Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2461 della Commissione, del 29 settembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 per quanto riguarda le misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2461 della Commissione, del 29 settembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 per quanto riguarda le misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2461 of 29 September 2025 amending Implementing Regulation (EU) 2022/2095 as regards measures to prevent the introduction into, establishment and spread within the Union territory of Anoplophora chinensis (Forster)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2461
3.12.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2461 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2025
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 per quanto riguarda le misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di
Anoplophora chinensis
(Forster)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 28, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 41, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione
(
2
)
stabilisce misure volte a prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di
Anoplophora chinensis
(Forster) («organismo nocivo specificato»).
(2)
Dal 2022 l’organismo nocivo specificato si è insediato in determinate aree dell’Italia, dove la sua eradicazione non è più possibile. Per questo motivo tali aree dovrebbero essere elencate come aree delimitate per il contenimento dell’organismo nocivo specificato nelle quali si applicano misure specifiche a tale scopo.
(3)
Ai fini della certezza del diritto è opportuno eliminare dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 tutte le prescrizioni relative all’introduzione nell’Unione e allo spostamento all’interno dell’Unione delle piante che possono ospitare l’organismo nocivo specificato, in quanto tali prescrizioni sono state incluse negli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
(
3
)
a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1953 della Commissione
(
4
)
.
(4)
Per quanto riguarda il genere
Aesculus
, l’elenco di piante specificate di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 comprende soltanto la specie
Aesculus hippocastanum
come pianta ospite per la quale devono essere adottate misure di eradicazione e di contenimento. Tuttavia a seguito della rilevazione dell’organismo nocivo specificato in altre specie di
Aesculus
nell’Unione, tale elenco dovrebbe essere esteso all’intero genere
Aesculus
.
(5)
L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 prevede una deroga alla definizione di aree delimitate purché siano soddisfatte determinate condizioni. Qualora si avvalga di tale deroga, l’autorità competente è tenuta ad adottare una serie di misure, tra cui un intensivo monitoraggio entro un raggio di almeno 1 km intorno al luogo della rilevazione. Tuttavia in casi molto specifici in cui la comparsa e la presenza dell’organismo nocivo specificato possono essere escluse in modo inequivocabile a seguito della valutazione dell’autorità competente e il relativo rischio è considerato trascurabile, tale monitoraggio non è giustificato e pertanto non dovrebbe essere richiesto.
(6)
A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, e dell’articolo 9, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095, le indagini nella zona cuscinetto devono basarsi sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, mentre il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati in tale zona devono permettere di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %.
(7)
Dal 2022 l’esperienza acquisita con l’applicazione di tale regolamento di esecuzione ha messo in luce la necessità di rafforzare il livello di confidenza del piano dell’indagine e dello schema di campionamento in prossimità dei luoghi di produzione ubicati nelle aree delimitate. È pertanto opportuno disporre che, entro un raggio di almeno 1 km intorno ai luoghi di produzione delle piante ospiti, il piano dell’indagine e gli schemi di campionamento permettano di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 99 %. Ciò è necessario al fine di garantire l’individuazione precoce dell’organismo nocivo specificato e di prevenire il potenziale spostamento di materiale infestato all’interno del territorio dell’Unione.
(8)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 è così modificato:
1.
all’articolo 2, il punto 2) è sostituito dal seguente:
«2)
“piante specificate”: piante da impianto, il cui fusto o colletto della radice ha un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di
Acer
spp.,
Aesculus
spp.,
Alnus
spp.,
Betula
spp.,
Carpinus
spp.,
Citrus
spp.,
Cornus
spp.,
Corylus
spp.,
Cotoneaster
spp.,
Crataegus
spp.,
Fagus
spp.,
Lagerstroemia
spp.,
Malus
spp.,
Melia
spp.,
Ostrya
spp.,
Photinia
spp.,
Platanus
spp.,
Populus
spp.,
Prunus laurocerasus
,
Pyrus
spp.,
Rosa
spp.,
Salix
spp.,
Ulmus
spp. e
Vaccinium corymbosum
;»;
2.
