Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2495 of 15 November 2023 amending Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for public supply, service and works contracts, and design contests
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2495
16.11.2023
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2495 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2023
che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
(
1
)
, in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)
Con la decisione 2014/115/UE
(
2
)
il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici
(
3
)
concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («l’accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2)
Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Per garantire che le soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/24/UE corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo, è necessario rivedere le soglie stabilite in tale direttiva. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le soglie di cui all’articolo 13 di tale direttiva devono essere allineate alle soglie stabilite all’articolo 4, lettere a) e c), della medesima direttiva.
(3)
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1
o
gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2024 e 2025 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1
o
gennaio 2024.
(4)
Per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1
o
settembre. A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri dell’UE devono essere pubblicati dalla Commissione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
all’inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto precede e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d’urgenza per l’adozione del presente regolamento.
(5)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La direttiva 2014/24/UE è così modificata:
1)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
alla lettera a), «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR»;
b)
alla lettera b), «140 000 EUR» è sostituito da «143 000 EUR»;
c)
alla lettera c), «215 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR»;
2)
all’articolo 13, il primo comma è così modificato:
a)
alla lettera a), «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR»;
b)
alla lettera b), «215 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65
.
(
2
)
Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (
GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1
).
(
3
)
GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2495/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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