Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2519 della Commissione, del 30 ottobre 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2519 della Commissione, del 30 ottobre 2023, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2519 of 30 October 2023 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2519
14.11.2023
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2519 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2023
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2023
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione
(codice NC)
Motivazioni
1)
2)
3)
Radiatore delle dimensioni di circa 520 × 700 × 3 500 mm, costituito da pannelli rettangolari di lamiera galvanizzata con struttura scanalata saldati a superficie, in numero compreso da 2 a 32 (a seconda del modello).
È progettato per essere montato su un trasformatore in olio al fine di raffreddare l’olio isolante del trasformatore man mano che scorre nel radiatore. Trasferendo il calore in eccesso nell’aria, il radiatore evita che il trasformatore si surriscaldi.
Il radiatore è dotato di una flangia di ingresso (situata in alto) e di una flangia di uscita (situata in basso), collegate all’uscita e all’ingresso del trasformatore mediante bulloni e guarnizioni.
In base ai singoli requisiti, il raffreddamento può essere assistito da ventole di raffreddamento (per un flusso d’aria più rapido) e/o da pompe di raffreddamento (per una circolazione più rapida dell’olio). Le pompe e le ventole non sono presenti all’importazione.
Cfr. immagini
(
*1
)
.
8504 90 17
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 b) della sezione ×VI, e dal testo dei codici NC 8504 , 8504 90 e 8504 90 17 .
La classificazione alla voce 8419 come apparecchio per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura è esclusa, in quanto questa voce non comprende i dispositivi che implicano semplicemente uno scambio di temperatura con l’aria circostante. Il calore in eccesso generato dall’olio isolante che scorre nel radiatore si limita a disperdersi nell’aria circostante attraverso le pareti di quest’ultimo (cfr. anche il parere di classificazione del sistema armonizzato 8431.49/2.).
Date le sue caratteristiche e proprietà oggettive, vale a dire la costruzione, le dimensioni e la posizione dell’ingresso e dell’uscita, il radiatore è destinato a essere usato esclusivamente o principalmente con un trasformatore elettrico della voce 8504 , al fine di raffreddarlo e mantenerne la temperatura di funzionamento. Il radiatore è fondamentale per il corretto funzionamento del trasformatore (ne previene il surriscaldamento).
Il radiatore deve pertanto essere classificato nel codice NC 8504 90 17 , come altra parte di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione.
Il radiatore
Radiatori su un trasformatore
(
*1
)
Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2519/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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