 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 26/10/2023 In vigore dal: 26/10/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2451 della Commissione, del 26 ottobre 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2451 of 26 October 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2451 3.11.2023 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2451 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 2023 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2023 Per la Commissione Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione della merce Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Calzatura con tomaia in tessuto (100 % cotone). Intorno al collo del piede e lungo l’apertura frontale nonché al di sotto degli occhielli, sono cucite strisce aventi larghezza approssimativa di 5 mm dello stesso tessuto. All’interno la cucitura di tali strisce fissa un’altra striscia che funge da rinforzo per gli occhielli. Su entrambi i lati della calzatura sono cucite due strisce verticali, aventi larghezza approssimativa di 5 mm, dagli occhielli alla suola. La calzatura è munita di una suola di gomma avente uno spessore di circa 2 cm. La parte della suola a contatto con il suolo ha una superficie antiscivolo con struttura uniforme. Una striscia di gomma di circa 3 cm è assicurata alla parte laterale della suola di gomma e circa 1 cm di tale striscia si sovrappone alla tomaia in tessuto tutto intorno alla calzatura. La calzatura è munita di una chiusura a lacci. Cfr. le immagini ( *1 ) . 6404 19 90 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4 a) e b) e dalla nota complementare 1 del capitolo 64 della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 6404 , 6404 19 e 6404 19 90 . È esclusa la classificazione nel codice NC 6404 11 00 come calzatura detta da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, in quanto la calzatura non è progettata per tali attività sportive né per attività sportive analoghe al tennis, alla pallacanestro, alla ginnastica o all’allenamento. Tali attività sportive presumono corsa, movimenti di salto, girate rapide o arresti bruschi. Pertanto la suola delle calzature destinate a queste attività deve presentare caratteristiche atte ad assorbire gli urti generati dagli impatti di tali movimenti o essere altrimenti idonee a un’attività sportiva specifica. Tali caratteristiche potrebbero consistere per esempio in cuscinetti ad aria o a gas, posti in particolare nella zona del tallone della calzatura per assorbire gli urti. La suola della calzatura non presenta tuttavia nessuna di tali caratteristiche. La suola esterna non presenta inoltre alcuna caratteristica intesa a sostenere movimenti specifici di talune attività sportive. A titolo di esempio, la suola esterna non possiede la struttura tipica (modello della suola esterna) delle scarpe da tennis, che sostiene i movimenti di girata caratteristici del tennis. Si tratta piuttosto di una suola esterna antiscivolo intesa per la camminata. La tomaia non è inoltre rinforzata né imbottita per assicurare la stabilità del piede o l’equilibrio nell’esercizio di corsa, salti, girate o arresti bruschi. Le due strisce verticali, aventi larghezza approssimativa di 5 mm, cucite sui lati della calzatura, e la parte di striscia di gomma che si sovrappone alla tomaia presso la suola non rinforzano la tomaia in modo adeguato. Di conseguenza, nonostante i lacci e la suola esterna antiscivolo, l’articolo è progettato come calzatura casual da tempo libero per la passeggiata. (cfr. anche i paragrafi da 3 a 7 delle note esplicative della nomenclatura combinata relative alla sottovoce 6404 11 00 ). L’articolo va pertanto classificato nel codice NC 6404 19 90 come «altre calzature con suole esterne di gomma e con tomaie di materie tessili». ( *1 ) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2451/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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