Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2481/2025

Regolamento (UE) 2025/2481 della Commissione, del 2 dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/1834 per quanto riguarda le definizioni, le disposizioni transitorie, le tolleranze di verifica, le correzioni dei risultati delle prove e altre disposizioni relative alla velocità del ventilatore

Pubblicato: 02/12/2025 In vigore dal: 02/12/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2025/2481 della Commissione, del 2 dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2024/1834 per quanto riguarda le definizioni, le disposizioni transitorie, le tolleranze di verifica, le correzioni dei risultati delle prove e altre disposizioni relative alla velocità del ventilatore EN: Commission Regulation (EU) 2025/2481 of 2 December 2025 amending Regulation (EU) 2024/1834 as regards definitions, transitional provisions, verification tolerances, test results corrections and other provisions that relate to fan speed

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2481 8.12.2025 REGOLAMENTO (UE) 2025/2481 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2025 che modifica il regolamento (UE) 2024/1834 per quanto riguarda le definizioni, le disposizioni transitorie, le tolleranze di verifica, le correzioni dei risultati delle prove e altre disposizioni relative alla velocità del ventilatore (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia ( 1 ) , in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) abroga parzialmente la direttiva 2009/125/CE a decorrere dalla propria entrata in vigore. Esso conferisce tuttavia alla Commissione il potere di adottare, fino al 31 dicembre 2030, modifiche per affrontare questioni tecniche relative alle misure di esecuzione adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE. (2) Il regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione ( 3 ) ha stabilito specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW. (3) Per migliorare la certezza del diritto è opportuno modificare le attuali definizioni di «punto di massima efficienza» e di «velocità intrinseca». Quest'ultima definizione modificata dovrebbe inoltre specificare meglio le condizioni di alimentazione del motore. (4) L'articolo 40, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2024/1781 disciplina in modo esaustivo il tema dell'elusione e si applica ai prodotti contemplati dal regolamento (UE) 2024/1834 dall'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/1781. L'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1834 è quindi diventato superfluo e dovrebbe essere soppresso. (5) È opportuno chiarire i regimi transitori per i ventilatori integrati in altri prodotti e per i ventilatori di ricambio di cui ai primi due paragrafi dell'allegato II. (6) Il regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione stabilisce le tolleranze di verifica che le autorità nazionali di vigilanza del mercato applicano nel verificare la conformità dei ventilatori. Dalla consultazione dei portatori di interessi è emerso che, data la variabilità degli altri parametri che influenzano la velocità del ventilatore, è opportuno stabilire un margine di tolleranza di verifica più ampio. (7) Per garantire coerenza nell'applicazione dei termini tecnici «velocità dell'estremità» e «diametro del girante» utilizzati nell'allegato III del regolamento (UE) 2024/1834, è opportuno definire tali termini. Per motivi analoghi, nello stesso allegato è opportuno chiarire che il fattore di correzione per la compensazione del carico parziale C c è una funzione della potenza elettrica di ingresso P e , espressa in kW. (8) Per garantire condizioni di prova uniformi per il parametro «potenza elettrica di ingresso P e (in kW)», è opportuno aggiungere un riferimento alle disposizioni applicabili per quanto riguarda la temperatura ambiente durante la prova. (9) Quando i ventilatori sono sottoposti a prova, la pressione e la temperatura dell'aria possono differire dalle condizioni standard dell'aria, influenzando in tal modo i risultati della prova. È opportuno chiarire che, quando sottopongono a prova i ventilatori, le autorità degli Stati membri e i fabbricanti dovrebbero correggere i risultati delle prove al fine di produrre valori che rispecchino le condizioni standard dell'aria, conformemente alle norme tecniche applicabili. Inoltre, se del caso, i fabbricanti dovrebbero essere in grado di correggere i risultati delle prove in modo che corrispondano alla velocità dichiarata applicabile quando la prova è stata eseguita a una velocità diversa, conformemente alle norme tecniche applicabili. (10) Per maggiore esattezza, il termine «velocità del ventilatore» dovrebbe essere sostituito dal termine più preciso «velocità intrinseca» negli allegati II e IV del regolamento (UE) 2024/1834. (11) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2024/1834. (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) 2024/1834 Il regolamento (UE) 2024/1834 è così modificato: 1) l'articolo 2 è così modificato: a) il punto 3) è sostituito dal seguente: «3) “punto di massima efficienza”: punto di massima efficienza energetica per il funzionamento del ventilatore, determinato alla velocità intrinseca;»; b) la seguente definizione è aggiunta come punto 32): «32) “velocità intrinseca”: velocità di rotazione del girante quando il ventilatore è in funzione alla tensione e alla frequenza nominali. Per i ventilatori con variatore di velocità o destinati a essere utilizzati con un variatore di velocità, la velocità intrinseca è la velocità massima raggiunta dal ventilatore o la velocità alla quale