Regolamento delegato (UE) 2023/2510 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori
Regolamento delegato (UE) 2023/2510 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2510 of 15 November 2023 amending Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for supply, service and works contracts
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2510
16.11.2023
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2510 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2023
che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(
1
)
, in particolare l’articolo 68, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)
Con la decisione 2014/115/UE
(
2
)
il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici
(
3
)
concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie»), che sono espressi in diritti speciali di prelievo.
(2)
Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente gli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 17 della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo e procede, se necessario, alla loro revisione.
(3)
Le soglie di cui alla direttiva 2014/25/UE sono state rivedute. Conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE è opportuno allineare le soglie stabilite in detta direttiva alle soglie rivedute di cui alla direttiva 2014/25/UE.
(4)
A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE la Commissione deve altresì rivedere le soglie di cui all’articolo 8 della medesima direttiva in occasione della revisione delle soglie di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
. L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, che ha abrogato la direttiva 2004/17/CE, prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1
o
gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2024 e 2025 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1
o
gennaio 2024.
(5)
Per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1
o
settembre. A norma dell’articolo 68, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri dell’UE devono essere pubblicati dalla Commissione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
all’inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto sopra e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d’urgenza per l’adozione del presente regolamento.
(6)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:
1)
alla lettera a), «431 000 EUR» è sostituito da «443 000 EUR»;
2)
alla lettera b), «5 382 000 EUR» è sostituito da «5 538 000 EUR».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76
.
(
2
)
Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (
GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1
).
(
3
)
GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2
.
(
4
)
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (
GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243
).
(
5
)
Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (
GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2510/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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