all’articolo 2, il punto 4) è sostituito dal seguente:
«4)
“piante ospiti”: piante da impianto, il cui fusto o colletto della radice ha un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, di
Acer
spp.,
Aesculus
spp.,
Alnus
spp.,
Betula
spp.,
Carpinus
spp.,
Chaenomeles
spp.,
Citrus
spp.,
Cornus
spp.,
Corylus
spp.,
Cotoneaster
spp.,
Crataegus
spp.,
Cryptomeria
spp.,
Fagus
spp.,
Ficus
spp.,
Hibiscus
spp.,
Lagerstroemia
spp.,
Malus
spp.,
Melia
spp.,
Morus
spp.,
Ostrya
spp.,
Parrotia
spp.,
Photinia
spp.,
Platanus
spp.,
Populus
spp.,
Prunus laurocerasus
,
Pyrus
spp.,
Rosa
spp.,
Salix
spp.,
Ulmus
spp. e
Vaccinium corymbosum
;»;
3.
all’articolo 2 è aggiunto il punto seguente:
«6)
“area delimitata per il contenimento”: un’area elencata nell’allegato II, in cui l’organismo nocivo specificato non può essere eradicato.";
4.
all’articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
per almeno un ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato, più un altro anno, ovvero almeno quattro anni consecutivi, effettua indagini in un raggio di almeno 1 km intorno alle piante infestate o al luogo dove è stato rilevato l’organismo nocivo specificato, in maniera regolare e intensiva almeno durante il primo anno e conformemente all’articolo 3; tuttavia tale sorveglianza può non avere luogo nei casi in cui la presenza o la comparsa di adulti dell’organismo nocivo specificato nella pianta, nel legno o nel materiale da imballaggio di legno possono essere escluse in modo inequivocabile e in cui i motivi di tale conclusione sono stati comunicati per iscritto alla Commissione;»;
5.
all’articolo 8, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Le indagini nella zona cuscinetto si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati nella zona cuscinetto permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %. Tuttavia, entro un raggio di almeno 1 km intorno ai luoghi di produzione delle piante ospiti, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 99 %.»;
6.
all’articolo 9, paragrafo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Le indagini nella zona cuscinetto si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati nella zona cuscinetto permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %. Tuttavia, entro un raggio di almeno 1 km intorno ai luoghi di produzione delle piante ospiti, essi permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 99 %.»;
7.
gli articoli 10, 11 e 12 sono soppressi;
8.
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2095 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che stabilisce misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di
Anoplophora chinensis
(Forster) e che abroga la decisione 2012/138/UE (
GU L 281 del 31.10.2022, pag. 53
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2095/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (
GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1953 della Commissione, del 29 settembre 2025, che modifica gli allegati VII, VIII, XI e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure contro l’ingresso e la presenza nel territorio dell’Unione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e Anoplophora chinensis (Forster) (
GU L, 2025/1943, 3.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1953/oj
).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Aree delimitate per il contenimento
Italia
Numero Europhyt del focolaio nell'area delimitata (AD)
Zona dell'AD
Regione
Comuni o altre delimitazioni amministrative/geografiche
Lombardia
Focolaio -1246
(Milano)
Zona infestata
Lombardia
—
L'intero territorio dei comuni seguenti:
Assago (MI), Buccinasco (MI), Canegrate (MI), Cerro Maggiore (MI), Lainate (MI), Nerviano (MI), Parabiago (MI), Pogliano Milanese (MI), Pregnana Milanese (MI), San Giorgio su Legnano (MI), San Vittore Olona (MI), Vanzago (MI), Zibido San Giacomo (MI);
—
e parte del territorio dei comuni seguenti:
Arese (MI), Arluno (MI), Basiglio (MI), Caronno (VA), Cesano Boscone (MI), Cornaredo (MI), Gaggiano (MI), Garbagnate Milanese (MI), Legnano (MI), Milano, Noviglio (MI), Origgio (VA), Rescaldina (MI), Rho (MI), Rozzano (MI), Settimo Milanese (MI), Uboldo (VA), Trezzano sul Naviglio (MI).
Zona cuscinetto
Lombardia
—
L'intero territorio dei comuni seguenti:
Bareggio (MI), Bollate (MI), Busto Garolfo (MI), Casorezzo (MI), Castellanza (VA), Cesate (MI), Corsico (MI), Gerenzano (VA), Lacchiarella (MI), Pero (MI), Pieve Emanuele (MI), Sedriano (MI), Villa Cortese (MI).
»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2461/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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