il fabbricante dichiara l'efficienza e che consente il funzionamento sicuro e l'uso previsto del ventilatore. Nel caso dei ventilatori con motore a più velocità si applica la velocità massima messa a disposizione del cliente;»; 2) l'articolo 6 è soppresso; 3) all'articolo 8, il settimo trattino è soppresso; 4) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il regolamento (UE) n. 327/2011 è abrogato con effetto a decorrere dal 24 luglio 2026. Tuttavia gli allegati I, II e III di tale regolamento continuano ad applicarsi fino al 24 luglio 2027 per quanto riguarda i ventilatori integrati in altri prodotti e fino al 24 luglio 2037 per quanto riguarda i ventilatori di ricambio, conformemente ai primi due paragrafi dell'allegato II del presente regolamento.»; 5) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 24 luglio 2026. Tuttavia, l'articolo 9, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 24 luglio 2024.» . Gli allegati I, II, III e IV sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia ( GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj ). ( 2 ) Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE ( GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2024/1834 della Commissione, del 3 luglio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW e che abroga il regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione ( GU L, 2024/1834, 4.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1834/oj ). ALLEGATO Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2024/1834 sono così modificati: 1) l'allegato I è così modificato: a) il punto 36 è soppresso; b) sono aggiunti i seguenti punti 40 e 41: «(40) “velocità dell'estremità” (u tip ) : velocità periferica delle estremità delle pale del girante, espressa in m/s; (41) “diametro del girante” ( D impeller ): diametro massimo misurato tra le estremità delle pale del girante, espresso in mm.»; 2) l'allegato II è così modificato: a) dopo il titolo «SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI VENTILATORI», al secondo paragrafo, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Tuttavia, fino al 24 luglio 2037, i ventilatori di ricambio che sostituiscono ventilatori: — immessi sul mercato prima del 24 luglio 2026 e integrati in prodotti, o — conformi a tutti i criteri di cui alle lettere da a) a d) di cui sopra e integrati in prodotti, sono esentati dalle specifiche di cui ai punti da 1 a 5, a condizione che:»; b) il punto 2.2, lettera l), è sostituito dal seguente: «l) velocità intrinseca al punto di massima efficienza o T m (in giri al minuto, arrotondata all'intero più vicino);»; c) al punto 3.1, primo paragrafo, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Sono descritte attraverso almeno tre curve di rendimento a velocità diverse: una alla velocità intrinseca, una a una velocità inferiore compresa tra il 40 % e il 50 % della velocità intrinseca, più un'altra intermedia (± 10 punti percentuali) rispetto alle prime due.»; 3) l'allegato III è così modificato: a) al punto 3 è aggiunto il paragrafo seguente: «Se del caso, i risultati delle prove sono corretti, come specificato nelle norme applicabili, per produrre valori che rispecchino le condizioni standard dell'aria e, ove pertinente, anche la velocità intrinseca applicabile. I dettagli di tali correzioni devono essere forniti nella documentazione tecnica.»; b) al punto 6.1, la frase « C c è un fattore di correzione per la compensazione del carico parziale che corrisponde a uno dei valori seguenti:» è sostituita dalla seguente: « C c è un fattore di correzione per la compensazione del carico parziale che corrisponde a uno dei valori seguenti, in funzione della potenza elettrica di ingresso P e (espressa in kW):»; c) nella tabella 2, il testo della colonna «Note e breve descrizione» per il parametro «Potenza elettrica di ingresso P e (in kW)» è sostituito dal seguente: «La potenza elettrica di ingresso al punto di massima efficienza, misurata ai punti di ingresso dell'alimentazione al motore o, se è presente, al variatore di velocità. EN IEC/60034-2-1:2014 per la potenza elettrica di ingresso dei motori elettrici alimentati direttamente dalla rete e EN IEC 61800-9-2:2017 per la potenza elettrica di ingresso dei motori elettrici combinati con un modulo di trasmissione completo e alimentati dallo stesso, comprese le disposizioni applicabili per quanto riguarda la temperatura ambiente durante la prova (rispettivamente punti 5.10 e 7.10), vale a dire tra 15 °C e 30 °C.»; 4) l'allegato IV è così modificato: a) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Se un modello non è conforme a quanto prescritto all'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1781, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi.»; b) il punto 3, lettera b), punto iv), è sostituito dal seguente: «iv) quando le autorità dello Stato membro sottopongono a prova l'unità del modello, i valori determinati (i valori dei pertinenti parametri misurati nelle prove, corretti se del caso per corrispondere alle condizioni standard dell'aria) e i valori calcolati da tali misurazioni rientrano nelle rispettive tolleranze di verifica stabilite nella tabella 3;»; c) nella tabella 3 «Tolleranze di verifica», la quinta riga dopo la riga dell'intestazione è sostituita dalla seguente: «Velocità intrinseca al punto di massima efficienza (giri al minuto) Il valore determinato* non differisce di oltre il 5 % dal corrispondente valore dichiarato.». ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2481/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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