Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2495/2023

Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione

Pubblicato: 15/11/2023 In vigore dal: 15/11/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2495 of 15 November 2023 amending Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for public supply, service and works contracts, and design contests

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2495 16.11.2023 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2495 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2023 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( 1 ) , in particolare l’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 2014/115/UE ( 2 ) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici ( 3 ) concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («l’accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie») ed espressi in diritti speciali di prelievo. (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Per garantire che le soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/24/UE corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo, è necessario rivedere le soglie stabilite in tale direttiva. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le soglie di cui all’articolo 13 di tale direttiva devono essere allineate alle soglie stabilite all’articolo 4, lettere a) e c), della medesima direttiva. (3) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1 o gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2024 e 2025 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1 o gennaio 2024. (4) Per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1 o settembre. A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri dell’UE devono essere pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto precede e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d’urgenza per l’adozione del presente regolamento. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La direttiva 2014/24/UE è così modificata: 1) l’articolo 4 è così modificato: a) alla lettera a), «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR»; b) alla lettera b), «140 000 EUR» è sostituito da «143 000 EUR»; c) alla lettera c), «215 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR»; 2) all’articolo 13, il primo comma è così modificato: a) alla lettera a), «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR»; b) alla lettera b), «215 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2024. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65 . ( 2 ) Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici ( GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1 ). ( 3 ) GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2495/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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